CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 239
presentata dai Consiglieri regionali
TENDAS - CHERCHI Oscar - LOTTO - CRISPONI - LEDDA - CARTA - COMANDINI - FLORIS - MANCA Pier Mario - MORICONI - RUBIU - UNALIil 16 luglio 2015
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39 (Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio in maniera netta e definitiva alle attività di pesca illegale che si verificano nelle acque interne soggette a concessioni regionali. È necessaria la definizione di un quadro normativo più chiaro, che non solo riaffermi la legittima titolarità sui beni oggetto di concessione e l'esclusività delle attività di pesca, ma che definisca e uniformi su tutto il territorio regionale le misure di salvaguardia a tutela dei compendi e la repressione delle pratiche illecite. Oggi gli sforzi dei gestori e delle forze dell'ordine sono vanificati dalla mancata applicazione di un deterrente efficace verso chi viene colto ad asportare organismi acquatici dagli spazi assentiti in concessione. Si assiste poi ad una disparità di trattamento in presenza del medesimo reato, punito in molti casi con una semplice ammenda amministrativa di circa trenta euro, e solo in pochissimi casi come reato penale. I consorzi e le cooperative beneficiarie delle suddette concessioni si trovano quotidianamente a dover far fronte a situazioni di disagio talvolta pericolose in cui vedono violato il proprio diritto di esclusiva sulle acque interne a loro assegnate: un numero sempre maggiore dì pescatori, senza averne diritto né titolo, esercita attività di pesca in maniera arbitraria, eludendo la vigilanza e arrecando così un danno ingiusto ai concessionari. Sempre più frequentemente si delineano situazioni ad alta tensione tra gli addetti alla vigilanza e i trasgressori: questi ultimi reagiscono in maniera violenta all'invito a provvedere alla cessazione della condotta illecita, provocando scontri verbali che, talvolta, degenerano persino in vere e proprie baruffe.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Vigilanza e sanzioni1. Dopo l'articolo 5, della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39 (Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna), è aggiunto il seguente:
"Art. 5 bis (Vigilanza e sanzioni).
1. A chiunque eserciti attività di pesca illegale, sportiva o professionale, non essendo titolare dei diritti derivanti dalla concessione regionale su quello specchio acqueo, o nell'ipotesi in cui la stessa sia scaduta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza.
2. Il pescato ricavato dall'esercizio abusivo dell'attività di pesca è confiscato al trasgressore e riconsegnato al legittimo titolare della concessione di pesca o, se vivo, prontamente reimmesso in acqua all'interno dello specchio acqueo dal quale è stato prelevato.
3. I mezzi e le attrezzature utilizzati per attività di pesca abusiva sono confiscati.
4. La competenza all'espletamento delle funzioni di vigilanza, prevenzione, accertamento e comminazione delle sanzioni di cui al comma 1 è attribuita agli agenti del corpo forestale, alle altre forze dell'ordine e agli agenti nominati dagli enti locali territorialmente competenti, agli agenti di parchi nazionali regionali, alle guardie volontarie facenti capo al soggetto gestore della concessione, o qualunque altro soggetto con qualifica di guardia giurata.".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).