CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 235

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - ZEDDA Alessandra - RUBIU - USULA - DESINI - FENU - AGUS - CARTA - DEDONI - ANEDDA

il 25 giugno 2015

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009
(Convenzioni rinnovabili con l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'articolo 33, comma 13, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), nel modificare la disciplina di erogazione dei contributi a favore dell'Ente concerti "Marialisa De Carolis" di cui all'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 3 del 2009, ha stabilito, a risorse invariate, che il sostegno finanziario regionale debba essere pari almeno al 70 per cento dei costi dichiarati nel bilancio dell'ente nell'esercizio precedente l'anno di erogazione del contributo. Siffatta modifica, tuttavia, non è stata accompagnata da alcun corrispondente incremento di risorse nel capitolo di riferimento SC05.0911 (UPB S05.04.003) del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017. A tale riguardo va precisato che il capitolo in esame reca iscritte le risorse finanziarie destinate al sostegno non solo del "De Carolis", ma dell'intero comparto operante nell'attività di spettacolo dal vivo in Sardegna. Ciò fa sì, pertanto, che a legislazione vigente, la dotazione finale del predetto capitolo, pari a soli euro 6.584.960, finisca per essere assorbita in gran parte dalla contribuzione a favore dell'Ente "De Carolis" con conseguente insoddisfazione delle legittime aspettative di parte degli altri operatori dello spettacolo. La presente proposta di legge si prefigge, pertanto, di superare il descritto effetto distorsivo prevedendo un limite quantitativo massimo di euro 700.000 all'apporto finanziario erogabile annualmente al "De Carolis"; detto importo è stato calcolato in ragione della media dei contributi erogati all'Ente nel corso degli ultimi anni e in relazione alla prevista attività di programmazione teatrale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009

1. Nell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), così come sostituito dal comma 13 dell'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), le parole: "il cui valore non può essere inferiore al 70 per cento dei costi dichiarati nel bilancio dell'ente nell'esercizio precedente l'anno di erogazione del contributo" sono sostituite dalle seguenti: "il cui ammontare non può essere inferiore al 70 per cento dei costi dichiarati nel bilancio dell'ente nell'esercizio precedente l'anno di erogazione del contributo ma comunque e in ogni caso non superiore a euro 700.000 annui.".

 

Art 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).