CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 234

presentata dai Consiglieri regionali
PIZZUTO - COCCO Daniele Secondo - AGUS - LAI - COCCO Pietro - BUSIA - UNALI - DESINI - USULA - DERIU - ZEDDA Paolo Flavio - ARBAU - LEDDA - AZARA - PERRA - COMANDINI - MANCA Gavino - CHERCHI Augusto - MANCA Pier Mario - ANEDDA - LOTTO - COLLU - PISCEDDA - DEMONTIS - MELONI - SOLINAS Antonio - PINNA Rossella - SALE

il 25 giugno 2015

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e istituzione del Registro regionale delle unioni civili

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il tema dei diritti della persona e dell'uguaglianza tra cittadini è un argomento sempre di grande attualità. Non è un caso che, già nei primi articoli della Costituzione, il legislatore abbia voluto dare rilievo ai diritti fondamentali dell'individuo e al principio di eguaglianza davanti alla legge (articoli 2 e 3 della Costituzione). L'articolo 3 della Costituzione, oggi come ieri, ci impone una seria riflessione sulle tematiche delle discriminazioni derivanti da elementi religiosi, razziali, linguistici, politici e sessuali e la cronaca riporta sovente alla ribalta quanto sia urgente e necessario un riconoscimento, non solo nella teoria, ma nella pratica quotidiana, dei diritti civili dei cittadini.

Già dagli anni Novanta, nel dibattito politico istituzionale, si è fatto largo, per esempio, l'argomento dello status delle coppie di fatto e tra persone dello stesso sesso, con numerose proposte di legge presentate sia alla Camera che al Senato, soprattutto sotto la spinta delle istituzioni europee, a parificare le coppie omosessuali e eterosessuali, così come le coppie conviventi e quelle sposate.

La presente proposta di legge, tuttavia, non ha come obiettivo esclusivo quello di disciplinare il rapporto delle coppie di fatto, siano esse tra soggetti dello stesso o di diverso genere, ma vuole creare le condizioni per un mutamento culturale nei confronti delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, eliminando gli ostacoli alla libera espressione della persona e, soprattutto, per cercare di creare le stesse opportunità sociali, lavorative, economiche, culturali, in aderenza al dettato costituzionale dell'articolo 3, contribuendo, con una legislazione regionale puntuale, a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica" (articolo 3, comma 2, della Costituzione).

Pertanto, il testo della proposta si compone di tre parti, tra loro strettamente interconnesse, e ognuna identificata da un obiettivo prioritario:
a) promuovere il superamento delle situazioni di discriminazione garantendo parità di diritti e il diritto della persona all'autodeterminazione in ordine all'orientamento sessuale e all'identità di genere;
b) istituire un Registro regionale delle unioni civili, con lo scopo di riconoscere ai componenti dell'unione registrata l'erogazione di servizi regionali del sistema sociale e sanitario, senza incidere nella sfera giuridica dei diritti personali di competenza del legislatore statale (si veda in particolare, il disegno di legge "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" - DDL Cirinnà - attualmente all'esame della 2° commissione permanente del Senato della Repubblica e comprendente numerose modifiche e integrazioni al Codice civile e al Codice di procedura civile riguardo al diritto di famiglia, diritto successorio, diritti nell'attività di impresa e cosi via);
c) eliminare gli ostacoli che si frappongono all'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

In questo quadro di obiettivi, la presente proposta di legge si inserisce nelle azioni promosse, anche a livello europeo, per garantire il principio di uguaglianza e di non discriminazione a partire dai fattori enunciati dall'articolo 13 del trattato di Amsterdam (tra i quali figura l'orientamento sessuale) e riaffermati con maggior vigore nell'articolo 21 (rubricato "Non discriminazione") della Carta di Nizza che, inizialmente ritenuta dalla stessa Corte di giustizia europea quale normativa di principio, è stata successivamente assunta allo status di "trattato" giuridicamente vincolante. Il testo della presente proposta di legge è in linea, pertanto, con le azioni previste dalla decisione del Consiglio n. 2000/750/CE del 27 novembre 2000, che istituisce un programma di azione comunitario per combattere le discriminazioni e, ancor più, in linea con la recentissima votazione a larga maggioranza sul riconoscimento delle famiglie omosessuali da parte del Parlamento europeo nell'ambito del "Rapporto sull'uguaglianza di genere" (9 giugno 2015).

Nella prima parte della proposta di legge, dopo aver enunciato i principi e le finalità nell'articolo 1, troviamo le norme che si propongono di promuovere il superamento delle situazioni di discriminazione. In particolare, occorre un'inversione di tendenza nella "cultura del comportamento" nei confronti dei soggetti che subiscono discriminazione sessuale. Allo scopo, gli articoli 3, 4, 5 e 6 prevedono: la formazione di tutti gli operatori che direttamente entrano in contatto con i soggetti a rischio (soprattutto nei servizi socio sanitari, ma anche in tutti gli enti regionali e locali); l'istituzione dei centri di ascolto (per prevenire e ridurre il disagio causato dalla discriminazione sessuale) e di uno Sportello regionale polispecialistico per la salute delle persone con disturbo di identità di genere; interventi di promozione culturale della cultura della non discriminazione nella società civile e nuove modalità di comunicazione e linguaggio finalizzate alla tutela dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale. Inoltre, nell'articolo 6, si prevede che la Giunta regionale presenti una proposta di modifica della legge regionale 13 giugno 1989, n. 39 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne), per estendere le funzioni e la composizione della Commissione pari opportunità ai compiti di tutela delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

La seconda parte verte sull'istituzione del Registro regionale delle unioni civili, definito come nucleo basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni, caratterizzato dalla convivenza da almeno un anno e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune. L'articolo 7 fissa le definizioni fondamentali e l'articolo 8 tratta di iscrizione, cancellazione e funzionamento del Registro, rimandando a un regolamento specifico da adottare entro novanta giorni, tramite deliberazione della Giunta regionale. In definitiva, la ratio di tale disposizione normativa, lungi dall'essere risolutiva delle disuguaglianze tra coppie "tradizionali" basate sul matrimonio e coppie di fatto (etero o omosessuali) e in attesa di una non più procrastinabile normativa statale, vuole dotare la Regione di uno strumento fondamentale per il riconoscimento delle nuove tipologie di famiglia, iniziando con il riconoscimento di quei diritti e servizi del sistema socio-sanitario di esclusiva pertinenza regionale. In particolare, pur non avendo chiaramente autonomia legislativa in tema di diritti civili o diritti privati, la presente proposta di legge sfrutta l'autonomia legislativa in tema di diritti sociali e, in particolare, si ricollega alla definizione di "famiglia anagrafica" già definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). Inoltre, non di poco conto è anche la previsione che, alle unioni civili registrate vengono estesi diritti di "civiltà" come la possibilità per un convivente di avere notizie del proprio partner in caso di ricovero e di contribuire alla scelta terapeutica in caso di necessità.

La terza e ultima parte della proposta di legge si pone come obiettivo quello di attuare, per la parte di competenza regionale, la parità di diritti nell'accesso ai servizi pubblici e privati, mediante la rimozione di ostacoli alla libera realizzazione personale, economica e sociale dell'individuo (articolo 3, comma 2, della Costituzione) e intervenendo nei settori di lavoro, formazione professionale e imprenditorialità.

In chiusura, all'articolo 11, si prevedono le modalità (normative, operative e di finanziamento) per l'attuazione del principio di non discriminazione e parità di accesso e le modalità di verifica e monitoraggio dell'attuazione della legge.

L'articolo 12 prevede lo stanziamento di un fondo dedicato agli interventi di aggiornamento professionale per adeguare formazione e informazione degli operatori e, in secondo luogo, alle iniziative culturali e di socializzazione contro la discriminazione, anche in convenzione con le associazioni private.

L'articolo 13 definisce l'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, adotta politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, promuovendo il superamento delle situazioni di discriminazione, riconoscendo il diritto di amare e garantendo parità di diritti e il diritto della persona all'autodeterminazione in ordine all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

2. La Regione riconosce, altresì, ogni forma di convivenza tra soggetti di diverso o dello stesso genere, promuovendo e garantendone parità di diritti, sia nella dimensione individuale che in quella di coppia.

3. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

 

Art. 2
Oggetto e coordinamento delle disposizioni normative antidiscriminatorie

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite nell'ambito delle competenze della Regione e subordinatamente ai principi costituzionali.

2. Il sistema integrato dei servizi alla persona, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali) ha carattere universale ed è teso a promuovere la parità di condizioni, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

3. Tutti gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione si uniformano ai principi della presente legge.

 

Art. 3
Compiti delle aziende sanitarie locali
e dei centri di ascolto

1. Le aziende sanitarie locali assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di autodeterminazione della persona circa il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere.

2. Le aziende ASL, il Sistema sanitario regionale, e le altre amministrazioni pubbliche promuovono, altresì, il confronto culturale sulle tematiche familiari e sulle diverse forme di genitorialità per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità e dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli nel rispetto dei diritti dei minori.

3. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione e gestione dei servizi sanitari e sociali con riferimento alla finalità della presente legge, mediante l'attuazione dei principi della presente legge.

4. I componenti di una unione civile registrata di cui all'articolo 7 hanno diritto, senza alcun altra formalità, ad avere accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica per ciascuno dei componenti dell'unione civile e a ciascuno di essi gli operatori si riferiscono per tutte le comunicazioni e disposizioni di legge relative allo stato di salute di ciascun componente. I regolamenti delle strutture di ricovero e cura sono adeguati a tali disposizioni.

5. La Regione, attraverso un'apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuove l'attivazione di centri di ascolto per la prevenzione e la riduzione del disagio determinato dalle discriminazioni per l'orientamento sessuale o di identità di genere e l'istituzione di uno sportello regionale polispecialistico per la salute delle persone con disturbo di identità di genere, finalizzato al supporto medico, giuridico e psicologico che affianchi gli utenti con disforia di genere nel percorso di transizione e/o di riassegnazione di genere, utilizzando risorse di personale già impiegate nei servizi socio-sanitari pubblici.

6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, adotta con deliberazione la modifica delle direttive delle strutture di ricovero di tutto il territorio regionale, con l'espressa previsione che i soggetti transessuali o trans gender, siano correttamente collocati nei reparti con riferimento al genere di arrivo.

 

Art. 4
Formazione del personale della Regione
e degli enti locali e sanitari regionali

1. La Regione, gli enti locali e le aziende ASL, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative di formazione e aggiornamento professionale sulle specifiche problematiche sanitarie e sociali legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere e sulle migliori modalità di intervento degli operatori pubblici in contatto con le vittime di discriminazione o di reati legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

2. La Regione promuove l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere, e individua, altresì, l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

3. La Regione, gli enti locali e le ASL, nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti, si conformano ai principi stabiliti all'articolo 1.

4. Le aziende del Servizio sanitario regionale assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno agli utenti avvalendosi del personale formato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

 

Art. 5
Promozione culturale, comunicazione
istituzionale e collaborazioni con associazioni

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la produzione e l'offerta di eventi culturali e forme di socializzazione aperte alle diverse realtà esistenziali, come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. La Regione, d'intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, adotta nelle proprie comunicazioni istituzionali, modelli e linguaggi a tutela dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale e contro ogni forma di discriminazione e promuove campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione sulle tematiche disciplinate dalla presente legge e per fornire alle persone interessate le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti.

3. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale, sui temi della discriminazione, di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti e ai fini dell'attivazione dei centri d'ascolto e gli sportelli polifunzionali di cui all'articolo 4, la Regione, gli enti locali e le ASL stipulano convenzioni con le associazioni per i diritti civili rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, con istituti scolastici e associazioni studentesche.

 

Art. 6
Estensione dei compiti
della Commissione pari opportunità

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta un progetto di modifica alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 39 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne) per estendere le funzioni e la composizione della Commissione pari opportunità ai compiti di tutela delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, per accogliere e valutare segnalazioni di persone fisiche, istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento e non discriminazione.

 

Art. 7
Registro regionale delle unioni civili

1. La Regione tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni civili e delle convivenze, ne promuove il pubblico rispetto favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico anche attraverso l'adozione di atti che consentano loro l'accesso ai benefici di competenza regionale definiti nella presente legge.

2. Si considera unione civile ogni nucleo basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni, caratterizzato dalla convivenza da almeno un anno e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune, che abbia chiesto e ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.

3. Non è considerata unione civile l'unione tra persone legate dal vincolo del matrimonio.

4. Il regime giuridico delle unioni civili si applica ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari e ai cittadini stranieri, iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nei comuni della Sardegna.

5. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito il Registro regionale delle unioni civili presso la Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

6. Il Registro ha la funzione di:
a) raccogliere i dati relativi ai registri comunali già esistenti;
b) raccogliere le iscrizioni delle coppie residenti nei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano ancora dotati di registro comunale.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, adotta un regolamento per disciplinare le modalità di iscrizione e di cancellazione dal registro di cui al comma 1.

8. Il sistema integrato dei servizi alla persona, in particolare nella parte relativa ai servizi alla famiglia, è esteso ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da vincoli affettivi, secondo la definizione di cui al Regolamento anagrafico della popolazione residente previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), purché iscritti nel Registro regionale di cui al comma 5.

9. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in aderenza ai principi ivi contenuti, adottano misure per garantire la parità delle unioni civili iscritte nel registro di cui al comma 5, attraverso la modifica e l'adeguamento dei propri regolamenti, per la fruizione dei servizi comunali erogati e favorirne l'integrazione attraverso l'attuazione di politiche sociali, culturali ed economiche del territorio comunale e delle politiche comunali sulla casa.

10. Nella gestione dei dati contenuti nel Registro, la Regione si impegna al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

 

Art. 8
Iscrizione, cancellazione
e funzionamento del Registro

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un regolamento contenente le modalità pratiche e di coordinamento con gli enti locali territoriali concernente l'iscrizione, la cancellazione e il funzionamento del registro, ivi comprese le procedure di verifica e le modalità di richiesta dei certificati di iscrizione.

2. L'iscrizione e la cancellazione nel Registro sono gratuite.

3. L'iscrizione può avvenire su istanza presentata all'ufficio comunale competente o presso gli uffici della Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, congiuntamente dagli interessati, purché maggiorenni e coabitanti da almeno un anno; tale ultimo requisito risulta nella scheda anagrafica di famiglia.

 

Art. 9
Accesso ai servizi pubblici e privati

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazioni.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle persone singole e delle famiglie, comprese le coppie registrate nel registro di cui all'articolo 7 e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, secondo le disposizioni sull'edilizia residenziale sociale.

 

Art. 10
Interventi in materia di istruzione,
formazione professionale, politiche del lavoro, integrazione sociale, promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, si adopera al fine di costruire un sistema integrato di istruzione e formazione professionale, coordinato con il sistema dei servizi per l'impiego, che concorrano a garantire l'effettività del diritto allo studio e del diritto a lavoro, rimuovendo gli ostacoli alla libera realizzazione dell'individuo causati da discriminazioni relative all'orientamento sessuale o all'identità di genere, assicurando a ogni persona l'accesso ai percorsi di istruzione, formazione e inserimento lavorativo e l'ottenimento di parità di condizioni in merito alla fruizione dei servizi, dell'equa retribuzione e della carriera lavorativa.

2. La Regione, oltre a perseguire l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, agisce sostenendo le famiglie nei loro compiti educativi attraverso la realizzazione di attività di educazione sui diritti umani, provvedendo ad assicurare percorsi di inserimento e di inclusione sociale ai soggetti discriminati per il proprio orientamento sessuale o identità di genere.

3. La Regione e gli enti locali, anche attraverso il sistema regionale per l'impiego, favoriscono l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere di ciascuno e supportano gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo, che valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

4. La Regione, promuove politiche attive del lavoro attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro e i centri dei servizi per il lavoro istituiti dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego), favorendone l'inserimento lavorativo.

5. Le persone transessuali e transgender sono destinatarie di opportune politiche regionali del lavoro, quali soggetti socialmente emarginati o a rischio di emarginazione, appartenenti a categorie svantaggiate di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 39, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 20 del 2005.

 

Art. 11
Attuazione degli interventi
e verifiche periodiche

1. I piani e i programmi previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria e sociale, o concernenti le politiche attive del lavoro, l'istruzione, la cultura e la formazione professionale, individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge e promuovono azioni positive volte a contrastare i fenomeni di discriminazione legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

2. Anche in esecuzione degli indirizzi contenuti nella pianificazione indicata al comma 1, la Regione concede contributi per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento professionale previste al comma 1 dell'articolo 4 e per le iniziative indicate ai commi 1 e 3 dell'articolo 8, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio regionale, sentite la competente Commissione consiliare e le associazioni rappresentative dei diritti civili rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere e rappresentative dei diversi orientamenti sessuali operanti in Sardegna.

3. La Giunta regionale presenta, ogni anno, al Consiglio regionale, per il tramite della Commissione consiliare competente per materia, una dettagliata relazione che illustra i dati concernenti l'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla verifica dell'efficacia degli interventi.

 

Art. 12
Copertura finanziaria

1. Gli oneri previsti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2015, fanno carico alle risorse iscritte in conto dell'UPB S05.03.009 (Interventi vari nel settore socio-assistenziale - parte corrente) del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).