CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 233
presentata dai Consiglieri regionali
SOLINAS Antonio - COCCO Pietroil 22 giugno 2015
Disposizioni contro l'uso dei diserbanti chimici lungo i margini stradali, le linee ferroviarie e nelle aree di proprietà pubbliche
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'Assemblea generale delle Nazioni unite ha proclamato il 2010 l'anno della biodiversità e in tutto il mondo si sono susseguite iniziative per la salvaguardia delle comunità e delle specie vegetali ed animali gravemente minacciate da un uso indiscriminato di pesticidi a seguito di pratiche agro-industriali che stanno compromettendo gli ecosistemi e causando enormi problemi alla salute degli esseri umani. Al vertice mondiale sui cambiamenti climatici tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, numerosi rappresentanti politici degli stati hanno partecipato a una conferenza che aveva come tema l'ambiente e lo sviluppo. In quel vertice venne sottoscritto un trattato: la Convenzione sulla "diversità biologica", un accordo globale per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità. Più di 150 governi sottoscrissero quell'accordo e oggi sono 180 gli stati che vi aderiscono compresa l'Italia. Questa convenzione, entrata in vigore il 29 dicembre 1993, rappresenta una pietra miliare nel diritto internazionale ed è vincolante per gli stati aderenti che sono obbligati a recepirne le disposizioni. Dal 1960, cioè da quando ha incominciato a diffondersi l'industrializzazione dell'agricoltura, meglio conosciuta come "rivoluzione verde", si assiste al continuo aumento delle produzioni agricole con un conseguente aumento delle persone che soffrono la fame: nel 1960 si stimavano 80 milioni di persone in tutto il mondo, nel 2008 sono salite a 880 milioni e nel 2009 hanno superato il miliardo. Così come afferma il biologo Gianni Tamino, del Dipartimento di biologia dell'Università degli studi di Padova e membro ISDE (International society of doctors for the environment), il cibo che scegliamo, ancora di più quello che sprechiamo, rischia di "affamare il pianeta insieme a tutti i suoi abitanti". Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. A incidere non sono solo le quantità prodotte, ma soprattutto l'impatto ambientale della filiera produttiva che provoca il consumo di suolo e di biodiversità, provoca rilevanti problemi ambientali e sanitari: "inquinamento delle falde (a causa dell'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci), accumulo di residui tossici nell'intera catena alimentare, incremento del tasso di emissioni gassose connesse all'effetto serra, riduzione della fertilità del suolo". Secondo gli studi del prof. Tamino "le tecniche intensive di lavorazione hanno avuto effetti deleteri sia sui complessi micro-ecosistemi che regolano la biologia del suolo, sia sui macro-ecosistemi (prati, boschi e altri ecosistemi naturali) con un elevato impatto sul paesaggio e sulla biodiversità, a causa della riduzione degli habitat e il loro inquinamento e, non ultimo, sulle calamità naturali (come alluvioni, frane e deterioramento dei sistemi idrici di distribuzione)".
Non è solo in agricoltura che riscontriamo pratiche deleterie per gli ecosistemi naturali: anche le istituzioni pubbliche concorrono con le pratiche di diserbo dei margini stradali e delle reti ferroviarie e delle relative pertinenze con l'utilizzo massiccio di diserbanti e in particolare di uno dei più aggressivi e meno selettivi come il glyphosate, un diserbante che è stato pubblicizzato come "quasi innocuo" perché rapidamente metabolizzato. In realtà, come riferisce il prof. Gianni Tamino, studiosi e ricercatori come L. Hardell e M. Eriksson nel 1999 hanno evidenziato un aumento di linfomi non-Hodgkin correlati all'uso di glyphosate e soprattutto agli effetti dei suoi metaboliti. Per capire le criticità sollevate dai pesticidi, molto interessanti sono le considerazioni di altri esperti come il dott. Carlo Modonesi e il dott. Celestino Panizza, entrambi membri ISDE e coordinatori del gruppo di lavoro sui pesticidi di ISDE-Italia. I due ricercatori spiegano: "I diserbanti a base di glyphosate possono diventare un problema non solo per l'uso che ne viene fatto in agricoltura, ma anche per la crescente abitudine di molte amministrazioni locali a impiegarli nello sfalcio delle strade e in altri contesti simili. Come la maggior parte dei pesticidi, anche il glyphosate può raggiungere i corpi idrici superficiali (torrenti, fiumi, stagni, laghi, ecc.) per semplice dilavamento dei suoli, producendo effetti disastrosi sia a carico delle comunità biologiche acquatiche sia dell'intero ecosistema. Inoltre la sostanza può penetrare nel terreno fino ad arrivare alle falde mettendo a rischio la qualità di risorse idriche importantissime per l'uso umano. Studi pubblicati nella letteratura scientifica evidenziano che alcune formulazioni commerciali del glyphosate (come per esempio il Round up) sono associate all'insorgenza di tumori e altre malattie degenerative. Il nodo più importante della questione, comunque, sta nel fatto che sugli effetti ambientali e sanitari di questa molecola (e dei suoi metaboliti) oggi non abbiamo sufficienti informazioni, mentre quelle disponibili sono assai poco rassicuranti. Il buon senso, dunque, dovrebbe suggerire di applicare il principio di precauzione, evitando dì disseminare nell'ambiente - e quindi nei suoli, nelle acque, e negli alimenti - non solo il glyphosate, ma qualsiasi sostanza potenzialmente in grado di mettere a repentaglio la salute pubblica e l'ambiente di vita".
Da diversi anni esistono in Europa importanti agenzie regolatorie preposte a compiti istituzionali di tutela dei cittadini dell'Unione europea, come per esempio l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA): "oggi dobbiamo fare i conti - dicono i due esperti - con una lunga serie di errori commessi proprio da queste istituzioni nell'approvare l'utilizzo di sostanze chimiche che in un secondo tempo - ossia nella cosiddetta "fase post-marketing" - si sono rivelate pericolose. A titolo di esempio, si prendano soltanto il recentissimo caso degli insetticidi neonicotinoidi oppure il caso del bisfenolo A, su cui le autorità europee si sono viste obbligate a fare un passo indietro rivedendo di fatto le precedenti autorizzazioni rilasciate per la loro commercializzazione (NB: il bisfenolo A non è un pesticida, ma i problemi ambientali e di salute pubblica che esso genera sono per molti versi gli stessi generati dai pesticidi)".
I due ricercatori sostengono che in materia di politiche internazionali per la safety alimentare, oggi è in corso un importante dibattito scientifico che ha rimesso in discussione proprio le procedure formali del "decision making" nonché i criteri e i metodi adottati dalle agenzie regolatorie (come l'EFSA) nella valutazione scientifica delle sostanze di sintesi e di altri ritrovati tecnologici (si veda il caso degli OGM) destinati ad entrare nella vita quotidiana delle persone. "Allo stato, quindi, - affermano i due studiosi - si può dire che oggi si sono accumulate sufficienti evidenze per sospettare che il glyphosate costituisca (anche per il massiccio uso che se ne fa in ambito agricolo) un pericolo per la stabilità degli ecosistemi e un importante fattore di rischio sanitario per alcune fasce di popolazione, in particolare i bambini e le donne in gravidanza. Occorre dunque assumere un atteggiamento di buon senso, come già viene praticato in diverse amministrazioni locali italiane, e sollevare il caso degli erbicidi a base di glyphosate riconsiderandone gli usi in agricoltura e in altri contesti sulla base di ragionamenti nuovi e scientificamente più aggiornati".
Il glyphosate ha una persistenza sul terreno e sull'acqua in misura nettamente superiore a quanto sino ad oggi viene comunemente supposto. Infatti è tassativamente vietato, a causa della sua accertata tossicità, irrorarlo vicino a corsi d'acqua, stagni, zone umide in generale perché, anche a basse concentrazioni, è altamente nocivo per gli organismi acquatici. A causa della sua tossicità, il glyphosate produce, nella fase di degradazione nel terreno, metaboliti pericolosi per l'uomo e per l'ambiente e le ricerche condotte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) hanno rilevato che questo potente erbicida è tra le sostanze inquinanti più presenti nelle acque superficiali.
Le amministrazioni pubbliche, con in testa ANAS, province e comuni, praticano il diserbo, ma non si fermano di certo di fronte a canali, collettori, corsi d'acqua e il rischio altissimo è sempre lo stesso: la contaminazione degli ambienti acquatici e naturali. Ma gli effetti deleteri sull'ambiente e sull'uomo per effetto dei trattamenti con diserbanti sistemici sono di gran lunga maggiori rispetto a quanto sino ad oggi si poteva supporre e i rischi concreti sono diversi: per esempio l'abitudine di ANAS, province e comuni, che gestiscono le strade di propria competenza, di non segnalare i diserbi compiuti nella viabilità. Queste pratiche discutibili espongono quei cittadini che, in strade meno trafficate, raccolgono lungo i margini stradali e nelle relative pertinenze o all''interno delle proprietà private confinanti, piante per uso alimentare o frutti che possono essere contaminati da questi micidiali prodotti erbicidi che spesso vengono irrorati per distrazione o negligenza, come ampiamente dimostrato in molte strade provinciali, anche nei terreni confinanti esponendo il bestiame, la fauna selvatica e i cittadini a gravi rischi per la loro salute. Ed è risaputo che le sostanze tossiche come queste persistono nel terreno e nella vegetazione per lungo tempo e gli effetti evidenti sul terreno e sulla vegetazione si manifestano solo dopo i 10 o 15 giorni.
Tra le controindicazioni e i danni per effetto di trattamenti a base di diserbanti si possono segnalare tra gli altri:
a) esposizione delle scarpate e dei margini stradali trattati con diserbanti, alla possibilità di frane e smottamenti per effetto della distruzione delle erbe che tengono saldi i versanti, con il conseguente rischio di provocare incidenti stradali per via del rotolamento di pietre, massi o terra durante eventi piovosi o nelle ore notturne;
b) abbassamento drastico della biodiversità vegetale e animale con il rischio di contaminazione degli ambienti acquatici, della flora e della fauna selvatica;
c) l'effetto dei potenti diserbanti produce l'estinzione di numerose specie vegetali e di un numero imprecisato di specie animali; riduce e minaccia, come sta accadendo in molte parti del mondo, gli impollinatori, come le api, che vengono sterminati a causa della contaminazione ambientale dovuta anche all'uso indiscriminato di pesticidi in agricoltura;
d) la pratica del diserbo chimico produce effetti deleteri per via della distruzione della copertura vegetale, in termini di mancato assorbimento dell'anidride carbonica e quindi un suo aumento in atmosfera con conseguenze che contribuiscono ad aumentare l'effetto serra;
e) esposizione, per via dei trattamenti tramite nebulizzazione delle sostanze tossiche, degli operatori, degli automobilisti e dei cittadini in genere che possono inalare sostanze chimiche sospettate di provocare tumori, malformazioni o altre malattie anche al sistema endocrino come denunciano i ricercatori di tutto il mondo e le varie pubblicazioni della letteratura scientifica;
f) il trattamento dei margini stradali, delle linee ferroviarie e di tutti gli ambienti naturali trattati con sostanze erbicide produce un affetto sgradevole dal punto di vista estetico nel paesaggio per una innaturale distruzione delle comunità vegetali.La convinzione comune è che il trattamento con diserbanti chimici elimini i problemi di sfalcio. Niente di più errato. Le amministrazioni pubbliche in particolare sono costrette a ripetere diserbi aumentando ancora di più la carica tossica negli ambienti naturali favorendo ancora di più la resistenza e la proliferazione di erbe infestanti che hanno l'effetto di aumentare problemi allergici nelle persone affette da gravi patologie respiratorie. In Sardegna, dove l'ambiente costituisce il vero patrimonio che tutti dobbiamo difendere, spesso abbiamo registrato innumerevoli attacchi distruttivi dell'uomo come l'inquinamento delle aree industriali e dei territori limitrofi, interi territori utilizzati per esercitazioni militari sottoposti a servitù dove vi è il sospetto, più che concreto, dell'utilizzo di micidiali sostanze anche radioattive e se si continua di questo passo in futuro sono inimmaginabili le conseguenze dal punto di vista sanitario e ambientale. Ecco perché a tutti i livelli occorre applicare il principio di precauzione perché, semmai ce ne fosse bisogno, il nesso stretto tra il rischio ecologico e rischio sanitario generato dai pesticidi viene confermato dall'evidenza scientifica. Pertanto occorre spingersi anche oltre garantendo questo principio nelle aree naturali come i parchi regionali, le zone classificate come Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone di protezione speciali (ZPS) o ancora nelle oasi faunistiche o zone di ripopolamento e cattura. Importante è anche l'attività condotta dai consorzi di bonifica dove spesso si sono registrate attività di diserbo con sostanze a base di glyphosate che vanno vietate lungo i canali e in tutte le aree di intervento degli enti.
Anche il Piano regionale di controllo ufficiale del commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari 2008-2011, adottato con determinazione n. 28559/1031 del 18 dicembre 2003 del Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione, ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2002 e del decreto legge 17 marzo 1995, n. 194, attuativo della direttiva n. 91\414\CEE prevede che "il sempre moggior impiego sia nel settore agricolo che extra agricolo dei prodotti fitosanitari assume particolare rilevanza sanitaria soprattutto in relazione ai danni che, per eccessiva e perdurante esposizione a tali prodotti, possono derivare per la salute di tutti coloro che a diversi livelli li utilizzano" ed è necessario ricordare "quanto un uso scorretto di tali prodotti possa costituire un non trascurabile rischio di contaminazione sia delle derrate alimentari destinate al consumo umano ed animale, che dell'ambiente, in modo specifico del patrimonio idrogeologico".
Inoltre l'Unione europea è intervenuta in questa materia introducendo nella direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, un articolo apposito. Si legge infatti all'articolo 11: "Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi" e ancora si auspica "la riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione di pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle superficiali o nei sistemi fognari".
Le medesime norme sono state riprese dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, con il quale lo Stato italiano ha recepito la direttiva.
Anche la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 istituisce un quadro normativo per l'azione comunitaria in materia di acque e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 istituisce le norme relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
Inoltre la proposta di legge recepisce le linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge è finalizzata alla tutela della salute umana, delle comunità vegetali e animali e della biodiversità nonché dei complessi micro-sistemi che regolano la biologia del suolo e degli ambienti acquatici, dei macro-sistemi con un elevato impatto sulla biodiversità e sul paesaggio e all'introduzione del divieto per gli enti e le aziende pubbliche dell'utilizzo di diserbanti e di altri prodotti tossici e di soluzioni saline nella gestione della vegetazione spontanea lungo la viabilità di propria competenza e nelle aree pubbliche e private.
Art. 2
Ambito di applicazione1. La presente legge, ai fini di cui all'articolo 1, si applica su tutto il territorio regionale.
2. La presente legge si applica a tutti gli enti pubblici e privati per la gestione della vegetazione spontanea lungo la viabilità e relative pertinenze di propria competenza, come definita dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), nonché all'interno delle proprietà pubbliche e private, in particolare:
a) lungo la viabilità statale gestita in Sardegna dall'ANAS Spa;
b) lungo la viabilità provinciale di competenza delle province;
c) lungo la viabilità comunale gestita dai comuni;
d) lungo la viabilità privata costituita da strade poderali, interpoderali, vicinali;
e) lungo le linee ferroviarie di competenza dei diversi enti statali e regionali o gestite da società private;
f) lungo i canali di irrigazione gestiti dai consorzi di bonifica;
g) all'interno della Rete Natura 2000 costituita da Siti di interesse comunitario (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS)), soggetti a tutela secondo le direttive comunitarie Habitat n. 92/43/CEE e Uccelli n. 2009/147/CEE, all'interno dei parchi regionali, oasi di protezione faunistica, zone di ripopolamento e cattura;
h) lungo la rete idrica superficiale, lungo le sponde dei laghi naturali e artificiali, fiumi, torrenti, stagni e zone umide, vasconi per uso irriguo, vasconi per finalità antincendio;
i) all'interno dei centri abitati, vicino agli ospedali, case di cura, scuole, edifici di culto, cimiteri, impianti sportivi, parchi comunali, aree archeologiche e aree ricreative;
j) all'interno dei terreni in concessione all'Ente foreste della Sardegna.
Art. 3
Criteri per la gestione della vegetazione spontanea per la tutela delle comunità biologiche animali, vegetali e per la tutela della vita umana1. È fatto divieto di utilizzare diserbanti, sostanze tossiche o altri prodotti anche di tipo naturale con funzioni erbicide o di soluzioni saline di qualsiasi genere negli interventi di cui all'articolo 2, comma 2.
2. È vietato su tutto il territorio regionale effettuare trattamenti con diserbanti, sostanze tossiche o con soluzioni saline di qualsiasi genere a meno di 50 metri dalla viabilità e dalle linee ferroviarie e dalle rispettive pertinenze di cui all'articolo 2, comma 2.
3. È vietato su tutto il territorio regionale effettuare trattamenti con diserbanti, sostanze tossiche o con soluzioni saline di qualsiasi genere a distanze inferiori a 200 metri dalle sponde dei laghi naturali e artificiali, fiumi, torrenti, stagni zone umide e dalle condotte superficiali di acqua potabile per uso umano.
4. È vietato su tutto il territorio regionale effettuare trattamenti con diserbanti, sostanze tossiche o con soluzioni saline di qualsiasi genere a distanze inferiori a 100 metri da vasconi per uso irriguo, vasconi per finalità antincendio e da canali di irrigazione o altro manufatto per uso irriguo.
5. È vietato su tutto il territorio regionale effettuare trattamenti con diserbanti, sostanze tossiche o con soluzioni saline di qualsiasi genere all'interno dei centri abitati e a una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro dell'abitato.
6. È vietato su tutto il territorio regionale effettuare trattamenti con diserbanti, sostanze tossiche o con soluzioni saline di qualsiasi genere vicino agli ospedali, case di cura, edifici di culto, cimiteri, scuole, impianti sportivi, parchi comunali, aree archeologiche e aree ricreative a una distanza inferiore a 200 metri.
7. Le coltivazioni a riso e le particelle di terreno destinate alle ortive preesistenti all'entrata in vigore, nei limiti dei regolamenti provinciali e comunali, devono osservare le distanze previste per i centri abitati, ospedali, case di cura e scuole.
8. È vietato su tutto il territorio regionale nei terreni in concessione all'Ente foreste della Sardegna effettuare trattamenti con diserbanti, sostanze tossiche o con soluzioni saline di qualsiasi genere.
9. È fatto divieto assoluto di effettuare trattamenti con diserbanti, sostanze tossiche o con soluzioni saline di qualsiasi genere nelle aree SIC, nelle ZPS, nei parchi regionali, oasi di protezione faunistica, zone di ripopolamento e cattura.
Art. 4
Vigilanza1. Il rispetto delle disposizioni della presente legge è di competentza principalmente degli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, di tutti i corpi di polizia dello Stato e della polizia municipale per i territori di loro competenza. Sono altresì incaricati di far rispettare le norme il personale degli ispettorati agricoli della Regione, delle aziende sanitarie locali, dei servizi veterinari, le guardie giurate, le guardie venatorie, ittiche e ambientali delle associazioni ambientali e delle produzioni ittiche.
Art. 5
Sanzioni1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque pratichi operazioni e trattamenti con diserbanti, sostanze chimiche erbicide o con soluzioni saline di qualsiasi genere per la gestione della vegetazione spontanea lungo la viabilità di competenza statale, provinciale e comunale nonché nelle strade poderali, interpoderali e vicinali e lungo le linee ferroviarie e le relative pertinenze, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 600 a un massimo di euro 4.000.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque pratichi operazioni con diserbanti, sostanze chimiche erbicide o con soluzioni saline di qualsiasi genere per la gestione della vegetazione spontanea all'interno della Rete Natura 2000 costituita da SIC, ZPS, ambienti soggetti a tutela secondo le direttive comunitarie Habitat n. 92/43/CEE e Uccelli n. 2009/147/CEE, nei parchi regionali, oasi di protezione faunistica, zone di ripopolamento e cattura e lungo la rete idrica superficiale, lungo le sponde dei laghi naturali e artificiali, fiumi, torrenti, stagni e zone umide, vasconi per uso irriguo, vasconi per finalità antincendio, lungo i canali di irrigazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 600 a un massimo di euro 4.000.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque pratichi trattamenti con diserbanti, sostanze chimiche erbicide o con soluzioni saline di qualsiasi genere, all'interno dei centri abitati, vicino agli ospedali, case di cura, scuole, edifici di culto, cimiteri, impianti sportivi, parchi comunali, aree archeologiche e aree ricreative è punto con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 600 a un massimo di euro 4.000. La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in prossimità di edifici scolastici, ospedali, case di cura, impianti sportivi ed edifici di culto.
Art. 6
Proventi delle sanzioni amministrative1. Presso la Regione è istituito un fondo per le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5, i cui proventi sono devoluti per il 50 per cento a favore dei comuni più virtuosi della Sardegna che si distinguono in quelle pratiche di gestione della vegetazione spontanea attraverso l'utilizzo di pratiche tecnologiche ed economiche alternative al diserbo chimico; il restante 50 per cento è investito dalla Regione in una ampia attività di comunicazione a favore di tutte le scuole della Sardegna per sensibilizzare la popolazione sarda sui pericoli dei pesticidi e dei diserbanti chimici per la salute dell'uomo e dell'ambiente in generale.
2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i criteri del riparto dei proventi delle sanzioni amministrative e un programma di massima per la comunicazione a favore delle scuole.
Art. 7
Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora spontanea e delle biodiversità1. È istituita presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora sarda spontanea e per la tutela delle biodiversità, nominata dalla Giunta regionale, con il compito di monitorare e di segnalare all'Assessorato competente le criticità in merito all'inosservanza delle norme della presente legge, ai danni ambientali prodotti alle comunità biologiche animali e vegetali.
2. Con regolamento sono disciplinati la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 1.
Art. 8
Disposizioni transitorie1. Tutti gli enti interessati dalle presenti disposizioni adeguano i propri Regolamenti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie stanziate nei propri bilanci e già previste dalla legislazione vigente.
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).