CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 231
presentata dai Consiglieri regionali
COSSA - DEDONI - CRISPONIil 18 giugno 2015
Riordino degli enti locali
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Le Province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio, sono state soppresse a seguito dei referendum del 6 maggio 2012, i quali hanno anche dato al legislatore un preciso mandato di procedere allo scioglimento anche delle restanti quattro, quelle cosiddette "storiche" di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.
La Regione ha approvato le disposizioni transitorie in materia di riordino delle province con legge regionale 28 giugno 2013, n. 15, dunque dopo ben 11 mesi.
In data 2 luglio 2013 venivano nominati i commissari con deliberazione n. 25/10 e con decreto del Presidente della Regione in pari data.
Le funzioni del commissario venivano declinate nell'atto di nomina nel rispetto della predetta legge regionale n. 15 del 2013 e della deliberazione n. 25/10 del 2 luglio 2013. Detti provvedimenti disponevano che i commissari avrebbero dovuto assicurare "la continuità delle funzioni già svolte dalle province e predisporre entro sessanta giorni dall'insediamento gli atti contabili, finanziari e patrimoniali ricognitivi e liquidatori necessari per le procedure conseguenti alla riforma di cui al comma 2, con particolare riferimento a:
a) lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili;
b) la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
c) la situazione di bilancio;
d) l'elenco dei procedimenti in corso;
e) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.".Altrettanto avrebbero dovuto fare gli organi delle province "storiche", rimasti in carica sotto forma di una sorta dì "commissariamento collettivo" degli enti in via di scioglimento.
Dall'esame degli atti approvati dai commissari, inoltre, non sembra sia stato svolto quanto previsto dalla legge regionale n. 15 del 2013, tanto è vero che la Giunta regionale, con deliberazione n. 23/20 del 25 giugno 2014 ha sentito la necessità di dettare un "Atto di indirizzo ai Commissari per le Province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio". Atto di indirizzo rimasto sostanzialmente inevaso: ad oggi non risulta che gli elementi conoscitivi di cui sopra siano in possesso dell'Amministrazione regionale.
Dopo oltre tre anni dal referendum appare con tutta evidenza il mancato rispetto della volontà popolare, chiaramente diretta verso la semplificazione istituzionale, tema che, accanto a quella legislativa e amministrativa, è da tempo al centro dell'attenzione del legislatore nazionale e della dottrina, partendo dal presupposto che, nel nostro ordinamento, coesistono ben quattro livelli politico-rappresentativi (oltre all'Unione europea), tutti organizzati in forme analoghe e con molteplici sovrapposizioni e confusioni di ruolo. Questo apparato elefantiaco crea sprechi di denaro pubblico e inefficienze amministrative che si ripercuotono sulle famiglie e sulle imprese.
Ciò che è più grave è che non si intravede alcuna reale volontà di dare attuazione alle indicazioni referendarie. Ci si è anzi incamminati in un sentiero che, lungi dal semplificare il sistema, finirà per complicarlo ulteriormente, come dimostra plasticamente il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'attenzione della competente Commissione consiliare.
Se l'obiettivo è quello di semplificare il sistema per renderlo agile e adeguato alle esigenze del mercato e a quelle di razionalizzazione della spesa pubblica, il presente testo si propone di conseguirlo attraverso una percorso rapido di trasferimento e ripartizione delle funzioni attualmente attribuite alle province in capo ai comuni e alla Regione.
Proprio per superare le mille criticità e possibilità di blocco del percorso che sempre si insinuano in processi complessi, rischio particolarmente forte nell'assai complesso sistema ipotizzato dalla Giunta regionale, il meccanismo qui proposto è assai semplice:
a) assorbimento del "pacchetto province" da parte della Regione;
b) indicazione da parte della Giunta regionale di una tabella nella quale si indicano in maniera precisa le competenze, le risorse e il personale da trasferire ai comuni e da mantenere in capo all'Amministrazione regionale e alle sue articolazioni funzionali e/o territoriali (comprese le Aziende sanitarie).Poiché la questione più problematica è quella relativa al personale, vale la pena precisare che in ordine ad esso si prevede la continuazione del rapporto di lavoro nell'ambito dell'Amministrazione regionale - sino all'eventuale trasferimento ad altro soggetto - e la conservazione dei diritti acquisiti nel patrimonio del lavoratore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e in armonia con i principi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione, disciplina l'articolazione territoriale della Regione nel territorio dell'Isola e il superamento delle province in esito alle consultazioni referendarie del 2012.
Art. 2
Trasferimento delle funzioni1. Le funzioni ed il patrimonio delle Province di Olbia-Tempio, di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano e dell'Ogliastra sono trasferite alla Regione.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva un piano di trasferimento ai comuni o ad altri soggetti pubblici, ivi comprese le aziende sanitarie e le amministrazioni periferiche dello Stato, delle funzioni, e delle relative risorse umane e finanziarie. Il piano è articolato sulla base di un preciso cronoprogramma.
3. Nelle more dell'approvazione della modifica statutaria attualmente all'esame del Parlamento permangono le Province di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro, le quali, fino al loro definitivo scioglimento, continuano ad operare in regime commissariale.
Art. 3
Personale1. Il personale trasferito alla Regione mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
2. Gli effetti derivanti dal trasferimento del personale, il cui onere passa a carico della Regione con contestuale riduzione di pari importo del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) sono totalmente neutri in materia di spesa pubblica e quindi non rilevano ai fini delle disposizioni statali in materia di spesa del personale.
Art. 4
Organizzazione della Regione1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alle modifiche dell'organizzazione amministrativa della Regione necessarie all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 2.
2. Le risorse finanziarie di competenza delle province, di qualunque provenienza, passano alla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).