CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 230

presentata dai Consiglieri regionali
PINNA Rossella - COMANDINI - COZZOLINO - COLLU - TENDAS - SABATINI - FORMA

il 17 giugno 2015

Disciplina dell'attività di tatuaggio, piercing,
trucco permanente o semi-permanente e pratiche correlate

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Le pratiche del tatuaggio e del piercing rappresentano uno dei fenomeni sociali più diffusi degli ultimi venti anni che interessano una popolazione eterogenea per età, cultura, estrazione sociale ed economica, con elevate percentuali di adolescenti (6 per cento nel 2002 e 20 per cento nel 2011 - dati Eurispes).

Negli ultimi anni si è diffusa, inoltre, un'altra forma di tatuaggio, la micropigmentazione, più conosciuta come trucco permanente o trucco semi-permanente, che modifica, corregge ed equilibra determinati tratti del viso o del corpo, che, a differenza del tatuaggio, ha una durata limitata nel tempo.

Le principali criticità di tali pratiche, particolarmente delicate e invasive, sono rappresentate da rischi di infezioni, rischi allergici, tossici, rischi da fotosensibilità dei coloranti o da rimozione dei tatuaggi, per citarne alcuni. Le infezioni, in particolare, costituiscono pericolosi veicoli di trasmissione di malattie per via ematica (come il virus dell'epatite B e dell'epatite C, o batteri pericolosi come lo stafilococco), che possono provocare eventi anche mortali.

Per i motivi esposti nell'esercizio di queste attività devono essere garantiti adeguati standard di igiene, di ambiente di lavoro, di tecniche asettiche, di corretto utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti utilizzati per la loro esecuzione.

Il quadro normativo in materia di tatuaggi e piercing nell'Unione europea risulta frammentario e difforme, sia per tipologia di azioni, che per differenti provvedimenti intrapresi dai paesi membri. In Italia gli unici riferimenti rinvenibili nel panorama normativo sono ravvisabili nella Circolare del Ministero della sanità del 5 febbraio 1998, che prevede linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizione di sicurezza e nella successiva Circolare esplicativa del 16 luglio 1998.

Come conseguenza, molte Regioni hanno adottato propri provvedimenti, ma gli unici di rango legislativo sono individuabili nella legge regionale della Toscana 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), modificata dalla legge regionale 17 luglio 2013, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)) e nella legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) della regione Friuli Venezia Giulia. Altre Regioni hanno, invece, dettato una disciplina attraverso provvedimenti amministrativi: così, ad esempio, la Liguria, l'Emilia Romagna e la Lombardia.

Dal registro delle imprese della Camera di commercio di Cagliari, emerge che anche in Sardegna si è verificato un progressivo aumento dei trattamenti in argomento, in particolare nella provincia di Cagliari. In Sardegna, risultano, attualmente, 17 imprese registrate che svolgono attività di tatuaggio e piercing.

Si osserva, però, che l'assenza di una precisa regolamentazione del settore contribuisce al proliferare di professionisti non abilitati, locali e attrezzature non a norma, alla mancanza del rispetto dei limiti di età (tra le più diffuse violazioni), unitamente al moltiplicarsi del commercio e dell'uso di pigmenti tossici che in assenza di controlli sistematici sono rilevati, occasionalmente, solo dalle ispezioni dei NAS.

Con deliberazione n. 22/11 del 22 maggio 2012, la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione generale dell'igiene e sanità di porre in essere i necessari adempimenti, individuati nell'ambito del "Programma regionale per la gestione in sicurezza delle attività di tatuaggio, piercing e pratiche simili", per l'emanazione di apposite linee di indirizzo, di cui alla determinazione n. 1081 del 28 agosto 2012, successivamente modificata con determinazione n. 1528 del 21 novembre 2012.

In ragione di quanto esposto, tenuto conto dell'evoluzione delle citate attività e dei rischi enunciati, si ritiene opportuno prevedere una norma regionale diretta a stabilire regole e principi base.

A tal fine, pur confermando i contenuti della delibera approvata dalla Giunta regionale, si ritiene, tuttavia, necessario aggiornare le linee guida, di fatto poco applicate, per armonizzare aspetti fondamentali come la formazione degli operatori con l'istituzione di appositi corsi regionali e il controllo e la vigilanza su chi effettua tali pratiche.

Con la presente proposta si vuole disporre di uno strumento normativo che sancisca i principi enunciati nelle Linee guida ministeriali, in grado di garantire la cogenza e l'applicazione di tali principi, ma anche limitare i numerosi corsi organizzati dalle aziende cosmetiche che, molto spesso, hanno il solo fine di pubblicizzare e favorire la diffusione dei propri prodotti, senza garanzie di una reale e adeguata preparazione scientifica ai discenti, in osservanza alle norme igienico-sanitarie.

La proposta che segue si compone di 11 articoli, i cui principi cardine sono una specifica formazione degli operatori (garanzia di professionalità), i controlli e la vigilanza in capo alle autorità preposte, dettagliate linee guida con particolare riguardo ai requisiti soggettivi, alle norme igieniche, alle caratteristiche e tipologie dei materiali consentiti.

La proposta prevede, inoltre, disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento per gli operatori e le attività già in essere.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione e dallo Statuto speciale per la Sardegna, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.

 

Art. 2.
Oggetto e definizioni

1. La presente legge disciplina le attività di tatuaggio, piercing, trucco permanente o semipermanente e le pratiche a queste correlate.

2. Per tatuaggio s'intende la metodica che produce una colorazione decorativa di parti del corpo, sia attraverso l'introduzione o la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti con l'uso di aghi o taglienti, sia con tecniche di scarificazione che comportano l'inserimento di sostanze chimiche negli strati intradermici, al fine di ottenere figure e disegni indelebili e perenni.

3. Il trucco permanente o semipermanente è un tatuaggio praticato sul viso (ciglia-sopracciglia, contorno labbra) o altre parti, e consiste in una dermopigmentazione praticata con aghi e con specifici strumenti.

4. Per piercing s'intende la perforazione di parti del corpo, al fine di inserire anelli o decorazioni in metallo o altri materiali, diversi per forma e fattura.

5. Chiunque esercita le attività di cui ai commi 2, 3 e 4 in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) si iscrive all'albo provinciale delle imprese artigiane.

6. È fatto obbligo all'esercente le attività di cui al comma 1 di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i rischi professionali da essa derivanti.

 

Art. 3
Competenze della Regione

1. Al fine di assicurare esigenze unitarie di applicazione in ambito territoriale, la Giunta regionale aggiorna, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le linee di indirizzo allegate alle determinazioni n. 1081 del 28 agosto 2012 e n. 1528 del 21 novembre 2012, attenendosi alle "Linee guida" emanate dal Ministero della salute del 5 febbraio 1998; in particolare disciplina:
a) i requisiti minimi igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di cui all'articolo 2;
b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo dei pigmenti colorati utilizzabili;
c) le procedure per il rilascio dell'idoneità sanitaria;
d) le modalità di preparazione e utilizzo delle attrezzature;
e) lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività;
f) le funzioni di vigilanza e di controllo;
g) le modalità, il programma e lo svolgimento di distinti percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze specifiche in relazione agli aspetti igienico-sanitari, di prevenzione dei rischi di infezione e di danno alla salute che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche di cui all'articolo 2;
h) le modalità di adeguamento alle disposizioni, previste dalla presente legge, da parte di coloro che già esercitano attività di tatuaggio, piercing, trucco permanente, semipermanente e pratiche affini;
i) le modalità di espressione del consenso per l'utente sui rischi per la salute;
j) le manifestazioni pubbliche, i raduni, le fiere e l'esercizio temporaneo delle attività;
k) i divieti;
l) le sanzioni amministrative.

 

Art. 4
Competenze dei comuni

1. I comuni provvedono, entro novanta giorni dall'emanazione delle linee guida regionali, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e alle linee guida regionali.

2. Compete, in particolare, ai comuni:
a) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo, in ordine al rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività oggetto della presente legge;
b) individuare, nel rispetto delle norme vigenti, specifiche modalità di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché di subingresso, cessazione, trasferimento di sede e di variazione delle attività.

 

Art. 5
Competenze delle Aziende sanitarie locali

1. Le aziende sanitarie locali esercitano funzioni di vigilanza e controllo, in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.

2. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali accertino carenze dei requisiti igienico-sanitari, le stesse indicano gli adeguamenti necessari per il ripristino dei requisiti medesimi; in caso di carenze gravi, le aziende sanitarie locali dispongono la sospensione delle attività, diffidando gli interessati ad adeguarsi alle prescrizioni igienico-sanitarie nei termini e secondo le procedure stabilite dalle linee guida regionali e dai regolamenti comunali di attuazione.

3. Le aziende sanitarie locali possono organizzare, in forma singola o in collaborazione con enti accreditati, il primo corso di formazione obbligatoria per gli esercenti le attività oggetto della presente legge.

 

Art. 6
Requisiti soggettivi e professionali

1. Coloro che intendono intraprendere l'attività di tatuaggio, piercing, trucco permanente o semi-permanente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
b) aver assolto l'obbligo scolastico;
c) aver frequentato il percorso formativo obbligatorio di cui all'articolo 7;
d) assenza di pregiudiziali, ai sensi delle norme vigenti.

2. Possono esercitare le attività di cui all'articolo 2 i soggetti in possesso della qualifica professionale di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), al termine di un percorso formativo integrativo obbligatorio, con esame finale di almeno novanta ore, secondo le modalità stabilite dalle linee guida regionali.

 

Art.7
Percorsi formativi

1. I percorsi formativi per coloro che intendono esercitare l'attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semi-permanente, sono disciplinati dalle linee guida regionali.

2. I percorsi formativi sono predisposti nell'ambito della normativa di formazione della Regione di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna) e garantiscono l'acquisizione di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione.

3. È riconosciuta l'equipollenza di corsi formativi analoghi, tenuti presso altra regione che abbia disciplinato il settore, e che possano essere giudicati dal competente Assessorato regionale in materia di formazione professionale di pari valenza per argomenti trattati; sono fatti salvi i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 6.

 

Art. 8
Artisti stranieri o provenienti da altre regioni

1. I tatuatori e piercer stranieri, o provenienti da altre regioni, devono essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui all'articolo 6, ovvero aver frequentato corsi assimilabili a quelli della Regione per poter svolgere l'attività di tatuaggio o piercing, presso esercizi di altri tatuatori o piercer locali e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a dieci giorni e non più di due volte all'anno.

2. Il titolare di uno studio che intenda ospitare temporaneamente un tatuatore/piercer straniero o proveniente da un'altra regione italiana ne dà tempestiva comunicazione all'Azienda sanitaria locale (ASL) di competenza.

3. La responsabilità civile dell'attività degli operatori temporaneamente presenti è posta in capo al titolare dello studio ospitante, che è anche responsabile del rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

 

Art. 9
Norme transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli orafi e ai gioiellieri o commercianti di oggetti preziosi, presso i quali sono eseguite le tradizionali applicazioni di monili al padiglione auricolare, è consentita la prosecuzione di tali pratiche previa comunicazione al SUAP del competente comune.

2. Coloro che già esercitano l'attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semi-permanente hanno l'obbligo, entro sessanta giorni dall'emanazione delle linee guida regionali di cui all'articolo 3, di darne comunicazione al SUAP del competente comune e all'ASL, e di iscriversi al primo corso utile organizzato dalla Regione o da enti/agenzie da questa accreditati, secondo le modalità previste dalle Linee guida regionali.

3. I soggetti di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalle Linee guida regionali entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse.

 

Art. 10
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri di spesa.

 

Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).