CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 227
presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - COMANDINI - TENDAS - MANCA Pier Mario - MORICONI - UNALI - LEDDA - COCCO Daniele Secondo - ARBAU - DESINI - USULA - ANEDDAil 16 giugno 2015
Norme in materia di danni all'agricoltura da fauna selvatica. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977 e alla legge regionale n. 23 del 1998 e interventi per la lotta alla peste suina
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il rilancio del settore agricolo sardo impone al Consiglio regionale di adottare ogni misura legislativa atta a contrastare le criticità che limitano l'operatività delle imprese agricole. Tra queste hanno assunto una dimensione notevole e sempre più preoccupante i danni causati dalla fauna selvatica. Vanno in particolare evidenziati gli ingentissimi danni causati dai cinghiali e dalle cornacchie.
La crescita esponenziale delle popolazioni di queste due specie, sta infatti condizionando in misura determinante gli indirizzi produttivi in tanti areali dell'Isola. Gli ingenti danni e l'indisponibilità, fino ad oggi, di ogni strumento efficace di contrasto per evitarli, nonché la esiguità e la discontinuità degli indennizzi, hanno infatti indotto moltissimi agricoltori ad abbandonare importanti colture orticole e cerealicole.
Con la presente proposta di legge si intendono apportare alcune, limitate, modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, tese a creare le condizioni per favorire la realizzazione dei piani di controllo autorizzati. Allo scopo si punta a creare le condizioni per una maggiore sinergia tra l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per il coinvolgimento delle agenzie agricole, delle associazioni degli agricoltori e delle associazioni venatorie nel controllo della fauna selvatica in eccesso e nella realizzazione del piano di eradicazione della peste suina.
Con l'articolo 1 si apportano delle modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 1 del 1977 che specifica le competenze attribuite all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Più in particolare si prevede di attribuire a quest'ultimo le competenze relative alla gestione degli indennizzi per i danni da fauna.
Con l'articolo 2 viene modificato l'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 che disciplina la materia dei danni da fauna selvatica e relativi risarcimenti. In particolare la Regione si pone l'obiettivo di favorire la realizzazione di ogni iniziativa dell'agricoltore tesa a prevenire e limitare i danni da fauna.
Con l'articolo 3 vengono apportate alcune significative modifiche all'articolo 66 che tratta del commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta. Nel confermare i divieti previsti dalla legge regionale n. 23 del 1998, viene ampliata la non applicazione di tali norme al caso della fauna selvatica abbattuta o catturata nei piani di controllo o eradicazione regolarmente autorizzati. In tale caso la fauna selvatica abbattuta potrà essere commercializzata per fini alimentari in ossequio alle norme sanitarie vigenti. Con questa norma si vuole agevolare la predisposizione e realizzazione dei piani di controllo della fauna selvatica, coinvolgendo le figure autorizzate alle quali viene consentito di commercializzare la fauna abbattuta durante tali operazioni.
Con l'articolo 4 si vogliono creare le condizioni affinché, nell'ambito del piano di eradicazione della peste suina africana vengano coinvolte le associazioni venatorie e le compagnie di caccia. Allo scopo si prevedono iniziative di aggiornamento dei cacciatori in materia e la realizzazione delle condizioni affinché il trattamento delle carcasse di cinghiale venga effettuato in ambienti idonei ed in condizioni di biosicurezza al fine di non ostacolare, ma anzi di favorire la realizzazione del suddetto piano.
L'articolo 5, in coordinamento con quanto disposto dall'articolo 1, sopprime le disposizioni legislative che attualmente pongono in capo alle province le competenze in materia di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e, inoltre, al comma 2, apporta una modifica all'elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta, escludendo dallo stesso il daino (dama dama).
L'articolo 6 contiene le disposizioni finanziarie.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Integrazioni all'articolo 15 della legge regionale n. 1 del 1977 (Competenze dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale)1. All'articolo 15 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
"i bis) indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica".
Art. 2
Integrazioni all'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 (Indennizzo danni)1. All'articolo 59 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), prima del comma 1, è inserito il seguente:
"01. La Regione promuove e incentiva l'adozione di strumenti atti alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche nonché la stipula di apposite polizze assicurative, anche attraverso la previsione di misure dedicate all'interno del Programma di sviluppo rurale.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 66 della legge regionale n. 23 del 1998 (Commercio
fauna selvatica morta)1. Il comma 5 dell'articolo 66 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alla:
a) fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agri-turistico-venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'azienda agri-turistico-venatoria;
b) fauna selvatica abbattuta nei piani di controllo o eradicazione regolarmente autorizzati; in questo caso la fauna selvatica abbattuta può essere commercializzata per fini alimentari nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.".
Art. 4
Interventi per la lotta alla peste suina1. La Regione, per mezzo delle agenzie regionali operanti in campo agricolo, organizza corsi di formazione specifici diretti ai cacciatori operanti sul territorio regionale relativi alle corrette modalità di macellazione, trasporto e trattamento delle carcasse di cinghiale, al fine di evitare la diffusione accidentale della peste suina africana.
2. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario ai comuni sardi diretto alla realizzazione di aree destinate al trattamento delle carcasse dei cinghiali da parte dei cacciatori. La Giunta regionale, con propria deliberazione definisce le modalità di concessione del contributo.
3. È consentita la macellazione delle carcasse di cinghiali presso i macelli degli agriturismi regolarmente autorizzati.
Art. 5
Abrogazioni e soppressioni1. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998 è abrogata.
2. Alla lettera a) ''Mammiferi presenti in Sardegna e nelle sue acque territoriali" dell'elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta ai sensi dell'articolo 5, comma 3, allegato alla legge regionale n. 23 del 1998 le parole "Daino (Dama dama)" sono soppresse.
3. Al comma 15 dell'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è soppresso il seguente periodo: "Le province provvedono al pagamento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche ed alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascolo, nei rispettivi territori di competenza; per tali finalità è autorizzata, a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.037, una spesa valutata in euro 400.000 annui da ripartirsi sulla base di criteri e modalità individuati con delibera della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia.".
Art. 6
Norma finanziaria1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, comma 1, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, sono quantificati in euro 500.000 per il 2015 e trovano copertura sull'ordinario stanziamento di bilancio di cui all'UPB S05.02.003 del bilancio di previsione 2015-2017.