CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 226
presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI - COZZOLINO - SABATINI - COMANDINIil 12 giugno 2015
Installazione di sistemi di sorveglianza video a tutela dei minori, degli anziani, dei disabili e minori in situazioni di disagio negli stabili adibiti ad asili nido, scuole d'infanzia e strutture socio-assistenziali
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Lo sviluppo della tecnologia consente oggi di avere un ottimo ausilio per quanto riguarda la possibilità di aumentare i livelli di sorveglianza in luoghi come strade e strutture pubbliche o private. Alcune di esse, in particolare, sono degne di un'attenzione normativa in quanto destinate a ospitare soggetti bisognosi di cure e attenzioni come minori, anziani e disabili.
Purtroppo le cronache, sempre più frequentemente, ci riportano episodi di maltrattamenti o scarsa sorveglianza, quando non anche episodi ben più gravi, che determinano situazioni di grave disagio per gli ospiti di strutture pubbliche o private come asili nido, scuole dell'infanzia o istituti socioassistenziali.
Ben lungi dall'avere intenti punitivi nei confronti degli operatori del settore che, in stragrande maggioranza, operano con serietà, abnegazione e grandi doti di professionalità, ma la proposta di legge vuole costituire sia un elemento di maggiore garanzia proprio per il lavoro dei professionisti del settore e sia un motivo di maggiore serenità per genitori e parenti che affidano i loro cari a dette strutture.
La sorveglianza attraverso telecamere a circuito chiuso può consentire, inoltre, di effettuare un'efficace prevenzione per far sì che gli ospiti delle strutture di cui trattasi non vengano a trovarsi, o si pongano essi stessi, in situazioni di rischio che possano mettere a repentaglio la loro salute o la stessa incolumità.
Si tratta, quindi, di utilizzare ausili tecnologicamente avanzati per elevare i livelli di sicurezza e consentire agli organi preposti un più efficace, pronto ed efficiente controllo.
Il testo è composto da quattro articoli.
L'articolo 1 detta la norma in materia di installazione degli impianti di video-sorveglianza.
L'articolo 2 indica l'organo preposto al controllo nella Asl competente per territorio e i tempi e le modalità di custodia delle registrazioni.
L'articolo 3 indica le azioni per incentivare, attraverso la video-sorveglianza, anche esterna, degli edifici pubblici oggetto della proposta di legge, un contrasto ai fenomeni di criminalità e microcriminalità nei pressi di questi stabili.
L'articolo 4 contiene la norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art.1
Installazione impianti di video-sorveglianza1. La Regione tutela l'infanzia e le persone anziane e disabili ospitate nei luoghi deputati per la loro cura e assistenza come asili nido, scuole d'infanzia e strutture socio-sanitarie di natura sia pubblica che privata.
2. Gli interventi a tutela riguardano l'obbligo per le strutture di cui al comma 1 di dotarsi di mezzi e apparecchiature idonee a fornire la massima tutela per gli ospiti e un controllo diretto ed efficace delle attività che si svolgono al loro interno.
3. Tutte le strutture pubbliche e private che sono adibite alle funzioni di cui al comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore delle presente legge, si dotano di un sistema di video-sorveglianza costituito da telecamere a circuito chiuso in tutti gli ambienti di uso comune.
Art. 2
Organi di controllo1. La visione, la gestione e la custodia delle registrazioni effettuate nelle strutture di cui all'articolo 1 è affidata dalla Regione alle Asl competenti, per legge, alla vigilanza e controllo delle medesime strutture.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto stabilisce le norme per l'installazione degli impianti, i tempi e i termini di custodia delle registrazioni e le relative modalità di controllo.
Art. 3
Azioni1. La Giunta regionale incentiva, attraverso il ricorso alle risorse previste dalla normativa europea e nazionale, ogni iniziativa volta a migliorare il sistema di controllo del territorio e garantire la sicurezza nell'azione di contrasto e prevenzione dei fenomeni legati alla criminalità e/o microcriminalità nei centri abitati della Regione.
2. A tal fine, la Giunta regionale adotta una deliberazione che contiene i criteri di accesso al finanziamento per i soli progetti che prevedano, oltre alla vigilanza dei locali interni, anche impianti di sicurezza e video-sorveglianza del perimetro esterno delle strutture di cui all'articolo 1.
Art. 4
Norma finanziaria1. Gli oneri relativi all'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 1.000.000, a valere sull'UPB S01.03.010 (Spese per interventi di programmazione negoziata e per l'attuazione del PRS).