CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 225

presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI - COZZOLINO - DERIU - COMANDINI

il 12 giugno 2015

Interventi a favore delle persone affette da celiachia

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge ha lo scopo di colmare un vuoto normativo nella nostra Regione sulla dIn Sardegna esiste una vera e propria emergenza che riguarda le malattie metaboliche e le intolleranze alimentari. Sono sempre più numerosi, come attestano i dati relativi alle rilevazioni in proposito, i sardi che si scoprono intolleranti al glutine e al lattosio.

La Sardegna è una delle regioni dove negli ultimi anni si è registrato il maggior incremento di casi conclamati.

I nutrizionisti e i medici specializzati sono concordi nel ritenere che le cause principali vadano ricercate nelle radicate abitudini alimentari. In molti casi, infatti, si fa largo uso di prodotti che nell'immaginario collettivo sono ritenuti parte di una sana dieta alimentare, ma che in realtà contengono un elevato contenuto di glutine, zuccheri, amidi raffinati e latticini.

Il pericolo di un aumento esponenziale di casi di celiachia impone la patologia come una emergenza di rilevante importanza sociale. Come tale va trattata con adeguati strumenti normativi, sanitari e di corretta educazione a stili di vita e alimentari per prevenirne e scongiurarne le cause dell'insorgenza.

Il progetto di legge si inserisce nell'ambito dell'attuazione in sede regionale delle direttrici contenute nella normativa nazionale che prevede il riconoscimento della celiachia come malattia sociale in forza della legge 4 luglio 2005, n. 123. In questo senso la norma nazionale ritiene che ai pazienti affetti da celiachia debba essere garantito un livello essenziale di assistenza, denominato LEA. Tale garanzia deve essere fornita anche come livello essenziale di assistenza dalla rete sanitaria regionale.

Con la proposizione del presente testo è intenzione dei presentatori impegnare la Regione a promuovere ulteriori forme di assistenza, rispetto a quella garantita dalla norma nazionale, migliorando qualità, efficienza e portata.

L'iniziativa di legge poggia sulla considerazione che alcune delle spese per le prestazioni sanitarie esiziali per gli affetti da celiachia in molte delle ASL della Sardegna sono a carico totale dei pazienti e che l'Isola è in grave ritardo, rispetto ad altre avanzate realtà regionali, nelle azioni di diagnosi precoce, prevenzione della patologia e promozione di corretti stili di vita e alimentari.

La contingenza della crisi economica aggrava la situazione dei pazienti e si registra un abbandono dei controlli sia preventivi che successivi al riscontro diagnostico della patologia.

La proposta di legge rappresenta un tentativo di migliorare le condizioni di vita dei pazienti celiaci; di introdurre incentivi da parte delle mense pubbliche e degli esercizi privati per l'offerta di una alimentazione differenziata per i celiaci; di incentivare la diagnosi precoce e formare personale medico e operatori del settore alimentare per fornire una migliore assistenza e servizio ai celiaci.

Il progetto di legge si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 definisce gli ambiti normativi e le finalità di cui sopra.

L'articolo 2 entra nell'ambito della azioni da adottare per effettuare una diagnosi precoce e la prevenzione, dove nel comma 1 sono indicate le azioni che prevedono la definizione di un programma articolato per la diagnosi precoce; la prevenzione delle complicanze e il monitoraggio delle patologie associate; l'individuazione dei test diagnostici e di controllo per i pazienti; l'indicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici al fine di garantire l'omogeneità di trattamento sul territorio provinciale.

Il comma 2 promuove l'adesione delle ASL sarde alla rete nazionale per la prevenzione della celiachia. L'articolo 3 entra nel merito delle azioni nel campo dell'informazione e della formazione sanitaria sia per i cittadini che per i pazienti affetti dalla patologia.

L'articolo 4 impegna la Regione, tramite le ASL, a promuovere l'inserimento di moduli informativi nell'ambito dei percorsi di formazione professionale alberghiera; per il personale specializzato addetto alle mense ospedaliere scolastiche e degli enti pubblici, nonché per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Nel comma 3, al fine di favorire la diagnosi precoce, si promuove la sensibilizzazione per i test rapidi.

L'articolo 5 si occupa di azioni a sostegno nell'ambito della promozione di corretti stili di vita e di alimentazione con la pubblicazione dell'elenco degli esercizi che forniscono una alimentazione differenziata per celiaci dandone diffusione a livello regionale e nei circuiti turistici. Nei commi successivi si prevede l'adozione di un marchio e la disciplina per istituirlo e gestirlo.

L'articolo 6 istituisce i centri per il follow-up della celiachia che non prevedono aggravi aggiuntivi di spesa sanitaria.

L'articolo 7 introduce il principio delle esenzioni dalla compartecipazione alle prestazioni sanitarie da regolamentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 8 indica la copertura finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in attuazione della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia), che considera la celiachia un'intolleranza permanente al glutine che causa enteropatia immunomediata nei soggetti predisposti, i quali necessitano di ricorso a una dieta priva di glutine per cui deve essere garantito il Livello essenziale di assistenza (LEA), riconosce la celiachia come malattia sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove l'assistenza alle persone affette da celiachia e facilita il loro normale inserimento nella vita sociale.

 

Art. 2
Diagnosi precoce e prevenzione

1. La Regione assicura la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle sue complicanze. In particolare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a:
a) definire un programma articolato per la diagnosi precoce;
b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate;
c) definire test diagnostici e di controllo per i pazienti;
d) individuare percorsi diagnostici e terapeutici al fine di garantire l'omogeneità di trattamento sul territorio provinciale.

2. La Regione promuove l'adesione da parte delle ASL alla rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia della celiachia quale malattia rara, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

 

Art. 3
Educazione e formazione sanitaria

1. La Regione, al fine di favorire la tempestività della diagnosi nonché l'educazione dei cittadini alla conoscenza della celiachia e dei suoi effetti, promuove:
a) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari;
b) l'educazione sanitaria del celiaco e della sua famiglia, anche attraverso la collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i consultori;
c) la sensibilizzazione dei cittadini sulla celiachia, nell'ambito della promozione della salute;
d) la diffusione delle informazioni sulle possibilità di cura e di prevenzione, sulla diagnosi precoce e sull'accesso ai servizi.

 

Art. 4
Informazione e sensibilizzazione

1. La Regione, tramite le ASL, promuove l'inserimento di moduli informativi nell'ambito dei percorsi di formazione professionale alberghiera.

2. La Regione, tramite le ASL e sentite le associazioni che operano a favore delle persone affette da celiachia, organizza corsi di formazione rivolti al personale specializzato addetto alle mense ospedaliere, scolastiche e degli enti pubblici, nonché agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, affinché garantiscano la somministrazione di alimenti non contaminati dal glutine, destinati ai soggetti affetti da celiachia.

3. Nell'ambito dei programmi per la diagnosi precoce della celiachia, la Regione sostiene iniziative informative e di sensibilizzazione per l'utilizzo di test rapidi per la verifica individuale di sospetto di celiachia.

 

Art. 5
Azioni a sostegno

1. Nell'ambito della promozione di corretti stili di vita e di alimentazione, la Regione favorisce la diffusione sul proprio territorio di esercizi pubblici che somministrano alimenti senza glutine.

2. Al fine di favorire la pubblicizzazione degli esercizi pubblici che forniscono una ristorazione differenziata per i soggetti affetti da celiachia, in base ai criteri previsti da questa legge, la Regione, a richiesta degli interessati, pubblica l'elenco dei predetti esercizi di ristorazione, anche sul sito internet istituzionale.

3. Anche al fine di promuovere progetti di turismo sociale, la Regione annualmente trasmette l'elenco previsto dal comma 1 alle associazioni regionali che operano a tutela delle persone affette da celiachia e ai soggetti della promozione turistica.

4. Per qualificare l'offerta di alimenti senza glutine, la Regione istituisce un marchio da attribuire agli esercizi inclusi nell'elenco previsto dal comma 2.

5. La Giunta regionale disciplina le procedure per istituire il marchio, le modalità per gestirlo, il procedimento per il riconoscimento del marchio e per la sua revoca.

 

Art. 6
Centri per la diagnosi e follow-up della celiachia

1. La Regione istituisce presso i capoluoghi sedi delle ASL i centri di rifermento per la diagnosi, la cura e il follow-up della celiachia per la forma infantile e adulta, senza nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale e nell'ambito del piano sanitario regionale.

 

Art. 7
Esenzione dalla compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

1. È riconosciuto ai pazienti celiaci residenti in Sardegna il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di diagnostica, ambulatoriali e delle altre prestazioni specialistiche correlate alla celiachia.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione al costo, le modalità di prescrizione e di erogazione delle prestazioni secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali, le modalità di riconoscimento del diritto all'esenzione e di effettuazione dei controlli sulle esenzioni riconosciute.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 800 mila, di cui 400 mila per il 2016 e 400 mila per il 2017, a valere sull'UPB S02.04.010 .