CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 224
presentata dai Consiglieri regionali
ZEDDA Alessandra - OPPIil 10 giugno 2015
Riordino dei consorzi e delle zone industriali - Istituzione delle aziende locali di sviluppo industriale
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la presente proposta di legge, in coerenza con la manovra finanziaria 2015, si prevedono una serie di misure atte a garantire il contenimento e la razionalizzazione della spese del settore pubblico, nel contempo, con la riforma degli ex consorzi provinciali, si vuole attivare un processo che miri ad attività strategiche per la crescita e lo sviluppo.
L'articolo 1 evidenzia le finalità delle Aziende locali di sviluppo industriale (ALSI). In ossequio alle norme vigenti sulla razionalizzazione sia delle attività amministrative sia del contenimento dei costi di funzionamento e delle spese nel rispetto delle politiche locali e regionali a favore dello sviluppo economico delle imprese per un'effettiva crescita dell'economia regionale, le norme di cui sopra sono finalizzate allo sviluppo competitivo delle imprese regionali, in questo periodo caratterizzate, in prevalenza, da dimensioni estremamente modeste e concentrate in settori tradizionali fortemente esposti alla concorrenza globale.
Si deve rendere, pertanto, la funzione delle aziende locali di sviluppo industriale più moderna, innovativa, snella, efficace ed efficiente, in modo che agiscano concretamente e celermente secondo i principi di legalità, trasparenza, qualità, economicità, virtuosità, per favorire la ripresa socio-economica e produttiva dell'intera Sardegna.
Tale obiettivo è perseguito per mezzo dell'individuazione di una nuova governance del sistema di promozione, infrastrutturazione e gestione degli insediamenti produttivi della Regione, attraverso un percorso di aziendalizzazione degli enti di sviluppo industriale. Questo aspetto, per la sua rilevanza, è, infatti, senza dubbio meritevole di una misura legislativa autonoma e coerente nei contenuti, in grado di perseguire le finalità di politica industriale nel rispetto del pubblico interesse e dello sviluppo economico-sociale-occupazionale funzionali all'attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo economico.
Quanto sopra anche in ossequio alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), che imponeva alla Giunta regionale di riformare la legge regionale 25 luglio 2008, n.10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali).
L'obiettivo di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese é perseguito in concreto attraverso la revisione ed il completamento delle innovazioni apportate con la legge regionale n. 10 del 2008, concernente il riordino delle funzioni in materia di aree industriali la quale, come noto, aveva previsto la individuazione di otto consorzi provinciali nei quali confluivano i diversi consorzi di dimensione locale. E aveva previsto, inoltre, la liquidazione delle aree industriali di interesse regionale.
In particolare, si prevede la costituzione delle aziende locali di sviluppo industriale quali enti pubblici economici con autonomia finanziaria patrimoniale, amministrativa e contabile, personalità giuridica e patrimonio proprio, propri organi di gestione e controllo, bilanci propri e autonomia imprenditoriale, in grado di operare secondo le regole del diritto privato, ma dotate anche di funzioni pubbliche di programmazione dello sviluppo economico anche attraverso l'adozione di specifici strumenti di pianificazione urbanistica. È fatta salva, per la sua portata innovatrice, la legge regionale n. 10 del 2008, ovviamente nelle parti in cui non contrasta con il presente testo normativo.
L'articolo 2 evidenzia la natura delle ALSI con particolare riferimento alla ripartizione territoriale.
L'articolo 3 evidenzia le funzioni delle ALSI.
L'articolo 4 definisce gli organi delle stesse Aziende industriali evidenziando il ruolo innovativo del Direttore generale meglio esplicitato all'articolo 6.
L'articolo 8 fa riferimento all'inquadramento giuridico del personale delle ALSI.
L'articolo 9 e il 10 con i mezzi finanziari, i piani e i bilanci contemplano l'organizzazione finanziaria.
L'articolo 11 mette in evidenza i controlli e la vigilanza delle stesse aziende da parte della Regione.
L'articolo 12 tratta la norma transitoria.
L'articolo 13 modifica il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2008.
Chiudono gli articoli 14, 15 e 16 relativi alle abrogazioni, alla norma finanziaria e l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la presente legge disciplina l'ordinamento delle Aziende locali di sviluppo industriale (ALSI).
2. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, con la presente legge, provvede a:
a) definire, attraverso la riduzione o l'ampliamento, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali;
b) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;
c) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse;
d) promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 1 comma 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l'istituzione delle zone franche), attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal decreto legislativo n. 75 del 1998 e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi di sviluppo industriale.3. Il territorio regionale è articolato in otto aziende locali industriali; la suddivisione è operata così come previsto dalle disposizioni dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno).
4. Le ALSI sono definite all'articolo 2 che individua i comuni che inizialmente costituiscono le aziende. Non possono essere istituite ulteriori ALSI.
5. Spettano alla Regione le funzioni di programmazione e di pianificazione.
6. I comuni facenti parte delle aziende locali di sviluppo industriale esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione, nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale.
7. In ciascun ambito, la gestione delle aree industriali di cui all'articolo 2 è affidata alle ALSI a norma dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive modifiche e integrazioni, dai comuni nel cui territorio insistono le aree industriali interessate. Fa parte dell'Azienda locale di sviluppo industriale una rappresentanza degli imprenditori localizzati all'interno delle aree del Distretto.
8. Ogni ALSI può decidere, secondo le modalità previste nello statuto consortile, l'eventuale ammissione di altri comuni, purché aventi aree confinanti territorialmente con quelle della stessa.
Art. 2
Natura delle aziende locali
di sviluppo industriale1. I consorzi industriali provinciali di cui alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali) sono trasformati in aziende locali di sviluppo industriale per la promozione dello sviluppo economico, l'infrastrutturazione e la gestione delle aree produttive. Le ALSI sono:
a) ALSI n. 1 Cagliari, costituita dai seguenti comuni:
1) Cagliari;
2) Elmas;
3) Assemini;
4) Uta;
5) Capoterra;
6) Sarroch;
7) Sestu;
b) ALSI n. 2 Carbonia-Iglesias, costituita dai seguenti comuni:
1) Carbonia;
2) Gonnesa;
3) Portoscuso;
4) Carloforte;
5) Sant'Antioco;
6) Iglesias;
7) Giba;
c) ALSI n. 3 Medio Campidano, costituita dal seguente comune:
1) Villacidro;
d) ALSI n. 4 Nuoro, costituita dai seguenti comuni:
1) Nuoro;
2) Borore;
3) Macomer;
4) Noragugume;
5) Galtellì;
6) Lula;
7) Siniscola;
8) Bolotana;
e) ALSI n. 5 Ogliastra, costituita dal seguente comune:
1) Tortolì;
f) ALSI n. 6 Gallura, costituita dai seguenti comuni:
1) di Olbia;
2) Monti;
3) Buddusò;
g) ALSI n. 7 Oristano, costituita dai seguenti comuni:
1) Oristano;
2) Santa Giusta;
h) ALSI n. 8 Provincia di Sassari, costituita dai seguenti comuni:
1) Sassari;
2) Porto Torres;
3) Alghero.2. Le ALSI subentrano ai consorzi industriali provinciali nella titolarità dei beni strumentali e non strumentali all'esercizio di tutte le funzioni dei consorzi medesimi. Alle ALSI è attribuita la titolarità di tutti i beni di ogni e qualsiasi natura di proprietà dei consorzi industriali provinciali.
3. Le ALSI hanno personalità giuridica e sono dotate di autonomia patrimoniale, economico-contabile, organizzativa, amministrativa, tecnica e di gestione.
4. L'attività delle ALSI risponde ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e rispetta il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi. Esse agiscono nel rispetto delle norme legislative e istituzionali delle aziende.
5. L'organizzazione e il funzionamento delle ALSI sono disciplinati con l'atto generale di organizzazione adottato dal direttore generale. Tale atto è approvato preventivamente dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione. Alle gestioni liquidatorie di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2008 subentrano le aziende locali di sviluppo industriale che pongono termine alla relativa liquidazione.
Art. 3
Funzioni e attività delle aziende locali
di sviluppo industriale1. Le ALSI provvedono:
a) all'acquisizione, anche mediante procedure espropriative, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali;
b) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;
c) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione a imprese di lotti in aree attrezzate;
d) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;
e) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate; il direttore generale con proprio atto individua i criteri per favorire e regolare la localizzazione delle imprese all'interno delle aree e fabbricati di competenza delle ALSI;
f) alla costruzione e gestione diretta di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi, nonché urbani fino all'approvazione della normativa regionale da emanare in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
g) alla realizzazione e alla gestione diretta di impianti tecnologici per la distribuzione di gas e fluidi e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
h) al recupero di aree e immobili industriali preesistenti ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo); ove ricorrano ragioni di pubblica utilità, il recupero avviene attraverso la procedura di esproprio;
i) alla gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
j) all'acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni consortili;
k) alla gestione diretta degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione nelle more dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 10 del 2008;
l) alla gestione di spazi e servizi destinati a funzioni di incubatori di impresa per ospitare prioritariamente aziende derivate (in spin-off), come strumento di trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economici che hanno la caratteristica di rendere possibile l'utilizzazione industriale della ricerca scientifica e tecnologica;
m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dalle aziende locali di sviluppo industriale;
n) alla redazione, in conformità alle indicazioni dei piani regionali di sviluppo e degli strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale, del piano regolatore delle aree;
o) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali anche mediante la promozione di società e di consorzi di gestione a capitale misto; la costituzione di tali organismi è approvata preventivamente dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione; è, comunque, inibita la partecipazione delle ALSI al capitale di rischio di società o imprese che svolgano qualsiasi attività produttiva.2. Le ALSI esercitano le proprie funzioni in coerenza con la programmazione regionale e in un rapporto di collaborazione con gli organismi operativi regionali per le politiche industriali, nonché tutte le altre funzioni previste dalla legge finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese industriali.
3. Le ALSI hanno personalità giuridica, sono dotate di autonomia patrimoniale, economica-contabile, organizzativa, amministrativa, tecnica e di gestione e rispondono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, rispettano il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi e agiscono nel rispetto delle norme legislative e istituzionali.
4. Le ALSI promuovono e sottoscrivono accordi, contratti o intese di programma per l'attuazione di interventi complessi, implicanti l'azione coordinata e integrata con altri soggetti, disciplinati da norme comunitarie, statali e regionali, previa autorizzazione del Presidente della Regione.
5. Le ALSI possono promuovere la costituzione di soggetti di diritto privato con la partecipazione di imprese, nonché di enti e organismi pubblici e privati interessati, per la gestione e l'erogazione di servizi connessi allo sviluppo dell'attività produttiva nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi, secondo le procedure comunitarie, previa autorizzazione del Presidente della Regione.
6. Le ALSI operano in forma imprenditoriale, fatti salvi gli atti relativi a:
a) redazione e variazione dei piani regolatori territoriali degli agglomerati e dei nuclei industriali;
b) progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;
c) acquisizione di beni e servizi;
d) procedure espropriative;
e) locazione e alienazione di terreni e fabbricati.7. La determinazione di tariffe e prezzi per i servizi resi dalle ALSI e dalle società da esse partecipate avviene nel perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.
Art. 4
Organi delle aziende locali
di sviluppo industriale1. Gli organi delle ALSI sono:
a) l'assemblea;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5
Assemblea1. L'assemblea dei rappresentanti è costituita dai legali rappresentanti degli enti locali di cui all'articolo 2, dura in carica cinque anni e, qualora in tale periodo un rappresentante cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica nell'ente locale, è sostituito dal nuovo rappresentante legale di detto ente.
2. L'assemblea provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esprime il suo parere sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio di esercizio e rimette alla Regione le relative osservazioni; verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale e alla Regione.
Art. 6
Direttore generale1. Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere riconfermato una sola volta, ed è responsabile della gestione complessiva dell'azienda locale di sviluppo industriale.
2. Il direttore generale è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di industria tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o tecniche;
b) aver svolto per almeno cinque anni continui negli ultimi dieci funzioni di direzione amministrativa o tecnica in enti, aziende (pubbliche o private) di media o grande dimensione, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.3. L'Assessore regionale competente in materia di industria cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e vi possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale.
4. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza delle aziende locali di sviluppo industriale, sono riservati al direttore generale. A esso compete, in particolare, verificare mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'attività.
5. Il direttore generale:
a) è il legale rappresentante dell'azienda;
b) è titolare di tutti i poteri di gestione e di direzione dell'attività dell'azienda, di cui ha la responsabilità generale;
c) approva il programma triennale e il piano annuale delle attività;
d) approva il bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;
e) approva, secondo i principi contenuti nella presente legge, l'atto generale di organizzazione;
f) predispone annualmente una relazione informativa sulla gestione e sulle attività poste in essere dall'azienda, da sottoporre alla Giunta regionale, che ne valuta l'operato;
g) convoca e presiede l'assemblea.6. Il direttore generale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla presente legge all'assemblea e che non ricadano nelle competenze del collegio dei revisori.
7. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale, sentita l'assemblea. Essi partecipano, unitamente al direttore generale che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'ALSI.
8. Il direttore tecnico è un laureato in discipline tecniche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente di ruolo per almeno un quinquennio continuo negli ultimi dieci anni, di una pubblica amministrazione con la qualifica di dirigente tecnico;
b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione e con un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni negli ultimi dieci anni, in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea in discipline tecniche;
c) essere dirigenti tecnici in strutture private, purché con un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni, continuo negli ultimi dieci anni, nella qualifica stessa;
d) esercitare una libera professione e avere almeno cinque anni continui di iscrizione al relativo albo per l'iscrizione al quale è richiesta l'abilitazione successiva al conseguimento del titolo della laurea in materie tecniche.9. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente di ruolo per almeno un quinquennio continuo negli ultimi dieci anni, di una pubblica amministrazione con la qualifica di dirigente amministrativo-contabile;
b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione e con un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni continui negli ultimi dieci anni, in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea in discipline giuridico-economiche;
c) essere dirigente amministrativo-contabile in strutture private, purché con un'anzianità di servizio effettivo continuo di almeno cinque anni negli ultimi dieci anni, nella qualifica stessa;
d) esercitare una libera professione e avere almeno cinque anni di iscrizione al relativo albo per l'iscrizione al quale è richiesta l'abilitazione successiva al conseguimento del titolo della laurea in materie giuridico-economiche.10. Per i pubblici dipendenti, la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore tecnico determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere all'azienda locale di sviluppo industriale interessata, la quale procede al recupero delle quote a carico dell'interessato.
11. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la Regione risolve il contratto di lavoro dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione.
12. Quando ricorrano gravi motivi o per giusta causa il direttore generale risolve il contratto del direttore amministrativo e del direttore tecnico dichiarandone la decadenza.
Art. 7
Collegio dei revisori dei conti1. L'Assessore regionale competente in materia di industria nomina, per ogni ALSI, il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente e tre supplenti, determinandone i compensi. Il collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.
2. I componenti del collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
Art. 8
Personale1. Al personale delle ALSI si applicano le modalità di reclutamento e il trattamento economico previsti dai contratti nazionali di categoria stipulati tra Federazione italiana consorzi ed enti di industrializzazione (FICEI) e le rappresentanze dei lavoratori.
Art. 9
Mezzi finanziari1. I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti da:
a) contributi versati dagli enti locali e dalla Regione;
b) proventi per vendita e concessione in uso di aree;
c) ogni altro provento comunque riveniente dall'attività dell'azienda;
d) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali e alla prestazione di servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali delle aziende locali di sviluppo industriale;
e) finanziamenti concessi dagli istituti di credito;
f) altri eventuali contributi, lasciti e donazioni sia da parte di enti sia da privati.
Art. 10
Bilanci e piani economico-finanziari1. L'esercizio delle ALSI inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Nell'esercizio della loro attività le ALSI si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibro tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale, e le entrate.
3. Le ALSI predispongono e approvano con atto del direttore generale, entro il 31 ottobre di ogni anno, un programma triennale di attività e un piano annuale economico e finanziario attuativo del programma triennale, il piano annuale, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo, tiene conto dei ripiani di eventuali disavanzi.
4. I piani e il bilancio, corredati della relazione dei revisori dei conti, sono trasmessi all'Assessorato regionale competente in materia di industria entro dieci giorni dalla loro approvazione.
Art. 11
Controllo e vigilanza1. L'Assessorato regionale competente in materia di industria esercita il controllo su:
a) il programma triennale di attività;
b) il piano economico e finanziario contenente il programma di attività relativo all'esercizio successivo.2. Ove non intervengano osservazioni, decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti soggetti a controllo, gli stessi s'intendono approvati.
3. Al fine del controllo di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente in materia di industria può richiedere la trasmissione degli atti adottati dalle ALSI.
4. L'Assessore regionale competente in materia di industria, previa deliberazione della Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, dispone la nomina di un commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione.
Art. 12
Norme transitorie1. In sede di prima applicazione, l'Assessore regionale competente in materia di industria o un suo delegato, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca l'assemblea.
2. Il fondo di dotazione delle aziende locali di sviluppo industriale comprende il fondo di dotazione dei consorzi preesistenti.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, i direttori generali provvedono:
a) alla ricognizione del patrimonio dei consorzi preesistenti;
b) all'accertamento dell'ammontare delle attività e delle passività;
c) alla determinazione dei criteri di riparto dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a carico delle aziende insediate nell'area dell'ALSI, fissando le relative modalità di riscossione;
d) alla determinazione dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dall'ALSI.4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze di tutte le gestioni liquidatorie di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale n. 10 del 2008 passano alle aziende locali di sviluppo industriale; la relativa liquidazione è completata entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge. Tutte le competenze di ogni e qualsiasi genere e/o natura, inerenti e attinenti gli enti soppressi di cui alla tabella B della legge regionale n. 10 del 2008, passano all'ALSI competente per territorio che, entro novanta giorni, provvede a tutti gli atti utili e necessari per la loro soppressione. Sempre entro novanta giorni, le aziende di sviluppo industriale provvedono al riordino e alla razionalizzazione delle società controllate dagli attuali consorzi industriali provinciali nel rispetto delle funzioni e delle attività previste nell'articolo 2.
5. Il personale assunto a tempo indeterminato dai consorzi di cui alla legge regionale n. 10 del 2008, con qualifica di direttore generale, è iscritto di diritto nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5, è ricollocato presso le ALSI con qualifica dirigenziale e conserva il trattamento economico in godimento presso il consorzio industriale provinciale. L'inquadramento avviene con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile, facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza. Resta ferma l'applicabilità delle norme di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2008 a tutto il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2014.
6. È costituito un fondo di rotazione per il risanamento finanziario delle ALSI. Beneficiano del fondo, producendo formale richiesta, le ALSI che abbiano approvato un piano di risanamento che preveda il ricorso allo strumento di cui al presente comma e che consenta il risanamento in un periodo massimo di cinque anni.
7. La Giunta regionale emana le direttive per il funzionamento e per l'accesso al fondo di risanamento.
Art. 13
Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 10 del 2008
(Personale degli enti)1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2008 è sostituito dal seguente:
"5. Al fine di favorire l'esodo, il personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato almeno quaranta anni di servizio utili agli effetti pensionistici e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro, può richiedere alle ALSI, oltre a tutte le indennità di fine rapporto, il versamento dei contributi assicurativi-previdenziali per gli anni intercorrenti fino al compimento del quarantaduesimo anno e tre mesi utili per il pensionamento. I contributi sono commisurati all'ultimo trattamento economico in godimento del dirigente. Al personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato i requisiti per il pensionamento e al personale che abbia optato con quaranta anni di servizio utili agli effetti pensionistici per la risoluzione del rapporto di lavoro anticipato, per favorire l'esodo si applicano anche le disposizioni del contratto di lavoro di categoria relativo alle ipotesi di ristrutturazione e organizzazione dei consorzi industriali provinciali compresi gli istituti di incentivazione all'esodo.".
Art.14
Abrogazioni1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 2008, in contrasto o incompatibili con la presente legge, sono abrogate. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.
Art. 15
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a valere sugli stanziamenti dell'UPB S06.03.029, annualità 2015.
Art. 16
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).