CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 223

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - AZARA - PERRA - COCCO Pietro - COLLU - COZZOLINO - DEMONTIS - DERIU - FORMA - LOTTO - MANCA Gavino - MELONI - MORICONI - PINNA Rossella - SABATINI - SOLINAS Antonio - TENDAS - CHERCHI Augusto

il 3 giugno 2015

In materia funebre e cimiteriale

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge ha lo scopo di colmare un vuoto normativo nella nostra Regione sulla disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria. Esigenza sentita da tempo dal legislatore della Sardegna come si trova in premessa degli unici documenti normativi elaborati sinora:
- la deliberazione n. 51/24 del 17 novembre 2009 avente per oggetto il Regolamento di polizia mortuaria elaborata "nelle more dei riordino dell'intera materia "salute umana e sanità veterinaria", anche in considerazione dell'evoluzione e dei cambiamenti previsti a livello nazionale per la normativa riferibile alla "disciplina delle attività nel settore funerario", si rende necessario definire, in analogia ai provvedimenti adottati da tempo in altre Regioni, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990, inerenti a funzioni conferite alla Regione Sardegna";
- l'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2012 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie). Tale articolo recita: "nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente articolo detta norme relative alla dispersione e all'affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella legge 30 marzo 2001, n. 13''.

Questo vuoto normativo, solo tamponato dal 2009 ad oggi frammentariamente, non può essere più accettato, soprattutto se si pensa che il lutto va a colpire tutte le famiglie, indipendentemente dalla posizione sociale e dalla forza economica e oggi, anche morire è diventato quasi proibitivo per i meno abbienti. Disciplinare il settore con regole certe e valide per tutti, garantisce il diritto dei più deboli ad avere assicurata una sepoltura dignitosa e nel contempo garantisce il settore da speculazioni economiche di qualsiasi natura. Speculazioni più volte rilevate nel mercato dell'offerta dei servizi funebri, in tutto il territorio nazionale. Questa nostra proposta, infatti, riflette e si allinea a quelle delle altre regioni e discende allo stesso modo dalla normativa nazionale di settore. Peraltro è stata elaborata di concerto e condivisa dai rappresentanti del settore, FEDERCOFIT e FENIOF, nell'ottica di rispondere con soluzioni concrete ai problemi che da tempo si verificano.

Con la presente proposta si intende, quindi, disciplinare in modo dettagliato tutti gli aspetti della materia funeraria relativi al decesso delle persone, nel rispetto della dignità di ognuno, indipendentemente dalla fede religiosa e dall'appartenenza culturale, allo scopo di garantire a tutti il diritto di scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione. Allo stesso modo supera le precedenti indicazioni legislative frammentarie che si sono succedute nel tempo e più sopra indicate.

Al fine di ottenere lo scopo prefisso, la presente proposta si sviluppa in una cinquantina di articoli suddivisi in 7 capi principali, miranti a disciplinare l'intero comparto in tutte le sue fattispecie concrete stabilendo: i compiti della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali (ASL) come garanti dell'applicazione delle norme proposte, ma che a loro volta sono destinatari di regole ben precise da osservare, come per esempio le norme relative alla costruzione dei cimiteri.

Nel contempo si definisce con precisione l'attività funebre, come servizio pubblico garantito da operatori professionalmente preparati dotati di autorizzazioni all'esercizio dell'attività, nonché alla disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, al fine di evitare eventuali danni ai consumatori che vi si rivolgono.

Alla luce dei cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni, la sezione V è dedicata alla cremazione e alla destinazione finale delle ceneri nonché alla loro dispersione, nel rispetto delle ultime volontà del defunto e della sua libertà di scelta, ma anche nel rispetto della salute pubblica e della coscienza delle persone coinvolte.

La proposta consta di 57 articoli suddivisi in sette capi principali:

Il capo I detta regole per le finalità, le istituzioni e gli operatori coinvolti nel settore funerario. Si sviluppa in 6 articoli che sono sostanzialmente le fondamenta su cui poggia la normativa in oggetto, in quanto va ad individuare le figure istituzionali garanti delle regole del settore, a tutela della salute pubblica e del consumatore finale.

Nell'articolo 1 si stabilisce la finalità della legge, che ha l'obiettivo di disciplinare il settore relativo ai servizi correlati al decesso di ogni persona e assegna alla Regione il compito di informare sulle altre forme diverse dalla sepoltura, come la cremazione, nel rispetto dei diversi usi funerari di ogni comunità e della libertà individuale.

Gli articoli 2, 3 e 4 individuano i compiti, rispettivamente, della Regione, dei comuni e delle ASL.

L'articolo 5 disciplina l'attività funebre, chiarisce la sua definizione e gli operatori che possono esercitarla. Detta regole certe e chiare che opereranno a livello regionale in modo omogeneo, al fine di superare la confusione esistente nel settore che crea enormi problemi di distorsione del mercato e di incertezza e possibilità di frode nei confronti del consumatore finale, in un momento delicato della propria vita.

L'articolo 6 è dedicato alle deroghe relative ai comuni montani, per quanto attiene al regime di incompatibilità tra l'attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale.

Il capo II chiarisce le definizioni, gli adempimenti e i trattamenti conseguenti alla morte. Consta di 9 articoli (articoli 7-15) che disciplinano la materia dalla definizione dei termini all'individuazione delle figure professionali atte a constatare e gestire il decesso di una persona.

Il capo III è relativo al servizio obitoriale, alla casa funeraria e alla sala del commiato. Consta di 3 articoli in cui si chiariscono i requisiti:
- della struttura obitoriale (articolo 16) e le funzioni che vi si svolgono;
- della casa funeraria (articolo 17), individuandone le funzioni, i soggetti autorizzati e la localizzazione fisica con le distanze minime dalle strutture sanitarie, dai cimiteri e dai crematori;
- della sala del commiato (articolo 18), destinata a tenere in custodia e esporre il feretro per i riti di commiato.

Il capo IV definisce il trasporto funebre e consta di 8 articoli (articoli 19-26).

Dopo la definizione esatta di trasporto funebre, contenuta nell'articolo 19, nei successivi articoli vengono disciplinate le caratteristiche delle casse (articolo 20), le iniezioni conservative (articolo 21), si dichiara il trasporto funebre come servizio di interesse pubblico svolto dai soggetti autorizzati dal comune (articolo 22). Negli articoli successivi si disciplinano le autorizzazioni, i mezzi e i prodotti oggetto del trasporto funebre.

Il capo V contempla un solo articolo, ma riveste una grande importanza poiché è relativo al trasporto internazionale. L'articolo 27 disciplina infatti il trasporto funebre tra gli stati aderenti all'accordo di Berlino del 1937, e tra quelli non aderenti.

Il capo VI disciplina la materia relativa ai cimiteri e alla destinazione dei cadaveri e delle ceneri per un totale complessivo di 24 articoli suddivisi in 5 sezioni principali. Gli articolo 28-34 riguardano la costruzione, i requisiti e i servizi dei cimiteri che devono essere valutati e autorizzati di concerto tra il comune e la ASL. La sezione II riguarda le inumazioni e tumulazioni cimiteriali, e attraverso gli articoli 35-39 si disciplina la materia con particolare attenzione al rispetto della salute pubblica, ma anche dei diritti delle persone ad una sepoltura dignitosa e al rispetto delle famiglie. Nella sezione III, relativa alle esumazioni e estumulazioni (articoli 40-42) vengono individuati i tempi limite e le modalità di esumazione nonché la destinazione finale delle ossa, sempre nel rispetto delle norme sanitarie e degli interessi affettivi delle persone coinvolte. Le tumulazioni extra cimiteriali vengono regolamentate nella sezione IV, negli articoli 43 e 44, e riguardano i casi particolari per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita particolari benemerenze o speciali onoranze.

La sezione V è quella relativa alla cremazione e alla destinazione delle ceneri, materia relativamente nuova la cui necessità e urgenza è individuata dall'inserimento di una disciplina nell'articolo 4 della legge n. 4 del 2012 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie).

Con la presente legge l'articolo di cui sopra viene abrogato in quanto la disciplina viene approfondita e ampliata nelle sue diverse sfaccettature socio-economiche e culturali. La materia viene disciplinata negli articoli 45-51 in osservanza del dettato normativo nazionale stabilito dalla legge n. 130 del 2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). In particolare gli articoli 50 e 51 contemplano la consegna e la destinazione finale delle ceneri, nonché la loro dispersione, sempre nell'ottica di tutela della salute pubblica e delle ultime volontà espresse dal defunto.

Il capo VII detta le norme per i comuni di concerto con la ASL.

L'articolo 54 contempla le sanzioni. L'articolo 55 prevede un regime transitorio, fino alla pubblicazione nel BURAS delle disposizioni regionali di cui alla presente proposta di legge, mantenendo vigenti le norme esistenti. Nei diversi commi il regime transitorio detta norme relative ai gestori dei cimiteri, per i crematori, per le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 5. In particolare il comma 5 fissa il limite di 90 giorni affinché i comuni istituiscano il registro di cui all'articolo 48, a decorrere dalla data di pubblicazione BURAS della presente legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Finalità, istituzioni ed operatori

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina gli aspetti concernenti la tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.

2. La Regione promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

 

Art. 2
Compiti della Regione

1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
b) i requisiti delle strutture destinate ai servizio obitoriale e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;
c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;
e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.

 

Art. 3
Compiti dei comuni

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:
a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:
a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. Sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico-sanitari si avvale dell'azienda sanitaria locale (ASL):
a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
b) la verifica annuale della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

 

Art. 4
Compiti delle aziende sanitarie locali

1. L'azienda ASL:
a) assicura il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 9;
b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 51 e 52;
c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari;
d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.

 

Art. 5
Attività funebre

1. Per attività funebre s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dell'avente titolo, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, con l'incarico di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
b) vendita di cofani funebri e di altri articoli funerari in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma e di cadavere di cui al comma 1 dell'articolo 339 del regio decreto n. 773 del 1931, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
d) cura composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

2. L'attività di onoranze funebri è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio, valevole per l'intero territorio regionale, rilasciata dal comune in cui ha sede commerciale principale l'impresa sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi previsti dalla Regione, purché siano soddisfatti gli standard qualitativi e quantitativi minimi e le seguenti disposizioni:
a) rispetto della normativa UNI EN 15017:2006, garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica;
b) disponibilità permanente e continuativa di mezzi, risorse e organizzazione adeguati:
1) di almeno un carro funebre in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera e di autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
2) di una sede, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani ed altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione e regolarmente aperta al pubblico;
3) di un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi, occupato continuativamente con regolare contratto di lavoro con il soggetto richiedente l'autorizzazione, anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre;
4) di un addetto, anch'esso abilitato, alla trattazione delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi ed occupato continuativamente con regolare contratto di lavoro con il soggetto richiedente l'autorizzazione;
5) ulteriore personale stabilmente occupato, con minimo di quattro addetti, con regolare contratto di lavoro continuativo stipulato direttamente con il soggetto richiedente l'autorizzazione ed in possesso di previsti requisiti formativi in attinenza alle specifiche mansioni svolte, il personale di cui ai commi 3 e 4 (direttore tecnico e addetto amministrativo) qualora svolgente funzione, può essere computato nel numero dei quattro necrofori di cui al presente punto;
6) per l'apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ogni sede, che abbia i medesimi requisiti previsti per la sede principale, di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, occupato continuativamente con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto richiedente l'autorizzazione, in possesso dei requisiti formativi previsti e distinto dal personale già computato presso la sede principale;
c) i requisiti di cui al comma 2, lettera b), punti 1) e 5), relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità sia acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre con un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre; tali contratti o adesioni ai consorzi, regolarmente registrati e depositati presso il comune autorizzante, esplicitano i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre; qualora i requisiti di cui al comma 2, lettera b), punti 1) e 5), siano ottenuti con le suddette forme contrattuali, in fase di richiesta dell'autorizzazione deve esserne data evidenza allegando specifica documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere;
d) i soggetti che garantiscono il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altri esercenti con i contratti di cui sopra, devono possedere regolare certificazione di qualità; in base al criterio di proporzionalità, di cui alla lettera e) tra il numero dei contratti sottoscritti ed i requisiti posseduti, con un minimo di dieci addetti necrofori con regolare contratto di lavoro continuativo e tre auto funebri in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera, fino a quindici contratti sottoscritti; tali soggetti devono possedere regolare certificazione di qualità;
e) i soggetti di cui alla lettera d) devono possedere, per ogni contratto sottoscritto successivo al quindicesimo, almeno un addetto assunto con regolare contratto di lavoro continuativo e un'auto funebre ogni quattro addetti, oltre la dotazione minima prevista alla lettera d);
f) presso la Regione è istituito un elenco delle imprese e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni; tale elenco è consultabile con strumenti di ricerca telematici;
g) non rientrano nel computo degli addetti necessari a soddisfare i requisiti di cui al comma 2, lettera b), punti 3), 4) e 5) o alla lettera d), gli addetti assunti con contratto di lavoro intermittente in base al titolo V, capo I, articoli 3-34 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e gli addetti con contratto di lavoro accessorio; in ogni altro caso tutti i lavoratori sono computati come previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione degli aventi diritto e non può svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attività marmorea e lapidea cimiteriale:
a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture sociosanitarie, socio assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;
b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;
c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.

5. L'attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, di obitori e locali di osservazione pubblici, con attività sanitarie e parasanitarie e cimiteri. Le imprese che svolgono l'attività funebre non possono svolgere, anche per tramite di proprio personale, attività di servizio ambulanza o attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti se non nel tramite di separazione societaria con proprietà diverse da costituire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Fatte salve le incompatibilità di cui al comma 5, le norme gestionali dei servizi mortuari, qualora esternalizzati, devono prevedere affidamenti a società o organizzazioni in grado di garantire l'espletamento dei servizi in affidamento con regolare personale in numero adeguato, con consone garanzie fideiussorie ed assoluta estraneità con i soggetti esercenti l'attività funebre e relativo personale. Nella gestione dei servizi mortuari, previa concertazione in sede regionale come previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono garantite adeguate forme di controllo coinvolgenti le categorie interessate.

 

Art. 6
Deroghe per i comuni montani

1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale.

2. Ai fini dell'applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.

 

Capo II
Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 7
Definizioni di cadavere e di resti mortali

1. Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.

2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

 

Art. 8
Accertamento di morte

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

2. Qualora l'accertamento di morte sia effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, casa funeraria, camera mortuaria - per essere ivi esposto, purché tale trasporto sia effettuato all'interno della Regione con contenitore impermeabile non sigillato, e sia portato a termine entro le ventiquattro ore dal decesso.

 

Art. 9
Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

 

Art. 10
Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'azienda ASL tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.

 

Art. 11
Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere è mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale è assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").

4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione sia dichiarata inadatta dall'azienda ASL;
b) presso la struttura obitoriale;
c) presso la casa funeraria.

5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.

6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

 

Art. 12
Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 10, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento, previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato, comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e all'ASL competente la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

 

Art. 13
Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda ASL.

 

Art. 14
Tanatoprassi e tanatocosmesi

1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

 

Art. 15
Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

 

Capo III
Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato

Art. 16
Strutture obitoriali

1. Sono strutture obitoriali:
a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
b) il riscontro diagnostico;
c) le autopsie giudiziarie;
d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
e) le iniezioni conservative di cui all'articolo 21;
f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

 

Art. 17
Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) osservazione del cadavere;
b) trattamento conservativo;
c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
d) custodia ed esposizione del cadavere;
e) attività proprie della sala del commiato.

2. Le case funerarie sono ubicate ad una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori e devono rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:
a) locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
1) accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione;
2) esecuzione dei trattamenti consentiti
3) preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa;
4) celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme;
5) celebrazione del commiato;
b) ulteriori locali richiesti:
1) servizi igienici per il personale;
2) spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;
c) servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
d) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
d) altezza libera interna non inferiore a metri 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
e) impianto di illuminazione di emergenza;
f) locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
g) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.
I requisiti minimi strutturali, impiantistici e organizzativi sono quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).
Il locale destinato all'accoglimento e osservazione del cadavere è dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione risponde ai requisiti specifici previsti per la sala del commiato. È inoltre garantita la presenza di operatori nella struttura per un periodo di dodici ore nei giorni feriali e di otto ore nei giorni prefestivi e festivi.
Sono formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria, a disposizione degli utenti.

3. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale e non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nei cimiteri.

 

Art. 18
Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa destinato alla sepoltura o cremazione.

2. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale, è ubicata ad una distanza non inferiore a 50 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

3. La struttura ha destinazione d'uso esclusivo e risponde ai seguenti requisiti:
a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
c) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
f) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.
Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.
La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.
L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di prevenzione dell'ASL.

 

Capo IV
Trasporto funebre

Art. 19
Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio-assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente dal personale della struttura, o da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 11, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

 

Art. 20
Caratteristiche delle casse

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d).

 

Art. 21
Iniezioni conservative

1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, previa frequenza di specifici corsi definiti ed approvati dalla Giunta regionale, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro. In alternativa tale trattamento viene effettuato da personale a ciò delegato dalla ASL.

 

Art. 22
Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali

1. Il trasporto funebre è servizio d'interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati all'attività funebre dal comune ai sensi dell'articolo 23.

2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

 

Art. 23
Trasporto di ossa e di ceneri

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.

2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.

3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

 

Art. 24
Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

 

Art. 25
Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d).

2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

 

Art. 26
Prodotti del concepimento

1. L'azienda ASL rilascia il nullaosta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

 

Capo V
Trasporto internazionale

Art. 27
Trasporto funebre tra stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri sono accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere è estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nullaosta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere e diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ASL.

 

Capo V
Cimiteri e destinazione dei cadaveri
e delle ceneri

Sezione I
Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri

Art. 28
Costruzione dei cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ogni comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero.

2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri sono disposte dal comune previo parere dell'azienda ASL.

 

Art. 29
Gestione dei cimiteri

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri pubblici nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione.

3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

 

Art. 30
Area di rispetto

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265 del 1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), è individuata considerando:
a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

 

Art. 31
Requisiti minimi

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
a) un campo di inumazione;
b) un campo di inumazione speciale;
c) una camera mortuaria;
d) un ossario comune;
e) un cinerario comune.

2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
a) loculi per la tumulazione di feretri;
b) celle per la conservazione di cassette ossario;
c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

 

Art. 32
Camera mortuaria

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

 

Art. 33
Ossario comune

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

 

Art. 34
Cinerario comune

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

 

Sezione II
Inumazioni e tumulazioni cimiteriali

Art. 35
Diritto di sepoltura

1. Nei cimiteri pubblici sono ricevuti:
a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori dei comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori dal comune;
d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 26.

 

Art. 36
Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

 

Art. 37
Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. I campi di inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

3. I campi di inumazione, in relazione alla loro dimensione, sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

 

Art. 38
Tumulazione

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

 

Art. 39
Sepoltura privata nel cimitero

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.

2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

 

Sezione III
Esumazioni ed estumulazioni

Art. 40
Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofìsiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'azienda ASL, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ASL.

4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

 

Art. 41
Estumulazione

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ASL.

 

Art. 42
Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), in questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.

2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130 del 2001.

 

Sezione IV
Tumulazioni extracimiteriali

Art. 43
Cappella privata fuori del cimitero

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune.

2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265 del 1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

 

Art. 44
Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 43, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f).

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

 

Sezione V
Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 45
Cremazione

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

 

Art. 46
Crematori

1. I crematori pubblici sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale della Sardegna.

 

Art. 47
Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130 del 2001.

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

3. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radio nuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora fosse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

 

Art. 48
Espressione di volontà

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130 del 2001.

 

Art. 49
Registro per la cremazione

1. É istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

 

Art. 50
Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c) o mediante interramento in spazi a ciò destinati. E altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 49 sono annotati:
a) numero progressivo e data;
b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
c) modalità di espressione della volontà;
d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

6. Qualsiasi variazione dei luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

Art. 51
Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130 del 2001, è consentita:
a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
b) in natura;
c) in aree private.

2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

6. Sono comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

 

Capo VII
Norme comuni

Art. 52
Trattamenti particolari

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ASL detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ASL e al comune.

 

Art. 53
Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell'azienda ASL, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

 

Art. 54
Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 6 dell'articolo 5, al comma 2 dell'articolo 18 e agli articoli 11 e 12 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 5.000.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 14 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000.

3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 17 e 18 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 51, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.

4. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, nonché fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli anche posizionandosi in aree cimiteriali e zone di rispetto o nelle strutture sanitarie o a distanza inferiore a 50 metri dalle medesime, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 9.000. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

 

Art. 55
Disciplina transitoria

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) delle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge,

2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.

4. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 5 si adeguano ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2 entro i termini stabiliti dalle stesse.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURAS della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all'articolo 49, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, e successive modificazioni.

 

Art. 56
Abrogazioni

1. L'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), è abrogato.

 

Art. 57
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).