CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 222

presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI - COZZOLINO - DERIU

il 25 maggio 2015

Istituzione delle Aziende di sviluppo industriale (ASI)
e disciplina della loro articolazione territoriale, dell'ordinamento e delle funzioni
 

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si propone di superare la concezione dei consorzi industriali concepita dalla legge regionale 25 luglio 2008, n.10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), istituendo le Aziende di sviluppo industriale (ASI).

Una scelta che deriva dall'esigenza di modulare una nuova cornice normativa meglio rispondente alle moderne esigenze di creare durevoli condizioni di sviluppo compatibile in armonia con le richieste, le caratteristiche e le vocazioni dei territori ricadenti all'interno delle articolazioni territoriali disciplinate dall'articolo 4.

Si è, a tal proposito, studiata una natura giuridica delle ASI in modo tale da assicurare loro un'ampia autonomia imprenditoriale, patrimoniale, economico-contabile, organizzativa, amministrativa, sotto la guida di un amministratore unico che è il legale rappresentate dell'Azienda.

L'amministratore unico, cui è demandata la predisposizione e l'adozione dell'atto generale di organizzazione e funzionamento delle ASI, nello svolgimento delle mansioni che la legge gli ascrive, si avvale delle figure di un direttore amministrativo e di un direttore tecnico.

La struttura organizzativa prevede l'assemblea, costituita dai legali rappresentanti o loro delegato dei comuni compresi in ciascuna ASI e dura in carica un quinquennio, l'amministratore unico che dura in carica tre anni, e il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e tre supplenti anch'esso con una durata di tre anni.

L'articolazione territoriale prevede l'istituzione di otto aziende di sviluppo industriale, che assorbono, trasformandoli, i consorzi industriali nati con la legge regionale n. 10 del 2008, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, occupazionale, funzionali all'attuazione delle politiche nazionali e regionali.

Per l'assolvimento delle loro funzioni, le ASI operano con criteri e secondo le regole del diritto privatistico. Chiaramente, esulano da questi criteri gli atti relativi a redazione e variazione dei piani regolatori territoriali degli agglomerati e dei nuclei industriali, nonché la progettazione, l'affidamento e la realizzazione di opere pubbliche.

Le politiche di attuazione dei programmi delle ASI sono supportate da mezzi finanziari derivanti da versamenti di enti locali e Regione, da frutto di vendita e concessione in uso di aree, da attività dell'azienda, da fondi di programmazione comunitari, statali e regionali, da finanziamenti di istituti di credito e da eventuali contributi, lasciti e donazioni pubblici e privati.

L'attività di controllo e vigilanza è esercitata dall'Assessorato regionale competente in materia di industria, con poteri di scioglimento e nomina di un commissario in caso di riscontrate, gravi e persistenti irregolarità gestionali.

Gli oneri relativi alla presente legge non producono costi aggiuntivi non richiedono variazioni del bilancio regionale rispetto alle somme già stanziate e previste nella legge regionale n. 10 del 2008, con riferimento all'UPB S06.03.029, in materia di interventi per le aree industriali.

La presente proposta si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità.

Mentre l'articolo 2 e l'articolo 3 definiscono le ASI e la loro natura giuridica.

L'articolo 4 disciplina l'articolazione territoriale.

Gli articoli 5 e 6 normano rispettivamente funzioni e organi delle ASI.

Gli articoli 7, 8 e 9 definiscono compiti, durata e requisiti degli organi.

L'articolo 10 disciplina trattamento e inquadramento del personale.

L'articolo 11 indica le fonti dei mezzi finanziari.

Gli articoli 12 e 13 regolano il bilancio e i piani economico-finanziari, nonché l'organismo preposto alle funzioni di controllo e vigilanza.

L'articolo 14 contiene le norme transitorie che prevedono un periodo commissariale iniziale in attesa della nomina dell'amministratore unico, l'abolizione di norme in contrasto con la presente proposta, il passaggio di competenze e l'istituzione di un fondo di rotazione per il risanamento.

L'articolo 15 indica la copertura finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), disciplina l'articolazione territoriale, l'ordinamento e le funzioni delle ASI.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "ASI", le aziende di sviluppo industriale per la promozione dello sviluppo economico, sociale, occupazionale e l'infrastrutturazione e la gestione delle aree industriali;
b) per "area industriale", l'area inserita e regolata dal Piano regolatore territoriale dell'ASI conforme alle indicazioni dei piani di sviluppo e degli strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale.

 

Art. 3
Natura giuridica

1. Le ASI sono enti pubblici economici, hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, economico-contabile, organizzativa, amministrativa.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle ASI sono disciplinate con l'atto generale di organizzazione predisposto e adottato dall'amministratore unico. Tale atto è approvato preventivamente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria.

3. I consorzi industriali provinciali di cui alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), sono trasformati in aziende di sviluppo industriale per la promozione dello sviluppo economico, sociale, occupazionale, funzionali all'attuazione delle politiche pubbliche, statali e/o regionali.

4. Le aziende di sviluppo industriale subentrano nelle aree industriali dei consorzi industriali provinciali di cui alla legge regionale n.10 del 2008 e subentrano nella titolarità dei beni strumentali e non strumentali all'esercizio di tutte le funzioni dei consorzi industriali provinciali. Alle ASI sono, pertanto, attribuite la titolarità di tutti i beni di ogni e qualsiasi genere e/o natura di proprietà dei consorzi industriali provinciali.

5. Le ASI svolgono le funzioni e le attività conferite con la presente legge dalla data d'insediamento dell'assemblea generale.

 

Art. 4
Articolazione territoriale delle ASI

1. Le ASI sono:
a) ASI n. 1 Cagliari, costituita dai seguenti comuni:
1) Comune di Cagliari;
2) Comune di Elmas;
3) Comune di Assemini;
4) Comune di Uta;
5) Comune di Capoterra;
6) Comune di Sarroch;
7) Comune di Sestu;
b) ASI n. 2 Carbonia-Iglesias, costituita dai seguenti comuni:
1) Comune di Carbonia;
2) Comune di Gonnesa;
3) Comune di Portoscuso;
4) Comune di Carloforte;
5) Comune di Sant'Antioco;
6) Comune di Iglesias;
7) Comune di Giba;
c) ASI n. 3 Medio Campidano, costituita dal seguente comune:
1) Comune di Villacidro;
d) ASI n. 4 Nuoro, costituita dai seguenti comuni:
1) Comune di Nuoro;
2) Comune di Borore,
3) Comune di Macomer;
4) Comune di Noragugume;
5) Comune di Galtellì;
6) Comune di Lula;
7) Comune di Siniscola;
8) Comune di Ottana;
9) Comune di Bolotana;
e) ASI n. 5 Ogliastra, costituita dal seguente comune:
1) Comune di Tortolì;
f) ASI n. 6 Gallura, costituita dai seguenti comuni:
1) Comune di Olbia;
2) Comune di Monti;
3) Comune di Buddusò;
g) ASI n. 7 Oristano, costituita dai seguenti comuni:
1) Comune di Oristano;
2) Comune di Santa Giusta;
h) ASI n. 8 di Sassari, costituita dai seguenti comuni:
1) Comune di Sassari;
2) Comune di Porto Torres;
3) Comune di Alghero.

 

Art. 5
Funzioni

1. Le ASI svolgono le seguenti funzioni:
a) acquisizione, anche mediante procedure espropriative, di aree da destinare a insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali all'ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali;
b) progettazione, realizzazione e gestione di aree attrezzate per gli insediamenti di cui alla lettera a);
c) realizzazione delle opere di urbanizzazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
d) vendita, assegnazione e concessione a imprese di lotti in aree attrezzate;
e) costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;
f) vendita e locazione alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;
g) costruzione e gestione diretta di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi, nonché urbani, fino all'approvazione della normativa regionale da emanare in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
h) realizzazione e gestione diretta di impianti tecnologici per la distribuzione di gas e fluidi e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
i) recupero di aree e immobili industriali preesistenti ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ove ricorrano ragioni di pubblica utilità;
j) gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
k) acquisto o vendita di energia elettrica da e a terzi, da destinare alla copertura dei fabbisogni consortili;
l) gestione diretta degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, nelle more dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 10 del 2008;
m) gestione di spazi e servizi destinati a funzioni di incubatori di impresa per ospitare prioritariamente aziende derivate (in spin-off), come strumento di trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economici che hanno la caratteristica di rendere possibile l'utilizzazione industriale della ricerca scientifica e tecnologica;
n) riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dalle aziende locali di sviluppo industriale;
o) redazione, in conformità alle indicazioni dei piani regionali di sviluppo e degli strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale, del piano regolatore delle aree;
p) assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali anche mediante la promozione di società e di consorzi di gestione a capitale misto; la costituzione di tali organismi è approvata, preventivamente, dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione; è, comunque, inibita la partecipazione delle ASI al capitale di rischio di società o imprese che svolgano qualsiasi attività produttiva.

2. Le ASI operano secondo le regole del diritto privatistico, fatti salvi gli atti relativi a:
a) redazione e variazione dei piani regolatori territoriali degli agglomerati e dei nuclei industriali;
b) progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche.

 

Art. 6
Organi

1. Gli organi delle ASI sono:
a) l'assemblea;
b) l'amministratore unico;
c) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 7
Assemblea

1. L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti locali dei comuni ricompresi nelle rispettive articolazioni territoriali di cui all'articolo 4 o da un loro delegato e da un rappresentante della Regione, indicato dalla Giunta regionale.

2. L'assemblea è organo di indirizzo e controllo, approva annualmente:
a) gli indirizzi dell'attività delle ASI;
b) l'atto generale di organizzazione predisposto dall'amministratore unico, prima dell'invio alla Regione;
c) il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio.
L'assemblea, inoltre, esercita un'ulteriore funzione di controllo sull'attività dell'amministratore unico.

3. L'Assemblea dura in carica cinque anni, qualora in tale periodo un rappresentante e/o un delegato cessi dalla sua funzione per qualsiasi motivo, è sostituito dal nuovo rappresentante legale o dal nuovo delegato.

4. L'assemblea è convocata ai sensi e per gli effetti degli articoli 2366, 2367 e 2368 del Codice civile.

 

Art. 8
Amministratore unico,
direttore tecnico e direttore amministrativo

1. L'amministratore unico dura in carica tre anni, può essere riconfermato per una sola volta, ed è responsabile della gestione generale e complessiva dell'ASI.

2. L'amministratore unico è nominato con decreto, che stabilisce anche il relativo emolumento, dell'Assessore regionale competente in materia di industria, tra i soggetti che non hanno superato i 67 anni di età e, comunque, l'età massima prevista dalle norme per essere posti in quiescenza e in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o tecniche;
b) aver svolto, per almeno cinque anni negli ultimi dieci, funzioni di direzione generale in enti, aziende (pubbliche o private) di media o grande dimensione, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

3. L'Assessore regionale competente in materia di industria istituisce e cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo degli amministratori unici. L'albo è predisposto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'albo accedono, a domanda, coloro che non hanno superato i 67 anni di età e, comunque, l'età massima prevista dalle norme per essere posti in quiescenza, che siano in possesso di specifici e documentati requisiti, coerenti, rispetto alle funzioni da svolgere e attestanti qualificata attività professionale.

4. All'amministratore unico si applicano le norme previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

5. All'amministratore unico spettano i poteri di rappresentanza delle ASI. L'amministratore unico garantisce, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'attività.

6. L'amministratore unico:
a) è il legale rappresentante dell'azienda;
b) è titolare di tutti i poteri di gestione e di direzione dell'attività dell'azienda, di cui ha la responsabilità generale;
c) approva il programma triennale e il piano annuale delle attività;
d) approva, secondo i principi contenuti nella presente legge, l'atto generale di organizzazione;
e) predispone annualmente una relazione informativa sulla gestione e sulle attività poste in essere dall'azienda, da sottoporre alla Giunta regionale, che ne valuta l'operato;
f) convoca e presiede l'assemblea.

7. L'amministratore unico compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla presente legge all'Assemblea e che non ricadano nelle competenze del collegio dei revisori.

8. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati con provvedimento motivato dell'Amministratore unico e durano in carica tre anni, possono essere confermati per una sola volta. Essi partecipano, unitamente all'amministratore unico che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'ASI.

9. Il direttore tecnico è un laureato in discipline tecniche che non abbia superato i 67 anni di età e, comunque, l'età massima prevista dalle norme per essere posti in quiescenza, e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente di ruolo, per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, di una pubblica amministrazione con la qualifica di dirigente tecnico;
b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione e con un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni negli ultimi dieci anni, in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea in discipline tecniche;
c) essere dirigenti tecnici in strutture private, cioè aziende di media e/o grande dimensione, purché con un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni negli ultimi dieci anni, nella qualifica stessa;
d) esercitare una libera professione e avere almeno dieci anni di iscrizione al relativo albo, per l'iscrizione al quale è richiesta l'abilitazione successiva al conseguimento del titolo della laurea in materie tecniche.

10. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia superato i 67 anni di età e, comunque, l'età massima prevista dalle norme per essere posti in quiescenza, e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente di ruolo per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, di una pubblica amministrazione con la qualifica di dirigente amministrativo-contabile;
b) essere dirigente amministrativo-contabile in strutture private, cioè aziende di media e/o grande dimensione purché con un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni negli ultimi dieci anni, nella qualifica stessa;
c) esercitare una libera professione e avere almeno dieci anni di iscrizione al relativo albo per l'iscrizione al quale è richiesta l'abilitazione successiva al conseguimento del titolo della laurea in materie giuridico-economiche.

11. Per i pubblici dipendenti, la nomina a amministratore unico, direttore amministrativo e direttore tecnico determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono a effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo e a richiedere il rimborso del correlativo onere all'azienda di sviluppo industriale interessata, la quale procede al recupero delle quote a carico dell'interessato.

12. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la Regione risolve il contratto di lavoro dichiarando la decadenza dell'amministratore unico e provvede alla sua sostituzione.

13. Quando ricorrano gravi motivi o per giusta causa l'amministratore unico risolve il contratto del direttore amministrativo e del direttore tecnico dichiarandone la decadenza.

14. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico è quello previsto dai contratti nazionali di categoria stipulati tra Federazione italiana consorzi ed enti di industrializzazione (FICEI) e le rappresentanze dei lavoratori.

 

Art. 9
Collegio dei revisori dei conti

1. L'Assemblea nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente e tre supplenti. Il collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

2. I componenti del collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

3. Il compenso dei revisori è determinato con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria.

 

Art. 10
Personale

1. Al personale delle ASI si applicano le disposizioni previste dai contratti nazionali di categoria con le modalità di reclutamento ed il trattamento economico, previsti dagli stessi contratti nazionali di categoria stipulati tra Federazione italiana consorzi ed enti di industrializzazione (FICEI) e le rappresentanze dei lavoratori.

 

Art. 11
Mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti da:
a) contributi versati dagli enti locali e dalla Regione;
b) proventi per vendita e concessione in uso di aree;
c) ogni altro provento comunque riveniente dall'attività dell'azienda;
d) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali e alla prestazione di servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali delle aziende di sviluppo industriale;
e) finanziamenti concessi dagli istituti di credito;
f) altri eventuali contributi, lasciti e donazioni sia da parte di enti sia da privati.

 

Art. 12
Bilanci e piani economico-finanziari

1. L'esercizio delle ASI inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio consuntivo è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Nell'esercizio della loro attività, le ASI si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibro tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale, e le entrate.

3. Le ASI predispongono e approvano con atto dell'amministratore unico, entro il 31 ottobre di ogni anno, un programma triennale di attività e un piano annuale economico e finanziario attuativo del programma triennale. Il piano annuale, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo, tiene conto dei ripiani di eventuali disavanzi.

4. I piani e il bilancio, corredati della relazione dei revisori dei conti, sono fatti pervenire all'Assessorato regionale competente in materia di industria, entro dieci giorni dalla loro approvazione.

 

Art. 13
Controllo e vigilanza

1. L'Assessorato regionale competente in materia di industria esercita il controllo su:
a) il programma triennale di attività;
b) il piano economico e finanziario contenente il programma di attività relativo all'esercizio successivo.

2. Ove non intervengano osservazioni, decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti soggetti a controllo, gli stessi s'intendono approvati.

3. Al fine del controllo di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente in materia di industria può richiedere la trasmissione di tutti gli atti adottati dalle aziende locali di sviluppo industriale.

4. L'Assessore regionale competente in materia di industria, previa deliberazione della Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, dispone la nomina di un commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione.

 

Art. 14
Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, l'Assessore regionale competente in materia di industria, in attesa della nomina dell'amministratore unico di cui al comma 8, articolo 2, nomina dalla data di entrata in vigore della presente legge un commissario per ciascuna ASI che resta in carica per un periodo massimo di sei mesi.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, entro centoventi giorni a decorrere dalla loro nomina, gli amministratori unici provvedono:
a) alla ricognizione del patrimonio dei consorzi preesistenti;
b) all'accertamento dell'ammontare delle attività e delle passività;
c) alla determinazione dei criteri di riparto dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a carico delle aziende insediate nell'area dell'azienda locale di sviluppo industriale, fissando le relative modalità di riscossione;
d) alla determinazione dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dall'azienda locale di sviluppo industriale.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le prerogative di ogni e qualsiasi genere e/o natura in capo alle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale n. 10 del 2008, passano alle aziende di sviluppo industriale; la relativa liquidazione è completata entro e non oltre il termine di centottanta giorni, salvo proroga concessa dall'Assessore regionale dell'industria. La richiesta di proroga può essere concessa una sola volta e deve essere motivata e necessaria per completare la liquidazione.

4. Il personale in servizio a tempo indeterminato nei consorzi di cui alla legge regionale n. 10 del 2008, con qualifica di direttore generale, all'entrata in vigore della presente legge è iscritto di diritto nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 3, qualora sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, se non avesse i requisiti è ricollocato presso le ASI con qualifica dirigenziale, ovvero può essere ricollocato, a domanda, presso il ruolo unico dei dipendenti regionali con qualifica dirigenziale; in entrambi i casi è garantito il mantenimento del trattamento economico in godimento presso il consorzio anche attraverso l'attribuzione di assegno ad personam non riassorbibile. L'inquadramento avviene con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile, facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza.

5. È costituito un fondo di rotazione per il risanamento finanziario delle aziende locali di sviluppo industriale. Beneficiano del fondo, producendo formale richiesta, le ASI che abbiano approvato un piano di risanamento che preveda il ricorso allo strumento di cui al presente comma e che consenta il risanamento in un periodo massimo di cinque anni.

6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le norme per la costituzione del fondo, le direttive per il funzionamento e per l'accesso al fondo di risanamento.

7. In sede di prima applicazione, le ASI che detengono le gestioni liquidatorie di cui all'articolo 14, comma 3 e che presentano un saldo negativo attingono dal fondo di rotazione i relativi costi motivando e documentando la richiesta.

8. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 2008 in contrasto o incompatibili con la presente legge sono abrogate. È, altresì, abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

 

Art.15
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi o variazioni del bilancio della Regione rispetto agli stanziamenti già previsti dalla legge regionale n. 10 del 2008 (UPB S06.03.029 - Interventi per le aree industriali).