CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 221
presentata dai Consiglieri regionali
PIZZUTO - COCCO Daniele Secondo - AGUS - LAI - COCCO Pietro - CHERCHI Augusto - COZZOLINO - DERIU - LOTTO - PINNA Rossella - BUSIAil 25 maggio 2015
Norme per la diffusione della cultura della nonviolenza e contro la violenza di genere
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge si muove su due piani fondamentali:
a) rafforzare le misure di tutela e di sostegno alle donne vittime di violenza di genere;
b) incentivare la prevenzione alla violenza e diffondere una nuova metodologia di risoluzione dei conflitti.Le disposizioni della presente proposta sono dettate dall'esigenza di rafforzare gli strumenti di ausilio alle vittime di violenza di genere nel percorso di recupero sociale, ma soprattutto dall'imprescindibile necessità dì combattere il fenomeno prima della sua insorgenza.
L'obiettivo è riportare l'attenzione sulla fase di prevenzione della violenza, di qualsiasi tipo essa sia, attraverso la divulgazione dell'educazione a metodologie non violente per la risoluzione dei conflitti, tramite l'estirpazione di concetti di uso comune e culturalmente radicati della tolleranza verso singoli gesti fisici e psicologici, diretti o indiretti, consapevoli o inconsci, che creano un clima generale di accondiscendenza a comportamenti considerati normali, ma che rappresentano piccoli impercettibili passi verso atteggiamenti che sfoceranno in violenza. La decodificazione di questi comportamenti e la predisposizione ad abbracciare nuovi modi nonviolenti per risolvere i problemi quotidiani rappresentano la base per l'attività di prevenzione alla violenza.
La proposta di legge contiene, pertanto, l'istituzione di centri pubblici che siano luoghi deputati a creare e diffondere concetti e azioni nonviolente che, attraverso la spiegazione, la divulgazione di buone pratiche, l'azione educativa verso la popolazione scolastica, i genitori, i docenti, le famiglie, i singoli, le imprese, le pubbliche amministrazioni riescano a mettere le basi per la creazione di una vera cultura nonviolenta nella gestione delle scelte umane, oltreché rappresentare sedi di ascolto, sostegno e ausilio alle vittime di tutti i tipi di violenza (fisica, psicologica, stalking, bullismo, sostegno ai casi di suicidio).
Nello specifico si propone di:
1) istituire i Centri per la cultura della nonviolenza;
2) introdurre l'obbligo della redazione di un "progetto antiviolenza" per le donne vittime di violenza di genere finanziato dalla Regione;
3) istituire la figura di "tutor antiviolenza" quale figura di accompagnamento e di riferimento primario per la vittima della violenza di genere;
4) affiancare alle misure già esistenti di sostegno alle donne vittime di violenza di genere, due ulteriori strumenti:
- la collocazione della vittima in un alloggio temporaneo finanziato da un programma regionale dedicato;
- l'inserimento lavorativo della vittima attraverso la corresponsione di incentivi al datore di lavoro.Tali misure, oltre ad essere più immediate rispetto ai mezzi già a disposizione, rappresentano delle tappe essenziali nel percorso intermedio e finale di recupero della vittima, spesso costretta ad abbandonare la propria abitazione e priva di un reddito che ne permetta il sostentamento.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Principi e finalità1. Con la presente legge la Regione autonoma della Sardegna intende:
a) diffondere la cultura della nonviolenza e divulgare l'educazione alla gestione nonviolenta dei conflitti a tutta la popolazione di ogni età e grado sociale;
b) fornire strumenti di prevenzione degli atti di violenza;
c) contribuire ad accrescere il sistema di sostegno e tutela ai soggetti vittime di violenza rispetto alle leggi regionali e nazionali di riferimento.2. Le disposizioni generali che seguono si rivolgono a tutti i soggetti vittime di violenza, anche non inquadrabili nella categoria "violenza di genere".
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 sono specificamente rivolte alle donne vittime di violenza di genere.
Art. 2
Istituzione centri per la cultura della nonviolenza1. La Regione avvia l'istituzione su tutto il territorio regionale dei Centri per la cultura della nonviolenza (CCN) allo scopo di educare e diffondere la gestione del conflitto nonviolento a tutta la popolazione di ogni età e grado sociale ed allo scopo di fornire strumenti di tutela e monitoraggio della violenza di genere su tutto il territorio regionale.
2. La Giunta regionale costituisce un numero di centri pari a dieci da ripartire omogeneamente su tutto il territorio della Sardegna, al fine di dare attuazione ai principi di educazione e diffusione della cultura nonviolenta di cui all'articolo 1.
3. I Centri per la cultura della nonviolenza hanno compiti di educazione alla gestione del conflitto nonviolento, forniscono supporto alle vittime di violenza, istituiscono percorsi di approccio alla nonviolenza tramite convegni, meeting, attività educative e divulgative, collaborano con le realtà delle vittime di violenza di genere, costituiscono luoghi di sostegno e supporto alle vittime di stalking, bullismo, violenza psicologica, forniscono assistenza e sostegno psicologico ai familiari di soggetti deceduti per suicidio.
Art. 3
Progetto antiviolenza per le vittime di violenza di genere1. La Regione favorisce e finanzia i progetti personalizzati che permettano alle vittime di violenza di genere di superare il trauma della violenza subita, anche per il tramite dell'allontanamento dal nucleo familiare.
2. Il progetto è redatto dal tutor di cui all'articolo 4 ed è condiviso con atto formale dai servizi sociali dell'ente locale e dal servizio regionale titolare del centro di spesa.
3. La predisposizione del progetto tiene conto della rilevazione del grado di rischio e di gravità per la vittima, che determina il livello di priorità del progetto stesso, come segue:
a) codice rosso: pericolo di vita alto;
b) codice arancione: pericolo di vita medio/alto;
c) codice verde: pericolo di vita medio;
d) codice bianco: pericolo di vita basso.4. Il progetto contiene: una relazione dettagliata sulla situazione di partenza; il grado di rischio assegnato/proposto; la previsione delle risorse finanziarie; gli elementi necessari per la fornitura di una scheda al Centro servizi per il lavoro (CSL) di appartenenza per il programma "inserimento lavorativo" di cui all'articolo 6; ogni altro elemento utile per la definizione del percorso di recupero.
Art. 4
Selezione e compiti del tutor1. La Giunta regionale istituisce il profilo professionale del "tutor antiviolenza", che ha il compito di assistere le vittime di violenza.
2. La figura di tutor è riconosciuta agli operatori sociali (psicologi, educatori, pedagogisti, counselor) che abbiano anche specifiche competenze in merito alla gestione del conflitto e della violenza.
3. Il tutor ha il compito di:
a) fornire un primo supporto psicologico, accompagnando i soggetti vittime di violenza nello svolgimento dei compiti quotidiani inerenti la elaborazione e il superamento del trauma derivante dalla violenza subita;
b) pianificare, coordinare e studiare le modalità congrue per l'assistenza della vittima, per una durata di almeno tre mesi;
c) collaborare con le varie strutture legali di competenza, al fine di garantire la tutela integrale ai soggetti vittima di violenza;
d) elaborare il progetto personalizzato antiviolenza di cui all'articolo 3.4. Il tutor è individuato attraverso una graduatoria pubblica per titoli ed esperienze certificate da attivarsi presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Gli aventi titolo sono inseriti nella graduatoria regionale divisa per territorio provinciale o di ripartizione delle ASL regionali.
5. Il tutor lavora di concerto con la ASL di riferimento, i servizi sociali territoriali e le forze dell'ordine dell'area di competenza della vittima.
6. Il servizio di tutoraggio è garantito per almeno tre mesi o comunque fino a quando il soggetto sia esente dal rischio di subire ulteriore violenza e autosufficiente dal punto di vista economico e psico-sociale. Tale considerazione risulta dalla decisione coordinata di servizi sociali, sanitari, giudiziari e di polizia.
Art. 5
Assegnazione alloggio1. Al fine di velocizzare il percorso riabilitativo delle vittime di violenza di genere e dei loro minori a carico e per dare seguito alla tutela di cui alla presente legge, nel progetto personalizzato di cui all'articolo 3 si può disporre l'individuazione di un alloggio in cui la vittima in attesa di sistemazione può essere collocata.
2. Le spese sostenute per l'alloggio sono a carico del progetto per un ammontare massimo mensile di euro 400.
3. L'importo del contributo concesso alla vittima di violenza per la sistemazione nell'alloggio assegnato è commisurato alla condizione reddituale della vittima e tiene conto dell'eventuale inserimento del soggetto nelle procedure di inserimento lavorativo di cui all'articolo 6.
Art. 6
Inserimento lavorativo1. La Regione identifica strumenti e modalità di inserimento lavorativo immediato per i soggetti che avendo subito violenza, dopo la denuncia, sono allontanati dal nucleo familiare e non presentino forme di reddito stabili già consolidate.
2. La competenza di tale inserimento è da intendersi in capo ai centri per il lavoro, di concerto con i servizi sociali e il tutor incaricato, i quali forniscono immediatamente ai soggetti vittime di violenza soluzioni lavorative stabili.
3. Tale sistema è finanziato con l'ammontare massimo di euro 600 mensili da corrispondere alle aziende sotto forma di incentivo per l'inserimento lavorativo delle vittime per contratti a tempo indeterminato, anche parziale, per un periodo di tre anni.
Art. 7
Tavolo di intesa1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un tavolo tecnico che include le istituzioni, gli enti intermedi di area vasta e le realtà associative che si occupano dei problemi correlati riguardanti la violenza di genere, previsti dalla presente legge.
Art. 8
Clausola valutativa1. La Giunta regionale presenta ogni anno al Consiglio regionale, per il tramite della Commissione consiliare competente per materia, una dettagliata relazione che illustra i dati concernenti l'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla verifica dell'efficacia degli interventi.
Art. 9
Norma finanziaria1. Gli oneri previsti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 6.000.000 annui a decorrere dall'anno 2015, fanno carico alle risorse iscritte in conto dell'UPB S05.03.009 (Interventi vari nel settore socio-assistenziale -parte corrente) del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).