CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 219

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - SOLINAS Antonio - LOTTO - COCCO Pietro - COZZOLINO - DEMONTIS - DERIU - FORMA - MANCA Gavino - MORICONI - PINNA Rossella - SABATINI - TENDAS

il 15 maggio 2015

Tutela e disciplina della raccolta dei funghi epigei e ipogei spontanei

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Gli ambienti della Sardegna sono molto vari, dalle dune litoranee, dove si trovano i preziosi ginepri, alle pinete costiere, ai prati, alla macchia mediterranea con i suoi corbezzoli, i cisti e le eriche, i boschi di leccio, di roverella, di quercia, i castagneti, i pioppeti e i noccioleti. Importantissime le essenze di importazione che hanno creato speciali ecosistemi; troviamo infatti numerosi boschi di Eucalyptus camaldulensis, di Cedrus atlantica, di Abies alba e di Abies cephalonica, pinete di Pinus radiata, Pinus canariens e Pinus nigra. Con questa varietà di ambienti anche le specie fungine sono altrettanto varie; tra le tante tipologie vi sono anche alcune specie endemiche della Sardegna come il Boletus permagnificus e il Boletus ichnusanus.

Con la presente proposta di legge si vuole, oltre che salvaguardare l'equilibrio degli ecosistemi vegetali e ambientali della Sardegna, disciplinare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei spontanei, che richiede un attento rispetto per il territorio. L'autolimitazione quantitativa, l'utilizzo della strumentazione adeguata e delle giuste tecniche d'estrazione, il rispetto di proprietà private e aree di raccolta controllata, ma anche la buona conoscenza di questo prodotto, sono gli elementi di un approccio alla raccolta dei funghi che denota la giusta valorizzazione di questi preziosi doni della natura.

La proposta subordina la raccolta dei funghi al possesso del tesserino normativo regionale che abilita alla raccolta su tutto il territorio regionale ed è rilasciato dal comune di residenza dell'interessato. A causa del continuo aumento di casi di intossicazione di funghi, e per prevenire i danni arrecati all'ambiente da persone prive dei più elementari concetti in materia ecologica e ambientale, si è reso necessario subordinare il rilascio dei tesserini alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione.

La presente proposta di legge consta di 14 articoli.

In particolare l'articolo 2 prevede il rilascio delle diverse tipologie di tesserino, amatoriale e professionale, che permette al titolare di raccogliere rispettivamente tre chilogrammi e dieci chilogrammi al giorno, e per fini scientifici che permette la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio e di ricerca.

L'articolo 3 tutela il diritto dei proprietari e dei conduttori di fondi.

Gli articoli 4, 5 e 6 indicano rispettivamente le modalità di raccolta, i divieti e le eventuali sospensioni, anche temporanee.

L'articolo 7 disciplina il rilascio di speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, in occasione di iniziative scientifiche, mentre l'articolo 8 le autorizzazioni rilasciate ai non residenti nell'Isola.

L'articolo 9 prevede la promozione, da parte della Regione, di campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed al rispetto della flora fungina e dell'ambiente.

Gli articoli 10 e 11 stabiliscono le funzioni di sorveglianza e l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni stabilite per legge.

Infine gli articoli 12, 13 e 14 prevedono rispettivamente la copertura finanziaria, le disposizioni transitorie e l'entrata in vigore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi epigei e ipogei spontanei, al fine di salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica e di promuovere, nel rispetto della conservazione del patrimonio naturale, l'incremento dei fattori produttivi e dell'economia locale.

 

Art. 2
Raccolta e autorizzazioni

1. La raccolta dei funghi epigei e/o ipogei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal comune di residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:
a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a tre chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30 annuali e viene rilasciato dal comune di residenza;
b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dieci chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100 annuali, viene rilasciato dal comune di residenza;
c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico e/o didattico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità; è gratuito e viene rilasciato dalle province agli aventi diritto secondo quanto previsto dal comma 6.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni e delle province.

3. Il tesserino è rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la Commissione consiliare competente.

4. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentito.

5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo iscritto all'albo nazionale dei micologi e promossi o organizzati dalle province, dai comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.

6. Hanno diritto al rilascio del tesserino, previa apposita richiesta, per la raccolta per motivi di studio e scientifici di cui al comma 1, lettera c):
a) i micologi iscritti all'albo nazionale dei micologi;
b) i docenti e ricercatori universitari delle facoltà che si occupano di studi di botanica, di micologia, di genetica, di patologia vegetale, di tossicologia, di farmacologia ed altre discipline che possano implicare studi sui funghi;
c) i privati a condizione che dimostrino l'attività di studio tramite un curriculum con allegati eventuali lavori già pubblicati, oppure tramite presentazione di un progetto di studio.
Il tesserino per motivi di studio consente la raccolta di un massimo di kg uno di funghi edibili e di un massimo di kg due in totale, salvo le autorizzazioni speciali di cui all'articolo 7.

 

Art. 3
Proprietari e conduttori di fondi

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che decidono di vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo, appongono cartelli informativi lungo tutto il perimetro, ad una distanza non superiore ai 20 metri l'uno dall'altro.

 

Art. 4
Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.

2. È autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.

3. Gli esemplari sono raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde consentire la diffusione delle spore.

5. È vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l'identificazione.

6. È vietato raccogliere, per il consumo e la commercializzazione, funghi per i generi, le specie di diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentite le associazioni micologiche maggiormente rappresentative e gli ispettorati micologici delle ASL, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. Per la raccolta dei funghi ipogei (tartufi e terfezie) effettuata con l'ausilio dei cani o altri animali appositamente addestrati è consentito l'uso dello specifico "vanghetto" da tartufo, a condizione che lo scavo avvenga solo nel punto inizialmente scavato o indicato dall'animale e che detto scavo sia richiuso dopo la raccolta dell'esemplare fungino, con ripristino completo del terreno. Sono vietate inoltre la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

8. Sono vietati il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

 

Art. 5
Divieti

1. In tutto il territorio regionale non è consentita l'istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Nei territori dove esistono le "tartufaie", curate da privati e/o associazioni, anche di natura commerciale, che hanno provveduto a micorizzare opportunamente le specie arboree ai fini della produzione di tartufi delle varie specie, la raccolta degli stessi è riservata ai coltivatori delle tartufaie, che affiggono cartelli indicanti la tartufaia privata su tutto il perimetro dell'area in questione. Tali cartelli sono situati obbligatoriamente ad una distanza tale da consentire una delimitazione chiaramente comprensibile della tartufaia e non oltre una distanza massima di 25 metri l'uno dall'altro.

2. La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente interdette per motivi silvo-colturali o in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentiti gli enti di gestione dei parchi eventualmente competenti. In tali casi sono comunque autorizzati alla raccolta i possessori di tesserino per la ricerca per motivi di studio.

3. È vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate da discariche e nelle zone industriali, salvo che per motivi di studio.

4. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

 

Art. 6
Sospensioni temporanee

1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, su proposta delle province interessate, sentito il parere dell'Università degli studi avente sede nel territorio, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi, salvo che per motivi di studio, nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali hanno prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

 

Art. 7
Iniziative scientifiche

1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, le province, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie locali, ad istituti scolastici e ad organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata delle iniziative.

 

Art. 8
Autorizzazione ai non residenti in Sardegna

1. I non residenti in Sardegna sono autorizzati alla raccolta di funghi dal comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30 e consente al titolare di raccogliere sino a tre chilogrammi di funghi al giorno nel territorio di competenza.

 

Art. 9
Divulgazione e contributi

1. Nei limiti della quota di spettanza regionale delle entrate derivante dalla presente legge, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi ad enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.

2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.

 

Art. 10
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.

2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle aree protette.

 

Art. 11
Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni, irrogate con provvedimenti dell'ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio:
a) violazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'articolo 2, comma 4, da euro 50 a euro 150; in caso di recidiva per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro 100 a euro 300;
b) violazione dell'articolo 4, comma 1, da euro 50 a euro 100;
c) violazione dell'articolo 4, comma 2, da euro 25 a euro 35 fino a due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la sanzione è maggiorata di euro 5;
d) violazione dell'articolo 4, comma 3, da euro 15 a euro 30;
e) violazione dell'articolo 4, comma 4, da euro 25 a euro 50;
f) violazione dell'articolo 4, comma 5, da euro 25 a euro 50;
g) violazione dell'articolo 4, comma 6, da euro 25 a euro 50; la sanzione è maggiorata di euro 3 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
h) violazione dell'articolo 4, comma 7, da euro 150 a euro 450;
i) violazione dell'articolo 4, comma 8, da euro 25 a euro 50;
j) violazione dell'articolo 5, comma 1, da euro 500 a euro 2.500;
k) violazione dell'articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100 a euro 300;
l) violazione dell'articolo 5, comma 3, da euro 25 a euro 50;
m) violazione dell'articolo 6 da euro 100 a euro 300;
n) violazione dell'articolo 8 da euro 50 a euro 150; in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100 a euro 300.

2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo 4, comma 6, la confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha eseguito il controllo.

 

Art. 12
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 250.000 annui.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2015-2017 sono apportate le seguenti modifiche:

in diminuzione

UPB S08.01.003
Fondo nuovi oneri legislativi in conto capitale (cap. SC08.0034)
2015 euro 250.000
2016 euro 250.000
2017 euro 250.000

in aumento

UPB S04.08.021
Interventi a tutela dell'ambiente (NI)

2015 euro 250.000
2016 euro 250.000
2017 euro 250.000

3. Alle spese previste per l'attuazione delle presenti disposizioni si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 13
Disposizioni transitorie

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.

 

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).