CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 213
presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - ZEDDA Alessandra - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNISil 7 maggio 2015
Disciplina delle procedure concorsuali riservate all'assunzione di personale precario, LSU, LPU, lavoratori impiegati in servizio di pubblica utilità o assimilabili in servizio
nel comparto pubblico in Sardegna***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge si propone di disciplinare le procedure concorsuali riservate all'assunzione di personale precario, LSU, LPU, lavoratori impiegati in servizio di pubblica utilità o assimilabili, in servizio nel comparto pubblico in Sardegna.
Vengono recepite le disposizioni nazionali in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego, adattandole alla realtà regionale.
L'articolo 2 prevede la predisposizione, da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di un elenco regionale ad esaurimento dei suddetti lavoratori secondo criteri definiti, e la conseguente assunzione a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali che hanno vuoti in organico.
Nell'articolo 3 della presente proposta di legge si prevede la proroga dei rapporti di impiego quali LSU, LPU e lavoratori in utilizzo in progetti di pubblica utilità e assimilabili sino all'esaurimento delle liste speciali di cui sopra.
Per la parte finanziaria si fa riferimento all'articolo 7 della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 2, nonché alla relativa variazione di bilancio a valere sull'annualità 2015, con l'aumento dello stanziamento sull'UPB S02.03.006.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Ambito di applicazione1. La presente legge recepisce, adattandolo alla realtà regionale, il comma 8 dell'articolo 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni).
2. Le procedure di cui alla presente legge sono riservate al personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno), nonché al personale in effettivo servizio quale LSU, LPU o utilizzato in progetti di pubblica utilità o assimilabili alla data del 31 dicembre 2014 nei comuni e negli enti del comparto pubblico della Regione.
Art. 2
Procedure concorsuali riservate1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 1, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale predispone un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione.
3. In analogia a quanto stabilito con il comma 2 e con le stesse finalità, per tutte le qualifiche, anche per quelle che richiedono titoli di studio superiori a quelli rilasciati dalla scuola dell'obbligo, nell'elenco istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è inserito anche il personale effettivamente impiegato quale LSU-LPU utilizzato in progetti di pubblica utilità o assimilabili presso i comuni e gli enti pubblici regionali che, alla data del 31 dicembre 2014, abbia prestato almeno trenta mesi di servizio anche non continuativo negli ultimi cinque anni.
4. L'elenco speciale di cui ai commi 1 e 3 è ad esaurimento.
5. I lavoratori di cui al comma 3 che, negli enti utilizzatori, ricoprono incarichi e svolgono mansioni per le quali è previsto il diploma di scuola superiore di secondo grado o la laurea, prima di essere assunti in ruolo dagli enti che ne fanno richiesta, superano apposita prova di selezione.
Art. 3
Proroga dei rapporti di impiego quali LSU, LPU e lavoratori in utilizzo in progetti di pubblica utilità e assimilabili1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, proroga l'utilizzo del personale di cui all'articolo 2 sino all'esaurimento delle liste speciali di cui allo stesso articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali la Regione e gli enti del territorio regionale si adeguano.
Art. 4
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000, trovano la copertura con la seguente variazione di bilancio:
in aumento
UPB S02.03.006
2015 euro 2.000.000in diminuzione
UPB S05.01.001
2015 euro 2.000.000
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).