CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 212

presentata dai Consiglieri regionali
PERU - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - RANDAZZO -TEDDE - TUNIS - TOCCO - ZEDDA Alessandra

il 6 maggio 2015

Gestione associata di servizi e funzioni di interesse generale
svolti da società a totale partecipazione degli enti pubblici locali

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo, certamente assai ambizioso, di porre le premesse e le condizioni giuridiche e finanziarie per portare a definitiva soluzione l'annosa e complessa questione relativa alla stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili.

Tale vicenda, molto nota nel panorama politico ed economico dell'Isola e fortemente dibattuta e analizzata, iniziata nella metà degli anni novanta e proseguita di decennio in decennio con interventi provvisori e temporanei, richiede un momento di adeguata riflessione e approfondimento che consenta analisi puntuali sui costi, effetti e prospettive soprattutto per la sorte dei lavoratori direttamente coinvolti.

La particolare situazione in cui versa il bilancio della Regione e il sistema degli enti locali, i vincoli alla spendita anche delle risorse disponibili e la situazione in cui versano sia i lavoratori sia le entità giuridiche presso cui essi sono incardinati, costituiscono ulteriori corollari della riflessione.

Com'è noto, il sistema giuridico nato con l'articolo 2, comma 7, delle legge n. 402 del 1994, proseguito con la legge regionale n. 7 del 20 gennaio 1997 e, da ultimo, disciplinato dall'articolo 12 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25, si basa su un sistema di incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili. In particolare, hanno usufruito dei contributi regionali gli enti pubblici che concorrono alla costituzione di società per la gestione di servizi pubblici, destinate ad assumere lavoratori socialmente utili (LSU), in misura pari ad almeno il 40 per cento del proprio organico.

Tali disposizioni normative hanno determinato la costituzione di numerose società in house presso gli enti locali, dislocati nei vari territori dell'isola, che impiegano circa 330 unità lavorative e che assolvono a varie funzioni. A tale numero vanno, inoltre, sommati i circa 450 operatori delle società in house delle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, oltre a quelli della ex provincia regionale di Carbonia-Iglesias. Per questi ultimi, la situazione rischia di essere ulteriormente penalizzante a causa dell'intrecciarsi della complessiva questione del riordino del sistema delle circoscrizioni provinciali a livello costituzionale e della soppressione delle province cosiddette regionali e, successivamente, commissariate. Si tratta di un quadro, obiettivamente, assai complesso e articolato che va attentamente messo a fuoco, al fine di evitare che i soggetti meno difesi, i lavoratori appunto, siano chiamati a pagarne le inevitabili negative conseguenze. Il primo e principale obiettivo da perseguire è, quindi, quello di porre le premesse minime per mantenere i rapporti lavorativi in essere, ponendo le condizioni per una razionalizzazione del sistema, nella consapevolezza che, comunque, tutte le forze politiche regionali sono chiamate a dare una risposta adeguata alla situazione attuale a causa rilevante numero di soggetti coinvolti.

La presente proposta di legge, preso atto delle valutazioni esposte, intende proporre poche, ma incisive disposizioni che, pur tenuto conto del limitato ambito di intervento che la disciplina nazionale e comunitaria consentono alla Regione e del rispetto della competenza degli enti locali, siano suscettibili di conseguire i seguenti obiettivi:
a) incentivare al massimo la cooperazione tra le società in house esistenti, al fine di razionalizzarne la struttura, aumentarne l'operatività e i margini di profitto e porre le premesse per l'espansione della loro attività, che consenta la progressiva riduzione dell'intervento pubblico regionale;
b) razionalizzare e ottimizzare l'intervento regionale di sostegno finanziario; è evidente che, nella situazione data, tali società, con difficoltà riescono a stare sul mercato ed è, pertanto, indispensabile la prosecuzione del sostegno regionale. Ciò, però, è assicurato in un ottica diversa, inserito in obiettivo di cooperazione che cerchi di limitarne sempre più l'ammontare;
c) assicurare il mantenimento dei livelli occupativi e agevolare il percorso di collocamento in quiescenza del personale in pianta organica, per il quale sussistono i presupposti di legge. Infatti, la sola valutazione dell'ambito temporale entro cui si va dispiegando la vicenda giuridica di tali lavoratori fa presumere che per molti di essi l'intervento regionale sarà di accompagnamento alla quiescenza.

Il conseguimento di tali obiettivi è stato individuato, dopo attenta riflessione, nella costituzione di una nuova società pubblica, mediante il procedimento di fusione per incorporazione, ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile, delle società esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi le caratteristiche richieste dalla corposa normativa nazionale e regionale sopra ricordata.

Lo sforzo dei proponenti è di precedere un efficace intervento della Regione secondo modalità di indirizzo e di stimolo degli enti locali, nel rispetto, si ribadisce, delle disposizioni comunitarie e nazionali, divenute, nel frattempo, assai restrittive in materia e ulteriormente avvalorate dall'interpretazione giurisprudenziale più recente.

In concreto alla Regione, preso atto della situazione data, dell'eccessiva frammentazione societaria e della limitatezza delle risorse, è attribuita la competenza a:
a) promuovere la cooperazione tra le società a capitale interamente pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche locali della Sardegna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) erogare incentivi a favore degli enti locali che procedono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla costituzione di una nuova società pubblica, mediante il procedimento di fusione per incorporazione, ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile, delle società esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi le caratteristiche richieste;
c) effettuare una ricognizione delle complessive risorse finanziarie destinate a favore delle società e le modalità di corresponsione degli incentivi, tenuto conto del rispetto dei termini e condizioni richiesti;
d) effettuare la ricognizione delle società esistenti e la loro dislocazione territoriali;
e) individuare il centro di competenza regionale competente alle funzioni di controllo, verifica e stimolo dell'operato degli enti locali competenti;
f) prevedere che, in sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore della riforma del sistema degli enti locali, l'ambito territoriale di riferimento delle procedure di fusione tra le società sia costituito dal territorio delle province storiche di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.

Per quanto riguarda la centrale questione dell'individuazione delle risorse finanziarie necessarie, la proposta di legge contiene una norma che, sulla base di una valutazione presuntiva delle esigenze, parte dal presupposto che, comunque, le forze politiche debbono fronteggiare tale emergenza regionale e che, quindi, il centro attuale di imputazione delle risorse può essere mantenuto, seppure utilizzato nel modo differente proposto.

In conclusione i proponenti, nel formulare la presente ipotesi di normativa, invitano tutte le forze politiche ad affrontare "laicamente" il problema evidenziato, senza preconcetti e riserve e pongono le norme proposte al servizio di un dibattito pubblico che interessa centinaia di cittadini e riguarda l'erogazione di numerose funzioni da parte di un buon numero di enti locali, ciò nella certezza che un ulteriore rinvio o adozione di norme-tampone potrebbero, nel futuro prossimo, far esplodere ulteriori problemi.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge promuove la cooperazione tra le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche locali della Sardegna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la produzione di beni e servizi a essi strumentali e in funzione della loro attività, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in particolare, alle società partecipate dagli enti locali a maggioranza pubblica e affidatarie della gestione di servizi di pubblica rilevanza che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) abbiano provveduto alla stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili.

3. La promozione della cooperazione tra le società di cui al comma 2 è finalizzata a:
a) razionalizzare e ottimizzare l'intervento regionale di sostegno finanziario;
b) stimolare la massima efficienza organizzativa e gestionale nella produzione di beni e servizi strumentali delle società partecipate dagli enti locali;
c) porre le condizioni per razionalizzare e ottimizzare i costi gestionali e l'utilizzo delle risorse umane di tali società;
d) consentire il mantenimento dei livelli occupativi e agevolare il percorso di collocamento in quiescenza del personale in pianta organica, per il quale sussistono i presupposti di legge.

 

Art. 2
Attuazione della cooperazione
e ambiti territoriali

1. La cooperazione tra le società di cui al comma 2 dell'articolo 1 è conseguita mediante la costituzione di una nuova società pubblica attraverso il procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile, delle società in house esistenti e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge; a tal fine, gli enti locali interessati adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni, la deliberazione concernente la partecipazione alla procedura di fusione e la trasmettono alla Regione.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, in sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore e attuazione della riforma del sistema degli enti locali, l'ambito territoriale di riferimento delle procedure di fusione tra le società di cui al comma 1 è costituito dal territorio delle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.

 

Art. 3
Competenze della Regione

1. La Regione, nel quadro della collaborazione istituzionale con gli enti locali e per l'effettivo conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:
a) individua e nomina, nel quadro di un previo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali), i soggetti, aventi i poteri di commissari ad acta, responsabili dell'attuazione delle procedure di realizzazione del processo di fusione per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2 dell'articolo 2;
b) eroga incentivi a favore degli enti locali che, secondo le vigenti disposizioni, procedono alla costituzione di una nuova società pubblica mediante il procedimento di fusione;
c) individua ulteriori modalità per agevolare e stimolare l'ingresso di ulteriori enti locali come nuovi soci nella nuova società risultante dalla procedura di fusione.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla trasmissione della deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 da parte della totalità degli enti locali interessati per ogni ambito territoriale, approva una deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, contenente:
a) la certificazione della regolarità delle deliberazioni di cui di cui al comma 1 dell'articolo 2 e la dislocazione territoriale delle società interessate;
b) la nomina, previa intesa con gli enti locali interessati, del soggetto di cui alla lettera a) del comma 1, scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale o tra quelli dei medesimi enti locali;
c) il crono-programma per l'effettiva realizzazione del procedimento di fusione al fine di pervenire, entro il termine massimo di sei mesi, a una omogenea e contemporanea conclusione delle procedure in tutti i quattro ambiti territoriali individuati;
d) la ricognizione delle complessive risorse finanziarie destinate a favore delle società di cui all'articolo 1.

3. I soggetti responsabili, concluse le procedure di realizzazione del processo di fusione e, comunque, entro il termine di cui alla lettera c) del comma 2, trasmettono alla Regione gli atti costitutivi delle nuove società. La Giunta regionale, acquisiti gli atti di cui al comma 2, ne verifica la completezza e la partecipazione delle società coinvolte per ogni ambito territoriale e approva la deliberazione contenente le modalità di corresponsione degli incentivi, tenuto conto del rispetto delle condizioni di cui alla presente legge.

 

Art. 4
Ulteriori partecipazioni societarie

1. La Regione, al fine di agevolare e stimolare l'ingresso di ulteriori enti locali come soci nella nuova società risultante dalla procedura di fusione, attribuisce agli enti locali che, entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 3, approvino la deliberazione del consiglio comunale che dispone la partecipazione alla società, una riserva nella misura del cinque per cento a valere sulla quota di fondo unico destinata ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

 

Art. 5
Norma finanziaria e disciplina transitoria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 3.500.000 per gli anni 2015-2017, si fa fronte a valere sugli stanziamenti di cui all'UPB S06.06.004 (Fondo regionale per l'occupazione - spese correnti), cap. SC06.1588.

2. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 3, si applica la vigente normativa regionale di corresponsione del contributo straordinario a favore degli enti locali che abbiano provveduto alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU), ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000, mediante esternalizzazione dei servizi in società partecipate dai medesimi enti almeno a maggioranza assoluta del capitale sociale.

3. A decorrere dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 3, il mancato rispetto delle disposizioni in essa contenute, determina l'automatica esclusione dall'erogazione degli incentivi disposti dalla presente legge.

 

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra il vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).