CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 210

presentata dai Consiglieri regionali
COSSA - DEDONI - CRISPONI

il 30 aprile 2015

Disposizioni in materia di orti didattici, sociali e urbani

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

In Sardegna l'attuale situazione di disagio e malessere sociale richiede interventi immediati e misure adeguate.

La combinazione di indicatori quali reddito, occupazione, istruzione, servizi, ambiente, criminalità e salute, definisce le aree in cui emerge la difficoltà a stabilire un equilibrio socio-economico-ambientale, elemento essenziale per qualsiasi sviluppo. La concessione di superfici non utilizzate, riveste, in tali contesti di marginalità, una maggiore rilevanza e racchiude in sé molti aspetti legati al fattore sociale, che in Sardegna si sposa facilmente con quello agricolo.

L'ambiente e la sua protezione rappresentano un fattore di sviluppo e di sostegno economico per le aree svantaggiate, pertanto risulta necessario ribadire l'importante posizione che riveste il cittadino-agricoltore, identificato come colui che protegge l'ambiente. La peculiarità dell'agricoltore, in questo caso il cittadino meno abbiente che viene in possesso di un bene ambientale, è largamente riconosciuta dalla politica comune europea. Esso protegge quel bene, non solo nel senso stretto della parola, ma lo presidia. Dunque, la centralità dell'agricoltore-cittadino, detentore del bene pubblico "ambiente", è strategica per garantire lo sviluppo sostenibile, alleviando il disagio economico.

Per questi motivi, la Regione deve incentivare la nascita di orti didattici, sociali e urbani, per conseguire finalità sociali, di educazione ambientale e di recupero urbano.

La ripresa di interesse per l'attività agricola da parte delle giovani generazioni, la necessità di aumentare la sensibilità dei cittadini, a partire da quelli "in fieri", gli studenti, per le tematiche dell'ambiente e della salubrità degli alimenti, lo sviluppo di una cultura del "chilometro zero", lo stato di degrado e di abbandono in cui versano le aree non utilizzate all'interno del perimetro dei comuni, ma anche la negatività del sempre maggiore allargamento della fascia di popolazione indigente, sono fattori che spingono verso un utilizzo produttivo dei terreni di proprietà pubblica.

Con la presente proposta di legge si vuole introdurre una prima disciplina di un fenomeno piuttosto diffuso a livello nazionale, sperimentato senza grande successo da diversi comuni della Sardegna: quello degli "orti urbani". Con il coinvolgimento delle comunità locali, che parteciperanno alla realizzazione delle esperienze sui territori e con un investimento culturale ed educativo, si vuole valorizzare, condividere e diffondere le conoscenze in campo alimentare e agricolo (con particolare attenzione all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili), prevedendo il coinvolgimento e la partecipazione di esperti e offrire, nel contempo, alle famiglie una forma nuova e integrativa di approvvigionamento alimentare.

Ma gli obiettivi dell'iniziativa sono molteplici: aumentare la sensibilità di enti, produttori e cittadini, soprattutto dei più giovani, sul tema della sostenibilità alimentare e ambientale; favorire e diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sia nelle città, che nelle aree periurbane; limitare il consumo di suolo; valorizzare le produzioni tipiche e locali spesso in via di estinzione, oltre che favorire occasioni di socializzazione e inclusione sociale per le fasce di cittadini più deboli; favorire le produzioni alimentari per valorizzare una politica dei consumi di prossimità recuperando i valori della terra, la centralità dei processi di produzione, il rispetto per chi produce e una maggiore consapevolezza dei consumatori.

I comuni sono chiamati a "mappare" le aree pubbliche inutilizzate e riqualificare parte del territorio e le aree degradate, contribuendo, con un investimento finanziario iniziale minimo, al miglioramento della qualità di vita dei propri cittadini.

L'iniziativa si riallaccia a una tendenza già esistente, valorizzandola: secondo la Confederazione italiana agricoltori (Cia), infatti, gli italiani che coltivano in terrazzo o su piccoli terreni cittadini sono cresciuti del 9 per cento nell'ultimo anno, passando da 4 milioni e mezzo a quasi 5 milioni.

Tale iniziativa può essere utile, oltre che a riqualificare il proprio territorio, anche a dare ai cittadini e alle famiglie una possibilità di sviluppare un'economia etica in un difficile momento di crisi.

La Regione offrirebbe la possibilità di sperimentare l'autoproduzione di frutta e ortaggi sani e nutrienti, recuperando tradizioni ed esperienze che erano patrimonio delle famiglie: un orto di 25 mq produce almeno 180 kg di ortaggi l'anno.

Autoprodurre frutta, verdure ed erbe aromatiche permetterebbe alle famiglie di risparmiare oltre il 10 per cento sulla spesa ortofrutticola: possibilità importante, se si considera che negli ultimi anni 7 famiglie su 10 hanno dovuto ridurre i costi per quantità e qualità del cibo.

Lo stanziamento previsto potrà consentire di realizzare fino a 10.000 orti in Sardegna. Ma l'iniziativa ha l'ambizione di diventare anche un volano culturale e identitario, garantendo la trasmissione agli studenti, dalla scuola dell'infanzia alle medie, dei saperi legati alla cultura del cibo, alle produzioni locali e alla salvaguardia dell'ambiente.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Articolo 1
Finalità e obiettivi

1. La Regione promuove la realizzazione di orti didattici, sociali e urbani per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree degradate, favorire l'aggregazione sociale nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie in stato di disagio.

2. La Regione riconosce negli orti didattici, sociali e urbani uno strumento di valorizzazione delle produzioni locali e di educazione dei cittadini ai temi della sostenibilità alimentare e del rispetto dell'ambiente.

 

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) orti didattici: spazi coltivati all'interno dei plessi scolastici o gestiti attraverso convenzioni con enti/aziende agricole, destinati alla formazione dei ragazzi a pratiche ambientali sostenibili;
b) orti sociali: spazi agricoli di modeste dimensioni di proprietà pubblica, all'uopo individuati dalle amministrazioni comunali, da affidare alla cura di anziani o a persone e famiglie in stato di indigenza a titolo di sostegno alimentare;
c) orti urbani: spazi verdi all'interno dei centri abitati che contribuiscono al recupero e al miglioramento del paesaggio urbano in aree degradate, abbandonate o sottoutilizzate dalle amministrazioni pubbliche.

 

Articolo 3
Modalità operative

1. Gli orti possono essere realizzati dai comuni, dagli istituti scolastici e dagli enti gestori di aree protette, aventi sede in Sardegna che, sulla base di appositi progetti da sottoporre alla valutazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, si avvalgono delle misure di sostegno di cui al successivo articolo 6.

2. I progetti prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione a:
a) risparmio idrico;
b) riciclo dei rifiuti, con posizione e utilizzo del compost organico;
c) salvaguardia dei suoli, con ricorso limitato a prodotti chimici, secondo le migliori pratiche del settore.

3. I progetti sono orientati a promuovere:
a) tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, allo scopo di favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'arco dell'anno;
b) educazione ambientale;
c) educazione alimentare.

4. I progetti sono dotati di un apposito regolamento.

5. Il regolamento, che all'atto dell'assegnazione è sottoscritto da ciascuno dei soggetti designati alla conduzione, prevede:
a) la concessione in uso gratuito dell'orto;
b) l'impegno a coltivare il singolo appezzamento per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo, nel rispetto delle regole stabilite da ciascun ente a pena di revoca della concessione.

6. Gli enti di cui al comma 1, per la gestione dei singoli progetti, possono stipulare apposite convenzioni con enti e associazioni del terzo settore.

7. Le iniziative educative e di formazione sono preferibilmente realizzate con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle aziende agricole locali.

8. Durante il periodo di coltivazione e della gestione degli orti, gli enti di cui al comma 1, per la gestione dei progetti si avvalgono di personale qualificato ed esperto sulle tematiche agronomiche per fornire una migliore assistenza ai soggetti assegnatari degli spazi da coltivare.

 

Articolo 4
Orti didattici

1. Gli istituti scolastici e i comuni elaborano progetti di durata almeno triennale, rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, da realizzare su aree verdi situate all'interno dei plessi scolastici o gestiti tramite convenzione su appezzamenti di terreni resi disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole.

2. L'orto didattico deve avere una dimensione minima di 25 mq e include varietà orticole o frutticole diverse, preferibilmente riconducibili a specie agrarie e ortive locali.

3. I progetti di cui al comma 1, oltre a rispettare i requisiti previsti dall'articolo 3, prevedono momenti di partecipazione e collaborazione con i genitori e i nonni degli alunni coinvolti o con associazioni locali.

 

Articolo 5
Orti sociali e urbani

1. I comuni, nelle aree urbane e periurbane, agricole e periferiche della città, con particolare riferimento a terreni inutilizzati, aree industriali dismesse, spazi liberi delle aree artigianali, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti sociali e urbani.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni predispongono un censimento dei terreni disponibili che presentino un substrato fertile e adatto alla coltivazione ed elaborano progetti per la realizzazione degli orti, conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, corredati dalla previsione delle necessarie attività di informazione e formazione.

3. Ciascun progetto per la realizzazione di orti sociali e urbani prevede la suddivisione in particelle delle dimensioni minime di mq 25 ciascuna, al netto delle strade interpoderali e della realizzazione di uno spazio comune.

4. I progetti per la realizzazione di orti urbani, possono prevedere dimensioni inferiori e composizioni differenti da quelle di cui al comma 3, nel caso in cui dimostrino un significativo contributo alla riqualificazione e al miglioramento estetico del paesaggio urbano e possono essere assegnati anche ad associazioni senza scopo di lucro.

5. Nella divisione delle particelle è data preferenza all'utilizzo di siepi vive con essenze autoctone o staccionate in legno locale non impregnato, evitando recinzioni metalliche, manufatti in cemento, pavimentazioni, elementi di recupero o di scarto che deteriorino la qualità e la naturalità dei luoghi.

6. Gli orti sociali e urbani sono assegnati dai comuni direttamente ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, anziani o cittadini in condizione di svantaggio sociale, tenendo conto dell'ISEE delle persone fisiche richiedenti.

7. Gli enti di cui al comma 1 assegnano a ciascun nucleo familiare o associazione, una sola particella corrispondente a un orto.

 

Articolo 6
Misure di sostegno

1. Per la realizzazione degli orti, la Giunta regionale concede ai comuni e agli istituti scolastici aventi sede in Sardegna contributi per:
a) spese di progettazione;
b) realizzazione recinzioni, acquisto di strutture e attrezzature;
c) iniziative di formazione e informazione.

2. Per accedere ai contributi regionali, gli enti di cui al comma 1 predispongono e inviano alla Direzione generale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro il 31 maggio di ogni anno, il progetto da realizzare entro il 31 dicembre, corredato da preventivo dettagliato delle spese da sostenere e da mappa, con l'identificazione delle relative particelle, laddove previste.

3. I finanziamenti sono riservati esclusivamente ai progetti che rispettano i criteri di cui alla presente legge e le cui spese sono rendicontate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, termine entro il quale la documentazione trasmessa per la richiesta di contributo è completata con il consuntivo delle spese sostenute.

4. Il contributo regionale copre fino al 50 per cento delle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al comma 1, per un importo massimo di:
a) euro 300 per ciascuna particella componente i lotti destinati a orti sociali e urbani;
b) euro 600 per ogni orto, nel caso di orti didattici.

5. La Regione, attraverso Argea, forniasce la valutazione tecnica dei progetti pervenuti e, in relazione a ciascun progetto riconosciuto meritevole, una dotazione iniziale di sementi ortiflorofrutticole tipiche del territorio regionale sardo.

 

Articolo 7
Disposizioni finali

1. La Regione dota gli orti di apposito contrassegno da esporre all'ingresso.

 

Articolo 8
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 3.000.000 annui a decorrere dall'anno 2015, dei quali euro 1.000.000 per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) ed euro 2.000.000 per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017:

in diminuzione

UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
2015 euro 3.000.000

in aumento

UPB N.I.
2015 euro 3.000.000

2. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sull'UPB N.I. del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2015-2017 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Articolo 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).