CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 208

presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONI

il 29 aprile 2015

Disciplina in materia di compagnie barracellari. Abrogazione della legge regionale 15 luglio 1988,
n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Le compagnie barracellari sono state istituite in Sardegna, con regio decreto 17 luglio 1898, n. 403, per la lotta al banditismo e all'abigeato. Esse rappresentano, tuttora, un'istituzione fortemente radicata nel territorio dell'Isola e svolgono principalmente compiti di prevenzione e di lotta per reati caratteristici del mondo agro-pastorale, a supporto anche dell'attività delle forze dell'ordine. Nei mesi estivi svolgono, inoltre, l'azione di prevenzione e lotta agli incendi, coadiuvando l'opera del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione.

L'applicazione della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, che ha ridisciplinato l'organizzazione e il funzionamento delle compagnie barracellari, ha palesato una serie di difficoltà che hanno reso problematico l'adeguamento alle prescrizioni in essa contenute. La presa d'atto di queste difficoltà suggerisce di apportare alcune sostanziali modifiche nella struttura e nel funzionamento delle compagnie, per riportarle ai loro originari compiti di polizia, adeguandole alle attuali esigenze e cercando di salvare un patrimonio di esperienze che altrimenti rischierebbe di essere disperso.

Per tali ragioni la presente proposta di legge prevede l'abrogazione della precedente disciplina, partendo comunque dalla necessità di rimarcare e difendere il valore storico e identitario delle compagnie, stante la loro unicità e il contesto nel quale sono state istituite e operano attualmente, che nulla ha a che vedere con altre forme di servizi di vigilanza legati a scopi ed esigenze economiche differenti. Questo principio è fortemente rimarcato nell'articolo 1 della presente proposta di legge.

L'articolato proposto intende consentire maggiore coordinamento e organizzazione delle compagnie, individuando nel comune di appartenenza l'organo che dovrà mettere a disposizione i locali da adibire a caserme, quelli che dovranno fornire i mezzi, le relative tasse automobilistiche e le riparazioni di questi, le armi e le uniformi, gli stampati, la modulistica e tutto quanto necessario per un corretto svolgimento del servizio.

È, inoltre, resa facoltativa l'assicurazione dei beni legati all'attività agro-pastorale, per mantenere lo storico servizio, nato per la tutela di quei beni che nel sistema economico isolano assumono un interesse di rilevanza generale, lasciando in capo ai proprietari terrieri la facoltà di avvalersene. Alle compagnie barracellari rimane, in ogni caso, il compito della salvaguardia e vigilanza dei suddetti beni, come pure di quelli di uso civico e di demanio armentizio per i quali è stata eliminata la competenza alla loro amministrazione.

Nello svolgimento dell'attività fondamentale di presidio del territorio extra-urbano, le compagnie barracellari esercitano i compiti attribuiti dalla legge in coordinamento con le autorità competenti per materia; è stato, pertanto, inserito l'obbligo per il capitano di informare, anticipatamente, le forze di polizia e i carabinieri del calendario del servizio di pattugliamento.

Per quanto riguarda i rapporti fra le compagnie, i comuni di riferimento e la Regione sono state ridefinite le modalità di assegnazione dei contributi e delle premialità, i cui criteri devono essere stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e con assunzione in carico alla Regione delle spese relative ad addestramento, formazione e visite mediche.

Per tutte le questioni attinenti modalità di accertamento delle violazioni, tessera di riconoscimento, uniformi, distintivi e contrassegni delle compagnie barracellari è stata prevista l'emanazione di apposite direttive regionali da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, a cui i comuni dovranno uniformare i propri regolamenti barracellari per accedere a contributi e premi concessi dall'amministrazione regionale.

La presente proposta di legge contiene, inoltre, la definizione delle procedure di costituzione e scioglimento della compagnia barracellare, nonché dei requisiti per la nomina a componente, a comandante e a segretario della stessa. L'attività della compagnia è suddivisa in esercizi annuali, da redigersi secondo quanto previsto all'articolo 15 e sottoposti alla verifica dell'organo di revisione del comune.

L'amministrazione comunale sottopone i candidati a visite mediche per verificare l'idoneità fisica all'esercizio delle funzioni e l'immissione in servizio è subordinata al superamento dei corsi di formazione indetti dall'amministrazione regionale e all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del prefetto competente per territorio. I comuni forniscono i mezzi di trasporto, si fanno carico delle spese relative a bolli, assicurazioni dei veicoli e consumi di carburante dei veicoli e mettono a disposizione locali operativi idonei allo svolgimento del servizio.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi generali

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce il valore storico identitario e l'importanza sociale e culturale delle compagnie barracellari di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403 (Regolamento per le compagnie dei barracelli in Sardegna).

2. Nell'esercizio delle potestà in materia di polizia locale urbana e rurale a essa attribuite dall'articolo 3, lettera c), dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e dal primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della, delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), la Regione promuove e favorisce l'istituzione e il funzionamento presso i comuni delle compagnie barraccellari.

 

Art. 2
Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari

1. Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari sono le seguenti:
a) salvaguardia delle proprietà private affidate loro in custodia dai proprietari, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dai regolamenti barracellari comunali;
b) collaborazione con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:
1) protezione civile;
2) prevenzione e repressione dell'abigeato;
3) prevenzione e repressione delle infrazioni in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali;
c) collaborazione con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
1) salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
2) salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
3) tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
4) vigilanza su caccia e pesca;
5) prevenzione e repressione degli incendi;
d) salvaguardia del patrimonio e dei beni del comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché dei suoi beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare comunale.

2. Le forme di collaborazione con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sono stabilite con decreto interassessoriale dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.

 

Art. 3
Competenza territoriale
delle compagnie barracellari

1. Le compagnie barracellari sono costituite su base comunale ed espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del comune di appartenenza.

2. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalle compagnie barracellari esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nonché nei casi di cui agli articoli 5, 10 e 26.

 

Art. 4
Custodia dei beni

1. I proprietari hanno facoltà di assicurare con le compagnie barracellari i beni collegati all'attività produttiva agro-pastorale individuati nei regolamenti barracellari comunali, corrispondendo il relativo premio.

2. A tal fine i proprietari interessati denunciano, con le modalità da indicarsi nel regolamento barracellare comunale, la proprietà dei beni per i quali intendono usufruire del servizio.

3. La facoltà di cui al comma 1, può esplicarsi anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 (Sulla protezione della fauna e sull’esercizio della caccia in Sardegna), nonché nei confronti di coloro i quali dispongono, in regime di concessione, di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Gli altri beni, pubblici e privati, non compresi nelle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, possono essere affidati alla vigilanza delle compagnie barracellari con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento barracellare comunale e nel rispetto delle leggi vigenti.

 

Art. 5
Altre attività delle compagnie barracellari

1. I componenti delle compagnie barracellari, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate ai sensi della presente legge, collaborano con le forze di polizia dello Stato per specifiche operazioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, qualora ne sia fatta richiesta al sindaco da parte delle autorità competenti.

2. Nell'esercizio delle attività previste al comma 1, gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall'autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

 

Art. 6
Poteri di accertamento

1. Nelle materie di competenza della Regione, indicate all'articolo 2, il capitano e gli altri ufficiali delle compagnie barracellari procedono, in qualità di agenti di polizia giudiziaria, all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa.

2. I soggetti incaricati all'accertamento delle infrazioni sono muniti di un'apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal sindaco del comune di appartenenza, dalla quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

3. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

Art. 7
Costituzione delle compagnie barracellari

1. La costituzione delle compagnie barracellari e il reclutamento dei loro componenti avvengono secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dal regolamento comunale della compagnia barracellare e nel rispetto del principio del volontariato.

2. La compagnia barracellare è istituita con deliberazione del consiglio comunale ed è articolata in distaccamenti distribuiti nel territorio, qualora sia giustificato dall'estensione del territorio comunale o dalla presenza di frazioni distanti dal nucleo principale e da esso completamente separati; in tal caso, ogni distaccamento, comandato da un ufficiale, ha come ambito di attività una parte distinta del territorio, ma è sempre dipendente operativamente dal comando di compagnia.

3. Con la stessa deliberazione sono approvati il regolamento barracellare comunale, il numero complessivo dei componenti, il numero degli ufficiali e dei graduati, in rapporto all'estensione e alla morfologia del territorio su cui opera la compagnia, nonché alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale.

4. Il sindaco informa la popolazione con adeguate forme di pubblicità dell'avvenuta costituzione della compagnia barracellare.

5. I comuni forniscono le compagnie operanti nei propri territori di mezzi di trasporto, si fanno carico delle spese relative a bolli, assicurazioni dei veicoli e consumi di carburante dei veicoli e mettono a disposizione locali operativi idonei allo svolgimento del servizio.

 

Art. 8
Composizione delle compagnie barracellari

1. Ogni compagnia è composta dal capitano che la rappresenta, da uno o più ufficiali e da un numero di graduati e di barracelli necessari per l'assolvimento dei compiti a essa istituzionalmente affidati ai sensi della presente legge.

2. Il capitano dirige la compagnia barracellare ed è responsabile verso il sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo dei suoi componenti.

3. In fase di prima costituzione, con deliberazione della Giunta comunale, adottata previa comunicazione da parte della Prefettura della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, si provvede alla nomina del capitano, il quale presta giuramento di fronte al sindaco o a un suo delegato, in base alle vigenti disposizioni di legge.

4. Nei trenta giorni successivi alla nomina di capitano, la Giunta comunale predispone, d'intesa con il comandante della compagnia barracellare, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare previa verifica del possesso da parte di ciascuno dei requisiti indicati nella presente legge e nel regolamento comunale. In ogni caso la dotazione organica complessiva dei barracelli per ogni comune non è inferiore alle dieci unità.

5. Gli ufficiali e i graduati, nel numero indicato nel regolamento comunale, sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia.

6. Il capitano della compagnia barracellare comunica, in via anticipata, alle locali stazioni dei carabinieri e delle forze di polizia dello Stato il calendario delle pattuglie comandate in servizio e le zone da sorvegliarsi.

7. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il capitano è sostituito dall'ufficiale più alto in grado e, in caso di parità di grado, da quello con maggiore anzianità di servizio; in caso di dimissioni o revoca, entro sessanta giorni, la Giunta comunale nomina il nuovo capitano con le modalità previste dall'articolo 9, comma 3.

 

Art. 9
Durata delle compagnie barracellari

1. Le compagnie barracellari durano in carica tre anni e si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione del Consiglio comunale, secondo le modalità indicate nel regolamento barracellare comunale.

2. In ogni caso l'incarico può essere prorogato fino all'immissione in servizio della nuova compagnia.

3. Nel caso di conferma per il successivo triennio, la Giunta comunale provvede a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

 

Art. 10
Forme di collaborazione tra i comuni

1. Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all'attività barracellare e per l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più comuni, possono essere costituite tra questi apposite forme di intesa, sentito il parere dei comandanti delle compagnie interessate.

2. Qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base delle intese di cui al comma 1, nel territorio di un comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del sindaco di tale comune.

3. Le intese di cui al comma 1 sono comunicate alle autorità locali di pubblica sicurezza.

4. Gli enti interessati possono prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni reciproche.

 

Art. 11
Requisiti per la nomina
a componente delle compagnie barracellari

1. Per essere ammessi a far parte delle compagnie barracellari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) età compresa tra i 18 e i 60 anni;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere imputato o condannato per delitti non colposi né sottoposto a misura di prevenzione;
d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
e) assolvimento della scuola dell'obbligo;
f) idoneità psico-fisica e attitudinale;
g) potersi validamente obbligare.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nel regolamento barracellare comunale possono essere prescritti altri particolari requisiti, avuto riguardo alla peculiarità e alle caratteristiche delle attività e dei settori d'intervento affidati alla compagnia. In particolare, sono garantite l'idoneità fisica per l'esercizio delle funzioni, mediante la sottoposizione a visite mediche ordinariamente previste per l'assunzione nei corpi di polizia locale e la conoscenza del territorio e della viabilità interpoderale.

3. Non possono far parte delle compagnie coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, avendo fatto parte di precedenti compagnie, non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

4. La nomina di componente di compagnia barracellare è incompatibile con la carica di consigliere comunale del comune cui la compagnia appartiene.

 

Art. 12
Immissione in servizio

1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti della compagnia barracellare è subordinata alla partecipazione e al superamento di specifici corsi di addestramento indetti dall'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 28 e all'attribuzione, da parte del prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979.

2. In mancanza dell'attribuzione di cui al comma 1, la nomina è priva di effetto, nel decreto prefettizio di nomina è indicato il tipo di armi che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi a loro assegnati.

3. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun appartenente alla compagnia dei barracelli presta giuramento con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco, il quale provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Con il provvedimento formale di cui al comma 3, ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità a essa connesse; ogni componente della compagnia barracellare riceve una tessera di riconoscimento vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità che sono stabilite con la deliberazione della giunta regionale di cui all'articolo 30.

5. I barracelli deceduti, dimissionari o espulsi ai sensi dell'articolo 20 possono essere sostituiti e durano in carica fino al completamento del periodo triennale di cui al comma 4.

6. I comuni, in forma singola o associata, e la Regione adottano misure per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei barracelli, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza).

 

Art. 13
Requisiti per la nomina
a comandante della compagnia barracellare

1. Oltre ai requisiti previsti all'articolo 10, per essere nominato capitano sono necessari i seguenti requisiti:
a) aver compiuto il 25° anno di età;
b) aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno 5 anni in qualità di ufficiale o aver prestato servizio per almeno 5 anni in uno dei corpi armati dello Stato;
c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la compagnia opera.

2. Altri specifici requisiti o titoli preferenziali possono essere previsti nel regolamento barracellare comunale.

 

Art. 14
Nomina del segretario

1. Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la compagnia barracellare si avvale di un segretario, nominato dall'assemblea fra i componenti, in possesso del diploma di scuola media superiore o fra persone esterne, qualora nessuno dei componenti abbia il requisito richiesto.

2. Al segretario, che assiste alle riunioni della compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili e degli altri registri di cui all'articolo 15, dei quali si assume la piena responsabilità della corretta compilazione e custodia. Al segretario può, inoltre, essere affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute riferite all'ordinaria amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare comunale.

3. Nel provvedimento di nomina può essere previsto un compenso commisurato alla difficoltà delle mansioni attribuite e agli utili effettivamente ricavati dalla compagnia.

 

Art. 15
Amministrazione e contabilità

1. Il periodo triennale di attività della compagnia barracellare è suddiviso in esercizi annuali.

2. La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base a un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre per il primo anno dalla data di immissione in servizio della compagnia, e per gli anni successivi dal 1° gennaio, e da un rendiconto contabile dal quale risultino il fondo cassa iniziale, le entrate riscosse, i prelievi, i pagamenti eseguiti e il fondo cassa finale.

3. La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel regolamento barracellare comunale.

4. Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite:
a) dai compensi per la salvaguardia dei beni e delle proprietà di cui agli articoli 2 e 4;
b) dai diritti per spese, mantenimento, custodia, rilascio o vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 del regio decreto n. 403 del 1898;
c) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o privati;
d) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

5. I pagamenti a favore della compagnia barracellare sono effettuati mediante versamento su conto corrente postale o bancario, intestato alla compagnia medesima. I pagamenti a favore di terzi sono disposti mediante assegni circolari, mediante assegni bancari a firma congiunta del capitano e del segretario della compagnia, oppure mediante bonifico bancario.

6. L'organo di revisione del comune esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

7. La Regione dispone controlli a campione diretti a verificare l'esatta destinazione dei contributi concessi.

8. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, con un fondo di garanzia appositamente costituito, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70 per cento delle corrispondenti entrate.

9. Il rimanente 30 per cento, unitamente alle entrate di cui alle lettere b), c) e d) del comma 4 costituisce il fondo minimo per le spese di funzionamento della compagnia.

 

Art. 16
Ripartizione degli utili

1. Le modalità di ripartizione del fondo barracellare, da stabilirsi nel regolamento barracellare comunale, tiene conto dell'ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla compagnia e della annessa responsabilità, nonché della quantità e qualità del servizio prestato.

2. Al componente la compagnia che, durante l'esercizio trascorso, non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili. Per effettivo servizio prestato si intende un numero minimo di servizi mensili da determinarsi nel regolamento barracellare comunale, prestati in tutti i mesi dell'anno.

3. Prima di procedere alla ripartizione definitiva del fondo barracellare, sono liquidate nell'ordine:
a) le indennità dovute al segretario;
b) le spese per: liti, perizie, legali, amministrazione;
c) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.

4. Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare.

 

Art. 17
Responsabilità della compagnia

1. La responsabilità della compagnia barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi dei beni assicurati di cui all'articolo 4, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

2. La compagnia barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori. Negli altri casi la compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

3. Nelle altre ipotesi non risponde dei furti o dei danni ai proprietari, ma vigila perché questi non si verifichino.

 

Art. 18
Tariffe e indennità

1. Sulla base delle modalità stabilite nel regolamento della compagnia barracellare, la Giunta comunale fissa, ogni tre anni, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla compagnia, nonché le indennità per il risarcimento dei danni.

 

Art. 19
Controversie

1. Eventuali controversie derivanti dalla gestione della compagnia sono risolte in via amministrativa dal sindaco.

 

Art. 20
Infrazioni e sanzioni disciplinari

1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni:
a) ammonizione per la mancanza commessa con esortazione a non ricadervi, inflitta verbalmente dal capitano per lievi trasgressioni;
b) sospensione dal servizio, per non meno di un mese e non più di sei mesi, con conseguente perdita del diritto alla relativa quota di utili, disposta dal capitano, previo parere unanime degli altri ufficiali, con provvedimento motivato e immediato, nei casi di grave negligenza in servizio, di contegno scorretto o denigrazione dei superiori, di uso dell'ufficio ricoperto per fini privati, di volontario abbandono del servizio, di violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;
c) revoca della nomina con conseguente espulsione dalla compagnia, adottata dal sindaco, per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione od abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.

2. Entro dieci giorni dall'assunzione del provvedimento di cui alle lettere b) e c) del comma 1, l'interessato, quando ne faccia richiesta scritta, è sentito dal sindaco, che decide entro i successivi venti giorni; decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è efficace.

 

Art. 21
Sospensione cautelare

1. I componenti delle compagnie barracellari sottoposti a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sono sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento del sindaco e revocati, se, nei loro confronti, sia stata pronunciata sentenza di condanna.

2. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando, nei loro confronti, sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

3. I provvedimenti disciplinari di cui ai commi 1 e 2 si applicano pure nei confronti del comandante della compagnia.

4. In caso di inerzia dell'amministrazione competente si provvede ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo degli enti locali).

 

Art. 22
Scioglimento delle compagnie barracellari

1. Lo scioglimento della compagnia barracellare è deliberato dal Consiglio comunale qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della compagnia.

2. In caso di inerzia dell'amministrazione competente si provvede ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 38 del 1994.

 

Art. 23
Regolamento barracellare comunale

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano il regolamento di funzionamento della compagnia barracellare con delibera del Consiglio comunale. Il regolamento si attiene ai principi dettati dalla presente legge e alle direttive emanate dalla Giunta regionale di cui all'articolo 30, al fine di assicurare livelli omogenei di svolgimento del servizio in tutto il territorio regionale.

2. L'adozione del regolamento in conformità alle direttive è condizione per poter accedere ai contributi regionali di cui all'articolo 24.

3. Ai regolamenti barracellari si applicano le norme previste per i regolamenti comunali e il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna).

4. Copia del regolamento, delle sue modifiche e integrazioni nonché copia degli atti relativi alla nomina del capitano, alla costituzione e modificazione della compagnia barracellare, sono trasmesse all'Assessore regionale competente in materia di enti locali entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi.

 

Art. 24
Contributi regionali

1. Allo scopo di favorire la costituzione e il mantenimento delle compagnie barracellari in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) concedere a favore delle compagnie barracellari contributi annui per spese generali in misura non superiore a euro 10.000 per compagnia, nonché contributi annui per l'equipaggiamento in misura non superiore a euro 500 per componente e fino a un massimo di euro 35.000 per compagnia;
b) concedere ai comuni, ove esistano compagnie regolarmente costituite e funzionanti, contributi annui fino ad un massimo di euro 10.000 per la dotazione delle compagnie barracellari di adeguati mezzi di trasporto e attrezzature per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

2. L'Amministrazione regionale assume a proprio carico:
a) gli oneri per l'assicurazione dei componenti le compagnie contro gli infortuni subiti e per danni causati a terzi nell'esercizio delle funzioni barracellari, mediante rimborso dei relativi premi;
b) le tasse di iscrizione per corsi annuali di tiro a segno per i componenti le compagnie barracellari;
c) i costi per le certificazioni mediche e le spese mediche che i barracelli sopportano per lo svolgimento delle attività connesse al ruolo.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati dagli Assessorati regionali competenti in materia di polizia locale e sanità, con i criteri e le modalità fissati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), direttamente alle compagnie barracellari e ai comuni.

4. Nella determinazione del contributo non si computano i componenti la compagnia esclusi o revocati ai sensi della presente legge salvo che essi non siano stati regolarmente sostituiti.

5. Parimenti, non competono i contributi alla compagnia che, nell'anno cui si riferisce il contributo, sia stata oggetto di provvedimento di scioglimento ai sensi dell'articolo 22.

 

Art. 25
Premi

1. Alle compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti, che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, con operazioni di eccezionale pericolosità e di rilevante valore sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere premi annui in rapporto all'entità e qualità dei risultati conseguiti.

2. I premi sono concessi alla fine di ciascun esercizio finanziario con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne individua i criteri.

 

Art. 26
Servizio antincendio

1. Per l'organizzazione del servizio antincendio nelle campagne i comuni singoli, le unioni di comuni e le comunità montane si avvalgono principalmente, nell'ambito dei rispettivi territori, delle compagnie barracellari ivi costituite e operanti, coordinandone l'attività con le squadre volontarie antincendio operanti nel territorio con le forme e secondo le modalità previste nel decreto interassessoriale di cui all'articolo 2, comma 2.

 

Art. 27
Riconoscimento del servizio barracellare

1. L'aver prestato lodevole servizio per almeno tre anni in una compagnia barracellare costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza nella formazione della graduatoria di concorso a posti banditi dall'Amministrazione regionale ed é valutabile, per qualifiche che comportino mansioni analoghe o equiparate a quelle svolte dai barracelli, quale titolo di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, in ragione di un anno per ogni triennio di effettivo servizio barracellare.

2. Ai medesimi fini, i comuni e le comunità montane possono prevedere, nei rispettivi regolamenti, analoghe disposizioni.

 

Art. 28
Formazione professionale

1. L'Amministrazione regionale promuove e incentiva la formazione di base, l'aggiornamento e l'addestramento professionale dei componenti delle compagnie barracellari con l'organizzazione e l'attuazione di corsi finalizzati e corsi di intervento di primo soccorso, nell'ambito dei piani di cui alla legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), rilasciando a tal fine degli attestati di partecipazione.

2. La frequenza e il superamento dei corsi sono obbligatori per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

 

Art. 29
Armi e uniformi

1. Le armi, del tipo stabilito dalla vigente normativa, sono assegnate a cura dell'Amministrazione regionale, tramite il Corpo forestale, direttamente alle compagnie barracellari.

2. Le uniformi ordinarie e da campagna, della tipologia stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del successivo articolo 30, sono distribuite dai fornitori individuati dall'Amministrazione sulla base di un'apposita convenzione.

 

Art. 30
Direttive regionali

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di polizia locale, approva le direttive che disciplinano il funzionamento delle compagnie barracellari.

2. Le direttive di cui al comma 1 indicano:
a) modalità di accertamento delle violazioni, di cui all'articolo 6;
b) modalità e tipo di tessera di riconoscimento, di cui agli articoli 6 e 12;
c) caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per il personale, di cui all'articolo 29;
d) contrassegni e diciture da apporre sui veicoli di servizio.

 

Art. 31
Abrogazioni

1. La legge regionale 15 luglio 1988,
n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari) è abrogata.

 

Art. 32
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, sono valutati in euro 4.000.000 annui a decorrere dall'anno 2015; e agli stessi si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione previste dall'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

 

Art. 33
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).