CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 204
presentata dai Consiglieri regionali
CARTA - ORRÙil 24 aprile 2015
Moratoria in cinque anni dell'attività di termovalorizzazione e termodistruzione dei rifiuti.
Divieto di realizzazione di nuovi impianti e del potenziamento di quelli esistenti***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la proposta di legge n. 300 del 10 ottobre 2007, presentata dai consiglieri Paolo Maninchedda e Giuseppe Atzeri, rubricata "Moratoria in cinque anni dell'attività di termovalorizzazione e termodistruzione dei rifiuti", si rilevava correttamente già allora come: "[...] L'incenerimento è la tecnologia di gestione dei rifiuti che ha il più alto impatto ambientale, il maggior spreco di materiali riutilizzabili, i più alti costi di costruzione ed esercizio, i più lunghi tempi di messa in opera, il minor bisogno di manodopera. In Italia gli inceneritori sono finanziati con soldi pubblici in quanto equiparati alle energie rinnovabili (7 per cento della bolletta ENEL), ma, senza i contributi pubblici, gli inceneritori non sarebbero economici e quindi non verrebbero costruiti. La soluzione complessiva del problema dello smaltimento dei rifiuti non è dunque riducibile alla scelta del singolo tipo di impianto e della sua localizzazione, ma semmai essa deve consistere nell'elaborazione di un piano strategico, integrato e più ampio che punti nel medio termine all'obiettivo "rifiuti zero" (che non significa prodotti zero) [...]".
Si evidenziava inoltre che: "[...]Il Quinto programma di azione della CEE 1993-2000, il Trattato di Maastricht, il Progetto di risoluzione del Consiglio n. 399/96 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, indicano chiaramente che "la prevenzione dei rifiuti permane la priorità assoluta seguita dal recupero e infine dallo smaltimento in condizione di sicurezza", e in particolare che: nell'ambito della prevenzione vanno promosse tecnologie e prodotti puliti, sistemi di reimpiego e riciclo, analisi del ciclo di vita dei prodotti, informazione e sensibilizzazione dei consumatori, riduzione della pericolosità dei rifiuti. Nell'ambito dell'opzione recupero va dunque preferito il recupero del materiale al "recupero di energia" poiché il primo meglio previene la produzione dei rifiuti[...]".
Dalla proposta di legge n. 300 del 2007 sono trascorsi ormai otto anni nei quali gli studi di settore hanno fatto grandi passi in avanti atti a dimostrare i danni procurati ex post dall'utilizzo dei termovalorizzatori e consentendo ex ante di optare per una più efficace politica di smaltimento dei rifiuti.
L'utilizzo dei termovalorizzatori comporta, a seguito della combustione dei rifiuti, la produzione di sostanze inquinanti (tra cui polveri così sottili da non poter essere trattenute né dai filtri degli impianti stessi, per le nano polveri non esistono sistemi di captazione efficaci, né da quelli dell'albero respiratorio, che lo proteggono dalle sostanze nocive), che vengono immesse nell'ambiente entro un'area compresa in un raggio di diversi chilometri.
Il nano particolato si comporta come una spugna per le sostanze inquinanti e, una volta inalato, le veicola direttamente nel sangue determinando reazioni infiammatorie croniche a carico di svariati sistemi come il cardiocircolatorio e il neurologico.
L'immissione avviene a ombrello, colpendo paradossalmente in misura minore chi vive nelle immediate adiacenze del termovalorizzatore, e arrecando un danno maggiore alla salute dei soggetti dell'area circostante.
Inoltre, l'incenerimento dei rifiuti per la produzione di energia è considerata erroneamente conveniente in quanto tale situazione sussiste solo in caso di sovvenzioni pubbliche atte a coprire parte dei costi sostenuti.
Poiché una corretta attività di raccolta differenziata consente di sottrarre allo smaltimento circa 1'80 per cento delle parti solide dei rifiuti, l'utilizzo del termovalorizzatore deve entrare nell'immaginario collettivo solo come estrema ratio e finalizzato allo smaltimento di quel 20 per cento di componenti residue.
Gli studi effettuati da laboratori specializzati hanno dimostrato che l'immissione di micro e nano particelle, una volta penetrate nell'organismo, innescano una serie di reazioni attivatrici di malattie: le manifestazioni patologiche più comuni sono costituite da forme tumorali, ma non sono rare le malformazioni fetali, le malattie infiammatorie, i disturbi di natura neurologica e allergica, i problemi respiratori, le alterazioni endocrine e immunitarie.
Tali micro e nano particelle sono inorganiche, non biodegradabili e non biocompatibili; pertanto, l'organismo non è dotato per natura di meccanismi idonei a trasformarle in sostanze eliminabili.
La creazione di nuovi impianti per l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani e/o l'ampliamento di quelli esistenti ha destato la preoccupazione anche dell'Associazione dei medici per l'ambiente Italia (ISDE). Poiché, prima di ricorrere alla misura della combustione dei rifiuti è necessario attuare politiche di razionalizzazione, riduzione della produzione, raccolta differenziata, riciclo, riparazione, recupero, etc., solo in relazione ai componenti rimanenti sarà possibile valutare correttamente quale tecnica impiantistica per lo smaltimento della frazione residua sarà opportuno utilizzare, con attenzione alle ricadute sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. Una corretta politica di gestione e smaltimento dei rifiuti consente di ridurre i costi economici e attuare soluzioni le meno dannose per la salute e il territorio, anche in termini di impatto ambientale delle discariche e centri di accumulo.
Fra tutte le tecnologie attualmente esistenti, l'incenerimento degli RSU è la soluzione meno idonea a garantire la salute e l'ambiente e ciò in quanto la produzione di ceneri (che necessitano di essere smaltite in discariche speciali) e l'immissione sistematica di fumi, polveri grossolane e sottili (con un diametro inferiore 2.5 micron) costituite da nano particelle di sostanze chimiche (metalli pesanti, idrocarburi policiclici, policlorobifenili, benzene, diossine e furani, ecc.) estremamente pericolose, nell'atmosfera costituiscono un pericolo serio e ormai accertato per tutto l'ecosistema circostante gli impianti stessi, nonché per i territori ubicati in un raggio di diversi chilometri.
Occorre ora uniformarsi alle disposizioni della direttiva n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008 la quale stabilisce le misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana attuabili mediante la prevenzione e riduzione degli impatti negativi legati alta produzione e alla gestione dei rifiuti, limitando gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
In particolare, nel rispetto dell'articolo 4 della suddetta direttiva è necessario applicare la "gerarchia dei rifiuti" mediante misure atte a favorire opzioni che diano il miglior risultato ambientale complessivo.
Al fine di attuare le suddette finalità, la presente proposta di legge prevede una moratoria in cinque anni dell'attività di termovalorizzazione e di termodistruzione dei rifiuti. La Regione deve impegnarsi, pertanto, a ridurre l'attività di termodistruzione e di termovalorizzazione dei rifiuti nella misura del 20 per cento all'anno per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2019, riducendo, nel contempo, anche le autorizzazioni, comunque denominate, relative all'esercizio di impianti di termodistruzione e termovalorizzazione in attività nella misura del 20 per cento per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2015. Si propone, inoltre, il divieto di concessione di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti di termodistruzione e termovalorizzazione su nuovi progetti o su progetti presentati e il cui iter di approvazione non è ancora terminato con un provvedimento finale espresso, nonché l'interruzione del potenziamento degli inceneritori già esistenti a partire dal 1° gennaio 2015, e il divieto, dall'entrata in vigore della legge, della costruzione di nuovi impianti specializzati in incenerimento, compresi quelli dotati di tecnologie idonee al "recupero energetico" dei rifiuti.
Al fine di individuare soluzioni alternative agli impianti altamente inquinanti, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore della legge, la stessa prevede la costituzione di un gruppo di lavoro interassessoriale, nominato con decreto degli Assessori competenti in materia di ambiente, difesa del territorio, pianificazione e gestione e smaltimento dei rifiuti, industria e salute, e previo parere delle Commissioni consiliari competenti nelle suddette materie, e avente il compito di effettuare studi e valutazioni di fattibilità di impianti in grado di sfruttare le migliori tecnologie disponibili in rapporto all'abbattimento degli inquinanti di combustione, in relazione alle varie tipologie di rifiuti, compresi gli scarti della lavorazione della carne, i rifiuti tossici, nocivi e speciali di derivazione industriale. Il gruppo di lavoro avrà, altresì, il compito di valutare tutte le possibilità di riconversione degli impianti esistenti nel territorio regionale sardo alla luce delle nuove tecnologie in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e proporre le soluzioni alternative all'incenerimento dei rifiuti basate sui processi di trattamento a freddo e su processi che limitino i conferimenti in discarica.
La proposta prevede, infine, l'obbligo per la Regione del reimpiego dei lavoratori, attualmente impegnati presso gli impianti di termovalorizzazione e termodistruzione dei rifiuti in altre attività economiche legate ai centri di riciclo già esistenti e attivi nel territorio regionale o in settori analoghi o ancora, in carenza di posti disponibili, in comparti che verranno individuati secondo quanto stabilito dai successivi commi.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Ambito di applicazione1. La presente legge disciplina gli interventi nello smaltimento dei rifiuti applicati all'ambito specifico della termovalorizzazione e termodistruzione degli stessi.
Art. 2
Modalità di gestione e di smaltimento dei rifiuti1. La presente legge opera in attuazione delle direttive comunitarie e, in particolare, della direttiva n. 2008/98/CE la quale prevede misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
2. La gestione e smaltimento dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. Pertanto, lo smaltimento dei rifiuti è attuato nel rispetto della salute e dell'ambiente, attivando procedimenti che non determinino rischi per le persone, per le falde acquifere, per il suolo, per l'aria, per la flora e la fauna, e senza arrecare danni al patrimonio culturale e ambientale e ai siti vincolati dalla normativa specifica di settore vigente e senza causare problematiche di tipo acustico o legate a esalazioni.
Art. 3
Finalità e oggetto1. La presente legge ha, come obiettivo primario, l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione autonoma della Sardegna attua una moratoria di cinque anni dell'attività degli impianti di termodistruzione e di termovalorizzazione dei rifiuti.
3. Nel periodo di moratoria sono effettuati studi e valutazioni di fattibilità di impianti in grado di sfruttare le migliori tecnologie disponibili in rapporto all'abbattimento degli inquinanti di combustione, in relazione alle varie tipologie di rifiuti:
a) rifiuti tossici;
b) rifiuti nocivi;
c) rifiuti speciali;
d) rifiuti di derivazione industriale;
e) scarti di lavorazione della carne.4. Gli studi di cui al comma 3 valutano tutte le possibilità di riconversione degli impianti esistenti nel territorio regionale sardo alla luce delle nuove tecnologie in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Gli studi si indirizzano verso le alternative all'incenerimento dei rifiuti basate sui processi di trattamento a freddo e su processi che limitino i conferimenti in discarica.
5. Sono, inoltre, adottate tutte le iniziative mirate alla salvaguardia dell'occupazione.
Art. 4
Moratoria1. La Regione autonoma della Sardegna si impegna a ridurre l'attività di termodistruzione e di termovalorizzazione dei rifiuti nella misura del 20 per cento all'anno per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2019; a tal fine le autorizzazioni, comunque denominate, relative all'esercizio di impianti di termodistruzione e termovalorizzazione in attività sono ridotte della misura del 20 per cento per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono concesse autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti di termodistruzione e termovalorizzazione su nuovi progetti o su progetti presentati e il cui iter di approvazione non è ancora terminato con un provvedimento finale espresso.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è, inoltre, interrotto il potenziamento degli inceneritori già esistenti, compresi quelli dotati di qualsivoglia forma di "recupero energetico", in relazione a nuovi progetti o su progetti presentati e il cui iter di approvazione non è ancora terminato con un provvedimento finale espresso.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la costruzione di nuovi impianti specializzati in incenerimento, compresi quelli dotati di tecnologie idonee al "recupero energetico" dei rifiuti, in relazione a nuovi progetti o su progetti presentati e il cui iter di approvazione non è ancora terminato con un provvedimento finale espresso.
Art. 5
Reimpiego dei lavoratori1. La Regione autonoma della Sardegna assicura il reimpiego dei lavoratori attualmente impiegati presso gli impianti di termodistruzione e di termovalorizzazione dei rifiuti, in altre attività economiche legate ai centri di riciclo già esistenti e attivi nel territorio regionale o in settori analoghi o, ancora, in carenza di posti disponibili, in comparti che verranno individuati secondo quanto stabilito dai commi 2 e 3.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale predispone un programma speciale di reinserimento lavorativo e occupazionale, anche mediante l'ausilio di azioni di formazione professionale al fine di consentire l'acquisizione di competenze specifiche.
3. Il programma di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
Art.6
Gruppo di lavoro interassessoriale1. Per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 ed entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, è costituito un gruppo di lavoro interassessoriale.
2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 è nominato con decreto degli Assessori competenti in materia di ambiente, difesa del territorio, pianificazione e gestione e smaltimento dei rifiuti, industria e salute, e previo parere delle Commissioni consiliari competenti nelle suddette materie.
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 ha il compito di effettuare studi e valutazioni di fattibilità di impianti in grado di sfruttare le migliori tecnologie disponibili in rapporto all'abbattimento degli inquinanti di combustione, in relazione alle varie tipologie di rifiuti, compresi gli scarti della lavorazione della carne, i rifiuti tossici, nocivi e speciali di derivazione industriale.
4. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 valuta, inoltre, tutte le possibilità di riconversione degli impianti esistenti nel territorio regionale sardo alla luce delle nuove tecnologie in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e propone le soluzioni alternative all'incenerimento dei rifiuti basate sui processi di trattamento a freddo e su processi che limitino i conferimenti in discarica.
5. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 è costituito da personale di ruolo dell'amministrazione regionale, ricorrendo a studi specialistici in capo a soggetti esterni specializzati nel settore solo ed esclusivamente in caso di comprovata carenza di figure specifiche interne, mediante il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti di lavori, servizi e forniture e con procedure a evidenza pubblica.
Art. 7
Norma finanziaria1. Agli adempimenti previsti dall'articolo 3, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, pari a euro 1.500.00 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in conto dell'UPB S06.06.004 (fondo regionale per l'occupazione) del bilancio di previsione della regione per gli anni 2015-2017 e di quelle corrispondenti dei bilanci successivi.
Art. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).