CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 203
presentata dai Consiglieri regionali
SABATINI - COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - DERIU - FORMA - LOTTO - MANCA Gavino - PINNA Rossella - RUGGERI - TENDASil 23 aprile 2015
Norme urgenti in materia di organi dei consorzi industriali provinciali
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge si propone di adeguare la legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali) alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), che all'articolo 7, comma 2, prevede dei casi di inconferibilità ai componenti della giunta o del consiglio della provincia e del comune di incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale e all'articolo 11, comma 3, i relativi casi di incompatibilità. Le disposizioni citate impediscono il funzionamento dei consorzi industriali provinciali e comportano la necessità di un intervento normativo di modifica della legge regionale n. 10 del 2008.
Con l'articolo 1 proposto si prevede la modifica dell'articolo 4, della legge regionale n. 10 del 2008.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Organi dei consorzi industriali provinciali1. I commi da 1 a 5 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono organi dei consorzi industriali provinciali:
a) l'assemblea generale, cui competono funzioni di indirizzo sull'attività del consorzio, con l'esclusione di ogni potere gestionale, l'approvazione dello statuto e la nomina degli organi di amministrazione e di controllo;
b) il consiglio di amministrazione, cui competono tutti i poteri di gestione del consorzio;
c) il presidente del consorzio, che convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed ha la rappresentanza legale dell'ente;
d) il collegio dei revisori dei conti.2. L'assemblea generale è composta:
a) dal sindaco di ciascun comune facente parte del consorzio, o da un delegato;
b) dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio, o da un delegato;
c) da un rappresentante degli imprenditori operanti nell'ambito del consorzio, che è nominato dalla provincia sulla base di una terna di nomi proposta dalla camera di commercio competente per territorio e resta in carica per tre esercizi.3. L'assemblea generale è convocata e presieduta dal componente più anziano per età.
4. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero fino a cinque membri, eletti dall'assemblea generale tra soggetti non appartenenti alla stessa, nel rispetto delle norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi negli enti pubblici. Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea generale fra i componenti del consiglio.".
Art. 2
Norma transitoria1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli organi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2008, così come modificati dall'articolo 1, sono ricostituiti secondo le disposizioni negli stessi previste.
2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 10 del 2008.
3. Fino alla ricostituzione degli organi di cui al comma 1, sono confermati gli organi in carica alla data del 1° dicembre 2014.
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entro in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).