CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 200

presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI - COZZOLINO - DERIU - FORMA - LOTTO

il 14 aprile 2015

Impiego di risorse legnose ai fini produttivi ed energetici

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si pone in un contesto di obiettivi che la nostra Regione deve assumere se vuole allinearsi alle direttive europee e nazionali orientate verso una crescita sostenibile, così come indicate dalla SEN - Strategia energetica nazionale, dove viene conferito al settore energetico un ruolo chiave per migliorare la competitività economica.

Una scelta strategica che è derivata dall'armonizzazione con le scelte di sostenibilità ambientale indicate negli obiettivi europei per il 2020, nella prospettiva di definizione di un percorso che prevede una drastica riduzione delle emissioni di gas inquinanti che favoriscono i cambiamenti climatici.

Coerentemente con queste linee la SEN si incentra su quattro obiettivi principali che in sintesi possono essere racchiusi nel modo seguente:
1) riduzione del gap derivante dai costi dell'energia per consumatori e imprese;
2) raggiungere e superare gli obiettivi di risanamento ambientale e di decarbonizzazione indicati nel pacchetto clima europeo 20-20-20;
3) migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e ridurre la dipendenza dall'estero;
4) favorire la crescita economica sostenibile attraverso il potenziamento di tutti i segmenti dell'economia "verde" di cui sarà importante sfruttare appieno il potenziale.

La Sardegna è chiamata a giocare un ruolo chiave in questa innovata concezione di sviluppo economico che utilizzi le potenzialità energetiche in loco, per essere a sua volta soggetto attuatore delle linee di indirizzo per una crescita sostenibile rispettosa dell'ambiente e non, come spesso accade, oggetto di iniziative pianificate e piovute dall'alto.

Uno degli elementi che rappresentano un humus favorevole per l'attuazione di queste strategie, deriva dalle risorse forestali e dal settore produttivo a esse collegato.

Una risorsa storica, prontamente disponibile che, oltre che favorire politiche di sviluppo economico sostenibile basate sull'utilizzo di energia verde, contribuisce non poco al miglioramento ambientale e paesaggistico col potenziamento e accrescimento del nostro patrimonio boschivo incrementando ai fini produttivo la superficie di estensione.

Giova a questo proposito sottolineare quanto riportato dal Quadro nazionale delle Misure forestali - SR 2014-2020, laddove nel capitolo dedicato alle misure forestali dello sviluppo rurale afferma che: "tutte le politiche europee di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 riconoscono le risorse forestali e il settore produttivo ad esse collegato come elementi cardine per il perseguimento degli obiettivi Europa 2020 e delle Priorità Strategiche dello sviluppo rurale, con particolare riferimento alle priorità di lotta al cambiamento climatico, sostenibilità energetica e conservazione della biodiversità".

In linea con questi indirizzi, europei e nazionali, la proposta di legge assume in sé tre priorità strategiche che la Regione deve adottare per il proprio territorio: la lotta al cambiamento climatico, la sostenibilità energetica e la conservazione delle biodiversità.

Alle suindicate priorità, e non in subordine, si affiancano altri obiettivi che sono: crescita occupazionale nel settore; contrasto al fenomeno dell'abbandono rurale; bonifica e recupero produttivo di siti industriali dismessi e dei terreni incolti.

Il testo si compone di 7 articoli. Nel primo sono indicati principi e finalità. Nel secondo vengono indicate le potenzialità delle risorse boschive. Nel terzo sono contenute le azioni della Regione per favorire l'utilizzo della biomassa legnosa e il censimento delle aree per il rimboschimento. L'articolo 4 introduce la possibilità che la Regione eroghi contributi per favorire la produzione legnosa. Gli articoli 5, 6 e 7 fissano rispettivamente le disposizioni finali, la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione, in applicazione del Titolo II, articolo 3, lettera d) del proprio Statuto di autonomia speciale, in attuazione con i principi della gestione forestale sostenibile indicati nel Piano forestale ambientale regionale e dell'efficientamento energetico contenuti nella normativa comunitaria e nazionale, promuove azioni finalizzate al rimboschimento produttivo ed energetico e all'efficientamento degli attuali sistemi tecnologici atti a produrre calore negli edifici pubblici e privati.

2. La Regione, in armonia con la politica europea di sviluppo rurale, riconosce le risorse forestali e il settore produttivo a esse collegato come elementi cardine per il perseguimento degli obiettivi Europa 2020 e delle priorità strategiche dello sviluppo rurale, con particolare riferimento alle priorità di:
a) lotta al cambiamento climatico;
b) sostenibilità energetica;
c) conservazione delle biodiversità.

3. A tal fine definisce i principi di indirizzo per:
a) incentivare la gestione forestale e boschiva sostenibile al fine di tutelare il territorio e contenere gli effetti del cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e garantendo nel lungo termine la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali;
b) favorire l'occupazione e la permanenza delle popolazioni nei territori rurali attraverso lo sviluppo della filiera produttiva foresta-legno.

 

Art. 2
Risorse boschive

1. La Regione riconosce la validità dei protocolli internazionali espressi in materia di tutela ambientale, quelli europei per il miglioramento del clima e un rafforzamento delle risorse energetiche da fonti rinnovabili allo scopo di ridurre l'emissione di carbonio nell'atmosfera e adotta le risorse legnose quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel campo edilizio, industriale, energetico e artigianale.

 

Art. 3
Azioni

1. La Regione incentiva l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno mediante la sostituzione delle centrali termiche degli edifici pubblici e privati alimentate a olio combustibile con analoghi sistemi di produzione di calore alimentati da biomasse e lo sviluppo di filiere integrate bosco-legno-energia coerenti con l'attuazione di politiche locali di alta sostenibilità economica ed ambientale.

2. La Regione effettua, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presente legge, un censimento delle aree vocate alla produzione di biomassa legnosa e da rimboschire, con particolare riguardo per le aree industriali dismesse e per i terreni incolti ai fini di una loro bonifica ambientale e loro recupero produttivo, enucleando le diverse specie arboree più adatte ai suoli e ai territori censiti.

 

Art. 4
Arboricoltura da legno

1. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta attraverso l'erogazione di contributi a enti e aziende agroforestali singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o a soggetti da essi delegati, con priorità alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle associate.

2. Gli impianti di arboricoltura di cui al comma 1 sono gestiti secondo un piano di coltura e conservazione.

 

Art. 5
Disposizioni finali

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta tutti i provvedimenti necessari per la sua completa applicazione.

 

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 5.000.000 annui, di cui euro 2.000.000 per quanto al comma 1 dell'articolo 3, e euro 3.000.000 per quanto al comma 1 dell'articolo 4, si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017:

in diminuzione

UPB S04.01.001 Interventi in materia energetica - Parte corrente cap. SC04.5002
2015 euro 5.000.000
2016 euro 5.000.000
2017 euro 5.000.000

in aumento

UPB SO4.01.004 Risparmio ed efficienza energetica
2015 euro 5.000.000
2016 euro 5.000.000
2017 euro 5.000.000

2. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sull'UPB S04.01.001 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2015-2017 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).