CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 193

presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONI

il 20 marzo 2015

Istituzione del Servizio infermieristico territoriale (SIT)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La qualità della vita di una persona è il risultato di un complesso di fattori che rappresentano un grosso peso per la società. La promozione della salute stabilisce che una buona assistenza è alla base dello sviluppo sociale economico degli individui. In alcuni paesi sono state adottate chiare direttive politiche secondo cui le innovazioni adottate nell'assistenza sanitaria devono essere supportate da un'elevata qualità dell'assistenza infermieristica attraverso il raggiungimento e mantenimento degli standard professionali nella pratica, nonché sui costi e sui risultati dell'assistenza infermieristica.

Sotto l'influsso di questo cambiamento la creazione di una rete di servizi infermieristici territoriali, centrata su "ambulatori di assistenza infermieristica", è una proposta innovativa e rappresenta per la popolazione servita una valvola di sfogo contro le lentezze e le pratiche burocratiche del Servizio sanitario regionale oltre che, per gli infermieri interessati, una vera opportunità di crescita e sviluppo professionale.

Gli obiettivi generali del Servizio infermieristico territoriale sono così sintetizzabili:
a) deospedalizzare e demedicalizzare, laddove possibile e consigliabile, la cura dei pazienti;
b) garantire e agevolare la presa in carico dei cittadini attraverso la continuità assistenziale tra ospedale e servizi sanitari territoriali;
c) aumentare la facilità di accesso alle visite specialistiche per lo spostamento di attività dall'ambulatorio medico a quello infermieristico;
d) valorizzare il ruolo dell'infermiere nel territorio;
e) ottimizzare l'uso delle risorse e del tempo dei pazienti, dei loro familiari e degli stessi operatori del SSR;
f) aumentare il livello di soddisfazione dell'utente, effettuando inoltre una preziosa opera di informazione ed educazione del cittadino.

Indagine di contesto.

La presente proposta di legge assume ancora maggiore valore in considerazione della particolare situazione demografica e sociale della nostra Isola che, come è noto, ha delle caratteristiche del tutto peculiari rispetto al resto del paese.

L'ambito territoriale dell'isola si estende per oltre 24.000 chilometri quadrati, la terza più grande d'Italia, con un popolazione di poco superiore a 1.661.000 abitanti (dati 2013), con una densità di 69 abitanti per kmq, anche in questo caso la terza d'Italia, ma se si considerano le vaste aree montane di Valle d'Aosta e Basilicata, la Sardegna è sicuramente la regione più "disabitata" d'Italia.

Sul territorio regionale insistono ben 377 comuni, alcuni dei quali con poche centinaia di abitanti e molti degli altri poco più grandi, talché la popolazione dei primi 10 comuni dell'isola assomma a circa 600.000 abitanti, praticamente tutti situati lungo le coste.

A questi bisogna aggiungere una popolazione straniera di circa 37.000 unità (dati al 31 dicembre 2010), anch'essa prevalentemente insediati nelle zone costiere.

Questi semplici dati fanno capire come l'istituzione di un Servizio infermieristico territoriale, che possa validamente affiancare e integrare le guardie mediche e gli altri servizi sanitari, potrebbe avere davvero un grande impatto sulla qualità della vita dei sardi.

In un periodo come il nostro caratterizzato da profondi mutamenti sociali, economici e culturali e dalla crescita qualitativa e quantitativa della domanda sanitaria, tutti i soggetti pubblici, deputati alla programmazione degli interventi sanitari nel territorio, sono chiamati a un maggiore impegno nel loro operato.

Questa maggiore assunzione di responsabilità deve svilupparsi a partire da un approfondimento delle conoscenze e delle competenze tipiche del proprio campo d'azione, per migliorare le modalità di intervento nel settore sanitario che nella Regione sono spesso inadeguati a soddisfare le esigenze della popolazione sarda, con la sua storia le sue tradizioni e con la cultura e le tradizioni degli immigrati che vivono nella nostra Isola.

In questo contesto sociale, economico e culturale ben si integra la presente proposta di legge tesa a istituire sia al di dentro delle strutture di assistenza primaria sia al di fuori di esse un servizio basato sugli "ambulatori infermieristici" con lo scopo di dare risposte ai bisogni infermieristici della popolazione residente e non residente.

I riferimenti normativi cui abbiamo fatto capo nello studio della presente proposta sono sinteticamente riportati di seguito:
- quadro di riferimento normativo per la gestione degli ambulatori infermieristici distrettuali così come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei Livelli essenziali di assistenza - LEA);
- vigente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992;
- articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica. Disposizioni in materia di sanità).

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. Al fine di completare e integrare l'offerta sanitaria nel territorio, in particolare nelle zone meno popolate e più svantaggiate nell'attuale quadro dell'offerta sanitaria, la Regione istituisce in tutto il territorio dell'isola il servizio infermieristico territoriale.

 

Art. 2
Localizzazione delle strutture

1. Gli ambulatori infermieristici sono istituiti presso le sedi dei Presidi territoriali di assistenza (PTA), presso gli ospedali di comunità, presso le case della salute, presso i pronto soccorso ospedalieri e presso le postazioni di guardia medica.

2. Gli ambulatori infermieristici possono essere istituiti anche nelle sedi decentrate dove è erogata la specialistica di base.

3. È inoltre possibile l'istituzione di ambulatori infermieristici specifici finalizzati a fornire percorsi assistenziali per l'assistenza infermieristica ai pazienti con malattie cronico-degenerative e gravi quadri cornici di malattie dismetaboliche.

 

Art. 3
Personale

1. Ogni ambulatorio è dotato di personale infermieristico laureato, in numero adeguato alle necessità della popolazione servita e prevedendo, laddove necessario, turni continuati anche per le ventiquattro ore.

2. Di norma gli ambulatori infermieristici non operano nei giorni prefestivi e festivi ma, valutate le necessità, l'ASL competente per territorio può disporre coperture parziali anche in quei giorni.

3. Preferibilmente gli infermieri inseriti negli ambulatori sono quelli in servizio nelle strutture vicine, effettuando inoltre una accurata azione di recupero di quel personale attualmente utilizzate presso servizi non attinenti lo specifico profilo professionale.

4. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale procede alla stesura di una rete organica degli ambulatori infermieristici nel territorio regionale, sentita la competente commissione consiliare.

5. Entro i successivi novanta giorni le aziende sanitarie competenti per territorio, valutate le esigenze dei diversi ambulatori e della popolazione servita, stabiliscono la pianta organica di ogni ambulatorio e provvedono poi alle assegnazioni e/o alle assunzioni secondo i criteri di cui al successivo articolo 4.

 

Art. 4
Criteri per la selezione del personale

1. Per quanto riguarda la selezione del personale da avviare agli ambulatori infermieristici, l'ASL competente per territorio costituisce una specifica commissione di selezione presieduta dal direttore sanitario dell'azienda o da un suo delegato e da due dipendenti, appartenenti al ruolo infermieristico, di cui almeno uno con il ruolo di coordinatore, estratti a sorte tra i dipendenti del Servizio sanitario regionale in attività al momento del bando di selezione.

2. La commissione, nella valutazione dei candidati, si attiene ai seguenti principi:
a) motivazione personale;
b) conoscenza e utilizzo dei protocolli;
c) capacità di relazionarsi con l'utente;
d) disponibilità a frequentare corsi di formazione specialistici;
e) capacità organizzativa.

 

Art. 5
Prestazioni infermieristiche ambulatoriali

1. Le prestazioni consentite negli ambulatori Infermieristici territoriali, anche senza la presenza del medico, sono le seguenti:
a) terapia iniettiva (sottocutanea, intramuscolare, endovenosa escluso chemioterapico) e per uso topico;
b) somministrazione di farmacia per via enterale;
c) somministrazione di medicinali prescritti o di sostanze non medicinali per via inalatoria;
d) misurazione parametri vitali;
e) medicazioni semplici e complesse;
f) Rimozione punti di sutura delle ferite chirurgiche;
g) controllo e assistenza corrente alle stomie delle vie intestinali;
h) manipolazione e controllo di drenaggi;
i) controllo e assistenza delle stomie delle vie urinarie;
l) posizionamento di un catetere vescicale a permanenza;
m) assistenza ordinaria a un paziente portatore di catetere vescicale.

 

Art. 6
Attività complementari

1. Su specifica autorizzazione di un sanitario in servizio presso la struttura o su esplicita prescrizione del medico curante del paziente, sono inoltre consentite le seguenti prestazioni:
a) istruzione alle tecniche di somministrazione di terapia farmacologica e nutrizionale;
b) istruzione ed educazione all'autogestione delle stomie digestive e respiratorie;
c) istruzione alla prevenzione e al trattamento delle lesioni cutanee croniche;
d) istruzione all'autocontrollo della glicemia;
e) consulenza e informazioni in materia di educazione alimentare;
f) orientamento all'accesso e all'utilizzo dei servizi sanitari pubblici;
g) consulenza e informazione in materia di prevenzione, cura e mantenimento del livello di salute e di autonomia;
h) attività di counseling (accoglienza, ascolto attivo ai bisogni, supporto informativo e/o educativo su stili di vita e aspetti assistenziali).

 

Art. 7
Modalità di accesso alle prestazioni

1. Per l'accesso agli ambulatori infermieristici territoriali è necessaria la richiesta del medico curante anche a seguito di dimissione ospedaliera.

2. La prenotazione della prestazione avviene:
a) direttamente presso gli ambulatori in orario stabilito dalle singole aziende sanitarie locali;
b) telefonicamente contattando un numero che ogni ASL mette a disposizione dell'utenza in un orario che la Regione fissa identico per tutte le aziende.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa il tariffario delle prestazioni offerte negli ambulatori infermieristici territoriali. Con lo stesso provvedimento la Giunta fissa anche le fasce orarie di operazione delle strutture, mentre ogni ASL stabilisce gli orari più adeguati per ogni localizzazione all'interno di quelle fasce.

4. Le prestazioni sono offerte negli ambulatori infermieristici territoriali e seguono la normativa sulle esenzioni prevista dalle leggi vigenti al momento dell'erogazione delle prestazioni.

 

Art. 8
Procedura di attuazione

1. La valutazione del bisogno/problema infermieristico, l'intervento attuativo e la valutazione di risultato avvengono mediante l'attivazione del processo di assistenza. L'intero processo assistenziale è registrato nella cartella infermieristica che segue tutto il percorso assistenziale dell'assistito.

2. Ogni accesso dell'utente all'ambulatorio è registrato nell'apposito registro di riepilogo giornaliero utenti.

3. Ogni ASL programma una serie di incontri con i propri dirigenti e con il personale infermieristico al fine di illustrare le finalità del progetto, chiarirne limiti e finalità e motivare opportunamente il personale addetto.

4. Le aziende sanitarie locali provvedono inoltre a stendere un idoneo progetto annuale di formazione professionale per mantenere aggiornati e perfettamente efficiente strutture e personale addetto, con particolare attenzione alle tecniche infermieristiche più aggiornate, alle procedure assistenziali innovative, all'informatizzazione dei documenti clinici e della cartella infermieristica.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Il costo della presente legge è valutato in 2.000.000 di euro, aggiunti al Fondo sanitario parte corrente con la legge finanziaria regionale per il 2016.

2. Le suddette risorse fanno capo alle entrate regionali previste dall'articolo 8 dello Statuto.

 

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).