CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 191

presentata dai Consiglieri regionali
BUSIA - DESINI - MANCA Pier Mario - CHERCHI Augusto - COCCO Daniele Secondo - AGUS - PIZZUTO - LAI - USULA

il 9 marzo 2015

Istituzione del contributo regionale per l'ambiente e il paesaggio

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il presente intervento mira ad istituire il contributo per l'ambiente e il paesaggio e regolare in maniera omogenea il contributo richiesto a coloro che soggiornano sul territorio regionale. Attualmente la materia è regolata dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizione in materia di federalismo fiscale municipale), il quale ha introdotto la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Tale disciplina presenta alcune criticità che si riportano di seguito:
1) esclude dalla sua applicazione porzioni del territorio e, in particolare, i comuni dell'interno dell'Isola; la Regione, con decreto del 23 novembre 2011, ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte; di questo elenco fanno parte i comuni già in possesso della qualifica di comuni ad economia turistica in base alla precedente normativa; tale elenco può essere aggiornato su domanda delle singole località che vogliono il riconoscimento di comune turistico;
2) incide esclusivamente su coloro che alloggiano in strutture ricettive lasciando fuori tipologie che sfruttano parimenti il territorio (si pensi agli escursionisti, ai campeggiatori, ai camperisti i quali visitano il territorio senza fermarsi, usufruiscono dei servizi e consumano le risorse senza partecipare alle spese necessarie per produrli);
3) genera confusione nei turisti i quali si trovano disorientati di fronte a imposizioni diverse (ciascun comune regola diversamente la materia); il regolamento attuativo, previsto dal decreto legislativo, non è stato emanato e molti comuni, esercitando una facoltà espressamente prevista dalle norme, si sono mossi autonomamente;
4) incide pesantemente sul costo totale della vacanza e scoraggia permanenze lunghe.

In Sardegna, appena nove comuni hanno istituito la tassa di soggiorno ed uno la tassa di sbarco, rappresentando il 3 per cento dei comuni che hanno il titolo per istituirla.

L'istituzione di un contributo di soggiorno unico per tutto il territorio regionale, consente di superare le criticità suindicate. Per contro, la sua istituzione non comporta, ad avviso dei proponenti, ricadute negative. Per quel che concerne la competitività turistica dell'Isola, i proponenti ritengono che non ci saranno ricadute negative tenuto conto che tanti comuni in Europa e nel mondo applicano la tassa di soggiorno; anzi si deve cogliere il dato positivo di una regolamentazione certa e comune per tutto il territorio.

Il punto di forza è, inoltre, dato dalla creazione di un fondo vincolato che evita la possibilità, come è avvenuto in passato per alcuni comuni italiani, di coprire con i proventi dell'imposta i debiti del comune e dalla possibilità di conoscere, per il turista, le iniziative finanziate con i proventi del contributo di soggiorno.

Si prevede, infatti, di far conoscere, all'interno dei porti e degli aeroporti della Sardegna, gli interventi finanziati con il contributo di soggiorno il modo tale da rendere il turista protagonista dei progetti di salvaguardia e valorizzazione dell'Isola.

La normativa proposta mira, infine, a fare chiarezza nella disciplina delle esenzioni, previste dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale dispone che i comuni hanno la facoltà di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Anche in questo caso, l'assenza di un regolamento quadro ha lasciato spazio alle più disparate soluzioni.

Analisi tecnica normativa

L'articolo 117 della Costituzione, nel ripartire la potestà legislativa tra Stato e regioni, non menziona espressamente la disciplina dei tributi regionali e locali. L'articolo 23 della Costituzione prevede la riserva di legge - statale e regionale - in materia di prestazioni impositive; la potestà legislativa regionale in materia impositiva è ammessa in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge delega per l'attuazione del titolo V della Costituzione - legge n. 42 del 2009 - dispone che la legge statale di coordinamento disciplini l'istituzione di uno o più tributi comunali e, al fine di valorizzare l'autonomia tributaria dei comuni, prevede la facoltà che questi possano stabilirli e applicarli - esemplificativa in tal senso è proprio la tassa di soggiorno istituita con il decreto legislativo n. 23 del 2011.

La legge delega dispone, inoltre, che i decreti legislativi di attuazione, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati, tra gli altri, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali;
b) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni.

In realtà, i decreti legislativi attuativi hanno compresso il potere del legislatore concorrente a quello statale e principalmente la competenza regionale propria in materia di turismo prevista dall'articolo 117 della Costituzione. Il legislatore statale ha istituito, infatti, un tributo nuovo individuando nei comune l'ente idoneo a stabilire l'imposta di soggiorno.

Tuttavia, quanto precede non si applica alle regioni a Statuto speciale, le quali hanno competenza esclusiva in materia di imposte e tasse sul turismo; in tal senso si veda l'articolo 73 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige che ha istituito l'imposta provinciale di Bolzano (legge provinciale n. 9 del 2012) o lo Statuto speciale della Sardegna, articolo 8, lettera h), secondo il quale sono entrate della Regione imposte e tasse sul turismo e altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato.

La riserva di competenza legislativa nella materia del coordinamento del sistema tributario non può comportare alcuna riduzione del potere impositivo già spettante alle regioni a statuto speciale perché, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la nuova disciplina costituzionale si applica ad esse solo per la parte in cui prevede forme più ampie di autonomia.

In base allo statuto di autonomia, pertanto, è attribuita alla Regione la potestà legislativa di disciplinare tributi propri, sempre che sia assicurata l'armonia con i principi del sistema tributario. Nell'ambito di tale potestà la Regione può discrezionalmente modulare anche l'autonomia tributaria dei comuni.

La Sardegna, in virtù di tale competenza primaria aveva in passato, con legge regionale n. 2 del 2007, articolo 5, istituito l'imposta regionale di soggiorno, salvata, diversamente dalle altre imposte regionali istituite dalla Regione con quella legge, dalla censura di illegittimità costituzionale - sentenza della Corte costituzionale n. 102/2008. L'imposta è stata in seguito abrogata dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 2, comma 14.

Il testo si compone di cinque articoli. L'articolo 1 individua il presupposto del contributo, i soggetti passivi, le esenzioni e l'importo massimo del contributo.

L'articolo 2 disciplina le modalità di accertamento e riscossione demandando alle compagnie di navigazione e ai vettori aerei il ruolo e rinviando alla Giunta regionale il compito di disciplinare nel dettaglio la disciplina.

L'articolo 3 prevede la pubblicazione delle azioni realizzate grazie al contributo di soggiorno e la sostituzione della nuova disciplina a quella attualmente vigente per i comuni sulla base della normativa nazionale.

Per quanto concerne la copertura delle spese si ritiene che l'attuazione della legge possa essere garantita grazie all'utilizzo di risorse già previste nel bilancio regionale (ad esempio le spese per dare conoscenza dei progetti realizzati possono trovare copertura nei capitoli che finanziano la pubblicità istituzionale). L'attività di accertamento e riscossione trova copertura nell'aggio la cui misura verrà fissata dalla Giunta regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Contributo regionale per l'ambiente
e il paesaggio

1. La Regione, nel rispetto dei principi del sistema tributario dello Stato, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera h) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), istituisce il contributo regionale di soggiorno per l'ambiente e il paesaggio, per le azioni pubbliche di salvaguardia dell'ambiente, tutela del paesaggio e valorizzazione del territorio.

2. Il contributo è versato da coloro che non sono registrati nell'anagrafe della popolazione residente dei comuni della Regione, all'arrivo nei porti e negli aeroporti della Sardegna.

3. Sono esonerati dal versamento del contributo, mediante presentazione di idonea documentazione comprovante il motivo del viaggio:
a) i nati in Sardegna e i componenti del proprio nucleo familiare;
b) coloro che giungono in Sardegna per motivi di lavoro o di studio;
c) le comitive scolastiche organizzate da istituti scolastici pubblici o privati riconosciuti legalmente;
d) coloro che giungono in Sardegna per ragioni di cura e fini sanitari e il loro accompagnatore in caso di persone non autosufficienti;
e) i portatori di handicap non autosufficienti e loro accompagnatori;
f) gli atleti, gli allenatori e i dirigenti accompagnatori delle società sportive, per il regolare svolgimento delle competizioni agonistiche;
g) i giovani al di sotto dei 21 anni;
h) i volontari che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni o per emergenze ambientali.

4. L'ammontare del contributo, entro un massimo di 10 euro, è stabilito dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, previo parere della Commissione consiliare competente.

 

Art. 2
Modalità di accertamento e riscossione
del contributo

1. Le modalità di accertamento e riscossione e le altre condizioni per l'applicazione del contributo sono stabilite dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, previo parere della Commissione consiliare competente, chiamata ad esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

2. Il gettito derivante dal contributo è destinato al fondo regionale per lo sviluppo sostenibile e la perequazione territoriale, istituito presso l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

3. Le risorse del fondo sono attribuite alla Regione ed ai comuni per il finanziamento di azioni, piani, progetti e programmi pubblici, a valenza regionale e locale, volti alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela del paesaggio e alla valorizzazione del territorio, secondo le seguenti percentuali:
a) 20 per cento per programmi di interesse regionale;
b) 40 per cento per programmi di interesse comunale;
c) 40 per cento per programmi di interesse sovracomunale.

4. I programmi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono individuati e regolamentati con deliberazione della Giunta regionale adottata, entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica e con l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sentite le competenti commissioni consiliari.

5. Le compagnie di navigazione marittima e i vettori aerei relativamente al servizio di trasporto pubblico e i soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi e i punti d'ormeggio, per le imbarcazioni e gli aeromobili privati, previa stipula di apposita convenzione nella quale è previsto in loro favore il riconoscimento di un aggio del gettito riscosso, procedono mensilmente, con le modalità e nella misura prevista dalla Giunta regionale, al versamento alla tesoreria regionale di quanto corrisposto dai soggiornanti, al netto dell'aggio ad essi spettante.

6. I soggetti previsti dal comma 5 verificano il corretto adempimento dell'obbligazione contributiva e trasmettono all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio un rendiconto delle somme incassate, i dati e le informazioni concernenti l'individuazione dell'effettivo numero degli arrivi e delle partenze, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

7. Fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, coloro che non provvedono, in tutto o in parte, a riversare mensilmente alla tesoreria regionale il gettito riscosso, sono soggetti a sanzione amministrativa la cui entità è deliberata dalla Giunta regionale.

8. L'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio esercita i poteri di accesso, di ispezione e di verifica necessari per compiere gli accertamenti e i controlli indispensabili per garantire l'applicazione della presente legge, nonché i relativi poteri sanzionatori.

 

Art. 3
Norme di attuazione

1. Gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, realizzati e finanziati attraverso il contributo di soggiorno, sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione e resi disponibili, garantendo idonea visibilità, all'interno degli aeroporti e porti della Sardegna.

2. Il contributo regionale di soggiorno sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, l'imposta di soggiorno istituita dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

3. La Giunta regionale informa periodicamente il Consiglio regionale in merito alle misure adottate e trasmette annualmente, contestualmente alla richiesta di parere prevista dall'articolo 1, comma 4, un'apposita relazione alla Commissione consiliare competente per materia, contenente le informazioni concernenti lo stato di attuazione della legge, anche con riferimento agli eventuali elementi di criticità emersi.

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta aumento di spesa.

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).