CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 190
presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - PITTALIS - DESINI - FENU - ARBAU - USULA - RUBIU - ANEDDA - DEDONI - COCCO Daniele Secondoil 6 marzo 2015
Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", cosiddetta "legge Delrio", stabilisce che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, e dunque entro l'8 aprile 2015, le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti interni ai princìpi della medesima legge.
Al fine di adeguare l'ordinamento regionale alla legge succitata, che contiene alcuni princìpi di grande riforma economica e sociale applicabili anche alle regioni a statuto speciale, la Giunta regionale, con deliberazione n. 53/17 del 29 dicembre 2014, ha approvato il disegno di legge riguardante il "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", il quale prevede, tra l'altro, un sistema elettorale degli organi delle province cosiddetto di "secondo grado", profondamente diverso rispetto al passato. Tale sistema di elezione stabilisce che il presidente della provincia e il consiglio provinciale vengono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte della provincia, entro trenta giorni dallo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali.
Nel mese di giugno 2015 gli organi delle Province di Sassari, Oristano e Nuoro terminano il proprio mandato per scadenza naturale dello stesso, mentre le restanti province sono state commissariate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province).
Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante "Indizione delle elezioni comunali e provinciali" i comizi elettorali devono essere convocati non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.
Per far coincidere le elezioni amministrative della Sardegna con quelle del resto d'Italia, che si svolgeranno presumibilmente a metà maggio, e far sì che gli organi provinciali vengano eletti con il nuovo sistema elettorale, la legge di riforma del sistema delle autonomie locali della Sardegna dovrebbe entrare in vigore in tempi brevissimi, in difetto della quale l'indizione dei comizi elettorali dovrebbe riguardare anche l'elezione diretta degli organi provinciali, che produrrebbe l'effetto di rinviare sine die l'attuazione del processo riformatore in atto.
Infatti, gli organi eletti direttamente, per consolidata giurisprudenza costituzionale, non possono subire una abbreviazione della durata del mandato (Cfr. ex multis sentenza della Corte costituzionale n. 48/2013). Tale sentenza sancisce al riguardo che "La durata in carica degli organi elettivi locali, fissata dalla legge, non è liberamente disponibile da parte della Regione nei casi concreti. Vi è un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali. Un'abbreviazione di tale mandato può bensì verificarsi, nei casi previsti dalla legge, per l'impossibilità di funzionamento degli organi o per il venir meno dei presupposti di "governabilità" tassativamente stabiliti dalla legge.".
Inoltre, in vigenza della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15, che ha disposto il commissariamento delle Province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio e ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della stessa legge, della Provincia di Cagliari, si avrebbe l'effetto diacronico di una parte del territorio regionale rappresentato da organi provinciali eletti direttamente e un'altra retta da commissari straordinari.
Pertanto, l'approvazione del presente progetto di legge, si rende necessaria e urgente al fine di consentire da un lato il recepimento anche in Sardegna dei principi di grande riforma economica e sociale della legge n. 56 del 2014 e dall'altro l'attuazione del processo riformatore nella sua interezza.
Il progetto di legge prevede infatti che al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale, nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema delle autonomie locali, qualora si verifichi la scadenza naturale del mandato degli organi delle province o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali è nominato per ciascuna provincia un commissario fino al 31 dicembre 2015.
La proposta di legge, inoltre, interviene a modificare una norma della legge finanziaria per il 2015, e in particolare il comma 11 dell'articolo 30, al fine di elevare dal 50 per cento al 75 per cento la percentuale dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2012, e destinato al supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio, che può essere utilizzata anche a integrazione delle spese sostenute per l'anno scolastico 2014-2015.
Infine la proposta di legge, per permettere un notevole risparmio sulle spese necessarie per la organizzazione di nuove selezioni concorsuali, prevede che le vigenti graduatorie dei concorsi banditi dagli enti del Sistema Regione, così come definito dall'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 1998, e dalle aziende sanitarie, locali ed ospedaliere, siano prorogate di tre anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna graduatoria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Scadenza mandato organi provinciali
e nomina commissari1. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale, nelle more di approvazione della legge di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, qualora in una data compresa tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 15 giugno 2015 si verifichi la scadenza naturale del mandato degli organi delle province o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali, ai sensi della legislazione vigente, è nominato, per ciascuna provincia, un commissario straordinario ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), fino alla data del 31 dicembre 2015.
2. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissario è prorogato fino al 31 dicembre 2015.
Art. 2
Modifiche all'articolo 30
della legge finanziaria 20151. Nel comma 11 dell'articolo 30 della legge regionale approvata il 27 febbraio 2015 (legge finanziaria 2015), le parole "sino al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "sino al 75 per cento".
Art. 3
Proroga efficacia graduatorie concorsi per assunzioni di personale1. Per tutte le amministrazioni del Sistema regione di cui all'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per le aziende sanitarie locali e per le aziende ospedaliero-universitarie l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni di personale, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata di tre anni che decorrono per ciascuna dalla rispettiva scadenza.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).