CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 188
presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro - SOLINAS Antonio - COLLU - COZZOLINO - DEMONTIS - DERIU - LOTTO - MANCA Gavino - MELONI - MORICONI - PINNA Rossella - PISCEDDA - SABATINI - TENDAS - AGUS - LAIil 5 marzo 2015
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25
(Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari)***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, nel suo quarto di secolo di vigenza, ha dimostrato costantemente la lacunosità e l'inadeguatezza, spesso anacronistica, delle norme in essa sancite, limitando spesso - e in maniera considerevole - l'evoluzione operativa delle compagnie dei barracelli lasciate in un limbo di indeterminatezza giuridica in relazione ai propri scopi e attività. Indeterminatezza forse dolosa, in tempi in cui l'inclusione effettiva dei barracelli nell'ambito della polizia locale, poi confermata dalla giurisprudenza successiva, non poteva giungere a realtà mature.
A tal fine, si è resa imprescindibile una rivisitazione del testo del 1988, così da poterne realmente promuovere e favorire "l'istituzione e il potenziamento" tanto auspicati, come stabilito dall'articolo 1.
Le modifiche e integrazioni proposte, accanto alla permanenza di talune norme originarie, sono finalizzate a sviluppare e strutturare in maniera articolata l'attività del Corpo attraverso ì Regolamenti comunali. Questo carattere discrezionale della norma si è reso necessario per venire incontro a una molteplicità di compagnie che, pur contando su un indirizzo univoco, seguono modalità operative e costitutive differenti, in conseguenza dell'eterogeneità sociale e culturale della Sardegna.
Lo sviluppo verso la maggiore professionalizzazione delle compagnie risponde all'inserimento delle medesime in quel sistema integrato per la sicurezza, in quel coordinamento con le forze di polizia che permette uno standard prestazionale moderno e adeguato alla realtà dei tempi: sistema integrato che recentemente la Regione autonoma della Sardegna ha fissato nella promulgazione della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9, "Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza", con la quale si attua un raccordo integrativo, che permea lo spirito di rivisitazione della presente proposta di modifica, chiarendo definitivamente il ruolo di Polizia locale.
La proposta consta di 24 articoli.
L'articolo 1 riprende, innanzitutto, la denominazione storica di "compagnie dei barracelli", presente nel regio decreto n. 403 del 1898, abolendo quella errata di compagnia barracellare, priva di storicità e diffusasi recentemente in maniera discutibile, attuando di fatto un primo recupero della tradizione di corpo.
Modifica l'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1988, aggiornandolo con le ultime leggi di riferimento, per cui la categorizzazione all'interno della polizia rurale è sostituita da quella corrente di Polizia locale. La polizia rurale, dopo la promulgazione della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), è stata di fatto svuotata di significato: essa sopravvive solo come attività accessoria della polizia locale, ma non come varietà se non addirittura come mero regolamento agrario comunale, analogamente ai regolamenti di decoro urbano o tutela del verde.
L'articolo 2 contempla la sostituzione dell'articolo 2 della legge che si vuole modificare. In esso, oltre a dotare in prima persona le compagnie di nuove o già note competenze nell'ambito della realtà rurale dell'Isola, si chiarisce la natura della vigilanza operata dai Barracelli, distinguendo la vigilanza vera e propria dall'istituto tradizionale dell'assicurazione, il quale assume carattere facoltativo. Viene distinta, inoltre, la vigilanza nei confronti dei beni pubblici da quella svolta nei confronti della proprietà privata. L'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ha reso necessario il rimando alla norma che lo sostituisce, il decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, concernente "Norme in materia ambientale". Il comma 4. infine, delinea definitivamente e in maniera completa le funzioni cui sono destinate le compagnie dei barracelli.
L'articolo 3 contempla la sostituzione di quello vigente ed estende le competenze territoriali dei barracelli a tutto il territorio della regione.
L'articolo 4 ha reso facoltativa l'assicurazione dei beni dì cui agli articoli 44, 45 e 47 del regio decreto n. 403 del 1898.
L'articolo 5 chiarisce i termini e le modalità della collaborazione fra polizia locale e statale che è stata decretata dall'articolo 3 della legge n. 65 del 1986.
L'articolo 6 sostituisce l'articolo 6 della legge in vigore. Dopo decenni di limitazioni equivoche e illegittime, si estende nuovamente a tutti gli appartenenti alla compagnia dei barracelli, muniti di apposito documento di riconoscimento, la possibilità di procedere all'accertamento delle ordinarie sanzioni amministrative, di cui alla legge n. 689 del 1981. A tal riguardo, essendo i barracelli l'unico corpo di polizia italiano a cui venivano prescritte (o insegnate) le modalità di redazione dei verbali di accertamento (invece di essere normalmente elaborate sulle indicazioni della legge 689 come ovunque occorso), l'articolo 7 della normativa in vigore appare superfluo e abrogabile.
Nell'articolo 7 viene omessa la specificazione secondo cui costituzione e reclutamento avvengono secondo il "principio del volontariato". Questa dicitura, peraltro superflua (dato che più nessun impiego pubblico al giorno d'oggi è precettato, soprattutto da quando è venuta a mancare la leva militare obbligatoria o, nel dettaglio, la coscrizione a divenire barracello, decaduta nel 1853), ha nondimeno dato luogo nel tempo a una molteplicità di interpretazioni erronee e giuridicamente fuorvianti. Viene prevista l'opportunità di istituire all'interno delle compagnie dei nuclei o servizi di specialità (come peraltro prevedeva, ma in forma timida e incerta, il testo originario all'articolo 27), diretti da un ufficiale o un sottufficiale; senza considerare il fatto che questi nuclei e servizi siano già presenti e funzionanti presso alcuni comandi, tuttavia richiedono esplicito riconoscimento nel testo legislativo.
L'articolo 8 sostituisce il testo normativo dell'articolo 10 della legge vigente, aggiorna le modalità di collaborazione fra enti, adeguandole a quelle previste dalla legge regionale n. 9 del 2007.
L'articolo 9 modifica l'articolo 11 della legge in vigore, introduce titoli più rigorosi per la nomina a barracello, ponendo maggiore attenzione ai requisiti psicofisici e attitudinali, stabilendo prove d'esame per l'accesso alla compagnia.
L'articolo 10 modifica l'articolo 12 della legge in vigore e conferisce potestà al regolamento barracellare di stabilire modalità particolari per l'accesso ai ruoli di ufficiali e sottufficiali, anche tramite appositi concorsi interni.
L'articolo 11 chiarisce l'annosa querelle relativa alla qualità della qualifica di pubblica sicurezza, materia di esclusiva competenza statale: a tal riguardo viene riportato il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1979, non modificabile in alcuna sua parte dalla legislazione regionale, che nitidamente dispone circa l'attribuzione della suddetta qualifica e il conseguente porto dell'arma. Risulta, dunque, arbitrario e non in linea con la legge nazionale (decreto del Presidente della Repubblica anzidetto e legislazione sulla polizia locale) il comma 2 del vecchio testo, secondo cui in difetto della qualifica di pubblica sicurezza "la nomina a barracello è priva d'effetto". Il comma 4 del testo del proponente prevede, all'interno del decreto del Presidente della Regione ex articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2007, l'individuazione dell'uniforme e dei distintivi e contrassegni. Il comma 7 istituisce l'auspicata suddivisione del personale fra ruolo permanente (ossia chiamato a svolgere servizio in maniera continuativa) e discontinuo (qual é la vera natura della prestazione, al giorno d'oggi. della maggioranza dei barracelli, e che non ne consente una formazione adeguata). Il personale permanente ordinariamente svolge compiti di indirizzo e formazione nei confronti dei restanti appartenenti alla compagnia.
L'articolo 12 sostituisce l'articolo 14 della legge in vigore. Oltre a definire la qualifica del comandante di compagnia e individuare inequivocabilmente la figura del vice comandante, detta norme generali di comportamento del personale.
Pressoché invariati gli articoli dal 15 al 18 della normativa in vigore, (l'articolo 14 proposto, nondimeno, chiarisce la natura delle entrate delle compagnie, modificando l'articolo 17). Viene abrogato l'articolo 19 relativo alle responsabilità assicurative della compagnia, le quali vengono stabilite dai regolamenti barracellari dei comuni che prevedono tale obbligo dell'assicurazione delle proprietà.
L'articolo 15 specifica con maggiore efficacia la natura delle tariffe e dei diritti di vigilanza, assicurazione e sequestro del bestiame, i quali vengono fissati da delibere del consiglio comunale.
Negli articoli 16, 17 e 18, che rispettivamente modificano gli articoli 23, 24 e 25 della normativa in vigore, vengono meglio normate e definite le sanzioni disciplinari a carico dei barracelli e del comandante.
L'articolo 20 definisce in maniera dettagliata il contenuto del regolamento della compagnia, con specifico riguardo: all'indicazione delle modalità operative e di servizio, l'organigramma e la gerarchia, i criteri di reclutamento del personale e gli avanzamenti verticali.
Negli articoli dal 21 al 24 sussistono pochi e marginali emendamenti della normativa in vigore. Tra le altre cose, si prevede che alla lotta attiva contro gli incendi boschivi collaborino, unicamente, le compagnie dotate di un servizio antincendio con personale a norma e ben equipaggiato e secondo le modalità previste da decreto interassessoriale.
L'articolo 25 introduce l'articolo 33 bis alla legge n. 25 del 1988 che istituisce la commissione regionale per le compagnie dei barracelli quale organo consultivo della Regione in materia di barracellato.
L'articolo 26 contempla le abrogazioni di articoli della legge n. 15 del 1988 e precisamente gli articoli 7, 9, 19 e 33.
Con l'abrogazione dell'articolo 9 (Competenza territoriale e durata della compagnia barracellare) le compagnie perdono automaticamente il loro carattere "precario", per nulla in linea con la loro natura di istituto pubblicistico, infatti, pur continuando a permanere le consuete modalità di costituzione e di soppressione, essa non ha più una scadenza di mandato (appannaggio del carattere estemporaneo che rivestirono sempre nei secoli passati, e di cui si rinviene traccia nel regio decreto, allorché venivano istituite solo in determinati anni), mentre resta ferma la durata limitata della carica del comandante di compagnia, si va ad annullare così il carattere anacronistico e superfluo della base temporale (triennale) di costituzione della compagnia.
Con l'abrogazione dell'articolo 33 (Sovrintendenza e coordinamento), concernente la conferenza regionale e l'istituzione dei comandi provinciali, si tiene conto della loro ardua attuazione (di fatto, la prima non ha mai avuto applicazione concreta in 24 anni).
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Compagnie barracellari1. Nella legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari) la denominazione "compagnie barracellari" è sostituita da "compagnie dei barracelli" nel titolo e nei seguenti articoli: 1, 6, 8,11, 13, 17, 24, 26, 28-30, 32-34 e 36;
2. Nell'articolo 1, dopo la frase "Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348" è inserita la seguente: "e dall'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65"; dopo le parole "regio decreto 14 luglio 1988 n. 403" sono inserite le parole "in accordo con la legge regionale 22 agosto 2007, n. 9".
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 2
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 2 (Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari) della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Funzioni ordinarie delle compagnie dei barracelli)
1. Le funzioni attribuite in via esclusiva alle compagnie dei barracelli, sono le seguenti:
a) salvaguardia delle proprietà private loro affidate dai proprietari verso un corrispettivo determinato, secondo le modalità previste dal regolamento barracellare di cui all'articolo 27;
b) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune di appartenenza, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.2. Le funzioni attribuite alle compagnie dei barracelli, da svolgersi in collaborazione con le autorità istituzionalmente preposte, sono le seguenti:
a) salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli e le aree coltivate in genere;
b) salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
c) tutela dei parchi, aree vincolate e protette, fauna, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
d) vigilanza sulla caccia e sulla pesca;
e) vigilanza sugli incendi boschivi e nelle aree extraurbane;
f) tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;
g) partecipazione alle attività di protezione civile come disposto dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9.3. Alle compagnie dei barracelli sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al comma 2 e, in particolare, nelle seguenti materie:
a) polizia rurale di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) infrazioni previste dal decreto legislative 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale";
c) contrasto all'abigeato;
d) vigilanza veterinaria e zoofila.4. Gli appartenenti alle compagnie dei barracelli esercitano le funzioni tecniche e di polizia locale indicate dai commi 1, 2 e 3, le altre indicate dall'articolo 10 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza) e le altre stabilite con legge o regolamento, nonché quelle derivanti dalla qualifica di agenti di pubblica sicurezza attribuita a termini dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
5. Le forme di collaborazione con il corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sono stabilite con decreto interassessoriale dagli assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 3
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 3 (Competenza territoriale delle compagnie barracellari) legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Competenza territoriale delle compagnie dei barracelli).
1. Le compagnie dei barracelli hanno competenza nel territorio della Regione, ferma restando la loro costituzione su base territoriale comunale o nell'ambito territoriale degli enti riuniti in forma associata, nonché la loro dipendenza dall'ente di appartenenza.
2. In relazione a fattori di natura contingente e temporanea, gli appartenenti alle compagnie, previa intesa tra gli enti interessati, possono svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione nell'ambito territoriale di questa; in tal caso essi operano alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza gerarchica dall'ente di appartenenza. Per gli interventi di protezione civile si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3. L'attività di polizia locale è svolta al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, di grave necessità e pericolo, nonché nei casi di cui agli articoli 5, 10 e 30.".
Art. 4
Modifica dell'articolo 4
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 4 (Assicurazione e custodia dei beni) legge regionale n. 25 del 1988 è così modificato:
a) nel titolo la parola "custodia" è sostituita con la parola "denuncia";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'obbligo di corrispondere un compenso alla compagnia dei barracelli competente per territorio, per l'assicurazione dei beni indicati agli articoli 35 e 36 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, è subordinato alla sua previsione nel regolamento barracellare di cui all'articolo 27".
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare la proprietà dei predetti beni";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In difetto di tale denuncia, vi può provvedere d'ufficio il comando della compagnia. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta del comune entro cui si trovano i beni";
e) nel comma 5 la parola "si applica" è sostituita dalla frase "si può prevedere nel regolamento barracellare"; la frase "siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui" è sostituita dalla frase "indicati alla lettera g)";
f) il 6 comma è abrogato.
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 5
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 5 (Altre attività delle compagnie barracellari) della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Altre attività delle compagnie dei barracelli);
1. Gli appartenenti alle compagnie dei barracelli, oltre alle funzioni istituzionali previste dall'articolo 2 e in particolare dal comma 4, quando ne venga fatta richiesta dalle competenti autorità al comandante di compagnia, per specifiche operazioni, previa disposizione del sindaco, collaborano con le Forze di polizia dello Stato, in accordo con quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9.".
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 6
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 6 (Poteri di accertamento) legge regionale n. 25 del 1988 viene sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Poteri di accertamento)
1. Nelle materie di competenza, di cui all'articolo 2, gli appartenenti alle compagnie dei barracelli possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa.
2. I soggetti incaricati all'accertamento delle infrazioni, debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento, rilasciato dell'organismo competente, dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione. I medesimi sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 8
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 8 (Composizione ed ordinamento delle compagnie barracellari) della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. (Composizione e ordinamento delle compagnie dei barracelli)
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2007, può essere istituita una compagnia dei barracelli quale corpo comunale di polizia locale.
2. L'istituzione della compagnia e il reclutamento dei suoi componenti avvengono secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
3. Ogni compagnia è composta dal comandante, che la rappresenta e ne assume la responsabilità, da uno o più ufficiali e da un numero di sottufficiali e di barracelli necessari per l'assolvimento dei compiti a essa istituzionalmente affidati ai sensi della presente legge.
4. Il numero complessivo dei componenti la compagnia, il relativo regolamento e il numero degli ufficiali e dei sottufficiali è determinato dal capitano in rapporto all'estensione e alla morfologia del territorio su cui opera la compagnia, nonché delle caratteristiche socio-economiche della comunità locale e successivamente deliberato dal consiglio comunale.
5. In ogni caso, la dotazione organica complessiva dei barracelli per ogni compagnia, non può essere inferiore alle dieci unità in ragione di 1 barracello ogni kmq e comunque non superiore alle 100 unità in servizio permanente.
6. Con la deliberazione di cui al comma 4 la compagnia può essere articolata in distaccamenti distribuiti nel territorio.
7. All'interno della compagnia possono essere istituiti dei nuclei o servizi di specialità, diretti da un ufficiale o un sottufficiale.".
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 10
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 10 (Forme di collaborazione fra i comuni) della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"L'articolo 10 (Forme di collaborazione fra i comuni)
1. Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all'attività di polizia locale e per l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più comuni, possono essere costituite tra questi, apposite forme di intesa, da realizzarsi con convenzione deliberata dai consigli comunali interessati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2007, sentito il parere dei comandanti delle compagnie interessate e nelle forme previste dalla legge.
2. Qualora i barracelli operino, sulla base delle intese di cui al comma 1, nel territorio di un comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del sindaco di tale comune.
3. Gli enti interessati possono prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni reciproche.".
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 11
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 11 (Requisiti per la nomina a componente delle compagnie barracellari) della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Requisiti per la nomina a barracello)
1. Per poter essere nominato barracello in una compagnia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) età compresa tra i 18 e i 65 anni;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere imputato o condannato per delitti non colposi né sottoposto a misura di prevenzione;
d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
e) assolvimento della scuola dell'obbligo;
f) idoneità psico-fisica e attitudinale;
g) potersi validamente obbligare;
2. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia dei barracelli per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Fatti salvi i requisiti di cui al comma 1, il regolamento barracellare disciplina tutte quelle situazioni che richiedono, per la loro particolare natura, specifici requisiti e titoli; sono, inoltre, previste prove d'esame per l'accesso alla compagnia dei barracelli che consistono in prova scritta, test a risposta multipla che dimostrino la conoscenza delle leggi di riferimento (legge regionale n. 25 del 1988 e regio decreto n. 403 del 1898), prova orale, breve dialogo con la commissione d'esame teso a dimostrare la conoscenza del territorio e in particolare della viabilità interpoderale.
4. Non possono far parte delle compagnie coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, avendo fatto parte di precedenti compagnie siano incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 23.
5. La qualifica di barracello è incompatibile con la carica di componente del consiglio comunale del comune cui la compagnia appartiene.".
Art. 10
Modifica dell'articolo 12
della legge regionale n. 25 del 19881. Nell'articolo 12 (Modalità di costituzione della compagnia barracellare) della legge regionale n. 25 del 1988 vengono apportate le seguenti modifiche:
a) nel titolo, la dicitura "compagnia barracellare" è sostituita da "compagnia dei barracelli";
b) nel comma 2 dopo la parola "Prefettura" sono inserite le parole "Ufficio territoriale del Governo";
c) nel comma 3 le parole "pretore competente per territorio" è sostituita dalla parola "sindaco";
d) nel comma 4 le parole "componenti la compagnia barracellare" sono sostituite da "barracelli";
e) nel comma 5 la parola "barracellare" è sostituita da "dei barracelli";
f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli ufficiali e i sottufficiali sono nominati nel numero indicato dalla deliberazione del consiglio comunale di cui all'articolo 8";
g) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Modalità particolari relative agli accessi ai ruoli ufficiali e sottufficiali e agli avanzamenti di grado, sono stabilite nel regolamento barracellare di cui al successivo articolo 27. Le modalità anzidette possono prevedere la possibilità di bandire appositi concorsi interni o di richiedere il possesso di specifici requisiti";
8. Nell'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1988, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7 bis. Gli ufficiali e i sottufficiali possono diversamente essere eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia, per l'occasione presieduta dal sindaco o suo delegato, con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale.
7 ter. La qualifica di comandante di compagnia, assegnata al barracello col grado di capitano, dura tre anni.
7 quater. Allo scadere del periodo di incarico, il consiglio comunale designa il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto, appositamente convocata dal sindaco entro i trenta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico.
7 quinquies. In nessun caso il rinnovo dell'incarico di comandante di compagnia è automatico, bensì subordinato alle modalità di cui al comma 10.".
Art. 11
Sostituzione dell'articolo 13
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 13 (Immissione in servizio) della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Immissione in servizio)
1. Secondo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ai barracelli è riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il personale che abbia conseguito la predetta qualifica è autorizzato a portare il tipo di armi stabilito dal prefetto.
2. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun appartenente alla compagnia dei barracelli presta giuramento con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di costituzione della compagnia.
3. Con il provvedimento di costituzione della compagnia ha inizio il periodo di incarico del comandante di compagnia di cui al comma 8 dell'articolo 12, nonché l'attività della medesima con tutte le prerogative e le responsabilità a essa connesse. 4. Ogni barracello riceve una tessera di riconoscimento vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità che sono stabilite con decreto del Presidente della Regione; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di riconoscimento e di grado per il personale, i contrassegni e le diciture da apporre sui veicoli di servizio e l'obbligo e le modalità d'uso, come disposto dall'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2007.
5. I barracelli deceduti, dimissionari o esclusi ai sensi dell'articolo 23, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati dalla presente legge e durano in carica fino al completamento del periodo di incarico del comandante di compagnia di cui al comma 3.
6. D'intesa fra i comandanti interessati, è resa possibile la mobilità dei barracelli fra compagnie differenti qualora essi ne facciano richiesta, previo aggiornamento del decreto prefettizio di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
7. Il personale appartenente alla compagnia dei barraccelli può essere inquadrato distintamente nel ruolo in servizio permanente continuativo e nel ruolo in servizio discontinuo. Le modalità e le procedure di inquadramento del personale in entrambi i ruoli sono fissate nel regolamento barracellare di cui all'articolo 27.
8. I comuni, in forma singola o associata, e la Regione adottano misure per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei barracelli, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 2007, ".
9. I barracelli che effettueranno richiesta di essere inquadrati nel ruolo discontinuo, per essere ammessi a tale servizio ridotto, dovranno sottoscrivere una dichiarazione personale indirizzata al comandante, motivandone la richiesta. Le motivazioni saranno valutate ed eventualmente accettate o respinte da un comitato formato dagli ufficiali.
Art.12
Sostituzione dell'articolo 14
della legge regionale n. 25 del 19881. Il testo dell'articolo 14 (Comandante della compagnia) della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Comandante della compagnia)
1. Il Comandante rappresenta e dirige la compagnia ed è responsabile verso il sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale.
2. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Comandante è sostituito dall'ufficiale con maggiore anzianità di servizio.
3. Gli appartenenti alla compagnia sono tenuti a eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici, nei limiti delle leggi, adempiono alle proprie mansioni con impegno, determinazione, professionalità e son tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui alla normativa vigente.".
Art. 13
Modifica dell'articolo 15
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 15 (Requisiti ed attribuzioni del capitano della compagnia barracellare) della legge regionale n. 25 del 1988 è modificato come segue:
a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: "Requisiti per la nomina a capitano dei barracelli;
b) nel comma 1 le parole "della compagnia barracellare" sono sostituite da "dei barracelli";
c) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a) avere età compresa tra 25 e 70 anni";
d) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"b) aver prestato lodevole servizio in una compagnia dei barracelli per almeno cinque anni"; si potrà prescindere dal requisito al punto b per chi abbia prestato servizio in tutti i corpi armati dello Stato;
e) nella lettera c) del comma 1 le parole "compagnia barracellare" sono sostituite con le parole "compagnia dei barracelli";
f) nel comma 3 le parole "compagnia barracellare" sono sostituite dalle parole "compagnia dei barracelli";
g) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Altri specifici requisiti possono essere stabiliti nel regolamento barracellare.".
Art.14
Modifica dell'articolo 17
della legge regionale n. 25 del 19881. Nel comma 1 dell'articolo 17 (Contabilità e amministrazione) della legge regionale n. 25 del 1988 le parole "compagnia barracellare" sono sostituite con le parole "compagnia dei barracelli"; la frase "dalla data di immissione in servizio della compagnia" è sostituita dalla frase "per il primo anno dalla data di immissione in servizio, per gli anni successivi dal 1° gennaio".
2. Nel comma 3 le parole "compagnie barracellari" sono sostituite dalle parole "compagnia dei barracelli".
3. Il punto 1) del comma 3 è sostituito dal seguente:
"1) dai compensi per la salvaguardia dei beni e delle proprietà di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) e h)".4. Il punto 3) del comma 3 è sostituito dal seguente:
"3) dai diritti per spese, mantenimento, custodia, rilascio o vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 47 e 48 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403;".5. Nel comma 8, le parole " Il sindaco" sono sostituite dalle parole "L'organo di revisione del Comune".
Art. 15
Modifica dell'articolo 20
della legge regionale n. 25 del 19881. Il comma 1 dell'articolo 20 (Tariffe e diritti) della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"1. Sulla base delle modalità stabilite nel regolamento barracellare comunale, il consiglio comunale fissa ogni tre anni, sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell’agricoltura sarda), le tariffe dei compensi e dei diritti spettanti alla compagnia dei barracelli, per la vigilanza dei terreni, il sequestro del bestiame errante o per l'assicurazione con le relative indennità per il risarcimento dei danni, ai sensi degli articoli 44, 45 e 47 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403 e degli articoli 22 e 23 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404.".2. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 25 del 1988 dopo la parola "diritti" sono aggiunte le parole "lidi vigilanza e".
Art.16
Sostituzione dell'articolo 23
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 23 (Infrazioni e sanzioni disciplinari) della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
Art. 23 (Infrazioni e sanzioni disciplinari)
"1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
b) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;
c) la revoca della nomina a barracello con conseguente espulsione dalla compagnia;
2. L'ammonizione è fatta verbalmente dal comandante ed è inflitta per lievi trasgressioni.
3. La sospensione consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi di particolare gravità ovvero per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto o denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso e per i casi di inadempienza ai doveri di cui all'articolo 14, comma 3. Il provvedimento è adottato dal comandante, sentito il parere degli ufficiali.
4. La revoca è adottata, oltre che per i casi di cui al comma 3, per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della compagnia, per atti di insubordinazione, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno, nonché nel caso in cui il barracello non abbia prestato il numero minimo di servizi fissato nel regolamento barracellare.
5. La revoca può intervenire in caso di perdita di una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c), f) o in caso di manifesta inadeguatezza attitudinale o morale ai compiti cui il barracello è destinato.
6. Il provvedimento di revoca è adottato dalla giunta comunale su proposta motivata dal comandante, dopo aver sentito l'interessato sempre che questi ne abbia fatto richiesta.
7. La revoca comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso ha diritto.
8. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b) e c) del comma 1, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al consiglio comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.".
Art. 17
Modifica dell'articolo 24
della legge regionale n. 25 del 19881. Nel comma 1 dell'articolo 24 (Sospensione cautelare) della legge regionale n. 25 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "I componenti delle compagnie barracellari" sono sostituite dalle parole "barracelli";
b) dopo la parola "penale" sono inserite le parole "per delitti non colposi";
c) dopo la parola "revocati" sono aggiunte le parole "con espulsione dalla compagnia".
Art. 18
Sostituzione dell'articolo 25
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 25 (Procedimento disciplinare per il capitano) della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Procedimento disciplinare per il comandante)
1. I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 23 e 24 si applicano pure nei confronti del comandante, il quale può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del consiglio comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.
2. La sospensione e la revoca operano con i medesimi effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.
3. In caso di inerzia dell'amministrazione competente, si provvede ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali).".
Art.19
Modifiche dell'articolo 26
della legge regionale n. 25 del 19881. All'articolo 26, nel titolo, le parole "compagnie barracellari" sono sostituite con le parole "compagnie dei barracelli".
2. Nel comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 25 del 1988 1e parole "dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 26 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali)".
Art.20
Sostituzione dell'articolo 27
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 27 (Regolamento barracellare) della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Regolamento della compagnia dei barracelli)
1. Il regolamento della compagnia dei barracelli, o regolamento barracellare di polizia locale, è adottato dal Comune o dall'ente di appartenenza e contiene, in particolare, disposizioni riguardanti:
a) l'organizzazione e il funzionamento della compagnia, da articolare in unità operative di base e uffici, tenuto conto dell'entità e complessità dei compiti da svolgere, al fine di assicurare l'efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo a:
1) le modalità operative e di servizio dei singoli appartenenti;
2) le norme comportamentali del personale;
3) l'organigramma, la gerarchia e i compiti rivestiti da ogni singolo appartenente, con particolare riferimento agli incarichi delegati dal comandante;
4) le modalità di convocazione delle riunioni e assemblee periodiche della compagnia, con particolare riferimento all'approvazione da parte dell'assemblea dei barracelli della gestione finanziaria, dei bilanci annuali di previsione, dei rendiconti semestrali e dei pagamenti evasi;
5) le modalità di inquadramento del personale di cui all'articolo 13, comma 7 e il numero minimo di servizi da svolgere da parte di ciascun appartenente alla compagnia;
6) la sede legale del comando compagnia barracelli;
7) le modalità, le procedure e i requisiti per il reclutamento dei barracelli, con particolare riguardo all'idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché per gli accessi ai ruoli ufficiali e sottufficiali e agli avanzamenti di grado, anche tramite apposito concorso interno;
8) i criteri di preferenza alla nomina, tengono conto del lodevole servizio prestato in precedenti compagnie e dell'attitudine e capacità degli interessati ad assolvere i compiti da svolgere;
9) le modalità, le procedure e i requisiti per la nomina a capitano dei barracelli;
10) la durata dell'incarico di comandante di compagnia che deve essere massimo di cinque anni;
11) le modalità, le procedure e i requisiti per la nomina a segretario della compagnia, nonché i compiti a esso attribuiti e i registri contabili necessari alla gestione finanziaria della compagnia;
12) le modalità di ripartizione degli utili e dei prelievi parziali a titolo di acconto di cui all'articolo 18;
13) le formalità, modalità e procedure per la salvaguardia dei beni e delle proprietà di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) e h);
14) i tempi, formalità, modalità, della partecipazione alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
15) i tempi, formalità, modalità, procedure, contenuto e responsabilità dei contratti di assicurazione obbligatoria e facoltativa, qualora previsti;
16) l'entità dei diritti di cui all'articolo 20;
17) l'entità dei diritti per spese, mantenimento, custodia e rilascio del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45 e 47 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403 e dagli articoli 22 e 23 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404.
2. Ai regolamenti barracellari si applicano le norme previste per i regolamenti comunali e il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna).
3. Copia di essi, delle loro modifiche e integrazioni, nonché copia degli atti relativi alla nomina del comandante, alla costituzione e modificazione della compagnia, sono trasmessi all'Assessore regionale competente in materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi.".
Art. 21
Sostituzione dell'articolo 28
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 28 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Contributi)
1. Allo scopo di favorire la costituzione e il mantenimento delle compagnie barracellari in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) assumere a proprio carico, mediante rimborso dei relativi premi, gli oneri per l'assicurazione dei componenti le compagnie barracellari contro gli infortuni subiti e gli oneri per l'assicurazione per danni causati a terzi nell'esercizio delle funzioni barracellari;
b) concedere a favore delle compagnie barracellari contributi annui per spese generali, in misura non superiore a euro 10.000 per compagnia;
c) concedere contributi annui per l'equipaggiamento e le attrezzature in misura non superiore a euro 500 per ogni componente e fino a un massimo di euro 35.000 per ogni compagnia.
2. L'Amministrazione regionale assume a proprio carico le tasse di iscrizione per corsi annuali di tiro a segno per i componenti le compagnie dei barracelli.
3. L'Amministrazione regionale assume a proprio carico i costi per le certificazioni mediche e le spese mediche che i barracelli sopportano per lo svolgimento delle attività connesse al ruolo.
4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogati dagli Assessorati regionali competenti in materia di polizia locale e sanità con i criteri e le modalità fissati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), direttamente a favore delle compagnie barracellari.
5. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 non competono alla compagnia che, nell'anno cui si riferisce il contributo, sia stata oggetto di provvedimento di scioglimento ai sensi dell'articolo 26.".
Art. 22
Modifica dell'articolo 29
della legge regionale n. 25 del 19881. Il comma 2 dell'articolo 29 (Premi) della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"2. I premi sono concessi alla fine di ciascun esercizio finanziario con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale previa deliberazione della Giunta regionale, che ne stabilisce i criteri.".
Art. 23
Sostituzione dell'articolo 30
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 30 legge regionale n. 25 del 1988 (Servizio antincendio) è sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Antincendio boschive)
1. Qualora all'interno della compagnia dei barracelli sia presente un adeguato servizio antincendio, essa può collaborare ai piani di lotta attiva contro gli incendi boschivi organizzati dai comuni, dai loro consorzi e dalle comunità montane nell'ambito dei rispettivi territori, con le forme e secondo le modalità previste, stabilite con decreto interassessoriale dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente"."
Art. 24
Sostituzione dell'articolo 32
della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 32 (Formazione professionale) della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Aggiornamento e addestramento professionale)
1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2007, promuove e incentiva i corsi, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione di base, l'aggiornamento e l'addestramento professionale dei componenti delle compagnie barracellari con l'organizzazione e l'attuazione di corsi finalizzati e corsi di intervento di primo soccorso, nell'ambito dei piani di cui alla legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), rilasciando a tal fine degli attestati di partecipazione con validità triennale.
2. La frequenza e il relativo rilascio dell'attestato, sono obbligatori per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. Svolgono servizio nella campagna antincendio i barracelli che abbiano frequentato e superato i corsi di addestramento specifici e i corsi di aggiornamento; coloro, invece, che non hanno frequentato i corsi di addestramento di cui al comma 1, svolgono, nella campagna antincendio, solo funzione preventiva.".
Art. 25
Commissione regionale
per le compagnie dei barracelli1. Dopo l'articolo 33 legge regionale n. 25 del 1988 è inserito il seguente articolo:
"Art. 33 bis (Commissione regionale per le compagnie dei barracelli)
1. È istituita la commissione regionale per le compagnie dei barracelli quale organo consultivo della Regione in materia di barracellato.
2. La commissione dura in carica cinque anni, svolge le sue funzioni sino al rinnovo ed è così composta:
a) l'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, o un suo delegato che la presiede;
b) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente;
c) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;
d) un esperto designato da ciascuna delle prefetture della Sardegna;
e) il comandante del comando regionale;
f) i comandanti dei comandi provinciali;
g) quattro capitani di compagnie dei barracelli designati con modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale;
h) due sindaci di comuni scelti tra quelli che hanno compagnie con un numero di componenti non inferiore ai trenta, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).
3. Funge da segretario della commissione un impiegato del ruolo unico regionale addetto al settore della polizia locale dell'Assessorato regionale competente per materia.
4. I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di polizia locale il quale, in caso di mancata designazione di alcuni membri, assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, l'Assessore, con proprio decreto, provvede ugualmente alla nomina dei componenti già designati.
6. In tal caso la commissione risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati e può regolarmente operare.
7. Ai componenti della commissione spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).
8. La commissione si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno.
9. Il parere della commissione è obbligatorio per la modifica delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per la modifica dei criteri di assegnazione dei contributi e dei premi.".
Art. 26
Abrogazioni1. Gli articoli 7, 9, 19 e 33 della legge regionale n. 25 del 1988 sono abrogati.
Art. 27
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2015 agli stessi si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione previste dall'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Art. 28
Norme transitorie e finali1. Gli enti locali adeguano i regolamenti barracellari e l'organizzazione delle compagnie dei barracelli a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2007, concernente "Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza", dopo le parole "quattro comandanti di corpi di polizia comunale o provinciale", sono aggiunte le parole "di cui almeno uno comandante di una compagnia di barracelli".
3. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2007, è sostituito dal seguente:
"2. L'utilizzazione delle associazioni di volontariato da parte della polizia locale nello svolgimento di attività proprie è ammessa in occasione di particolari manifestazioni o altri eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica. I volontari operano alle dirette dipendenze dell'operatore di polizia locale presente più alto in grado".