CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 187
presentata dai Consiglieri regionali
SOLINAS Christian - CARTA - ORRÙ - PITTALIS - RUBIU - DEDONI - OPPI - CAPPELLACCI - FLORIS - PINNA Giuseppino - TATTI - CRISPONI - COSSA - FENU - TRUZZU - ZEDDA Alessandra - LOCCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - PERU - TOCCO - TUNIS - RANDAZZO - TEDDEil 26 febbraio 2015
Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il presente disegno di legge, in continuità con l'elaborazione e l'esperienza programmatica sardista e autonomista, raccoglie l'attuale crescente sensibilità politica e sociale verso il tema della ridefinizione dell'autonomia finanziaria della Regione e l'esigenza di affermare il principio di sussidiarietà e leale collaborazione nell'accertamento e nella riscossione dei tributi regionali e locali. A tal fine si propone l'istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate quale strumento di supporto dell'Amministrazione e degli enti locali per l'esercizio della propria sovranità tributaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate
(ASE)1. In armonia con l'articolo 117 della Costituzione ed in attuazione del titolo III della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è istituita l'Agenzia sarda delle entrate (ASE).
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
3. L'Agenzia è sottoposta all'alta vigilanza del Consiglio regionale della Sardegna ed ai poteri di indirizzo e controllo dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio. Con apposito regolamento il Consiglio regionale definisce modalità e tempi delle attività di vigilanza.
4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla presente legge, dallo statuto di cui all'articolo 3 e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.
5. L'Agenzia ha sede in Cagliari.
Art. 2
Finalità e attribuzioni dell'ASE1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge e dallo statuto in materia di entrate tributarie regionali e diritti, canoni e concessioni di competenza della Regione autonoma della Sardegna.
2. L'Agenzia, secondo un principio di sussidiarietà e leale collaborazione, altresì:
a) collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel territorio della Regione;
b) può, mediante apposite convenzioni con le agenzie fiscali dello Stato italiano, gestire i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti, dell'imposta sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali generate in Sardegna o comunque gravanti su soggetti con domicilio fiscale nel territorio della Regione;
c) collabora con le competenti strutture statali alla quantificazione ed alla ripartizione delle compartecipazioni erariali che concorrono alle entrate regionali di cui all'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948;
d) esegue, a supporto delle politiche finanziarie e di bilancio della Regione, ricerche ed elaborazioni statistiche sui flussi di entrata e sugli effetti economici delle imposte;
e) presta, in qualità di organo tecnico-specialistico, consulenza agli organi regionali in materia di politica delle entrate;
f) elabora un Sistema tributario integrato regionale (STIR) per l'armonizzazione dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali; a tal fine, può promuovere e fornire servizi agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle conseguenti attività di collaborazione e di supporto.
Art. 3
Statuto1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Commissione consiliare competente in materia di finanze e tributi, approva lo statuto dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE).
2. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e reca principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'Agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.
3. L'articolazione degli uffici e la dotazione organica sono stabilite con appositi regolamenti che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e con le autonomie locali e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi.
Art. 4
Organi1. Sono organi dell'Agenzia sarda delle entrate:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nel settore;
b) il comitato di gestione, composto da due membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, e dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previo parere della competente Commissione consiliare. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.
3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei componenti eletti dal Consiglio regionale.
4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, eletti dal Consiglio regionale in tre separate votazioni con voto limitato a uno. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del Codice civile, in quanto applicabile.
Art. 5
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 500.000 per l'anno 2015. Per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.
2. Nel Bilancio della Regione per l'anno 2015 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.009
cap. SC08.0187
2015 euro 500.000in aumento
UPB NI
2015 euro 500.000.
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).