CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 186
presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Daniele Secondo - ARBAU - USULA - ANEDDA - DESINI - SALE - AGUS - AZARA - BUSIA - LAI - LEDDA - MANCA Pier Mario - PERRA - PIZZUTO - UNALI - ZEDDA Paolo Flavioil 19 febbraio 2015
Moratoria in cinque anni dell'attività di termovalorizzazione e termodistruzione dei rifiuti
***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il VII Programma d'azione per l'ambiente, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con la decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 354 del 28 dicembre 2013, definisce un quadro generale per le politiche europee da seguire in materia ambientale fino al 2020, evidenziando che la piena attuazione della legislazione dell'Unione sui rifiuti consentirebbe di risparmiare 72 miliardi di euro l'anno, di aumentare il fatturato annuo dell'Unione di 42 miliardi di euro nel settore della gestione e del riciclaggio dei rifiuti e di creare oltre 400.000 posti di lavoro entro il 2020.
Trasformare i rifiuti in una risorsa, come invocato nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, richiede una piena applicazione della legislazione unionale sui rifiuti in tutta l'Unione, basata su un'applicazione rigorosa della gerarchia dei rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti. Per raggiungere gli obiettivi di efficienza nell'uso delle risorse, è necessario che il recupero energetico sia limitato ai materiali non riciclabili, come già previsto dalla Direttiva quadro n. 2008/98/CE sui rifiuti.
L'incenerimento è la tecnologia di gestione dei rifiuti che, a fronte del più alto impatto ambientale, maggior spreco di materiali riutilizzabili, più alti costi di costruzione ed esercizio, tempi di messa in opera più lunghi, comporta la minore ricaduta occupazionale. In Italia gli inceneritori sono finanziati con soldi pubblici in quanto equiparati alle energie rinnovabili (7 per cento della bolletta ENEL), ma, senza i contributi pubblici, gli inceneritori sarebbero antieconomici e quindi non verrebbero costruiti.
Gli impianti di incenerimento necessitano di grandi quantitativi di rifiuti per essere redditizi, sono in antitesi alla logica del "recupero di materia" e rischiano anche di attrarre rifiuti da fuori regione.
Molti Paesi del Nord Europa come l'Olanda, la Svezia, la Norvegia e la Danimarca hanno un problema di "over capacity", di sovradimensionamento di questi impianti costruiti 10 anni fa e pensati allo scopo di bruciare grosse quantità di rifiuti, ma che ora evidentemente con la raccolta differenziata e il riciclo che avanzano si trovano ad avere poco " combustibile" per essere alimentati e hanno necessità di importarli da altri Paesi.
Evidentemente con la raccolta differenziata e il riciclo che avanzano si trovano ad avere poco "combustibile" per essere alimentati e hanno necessità di importarli da altri Paesi. La Danimarca ha avviato una graduale "exit strategy", ovvero un'uscita graduale dall'incenerimento dei rifiuti, anche perché l'Unione europea ha documentato che c'è una scarsità di materie prime, invitando i paesi europei a recuperare i metalli del cassonetto, la carta, i polimeri, tutti materiali molto preziosi contenuti nei nostri scarti. Negli USA e in Germania gli inceneritori non vengono più realizzati, sono stati sostituiti dalla raccolta differenziata spinta e con impianti di trattamento bio-meccanico dei rifiuti. Gli inceneritori sono ormai un retaggio proposto quasi esclusivamente nei paesi in via di sviluppo.
Il Consiglio regionale della Lombardia, la regione italiana col maggior numero di inceneritori, nel dicembre 2013, ha approvato definitivamente una risoluzione che prevede la dismissione di parte del parco inceneritori, stante il forte squilibrio previsto nel prossimo futuro tra la capacità di incenerimento presente nella regione e la produzione lombarda di rifiuti urbani residui.
La direttiva quadro 2008/98/CE indica la scala delle priorità nella gestione dei rifiuti e afferma come prioritaria "la preparazione per il riutilizzo, il riciclo", per cui, all'interno del recupero diverso dal riciclo, va privilegiato il recupero di materia rispetto al recupero di energia. Tale scala gerarchica è già recepita nella normativa italiana con la modifica dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) operata dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; lo stesso Sesto Programma di azione per l'ambiente della UE, in materia di riduzione dei rifiuti prevede la riduzione della produzione dei rifiuti del 20 per cento al 2020 e del 50 per cento al 2050 rispetto alla produzione del 2000, prevedendo, inoltre, la sostituzione di tutti i termovalorizzatori in attività in Europa con impianti di riciclo completo entro il 2020.
Ciò significa che la produzione dei rifiuti in Sardegna dovrà attestarsi nel 2020 a un massimo di 632.000 t/anno (-20 per cento di 791.234 di rifiuti prodotti nel 2000), con una raccolta differenziata che, necessariamente, dovrà superare il 65 per cento e la possibilità concreta di poter adottare sistemi innovativi di recupero di materia già disponibili. Si tratta di un obiettivo realistico, se si considera che, secondo i dati divulgati dal 14° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna, nel 2012 sono state prodotte in Sardegna 754.894 tonnellate di rifiuti, 5 per cento in meno rispetto al 2011, corrispondente a 40.000 tonnellate, 12,4 per cento in meno rispetto al 2006 (anno dati di riferimento del Piano regionale rifiuti), con la piattaforma di incenerimento di Tossilo in forte sofferenza (- 48 per cento di rifiuti indifferenziati conferiti). Analoga situazione è stata segnalata per la piattaforma del CACIP di Macchiareddu/Capoterra nel 2013 (-33 per cento).
Tali dati confermano non solo l'inutilità delle piattaforme di incenerimento in Sardegna, i cui rifiuti costituiscono appena il 2,5 per cento di quelli prodotti a livello nazionale, ma anche 1'obsolescenza del Piano regionale di gestione dei rifiuti che, pertanto, risulta ampiamente superato poiché si fonda su dati di produzione dei rifiuti che non rispondono più alla realtà sarda e alle previsioni del breve e del medio periodo.
Nell'ambito del recupero va, dunque, preferito il recupero del materiale al "recupero di energia" poiché il primo meglio previene la produzione dei rifiuti.
In questo quadro risulta evidente che deve essere rivista la politica regionale dell'intero ciclo di produzione e di gestione dei rifiuti secondo i dettami delle normative dell'Unione europea: le future tendenze operative sui rifiuti dovranno basarsi sulle tre parallele strategie operative (definite le 3R):
- riduzione della quantità;
- riutilizzo dei prodotti;
- riciclo dei materiali.La soluzione complessiva del problema dello smaltimento dei rifiuti non è riducibile alla scelta del singolo tipo di impianto e della sua localizzazione, ma semmai essa deve consistere nell'elaborazione di un piano strategico, integrato e più ampio che punti nel medio termine all'obiettivo "rifiuti zero", inteso come graduale azzeramento dei rifiuti inviati a discarica e a incenerimento.
Occorrono azioni che attivino concretamente e diffusamente politiche di riduzione, di riutilizzo e di riciclo dei rifiuti urbani e quindi della materia-energia in essi incorporata, abbandonando la non-soluzione dell'incenerimento in quanto nociva per le popolazioni, con bilanci energetici negativi e antieconomici. Una politica che favorisca le tecnologie a freddo per il trattamento dei rifiuti che residuano a valle delle raccolte differenziate e delle pratiche di riutilizzo e di riciclo; che riduca quella parte di tariffazione che finanzia la costruzione degli inceneritori ed elimini gli incentivi economici per l'incenerimento dei rifiuti, recependo coerentemente e in modo definitivo le direttive comunitarie relative alla definizione dei rifiuti non biodegradabili quale fonte energetica non rinnovabile.
Pertanto la presente proposta di legge prevede una moratoria in cinque anni dell'attività di termovalorizzazione e di termodistruzione dei rifiuti. Tale moratoria si realizzerà nella misura del 20 per cento all'anno per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2019; a tal fine si prevede che le autorizzazioni, comunque denominate, relative all'esercizio di impianti di termodistruzione e termovalorizzazione in attività siano ridotte della misura del 20 per cento per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che, dall'entrata in vigore della legge, sia vietata la costruzione di nuovi impianti specializzati in incenerimento, compresi quelli dotati di tecnologie idonee al "recupero energetico" dei rifiuti.
La proposta prevede, inoltre, l'obbligo per la Regione del reimpiego dei lavoratori attualmente impegnati presso gli impianti di termovalorizzazione e termodistruzione dei rifiuti nelle attività dei centri di riciclo che saranno realizzati per andare gradualmente a sostituire gli impianti di termodistruzione e termovalorizzazione.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e oggetto1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione attua una moratoria in cinque anni dell'attività degli impianti di termodistruzione e di termovalorizzazione dei rifiuti.
2. Nel periodo di moratoria possono essere effettuati studi e valutazioni di fattibilità di impianti in grado di sfruttare le migliori tecnologie disponibili in rapporto all'abbattimento degli inquinanti di combustione.
3. Nello stesso periodo è rielaborato il Piano regionale di gestione dei rifiuti orientato a recepire le gerarchie stabile dalla Direttiva 2008/98/CE e dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, privilegiando la raccolta differenziata, il recupero e il riciclo dei materiali post-consumo e prevedendo a tale scopo la realizzazione di centri di riciclo, prioritariamente negli stessi siti che attualmente ospitano gli impianti di termodistruzione e termovalorizzazione, che andranno gradualmente dismessi.
Art. 2
Moratoria1. La Regione si impegna a ridurre l'attività di termodistruzione e di termovalorizzazione dei rifiuti nella misura del 20 per cento all'anno per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2019; a tal fine le autorizzazioni, comunque denominate, relative all'esercizio di impianti di termodistruzione e termovalorizzazione in attività sono ridotte della misura del 20 per cento per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Dal 1° gennaio 2015 non sono concesse autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti di termodistruzione e termovalorizzazione.
3. Dal 1° gennaio 2015 è, inoltre, interrotto il potenziamento degli inceneritori già esistenti, compresi quelli dotati di qualsivoglia forma di "recupero energetico".
4. Dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la costruzione di nuovi impianti specializzati in incenerimento, compresi quelli dotati di tecnologie idonee al "recupero energetico" dei rifiuti.
Art. 3
Reimpiego dei lavoratori1. La Regione assicura il reimpiego in altre attività economiche dei lavoratori attualmente impiegati presso gli impianti di termodistruzione e di termovalorizzazione dei rifiuti, nelle attività dei centri di riciclo realizzati per sostituire gli impianti di termodistruzione e termovalorizzazione.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale predispone un programma speciale; il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
Art. 4
Norma finanziaria1. Alla determinazione degli oneri previsti per l'attuazione della presente legge si provvede con la legge finanziaria nei termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).