CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 185

presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI - COZZOLINO - DERIU - BUSIA

il 6 febbraio 2015

Produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole: modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 15

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'avvio del Pacchetto clima-energia, che racchiude l'insieme delle misure, volute dal Consiglio europeo, finalizzate a contrastare l'inquinamento, ridurre i consumi energetici e sostenere la diffusione dì energia proveniente da fonti rinnovabili, ha aperto nuove opportunità di sviluppo per i paesi membri e le diverse entità territoriali regionali che li compongono.

Più in particolare, il 23 gennaio 2008 la Commissione europea, presentando la comunicazione "Due volte 20 per il 2020 - L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa", ha illustrato un pacchetto di interventi nel settore dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici, attraverso il quale combinare la politica energetica con gli obiettivi ambiziosi in materia di lotta al mutamento climatico, al fine di limitare il riscaldamento del pianeta a 2 gradi Celsius entro il 2020.

Con l'entrata in vigore di tale pacchetto, cosiddetto "clima-energia", approvato nel dicembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2009, l'Unione europea si è dotata di nuovi strumenti per conseguire gli importanti obiettivi fissati per il 2020: ridurre del 20 per cento le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20 per cento il risparmio energetico e aumentare del 20 per cento il consumo di energia da fonti rinnovabili, rispetto ai valori del 1990.

Il 24 ottobre 2014 la Commissione europea ha, infine, aggiornato tale accordo fissando i nuovi obiettivi per il 2030 e prevedendo, sempre rispetto ai valori del 1990, una riduzione di emissione di gas serra del 40 per cento, la riduzione dei consumi energetici del 27 per cento e l'aumento di energia proveniente da fonti rinnovabili del 27 per cento.

In tale scenario internazionale caratterizzato da una straordinaria e continua evoluzione, le energie rinnovabili rappresentano una nuova occasione di progresso da coniugare, però, con le strategie di sviluppo regionali e le ambizioni di crescita dei territori, veri protagonisti al centro della sfida dell'Europa anche nelle materie di politiche energetiche considerate le nuove frontiere da esplorare per stimolare una reale innovazione nelle aziende, sostenere l'economia e l'occupazione, diminuire l'inquinamento, ridurre i costi e la dipendenza energetici, custodire l'incalcolabile valore paesaggistico delle nostre terre e del nostro mare.

Si rende necessario, perciò, cogliere le nuove opportunità, ma anche preservare il territorio dell'Isola da qualsiasi azione tesa a sfruttarne le potenzialità senza alcuna ricaduta economica per la Regione, adottando una cornice normativa che, nel caso specifico, interviene in un settore a vocazione storica per la Sardegna, l'agricoltura, con la finalità di integrare la legge regionale n. 15 del 2010, nella parte che disciplina gli impianti aventi potenza sino a 200 Kw per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole.

Si tratta di un intervento normativo finalizzato a disciplinare una materia che spazia dalla necessità del ricorso alla produzione di energia pulita, al dovere di salvaguardia e tutela del patrimonio naturalistico-ambientale e delle attività che in esso si svolgono.

La presente proposta di legge, incentrata su un solo articolo, infatti, intende porre un limite al fenomeno dell'esubero di produzione di energia che caratterizza certi impianti, soprattutto se questi fossero realizzati in ambiti che, per vocazione ed uso, mal si prestano ad attività diverse da quelle per le quali, anche nei documenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica, oltre che per ragioni storiche, sono stati destinati.

Si ritiene doveroso, perciò, intervenire per porre un argine al fenomeno che rischia di determinare un consumo improprio di territorio sardo, soprattutto quello vocato alle attività agricole, attraverso un dimensionamento adeguato della produzione di energia, utile al solo soddisfacimento delle esigenze energivore delle aziende interessate.

L'articolo 1 della presente proposta, che intervenendo sul testo vigente integra l'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2010, recante impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, intende porre un limite preciso di produzione di energia elettrica per gli imprenditori agricoli, così individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che deve essere prodotta al solo fine del soddisfacimento delle esigenze energivore dei soggetti interessati.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modalità di produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), è aggiunto il seguente:
"5 bis. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati esclusivamente per la produzione di energia da fonte rinnovabile non finalizzata al commercio e necessaria al solo soddisfacimento delle esigenze energivore degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004.".