CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 184

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - COMANDINI - COLLU - DERIU - DEMONTIS - FORMA - MANCA Gavino - MORICONI - PINNA Rossella - PISCEDDA - RUGGERI - SABATINI - SOLINAS Antonio - TENDAS

il 3 febbraio 2015

Norme in materia di risparmio energetico a sostegno dell'edilizia sostenibile
e della prestazione energetica degli edifici in attuazione della direttiva 2010/31/CE

***************

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si intende affrontare il tema del rendimento energetico degli edifici e della relativa certificazione energetica.

Le norme previste intendono perseguire l'obiettivo di incoraggiare la riqualificazione degli edifici esistenti e garantire un'adeguata efficienza per gli edifici di nuova costruzione, anche in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, nonché dalla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Tali direttive, sostanzialmente, stabiliscono che gli stati membri, al fine di migliorare l'efficienza energetica, prevedono e disciplinano le seguenti soluzioni:
- l'individuazione di una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici, che tenga conto di una serie di elementi quali le caratteristiche termiche dell'edificio, il tipo di impianto di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e di ventilazione;
- la determinazione dei requisiti minimi di rendimento energetico - in funzione delle condizioni climatiche locali, dell'età e dell'uso cui l'edificio è destinato - da applicare agli edifici nuovi e a quelli che superano determinate dimensioni e sono soggetti a ristrutturazioni importanti (per valore e dimensioni);
- l'attestato di prestazione energetica, ovvero una fotografia della reale situazione energetica dell'edificio che riporta i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai consumatori di effettuare valutazioni e confronti in merito al rendimento energetico dell'edificio.

In Italia la direttiva comunitaria 2010/31/UE è stata recepita con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 e con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 sulla prestazione energetica nell'edilizia che detta criteri, condizioni, modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica.

Sulla base della clausola di cedevolezza, espressamente richiamata dall'ultimo articolo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche e integrazioni, le Regioni, nelle materie di competenza concorrente, con proprie norme, danno attuazione alla direttiva 2010/31/UE, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva.

La proposta di legge costituisce occasione per:
- aggiornare e semplificare la normativa relativa a un settore caratterizzato da elevati livelli di consumo;
- promuovere grandi margini di miglioramento e di razionalizzazione dei consumi finali degli edifici;
- stabilire e regolamentare le figure professionali atte alla redazione delle certificazioni;
- istituire il Catasto energetico degli edifici, attraverso una piattaforma informativa, al fine di conoscere la situazione del parco edilizio regionale. Tale catasto energetico assolve alla funzione di raccolta dati, ma rappresenta anche un utile strumento per la programmazione energetica regionale.

La proposta di legge si articola in 16 articoli, di seguito specificati.

L'articolo 1 detta l'oggetto e le finalità, al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici sardi, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della razionalizzazione dei consumi energetici nonché l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano le definizioni e l'ambito di applicazione derivanti dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 4 è dedicato ai requisiti prestazionali degli edifici e definisce l'attestato di prestazione energetica (APE).

L'articolo 5 definisce i soggetti abilitati alla certificazione dell'attestato di prestazione energetica, nelle more dell'emanazione dei pertinenti decreti attuativi.

L'articolo 6 disciplina le procedure relative al rilascio della certificazione energetica.

L'articolo 7 si riferisce alle modalità e alle procedure di redazione e invio dell'attestato di certificazione energetica.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, anche secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2011.

L'articolo 9 definisce gli edifici a energia quasi zero e le modalità di calcolo convenzionale delle volumetrie, nei casi di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante. L'articolo, inoltre, introduce l'istituzione di un fondo di rotazione per incentivare gli interventi di riqualificazione energetica.

L'articolo 10 stabilisce le modalità relative all'esercizio, controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

L'articolo 11 disciplina le modalità di realizzazione del Catasto energetico degli edifici degli impianti mediante piattaforma informativa, con la finalità di semplificare gli adempimenti dei cittadini e dei soggetti certificatori in materia, nonché di creare un database utilizzabile per il monitoraggio e il controllo sull'efficienza energetica in edilizia.

L'articolo 12 riguarda accertamenti e ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici e loro certificazione.

L'articolo 13 stabilisce le sanzioni in caso di mancata applicazione della norma.

L'articolo 14 disciplina le disposizioni finali.

L'articolo 15 stabilisce la norma finanziaria.

L'articolo 16 definisce l'entrata in vigore della legge.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e oggetto

1. La Regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, direttive 2009/28/CE e 2010/31/CE, e dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche e integrazioni, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.

2. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:
a) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, anche mediante soluzioni costruttive innovative e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;
b) favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente verso elevati livelli di efficienza energetica;
c) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione in campo energetico;
d) disciplinare la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
e) disciplinare l'applicazione dei requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
f) far applicare i requisiti minimi e stabilire le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
g) stabilire i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
h) indicare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si rimanda alle definizioni di cui alla direttiva 2010/31/CE, al decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni e ai relativi decreti di attuazione.

 

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Salvo quanto disposto dalla presente legge, si rimanda alle previsioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 4
Prestazione energetica degli edifici
e attestato di prestazione energetica

1. Salvo quanto disciplinato nella presente legge, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'attestato di prestazione energetica (APE) è il documento sintetico attestante i dati della certificazione energetica dell'edificio. Nelle more dell'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), così come previsto all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, l'APE è redatto secondo le disposizioni stabilite nelle Linee guida nazionali, nonché dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni nonché, nelle more dell'adeguamento delle linee guida, così come previsto all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, secondo il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009.

 

Art. 5
Soggetti abilitati alla certificazione
dell'attestato di prestazione energetica

1. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della presente legge, in materia di requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, si applicano le disposizioni in merito contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013, la Regione, in collaborazione con gli ordini e i collegi professionali, organizza i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami finali a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013, l'Amministrazione regionale istituisce un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 del medesimo decreto a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.

4. La richiesta di iscrizione, da parte dei soggetti interessati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica in ambito regionale, è formulata, attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 11, all'Assessorato regionale dell'industria, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento.

5. A seguito della richiesta presentata dai soggetti interessati, è rilasciato un numero identificativo personale, attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, che è riportato negli attestati di prestazione energetica, insieme al codice identificativo di cui all'articolo 7.

6. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nel BURAS, non sono ritenuti validi gli attestati di certificazione energetica privi del numero identificativo regionale del soggetto certificatore e del codice identificativo.

 

Art. 6
Procedure relative al rilascio
della certificazione energetica

1. Nelle more dell'adeguamento delle linee guida, così come previsto all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, gli attestati di prestazione energetica redatti dai soggetti abilitati alla certificazione sono rilasciati in conformità agli allegati 6 e 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, previsti, rispettivamente, per edifici residenziali e non residenziali.

2. Le condizioni e le modalità relative alla valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare, così come previsto dalle linee guida, sono esplicitamente indicate nei relativi attestati, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità professionali.

 

Art. 7
Procedure di redazione
e invio dell'attestato di certificazione energetica

1. Prima della consegna al richiedente, la copia dell'attestato di prestazione energetica è trasmessa alla Regione, a cura del soggetto certificatore, attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 11; a ciascun attestato di prestazione energetica è attribuito un codice regionale identificativo univoco, per identificare l'immobile nel Catasto energetico degli edifici e degli impianti termici, di cui all'articolo 11, anche per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni dello stesso certificato. Il codice identificativo dell'immobile certificato è costituito da una stringa composta da sedici caratteri alfanumerici, riportata automaticamente nei modelli APE dal sistema informativo una volta eseguito l'invio.

 

Art. 8
Disposizioni in materia di integrazione
delle fonti rinnovabili negli edifici

1. Nei casi di edifici di nuova costruzione o ristrutturazione rilevante di un edificio, nonché in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione di impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica è progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Tale limite è ridotto al 25 per cento per gli edifici situati nei centri storici.

2. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), è obbligatoria l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica da calcolarsi ai sensi del punto 3 dell'allegato 3 del decreto n. 28 del 2011.

3. Le percentuali di cui all'allegato 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 28 del 2011 in Sardegna sono da intendersi rispettivamente pari al 35 per cento per il 2015, 40 per cento per il 2016 e 55 per cento per il 2017.

 

Art. 9
Edifici a energia quasi zero
e calcolo convenzionale delle volumetrie

1. Gli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/CE, caratterizzati da fabbisogno energetico molto basso, coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, usufruiscono di un premio di volumetria pari al 10 per cento, se costruiti prima delle scadenze definite nell'articolo 9 della direttiva.

2. Al fine di incentivare la diffusione di edifici ad alte prestazioni energetiche nel territorio regionale, nelle more dell'emanazione delle pertinenti disposizioni da parte dello Stato, i requisiti minimi degli edifici a energia quasi zero sono fissati con le direttive di attuazione della presente legge di cui all'articolo 14.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli edifici di nuova costruzione occupati da amministrazioni pubbliche in Sardegna sono realizzati a energia quasi zero.

4. È istituito un fondo rotativo per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di edifici privati a uso residenziale a energia quasi zero e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, purché destinati a prima abitazione. Le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 contengono le modalità e i criteri per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato dello 0.50 per cento del Fondo rotativo della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti privati.

5. Nei progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante di edifici, lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini tra gli edifici, se non comportano ombreggiamento delle facciate e delle strade, ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati e asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature e altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

9. Ai proprietari e agli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio del permesso di costruire, o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati, avvalendosi delle disposizioni della presente legge, è vietato effettuare riduzioni degli spessori complessivi.

10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

 

Art. 10
Esercizio, controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici avvengono in conformità delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

2. Con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14, la Giunta regionale fornisce le disposizioni uniche regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari; dall'entrata in vigore delle direttive si intendono decaduti i singoli regolamenti provinciali in materia.

3. I comuni sono le autorità competenti a effettuare gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013. I comuni istituiscono propri catasti degli impianti termici civili avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 11; nelle more dell'attivazione di tale sistema i catasti sono implementati su supporto informatico presso l'amministrazione comunale.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province trasferiscono ai comuni competenti i dati degli impianti ricadenti nei territori dei medesimi e contenuti nei catasti provinciali istituti nell'esercizio della competenza di cui alla lettera c) comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

5. Gli esiti dei controlli di efficienza di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, sono trasmessi, a cura del manutentore o terzo responsabile, al comune in cui ricade l'impianto e alla Regione per via telematica avvalendosi esclusivamente del sistema di cui all'articolo 11; nelle more dell'attivazione del sistema informatico di cui all'articolo 11, gli esiti sono trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

6. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5 quinquies, del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione regionale istituisce un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici di cui al comma 3.

7. L'Amministrazione regionale organizza corsi di formazione e aggiornamento professionale per le figure di cui al comma 6.

 

Art. 11
Sistema informativo regionale
per la certificazione energetica
e per gli impianti termici. Catasto energetico

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione realizza un sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici denominato Catasto energetico degli edifici e degli impianti termici (CEEI) condiviso e georeferenziato.

2. Il CEEI contiene i dati:
a) relativi agli attestati di prestazione energetica degli edifici in Sardegna;
b) relativi agli impianti termici civili in Sardegna;
c) energetici degli edifici in Sardegna.

3. Il sistema informativo regionale comprende, altresì, l'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione, nonché tutte le informazioni necessarie finalizzate a dare piena attuazione nella regione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

4. Il sistema informativo ha la finalità di agevolare e semplificare gli adempimenti dei cittadini e dei soggetti certificatori in materia, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni. Le modalità di funzionamento del sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici e le modalità di accesso al sistema sono oggetto di successiva regolamentazione come indicato nell'articolo 14. I dati trasmessi dai soggetti interessati sono trattati dall'Amministrazione regionale anche con strumenti informatici, per finalità di monitoraggio e controllo sull'efficienza energetica in edilizia. I dati inviati sono, inoltre, comunicati ad altri soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e sono resi pubblici nei limiti del rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali.

5. L'accesso al sistema informativo consente:
a) la compilazione e l'invio degli attestati di prestazione energetica a cura del certificatore;
b) la restituzione degli attestati in formato digitale contenenti il codice alfanumerico identificativo dell'immobile certificato;
c) il rilascio della certificazione di avvenuto invio dei documenti;
d) di effettuare gli adempimenti previsti all'articolo 12, compreso l'accesso da parte degli uffici comunali ai documenti richiamati nell'articolo;
e) la ricerca e il rilascio di copie degli attestati di prestazione energetica anche per i notai;
f) il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio e delle analisi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni;
g) l'estrazione degli attestati di prestazione energetica e dei documenti di cui all'articolo 11 per le attività di controllo;
h) la gestione degli esiti delle operazioni di manutenzione, verifica, controllo e ispezione degli impianti termici;
i) l'acquisizione e gestione dei dati relativi agli impianti termici;
j) l'acquisizione e la gestione dei dati energetici degli edifici.

6. In occasione di ogni nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva, compresi quelli alimentati a biomassa, quelli funzionanti mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore e gli impianti solari termici, i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni sono tenuti a comunicare all'ente preposto per territorio i dati tecnici dell'impianto e la dichiarazione di conformità tramite il sistema di cui al comma 1 con le modalità di trasmissione stabilite con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14; nelle more dell'emanazione delle direttive, le modalità sono comunicate con apposito provvedimento reso noto alle popolazioni dagli enti preposti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. In conformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera a) e del primo periodo del punto 14 dell'allegato L del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2005, comunicano ai comuni i dati tecnici degli impianti termici esistenti, compresi quelli alimentati a biomassa, quelli funzionanti mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore e gli impianti solare termici entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità di comunicazione sono stabilite con apposito provvedimento reso noto alle popolazioni dai medesimi enti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso impianti termici, comunicano all'ente preposto l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.

9. Al fine di poter programmare l'attività di controllo da parte degli enti preposti per territorio, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli installatori di impianti termici, compresi gli impianti solari termici, quelli alimentati da biomassa o funzionati mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, trasmettono per via informatica ai comuni i dati tecnici e le dichiarazioni di conformità dei medesimi impianti installati nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

10. I comuni caricano tutti i dati in proprio possesso, secondo modalità da concordare con apposite intese, nel sistema di cui al comma 1 per il suo popolamento ed aggiornamento periodico.

 

Art. 12
Accertamenti e ispezioni sulle prestazioni
energetiche degli edifici e loro certificazione

1. Nei casi in cui è necessario predisporla, la relazione tecnica, di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e all'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, va inviata esclusivamente tramite il sistema informativo di cui all'articolo 11 e, altresì, reca la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica. Nella richiesta di permesso di costruire o altra comunicazione prevista dalla normativa vigente, è allegata la certificazione di avvenuto invio della relazione tramite il sistema informativo di cui all'articolo 11 rilasciata dal sistema informativo.

2. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo, deposita in duplice copia presso il comune una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal costruttore, relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1.

3. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo, se la stessa non è accompagnata dalla documentazione asseverata di cui al comma 2.

4. All'istanza finalizzata all'ottenimento dell'agibilità dell'edificio, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è allegata la certificazione di avvenuto invio dell'attestato di prestazione energetica tramite il sistema informativo di cui all'articolo 11.

5. La Regione, direttamente o delegando altro soggetto, in accordo con il comune, dispone annualmente accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 2, dell'attestato di prestazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.

6. La Regione, direttamente o delegando altro soggetto, dispone, annualmente, controlli sulla regolarità degli attestati di prestazione energetica.

7. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5 quinquies, del decreto legislativo n. 192 del 2005 e sue modifiche e integrazioni, l'Amministrazione regionale istituisce un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di verifica degli attestati di prestazione energetica degli edifici.

 

Art. 13
Sanzioni

1. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui agli articoli 4, 7, 10 e 12 eseguono i controlli periodici e diffusi e applicano le sanzioni amministrative secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e sue successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 34 della legge n. 10 del 1991. Con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 sono indicate le modalità e le disposizioni applicative.

 

Art. 14
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito con la presente legge, si rimanda a quanto disposto dalla normativa nazionale e dai relativi decreti attuativi.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana con deliberazione le relative direttive di attuazione che, tra l'altro, definiscono:
a) le modalità di funzionamento, gestione e accesso relative al sistema informativo di cui all'articolo 11;
b) disposizioni uniche regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
c) modalità di istituzione di un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
d) la definizione dei requisiti minimi delle caratteristiche degli edifici a energia quasi zero;
e) modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di nuovi edifici a energia quasi zero e per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
f) modalità e criteri di priorità dei controlli sui certificati di prestazione energetica;
g) modalità di istituzione di un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di verifica delle attestazione di prestazione energetica degli edifici;
h) l'adozione di protocolli nazionali per la valutazione della sostenibilità energetico e ambientale degli edifici;
i) le comunicazioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8, 9 e 10;
j) le modalità di applicazione delle sanzioni.

3. I rimandi della presente legge alla normativa nazionale si intendono automaticamente aggiornati alla sopravvenuta normativa statale.

4. È abrogata la lettera c) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "b) controllo del rendimento energetico degli impianti termici;".

 

Art. 15
Copertura finanziaria

1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.000.000 annui e trovano copertura, per il biennio 2015 -2016, sull'UPB S08.01.002 del bilancio di previsione 2014-2016 e per gli anni successivi sulle corrispondenti voci di bilancio.

 

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).