CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 181
presentata dai Consiglieri regionali
DESINI - BUSIAil 30 gennaio 2015
Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo
e modifiche alla legge regionale 8 agosto 2006, n. 12***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge ha come obiettivo la riorganizzazione dell'intervento pubblico in campo abitativo, in particolare mediante la promozione del sistema dell'edilizia residenziale sociale.
Il concetto di edilizia residenziale sociale è più ampio rispetto al passato, non riguarda più solo determinate categorie svantaggiate, ma può coinvolgere tutti i cittadini che per determinate ragioni, anche temporanee, non sono più in grado di sostenere un canone di mercato.
Occorre, preliminarmente, rimarcare che negli altri paesi europei la percentuale di case in affitto è superiore, in alcuni casi pari a quella degli alloggi in proprietà; tale situazione incide sugli equilibri economici e sociali delle città.
Il punto di partenza è la presa d'atto, il riconoscimento dell'aumento di bisogno di case a prezzi calmierati. L'housing sociale consiste, pertanto, nell'offerta di alloggi e servizi abitativi a prezzi contenuti destinati ai cittadini con reddito medio basso che non riescono a pagare un affitto o un mutuo sul mercato privato, ma non possono accedere ad un alloggio popolare.
Queste esigenze meritano di essere governate oltre che con le misure offerte dal sistema dell'edilizia residenziale pubblica, anche attraverso politiche diverse e maggiormente efficaci in grado di garantire, oltre che il diritto dell'abitazione per i ceti più deboli, anche l'ampliamento e il calmieramento del mercato dell'affitto nei confronti di soggetti appartenenti a particolari aree sociali interessate da diverse tipologie di disagio abitativo.
Sono compresi, pertanto, quegli interventi di politica abitativa d'interesse pubblico che vanno oltre i confini dell'edilizia residenziale pubblica, identificati in tutte quelle attività con finalità sociali messe in campo da organismi pubblici o privati per affrontare il disagio abitativo, non solo delle fasce in assoluto più deboli della popolazione, ma anche di quella vasta area intermedia di persone che si trovano a fronteggiare il problema abitativo pur potendo contare su un reddito e su una condizione di relativa stabilità (ad esempio le famiglie monoreddito, i lavoratori precari, le famiglie monogenitoriali, i genitori separati o divorziati, i giovani e gli anziani).
L'housing sociale rappresenta, quindi, uno degli strumenti tramite il quale sostenere quest'area intermedia di persone che non rientra nei canoni di povertà economica che, tuttavia, non è in grado di misurarsi con il mercato dell'abitare.
In Italia la definizione esistente è quella di edilizia residenziale pubblica (ERP) che fa riferimento all'intervento diretto del settore pubblico nel comparto abitativo. La definizione di alloggio sociale è invece contenuta nel decreto ministeriale 22 aprile 2008 relativo alla "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunità". In base all'articolo 1 del decreto ministeriale 22 aprile 2008, è alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi a libero mercato. Gli alloggi sociali possono essere realizzati ex-novo, ma anche configurarsi a seguito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia da operatori pubblici, sia da operatori privati, con il sostegno di aiuti pubblici; si individuano gli aiuti pubblici come: a) esenzioni fiscali; b) assegnazione di aree o di immobili; c) fondi di garanzia.
La regolamentazione statale non esclude la possibilità per le regioni, nell'ambito del proprio territorio, di individuare altre categorie meritevoli di sostegno, cui ritengono utile e necessario fornire il supporto degli interventi pubblici in materia di edilizia residenziale.
Tra i punti qualificanti della proposta di legge si rimarca l'equiparazione del ruolo dell'operatore privato a quello dell'operatore pubblico, in un'ottica di valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118 della Costituzione. In tal senso si ravvisa la necessità di una regolamentazione dell'intervento del privato attraverso un percorso di accreditamento debitamente disciplinato dalla legge, volto a garantire la qualificazione dell'operatore privato. Il processo di riforma sotteso alla presente proposta ha, altresì, lo scopo di coinvolgere gli operatori pubblici, privati e cooperativi anche al fine di attivare nuove risorse finanziarie in una logica di minore dipendenza dalla spesa pubblica.
Altro punto qualificante è la coniugazione dell'housing sociale e le politiche volte al risparmio energetico; l'intento che si vuole perseguire è quello di far sì che le politiche abitative si integrino sempre più con gli obiettivi di riqualificazione urbana, con le nuove politiche di welfare, con le politiche di sostenibilità energetica e ambientale e con le stesse politiche economiche e occupazionali. Questo significa, in primo luogo, un rapporto stretto con le scelte urbanistiche, con i servizi sociali del territorio e con l'insieme dei servizi pubblici locali. Nell'ambito delle categorie di intervento previste dalla presente legge si segnalano, in particolare, interventi innovativi a carattere sperimentale aventi come obiettivo la qualità edilizia, la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.
La riorganizzazione dell'intervento pubblico nel settore abitativo si realizza anche attraverso una diversa articolazione delle competenze istituzionali, attribuendo un ruolo centrale ai comuni anche come soggetti di governo delle politiche abitative a livello territoriale.
Riveste particolare importanza nell'architettura della proposta di legge l'individuazione degli strumenti finanziari di cui la Regione e, indirettamente, l'insieme degli operatori potranno disporre per finanziare programmi innovativi. Gli strumenti sono: il Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo - articolo 11 - specificamente destinato a finanziare gli interventi di cui alla presente legge; il Fondo di garanzia - articolo 13 - destinato a ridurre quell'importante barriera allo sviluppo dell'offerta sul mercato della locazione determinata dal rischio morosità e il Fondo di rotazione per l'acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale con lo scopo di contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati concessi ai comuni dagli istituti di credito per le spese di acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.
La costituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa, prevista dall'articolo 16, rappresenta, ad avviso dei proponenti uno strumento indispensabile per orientare la programmazione regionale di settore; l'Osservatorio, quale articolazione regionale dell'Osservatorio nazionale, provvede all'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore edilizio.
L'articolo 25 introduce, in presenza di determinati requisiti, la possibilità della mobilità nell'assegnazione degli alloggi, al fine di evitare il sovraffollamento o il sottoutilizzo dei beni disponibili.
Il titolo IV, infine, introduce modifiche e soppressioni alla legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, legge istitutiva dell'AREA. Assume particolare importante la soppressione del consiglio di amministrazione.
Il testo si compone di 42 articoli.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Disposizioni generaliCapo I
Oggetto e funzioniArt. 1
Oggetto e finalità1. La Regione riconosce e promuove il diritto all'abitazione mediante politiche abitative volte a soddisfare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.
2. La Regione persegue il coordinamento delle politiche abitative con gli indirizzi della pianificazione territoriale, sostenendo l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale prioritariamente attraverso la riqualificazione urbana, la rigenerazione sostenibile e l'acquisto del patrimonio edilizio esistente e contrastando il consumo di suolo derivante dalla dispersione degli insediamenti nel territorio rurale.
3. La Regione favorisce il raccordo della programmazione degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie, anche attraverso la promozione di progetti di assistenza domiciliare integrata per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sociale quali condomini solidali, co-housing, patti e protocolli antisfratto.
4. L'edilizia residenziale pubblica comprende gli interventi di edilizia sovvenzionata a totale carico del soggetto pubblico volti ad aumentare la disponibilità di alloggi destinati alle fasce sociali più deboli.
5. L'edilizia residenziale sociale comprende tutte le forme di alloggio sociale quale servizio che svolge la funzione di interesse generale, anche ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunità europea; essa include alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, quali esenzioni fiscali, assegnazioni di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico, destinati alla locazione permanente a canone sostenibile o a riscatto da parte delle fasce sociali non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato.
Art. 2
Funzioni della Regione, delle province e dei comuni1. La Regione e i comuni esercitano le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), così come sostituiti dagli articoli 31, 32 e 33 della presente legge.
Titolo II
Interventi per le politiche abitativeCapo I
InterventiArt. 3
Realizzazione e riqualificazione di alloggi di ERP sovvenzionata1. Per soddisfare il fabbisogno abitativo dei ceti sociali meno abbienti il Programma regionale previsto dall'articolo 7 dispone risorse per l'incremento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito ERP) sovvenzionata mediante interventi di nuova costruzione, preferibilmente senza ulteriore consumo di suolo non urbano, di recupero e di acquisto con eventuale recupero da parte dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (di seguito AREA) e dei comuni.
2. Gli alloggi di nuova costruzione soddisfano il requisito della accessibilità ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche e perseguono obiettivi di qualità urbanistica anche mediante l'impiego di tecniche costruttive basate sui principi di bioedilizia e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
Art. 4
Contributi di edilizia agevolata per alloggi in locazione1. La Regione prevede la concessione di contributi all'AREA e agli operatori privati per interventi di nuova costruzione, recupero o acquisto con recupero di alloggi da destinare alla locazione e stabilisce la durata del vincolo alla locazione, comunque non inferiore a dieci anni.
2. Gli alloggi da destinare a locazione realizzati dall'AREA con i contributi previsti dal comma 1 sono destinati prioritariamente agli inquilini di alloggi di ERP sovvenzionata nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, purché in possesso dei requisiti previsti all'articolo 18, e ai soggetti collocati nelle graduatorie di ERP sovvenzionata.
3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti richiesti per beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata e determina i requisiti di ordine gestionale, professionale, economico e finanziario, nonché i livelli di efficacia ed efficienza che devono essere posseduti dagli operatori privati.
Art. 5
Sostegno all'accesso alle locazioni private1. La Regione prevede interventi di sostegno alle locazioni private secondo le finalità e le modalità stabilite dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
2. La Regione può integrare le risorse statali individuando requisiti e procedure in relazione alla specificità delle problematiche socio-economiche locali.
3. Per la valutazione della capacità economica familiare si fa riferimento ai criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
4. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite annualmente dalla Regione in relazione ai fabbisogni dei comuni con meccanismo premiante per quelli che concorrono al finanziamento degli interventi.
Art. 6
Alloggi per particolari categorie sociali1. La Regione prevede, per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, riserve di alloggi da destinare a particolari categorie sociali quali anziani, disabili, giovani coppie, sfrattati, immigrati, nuclei familiari monoparentali con figli a carico ed altre categorie individuate dal programma regionale previsto dall'articolo 7.
2. Nei comuni nel cui territorio sono stati attivati corsi di laurea sono concessi contributi per interventi di recupero di unità immobiliari pubbliche e private da destinare alla locazione a studenti universitari. Per le unità immobiliari appartenenti a privati la destinazione risulta da apposita convenzione con il comune nella quale sia prevista la locazione dell'alloggio a studenti universitari per almeno dodici anni, al canone determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.
3. I privati beneficiari dei contributi locano l'immobile prioritariamente a studenti secondo le graduatorie predisposte dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.
4. Per studenti universitari si intendono quelli iscritti ad un corso di laurea.
Capo II
Programmazione regionaleArt. 7
Programmazione regionale1. È istituito con decreto del Presidente della Regione il Comitato regionale per l'edilizia abitativa, con compiti di programmazione delle politiche abitative nel campo dell'edilizia residenziale pubblica e sociale.
2. Il Comitato determina gli indirizzi e pianifica i programmi relativi al settore abitativo pubblico, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite dalla Regione.
3. Lo strumento di pianificazione e programmazione è costituito dal Programma regionale per le politiche abitative, aggiornato con cadenza biennale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:
a) gli obiettivi generali e le priorità della politica abitativa regionale in relazione alle diverse forme di disagio abitativo e dei conseguenti fabbisogni rilevati;
b) le linee di intervento e gli strumenti atti al conseguimento degli obiettivi;
c) le risorse finanziarie, di fonte statale, regionale, comunitaria e di altri soggetti pubblici e privati disponibili e i criteri di ripartizione delle stesse per ambiti territoriali e tipi di intervento;
d) la quota di risorse finanziarie eventualmente riservata a particolari categorie di beneficiari e a interventi di carattere sperimentale;
e) i modi e tempi di attuazione degli interventi;
f) le procedure di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Programma.4. Il programma definisce i criteri generali per la valutazione delle domande e la procedura di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, identificando i parametri di riferimento. Sono considerati, in particolare, i seguenti indicatori:
a) il fabbisogno abitativo rilevato a livello territoriale, distinguendo in particolare le necessità derivanti da situazioni di:
1) marginalità sociale, rappresentata da soggetti in precarie condizioni economiche e sociali e che necessitano di particolari forme di accompagnamento sociale;
2) disagio grave, rappresentato da soggetti la cui situazione economica è modesta e incompatibile con un canone di affitto di mercato;
3) difficoltà, rappresentata da soggetti la cui situazione economica di disagio è di breve o medio periodo, per cui è prevedibile la compatibilità con un canone di affitto ovvero con rate di rimborsi di prestiti moderati rispetto a quelli di mercato;
b) la durata delle diverse fasi in cui si articola il processo di attuazione del programma, con l'obiettivo di perseguire l'ottimizzazione dei tempi e la semplificazione delle procedure;
c) il rapporto tra le risorse impegnate e l'incremento della disponibilità di alloggi sociali;
d) il grado di soddisfacimento dell'utenza degli interventi delle politiche abitative.5. Il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Regione o suo delegato, che lo presiede;
b) dall'Assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato;
c) dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
d) da tre membri nominati dalla Giunta regionale e due in rappresentanza degli enti locali, eletti dal Consiglio delle autonomie locali previsto dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali).6. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale dell'AREA, i rappresentanti delle amministrazioni, degli enti pubblici e degli organismi e associazioni interessati secondo le modalità e le forme da definirsi con successivo atto di Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati.
7. Il Comitato dura in carica cinque anni. I componenti del Comitato, diversi dagli organi politici o loro delegati, percepiscono il gettone di presenza e i rimborsi nella misura indicata dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).
8. La Direzione generale dell'AREA assicura i compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato.
Art. 8
Procedimenti attuativi1. Per dare attuazione alle previsioni del programma regionale per le politiche abitative la Giunta regionale, in relazione alle risorse definite nella legge di bilancio e tenuto conto delle priorità definite ai sensi dell'articolo 7, predispone uno o più bandi per la individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento. Il bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
2. La Giunta regionale dispone la localizzazione degli interventi, individua il soggetto attuatore, fissa l'entità del finanziamento e le modalità di erogazione del medesimo.
Art. 9
Disposizioni in materia di accelerazione dei procedimenti1. Gli interventi finanziati iniziano entro tredici mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS della delibera prevista dall'articolo 8, comma 2.
2. Nei casi di inutile decorrenza del termine ed entro i successivi trenta giorni, l'Assessore regionale dei lavori pubblici convoca i comuni, l'AREA, le altre eventuali amministrazioni coinvolte e gli operatori privati interessati, ai fine di accertare le ragioni del ritardo e di verificare la concreta possibilità di superare gli impedimenti che si frappongono alla realizzazione degli interventi. I soggetti intervenuti, qualora valutino la possibilità di pervenire in tempi rapidi all'inizio dei lavori, concordano le iniziative da assumere per l'avvio degli interventi attraverso la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), determinando il nuovo termine per l'inizio lavori. Quest'ultimo non può comunque superare la data ultima stabilita con delibera della Giunta regionale per ogni singolo programma.
3. Qualora non si pervenga all'accordo previsto dal comma 2 entro sessanta giorni dalla convocazione, ovvero non sia rispettato il nuovo termine per l'inizio lavori, la Regione, nei successivi trenta giorni, dichiara la decadenza dal beneficio e ridetermina la localizzazione degli interventi finanziati.
Capo III
Risorse finanziarie e accelerazione dei procedimentiArt. 10
Sostenibilità del sistema di edilizia residenziale pubblica1. Le entrate provenienti dai canoni di locazione sono destinate a compensare i costi di gestione, di amministrazione, della fiscalità, della mobilità degli inquilini e di manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio. Eventuali introiti superiori ai costi indicati al periodo precedente, al netto della fiscalità e degli oneri finanziari, sono comunque destinati alla manutenzione, al recupero e allo sviluppo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Art. 11
Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo1. Per garantire le risorse finanziarie necessarie per le politiche abitative regionali è istituito il Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo.
2. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:
a) statali attribuite alla Regione per le politiche abitative, comprese quelle per il sostegno all'accesso alle locazioni private;
b) regionali individuate con la legge di approvazione del bilancio in misura adeguata alla realizzazione del programma regionale previsto dall'articolo 7;
c) comunitarie finalizzate o comunque connesse agli obiettivi previsti dalla presente legge.3. Concorrono al finanziamento del fondo le risorse economiche stanziate dalle fondazioni bancarie per le finalità previste dalla presente legge. L'impiego delle risorse finanziarie è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le fondazioni stesse.
4. Per l'utilizzo delle risorse previste dal comma 2, lettera b) la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni per l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa.
Art. 12
Destinazione dei proventi delle alienazioni1. La Giunta regionale, su proposta dell'AREA e sulla base del Programma regionale per l'edilizia abitativa previsto dall'articolo 7, approva il programma di reinvestimento delle risorse derivanti dalle alienazioni degli alloggi, dall'estinzione dei diritti di prelazione previsti all'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e dai proventi delle alienazioni del patrimonio immobiliare non residenziale di proprietà dell'AREA.
2. Il programma di reinvestimento è finalizzato:
a) all'incremento o alla valorizzazione del patrimonio abitativo dell'AREA;
b) al ripiano dell'eventuale deficit finanziario dell'AREA.
Art. 13
Fondo di garanzia1. Per favorire la realizzazione di programmi regionali per la casa è istituito un fondo di garanzia per la concessione di fideiussioni per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo previsto dall'articolo 11.
2. La Giunta regionale stipula apposita convenzione con la SFIRS Spa per la costituzione e la gestione del fondo previsto dal comma 1 e definisce le modalità di concessione delle garanzie.
Art. 14
Fondo di rotazione per l'acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale1. Per favorire la realizzazione di interventi di edilizia sociale destinati alle fasce più deboli della popolazione, è istituito un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire al l'abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati concessi ai comuni dagli istituti di credito per le spese di acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.
2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati sono definiti con apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione sono definite dalla Giunta regionale.
Art. 15
Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia1. La Regione attribuisce contributi in conto capitale per promuovere, in relazione alle categorie di intervento previste dalla presente legge, interventi innovativi, a carattere sperimentale nella gestione del patrimonio di ERP e nel processo edilizio perseguendo l'obiettivo della sicurezza, della qualità edilizia e tipologica, della sostenibilità edilizia e del risparmio energetico.
2. Tra gli interventi previsti dal comma 1 possono essere ricompresi anche progetti di autocostruzione per sperimentare nuove soluzioni organizzative nella realizzazione dei lavori e nell'integrazione sociale.
3. Nell'ambito degli interventi a carattere sperimentale previsti dal comma 1, la Giunta regionale adotta un protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio residenziale, per disciplinare la valutazione del livello di sostenibilità dei singoli interventi e per graduare i contributi previsti a norma del presente articolo.
4. I contributi previsti dal comma 1 concorrono a coprire i maggiori oneri connessi con la realizzazione di interventi di costruzione e/o recupero di edifici e sono concessi nella misura massima del 15% del costo riconoscibile dell'intervento, al netto del costo degli elementi di sperimentazione e sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa regionale vigente.
Capo IV
Raccolta e coordinamento delle informazioniArt. 16
Osservatorio regionale del sistema abitativo1. È istituito presso l'AREA l'Osservatorio regionale del sistema abitativo con il compito di provvedere all'acquisizione, alla raccolta, all'elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore edilizio. In particolare, l'Osservatorio integra, rielaborandoli su base territoriale, i dati e le informazioni che attengono:
a) ai flussi informativi locali sui fabbisogni abitativi;
b) all'intervento pubblico nel settore abitativo;
c) alle rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari abitativi;
d) alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione dei programmi, attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni tecniche relative agli interventi realizzati;
e) alle modalità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente.2. La Regione specifica metodi di rilevazione e standard tecnici omogenei per la rilevazione dei dati alla cui raccolta, previa stipula di un apposito protocollo, possono contribuire tutti i soggetti pubblici o privati che siano detentori di informazioni, avendo garantiti l'accesso e la possibilità di utilizzo delle informazioni concernenti in particolare:
a) il patrimonio pubblico destinato all'edilizia residenziale pubblica e alla locazione permanente ed i relativi utenti;
b) le domande di assegnazione di alloggi pubblici, sia soddisfatte che inevase;
c) i beneficiari dei contributi del Fondo sociale e del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, e le domande presentate;
d) i beneficiari di ogni forma di agevolazione finanziaria pubblica, per costruire, risanare o acquistare la propria abitazione;
e) i beneficiari di alloggi di ERP assegnati a riscatto o in proprietà.3. La Regione specifica e articola i compiti e gli obiettivi dell'Osservatorio, individuando forme di coordinamento e di integrazione dello stesso con gli altri Osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per l'accertamento dei fabbisogni abitativi, per l'elaborazione delle politiche abitative e per il monitoraggio della loro efficacia.
Titolo III
Gestione degli alloggi di ERPCapo I
Principi generaliArt. 17
Ambito di applicazione1. Il presente titolo ha per oggetto l'assegnazione, la gestione ed il canone di locazione degli alloggi di ERP.
2. Sono alloggi di ERP, in particolare:
a) gli alloggi di ERP come individuati dalla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;
b) gli alloggi realizzati con i piani di reinvestimento dei proventi delle vendite previste dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 22 (Abrogazione della L.R. 10 giugno 1991, n. 17, concernente il «Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici e il reimpiego delle entrate finanziarie» e attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica». Disposizioni eccezionali concernenti il programma di cessione del patrimonio ex S.M.C.S. del Comune di Carbonia).3. Gli alloggi realizzati in attuazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 (Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato), sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge, fatta salva l'applicazione della disciplina dell'articolo 3 della legge n. 52 del 1976 sulle modalità e sui criteri di assegnazione di detti alloggi.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente titolo le abitazioni in locazione permanente ed a termine e le abitazioni realizzate, recuperate o acquistate dalle cooperative di abitazione per i propri soci ovvero con programmi di edilizia agevolata e convenzionata. Sono altresì esclusi gli alloggi di servizio, quelli di proprietà degli enti previdenziali e quelli costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi). Sono altresì esclusi dall'applicazione della presente legge, limitatamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi sottoposti ad interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia sociale.
5. Gli alloggi non più idonei per vetustà, per inadeguatezza tipologica o per ubicazione ad essere assegnati come residenza permanente, possono essere temporaneamente sottratti dal comune all'assegnazione, per essere inseriti con priorità in programmi di recupero o riqualificazione.
6. Il comune può destinare alloggi di ERP ad un diverso utilizzo, garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo.
7. I programmi di riqualificazione urbana che interessano aree destinate ad edilizia residenziale pubblica garantiscono comunque la realizzazione di una quantità equivalente di nuovi alloggi di ERP all'interno degli ambiti oggetto del programma.
Capo II
Assegnazione e gestione degli alloggiArt. 18
Requisiti per l'assegnazione e relativo accertamento1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di ERP attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo avente diritto:
a) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente; il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:
1) essere cittadino italiano;
2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione europea;
3) essere cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche ed integrazioni; il possesso del requisito della cittadinanza è richiesto al solo richiedente;
b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel comune che indice il bando di concorso; si intende per attività lavorativa principale l'attività dalla quale si ricavano almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla dichiarazione fiscale; si prescinde dal requisito della residenza nei seguenti casi:
1) il comune di residenza o quello in cui si presta attività lavorativa principale non abbiano indetto bandi per due anni consecutivi, nel qual caso è ammessa la presentazione della domanda presso un altro comune scelto dal richiedente;
2) lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel comune che indice il bando;
3) lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per tre comuni della Regione;
c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili:
1) il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nel comune in cui presenta la domanda, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, calcolata nell'ambito comunale suddetto, considerando la zona censuaria più bassa; qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria;
2) fatto salvo il rispetto di quanto previsto al punto 1), il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località anche estera, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del comune in cui si presenta la domanda, considerando la zona censuaria più bassa; qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;
3) nei casi di cui ai punti 1) e 2), qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, la rendita catastale complessiva rivalutata non deve essere superiore a 5 volte la tariffa della categoria catastale di riferimento;
d) assenza di precedenti assegnazioni o contributi:
1) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
2) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di ERP, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
e) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione negli ultimi due anni;
f) non avere occupato senza titolo alloggi di ERP negli ultimi cinque anni;
g) situazione economica del nucleo familiare richiedente, valutato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni attestata da valida attestazione ISE/ISEE; il valore ISEE può essere abbattuto di una percentuale stabilita dall'organo regionale in presenza delle seguenti situazioni:
1) nuclei nei quali sussista una sola persona con un solo reddito da pensione e un reddito da lavoro dipendente nel medesimo anno fiscale dichiarato nella Dichiarazione sostitutiva unica ISEE (la persona ha terminato l'attività lavorativa ed è in pensione nell'anno fiscale di riferimento);
2) nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
3) nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a sessantacinque anni.2. La Giunta regionale determina i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui alla presente legge secondo l'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT.
3. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.
4. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o in relazione a peculiari esigenze locali.
5. I limiti di reddito sono aggiornati periodicamente dalla Giunta regionale, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo, quale risulta dalle determinazioni ISTAT. Nella medesima delibera, la Giunta provvede a rivedere l'incremento massimo ammissibile del reddito degli assegnatari per la permanenza nell'alloggio di ERP. Il programma regionale per le politiche abitative previsto dall'articolo 7 promuove le opportune iniziative di raccordo per articolare sul territorio interventi abitativi, anche in collaborazione con soggetti privati, che intercettino la domanda abitativa delle fasce di reddito che non hanno diritto di permanenza nell'alloggio ERP, ma non hanno la possibilità di accedere ai canoni del libero mercato dell'affitto.
6. Per l'assegnazione di abitazioni destinate a specifiche finalità, possono essere fissati particolari requisiti aggiuntivi, ad opera del programma regionale.
7. Il comune, le commissioni eventualmente preposte alla formazione delle graduatorie e gli enti gestori possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.
Art. 19
Nucleo familiare richiedente1. Ai fini della presente legge per nucleo avente diritto s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica del nucleo, risultare instaurata da almeno due anni prima del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi.
2. Qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini ISEE, si procede alla determinazione di un nucleo familiare estratto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modifiche ed al calcolo dei relativi valori ISE ed ISEE. Il nucleo estratto è coincidente con i componenti il nucleo familiare richiedente, dichiarato in domanda.
Art. 20
Procedimento di assegnazione1. Il comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendono disponibili a qualunque titolo sul proprio territorio, compresi quelli rilasciati dagli appartenenti alle forze dell'ordine, mediante bando pubblico. Più comuni hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata emanando un bando pubblico sovra-comunale.
2. I comuni provvedono a pubblicare i bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di ERP previsto dal comma 3 e procedono alla pubblicazione delle graduatorie entro i successivi sessanta giorni. Le graduatorie comunali sono aggiornate con cadenza biennale.
3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal comma 2 da parte di un comune sul cui territorio insistano alloggi disponibili o in corso di costruzione, l'ente gestore territorialmente competente provvede all'emanazione del bando e alla formazione della graduatoria, previa diffida della Regione e con oneri a carico del comune.
4. La Giunta regionale, con appositi regolamenti da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di assegnazione degli alloggi, disciplinando in particolare:
a) lo schema del bando e le forme di pubblicizzazione;
b) lo schema della domanda e le modalità di presentazione;
c) le modalità di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione e della permanenza degli stessi in costanza di rapporto;
d) i criteri di priorità per l'assegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle domande in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive dei nuclei richiedenti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 18;
e) il procedimento di formazione e pubblicazione della graduatoria, le modalità di aggiornamento e i termini di decadenza delle domande non rinnovate;
f) le forme di assegnazione degli alloggi, tra cui l'eventuale istituzione di apposite commissioni per la formazione delle graduatorie di assegnazione;
g) lo standard abitativo degli alloggi:
h) le modalità di individuazione dell'alloggio, con particolare riguardo alla scelta, alla consegna, alla rinuncia ed ai termini per l'occupazione;
i) le assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di emergenza abitativa;
j) i criteri per la determinazione del canone di locazione e per l'accertamento periodico del reddito;
m) i requisiti che devono essere posseduti dai destinatari finali delle abitazioni in locazione permanente e di quelle in locazione a termine e gli elementi essenziali del relativo contratto di locazione, nonché i requisiti per conseguire l'assegnazione dei contributi per l'abitazione principale e i criteri di formazione delle graduatorie.5. La Giunta regionale determina annualmente il limite di reddito per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP.
6. Gli atti previsti dai commi 3 e 4 sono assunti sentito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale.
7. I comuni o gli enti gestori assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e degli allegati, ferma restando la responsabilità del dichiarante. All'atto della presentazione rilasciano ai concorrente copia della domanda.
8. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.
9. Nel caso di assenza di domande di assegnazione, i comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono destinare gli alloggi a cittadini residenti nei comuni limitrofi aventi i requisiti di cui alla presente legge o assegnarli a canone concordato a famiglie con reddito superiore al limite stabilito per l'accesso e inferiore al limite per la decadenza.
10. I comuni rendono accessibili alla consultazione dei cittadini, tramite sistemi di comunicazione in rete sul proprio sito, tutte le procedure e le varie fasi relative all'assegnazione degli alloggi.
Art. 21
Contratto di locazione1. Il contratto di locazione degli alloggi di ERP è a tempo indeterminato, salvo i casi di annullamento dell'assegnazione, decadenza dalla medesima o morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone o dei servizi.
2. I contratti disciplinano in maniera autonoma e distinta la locazione delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali, applicando i prezzi di mercato. La presente disposizione si applica anche ai contratti già in essere, ai sensi dell'articolo 1339 del Codice civile. L'ente proprietario può stipulare contratti a canoni particolari nel caso di enti o associazioni senza fini di lucro.
Art. 22
Subentro, stabile convivenza, ospitalità temporanea e coabitazione1. I componenti del nucleo originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario, trasferimento della residenza in altra abitazione o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, nonché nel caso in cui nei suoi confronti sia stato disposto l'allontanamento, anche urgente, dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica. Hanno diritto al subentro anche coloro che siano venuti a fare parte del nucleo per ampliamento a seguito di matrimonio, stabile convivenza nei casi previsti dal comma 2, nascita, ricongiungimento di figli, adozioni e affidamenti stabiliti con provvedimento giudiziario.
2. La stabile convivenza comporta la modifica della composizione del nucleo originario quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale;
b) l'avvio della convivenza è comunicato all'ente gestore, il quale verifica la continuità e stabilità della convivenza, per un periodo di almeno quattro anni;
c) la modifica della composizione del nucleo avente diritto è autorizzata dall'ente gestore a seguito delle verifiche previste alla lettera b) e nel rispetto degli standard abitativi regionali.3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, si provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura uniformandosi alla volontà delle parti o, in difetto di accordo, in favore del convivente affidatario della prole o, in assenza di prole, in favore del soggetto con situazione economica più sfavorevole.
4. L'ente gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione, che il subentrante e gli altri componenti del nucleo richiedente siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale.
5. Il subentro è disposto, nell'ordine, a favore del coniuge, dei figli, del convivente more uxorio, degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali, degli affini e degli altri componenti del nucleo come individuati all'articolo 19.
6. Fuori dai casi previsti dal comma 2, l'ospitalità temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al nucleo dell'assegnatario, tra cui le persone che prestano assistenza a componenti del nucleo acquisendo la residenza anagrafica, può essere autorizzata dall'ente gestore nel rispetto degli standard abitativi regionali. In nessun caso l'ospitalità temporanea e la coabitazione comportano modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituiscono titolo al subentro.
Art. 23
Occupazioni senza titolo1. L'AREA adotta ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente per salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa, anche con intese e collaborazioni con le forze dell'ordine. Fermi restando gli obblighi di denuncia e ogni altra attivazione dell'autorità giudiziaria in sede penale e civile, l'ente proprietario provvede a un costante monitoraggio delle situazioni identificando gli occupanti. L'Azienda predispone un piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente che costituisce allegato al bilancio aziendale e che prevede:
a) le misure di prevenzione da adottare;
b) le risorse disponibili;
c) le modalità, concordate con l'autorità che dispone dell'uso della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione delle unità abitative;
d) le modalità per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle unità abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo inoltre alla loro riattazione;
e) le azioni previste in collaborazione con i servizi sociali del comune.2. L'ente gestore dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, previa formale diffida a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione e a presentare, entro lo stesso termine, eventuali deduzioni scritte in merito al titolo del possesso. L'atto che dispone il rilascio degli alloggi costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 11, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Art. 24
Uso razionale del patrimonio1. L'ente gestore, ai sensi dell'articolo 21 ter della legge n. 241 del 1990, dispone con proprio provvedimento l'ingresso nell'alloggio e l'esecuzione coattiva di interventi di messa in sicurezza, di messa a norma, di esecuzione di ordinanze amministrative o, comunque, necessari ad evitare o eliminare pericoli o danni a persone e cose, se l'assegnatario e gli altri occupanti l'alloggio non ne consentono l'esecuzione.
2. Tutti gli interventi di sviluppo, volti alla realizzazione di nuovi edifici e di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente, sono attuati nel rispetto della normativa vigente in materia di risparmio energetico degli edifici e della deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 50/18, modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale 31 ottobre 2007, n. 57/3, e 22 dicembre 2008, n. 8/45, e della normativa in materia di barriere architettoniche.
3. In considerazione delle finalità sottese alla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica sono sottratte agli obblighi inerenti l'attestato di prestazione energetica.
Art. 25
Mobilità1. Per l'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi di edilizia sociale e dei disagi abitativi di carattere sociale, è possibile ricorrere a:
a) programmi di mobilità dell'utenza predisposti dall'ente gestore;
b) cambi di alloggio su richiesta dell'assegnatario;
c) cambi consensuali di alloggio tra assegnatari.2. L'ente gestore può disporre la mobilità dell'utenza anche qualora venga meno l'esigenza per il nucleo di disporre di un alloggio privo di barriere architettoniche o per ragioni di tutela della civile convivenza.
3. La Giunta regionale, con il regolamento dei cambi alloggio da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, relativamente alle fattispecie previste dai commi 1 e 2 ed anche con riferimento ad ipotesi di mobilità in ambito regionale:
a) le modalità e le procedure di pubblicazione e di informazione all'utenza;
b) i limiti di effettuazione e di imposizione dei cambi alloggio e le relative conseguenze sull'applicazione del canone di locazione;
c) le forme di tutela per le categorie disagiate.4. I nuclei familiari che occupano un'unità abitativa in sottoutilizzo e rifiutino la proposta di mobilità verso unità abitative, localizzate in prossimità, di dimensioni adeguate secondo gli standard abitativi regionali ed il relativo rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza, corrispondono un canone commisurato al valore di mercato dell'alloggio. Al secondo rifiuto l'assegnatario è dichiarato decaduto.
5. L'incremento del canone non si applica qualora il nucleo familiare sia composto solo da persone con età superiore a sessantacinque anni.
Capo III
Esclusione dalla graduatoria, annullamento dell'assegnazione, decadenza e risoluzione del contrattoArt. 26
Esclusione dalla graduatoria1. Il richiedente utilmente collocato in graduatoria ne è escluso se, prima della consegna dell'alloggio, si accerti che:
a) abbia perduto uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 18 prima del provvedimento comunale di assegnazione;
b) l'inserimento in graduatoria sia stato ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.2. In presenza delle condizioni previste dal comma 1 il comune, contestualmente alla comunicazione all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.
3. I termini previsti dal comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui si tratti di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.
4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate, il dirigente competente, sentito il parere della commissione di assegnazione ove istituita, pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni.
Art. 27
Annullamento dell'assegnazione1. L'annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto dal comune in contraddittorio con l'assegnatario, nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con la normativa vigente al momento dell'assegnazione medesima;
b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.2. L'ordinanza dirigenziale assegna un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, ha carattere definitivo e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.
Art. 28
Decadenza dall'assegnazione1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal comune, d'ufficio o su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo avente diritto che nel corso del rapporto di locazione:
a) abbia perduto uno o più dei requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto disposto dalla lettera f);
b) non abbia occupato stabilmente l'alloggio entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall'ente gestore a seguito di motivata istanza; il termine è raddoppiato per i lavoratori emigrati all'estero;
c) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
d) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali;
e) abbia eseguito opere abusive nell'alloggio, nelle parti comuni del fabbricato o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto, salvo l'eventuale rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal comune;
f) abbia superato il limite di reddito per la permanenza, determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
g) abbia rifiutato per due volte la proposta di mobilità prevista dall'articolo 24, comma 3.2. L'ordinanza del dirigente comunale contiene, nei casi indicati al comma 1, lettere da a) a e), il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.
3. Salvo che nell'ipotesi prevista al comma 4, la dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio, l'inibizione della presentazione della domanda per un periodo di due anni dalla pronuncia di decadenza, il pagamento del canone commisurato al valore di mercato dell'alloggio.
4. La decadenza disposta per il superamento del reddito comporta il rilascio dell'alloggio con decorrenza dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data del provvedimento e l'applicazione del canone concordato ai sensi della legge n. 431 del 1998.
5. Su istanza dell'interessato, il comune revoca il provvedimento di decadenza qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza per il venir meno dei fattori straordinari che avevano prodotto il superamento del medesimo limite. Non può essere considerato fattore straordinario la fuoriuscita di un componente dal nucleo successivamente alla dichiarazione di decadenza.
6. Il comune può proporre l'attuazione di appositi programmi per la realizzazione di abitazioni, in locazione o in proprietà, da destinare prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi del comma 1, lettere a) e f).
Art. 29
Morosità1. Ai fini della presente legge sono considerati morosi gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi.
2. Sono equiparati a tutti gli effetti agli assegnatari di cui al comma 1 quelli che si rendono morosi nei confronti dell'autogestione nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori.
3. I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido con l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.
4. Per i ritardati pagamenti dei canoni è dovuto un interesse pari a quello legale.
5. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone d'uso è causa di revoca dell'atto di concessione amministrativa con conseguente decadenza dell'assegnazione, salvo sia dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o morte dell'assegnatario qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone. Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi, salve motivate eccezionali proroghe. In tal caso non sono applicabili gli interessi di mora.
6. L'ente gestore, prima di disporre la risoluzione contrattuale, verifica la possibilità di sanare la morosità attraverso un piano di recupero, concordato con l'assegnatario, che preveda il pagamento della somma dovuta maggiorata degli interessi legali.
7. Il provvedimento di revoca emanato dall'ente gestore costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe e deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni.
8. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica).
Art. 30
Fondo sociale1. La Regione istituisce il Fondo sociale per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e sentite le categorie di rappresentanza degli assegnatari, definisce con il regolamento del fondo sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) le categorie dei beneficiari, con riferimento all'ISEE del nucleo richiedente ed ai parametri indicativi del disagio socio-economico;
b) le modalità di ripartizione e di funzionamento del fondo sociale, con particolare riferimento alle procedure ed ai tempi di erogazione dei contributi.
Titolo IV
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2006Capo I
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2006Art. 31
Modifiche all'articolo 2 (Funzioni
della Regione)1. L'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Funzioni della Regione)
1. Per corrispondere alle diverse tipologie di fabbisogno abitativo previste dall'articolo 3, le politiche abitative regionali sono indirizzate a:
a) incrementare e riqualificare il patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (di seguito ERP), anche attraverso la razionalizzazione della sua gestione e l'unificazione della stessa in capo all'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA);
b) promuovere la realizzazione del patrimonio di edilizia regionale sociale attraverso l'offerta di alloggi in locazione, permanente o a termine, a canone moderato rispetto ai valori di mercato;
c) sostenere finanziariamente le famiglie e le persone meno abbienti locatarie di alloggi di proprietà privata con canoni eccessivamente onerosi in relazione al reddito;
d) favorire l'acquisto della prima abitazione, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, anche attraverso interventi di autorecupero o autocostruzione;
e) risolvere gravi e imprevedibili emergenze alloggiative presenti nei comuni o espresse da particolari categorie sociali;
f) contribuire all'abbattimento delle barriere architettoniche, in attuazione della legislazione vigente;
g) integrare le politiche abitative con quelle di carattere sociale per evitare l'insorgenza di fenomeni di esclusione e ghettizzazione e favorire la creazione o il rafforzamento del senso di appartenenza al luogo e la cura degli spazi abitati, anche mediante la promozione di interventi di autocostruzione e autorecupero;
h) attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione e sulle ipotesi di intervento pubblico, anche mediante l'apporto dell'AREA;
i) promuovere l'attivazione di un sistema di qualificazione degli operatori privati;
j) perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione e gestione, e favorire la diffusione delle soluzioni di edilizia sostenibile e di risparmio energetico.
2. In particolare, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo;
b) la determinazione degli obiettivi e delle linee di intervento nei settori dell'edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale attraverso il programma regionale per le politiche abitative e i conseguenti provvedimenti attuativi;
c) il coordinamento delle attività concernenti l'edilizia residenziale pubblica e sociale;
d) la determinazione delle quote di risorse e degli interventi da ripartire nei diversi ambiti territoriali, sulla base della popolazione, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e delle condizioni socio-economiche e abitative esistenti;
e) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti prestazionali da rispettare nella realizzazione degli interventi e la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
f) la concessione e l'erogazione dei contributi pubblici, nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie di riferimento;
g) la promozione ed il coordinamento di iniziative di ricerca e sperimentazione nel campo della normativa tecnica e della qualificazione del processo edilizio;
h) il concorso, con le competenti amministrazioni dello Stato, con gli enti locali interessati e con altri paesi comunitari, nell'elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse comunitario e statale;
i) la determinazione dei limiti di reddito per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica e la definizione di linee guida per il controllo della situazione economica dei nuclei familiari e della modalità di trasmissione degli esiti;
j) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;
k) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i casi di deroga ai requisiti per eccezionali esigenze sociali;
l) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica;
m) la determinazione dei requisiti oggettivi e dei limiti di costo degli interventi;
n) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
o) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti destinatari di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio dì edilizia residenziale pubblica;
p) l'individuazione delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
q) l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo (AREA);
r) la determinazione dei criteri per l'esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
s) l'approvazione dei piani di vendita degli alloggi e la definizione dei criteri per l'alienazione.".
Art. 32
Modifiche all'articolo 3 (Compiti delle province)1. L'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
Art. 33
Modifiche all'articolo 4 (Compiti dei comuni)1. L'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Compiti dei comuni)
1. I comuni esercitano in forma singola o associata le seguenti funzioni nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla Regione:
a) rilevano i fabbisogni abitativi nel territorio comunale e segnalano le situazioni di emergenza abitativa;
b) concorrono all'elaborazione dei programmi regionali volti alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale in locazione permanente e a termine, formulando proposte di intervento e assicurando la loro integrazione con le politiche comunali;
c) individuano, all'interno della loro pianificazione urbanistica, aree e immobili idonei all'insediamento dell'edilizia residenziale pubblica e sociale secondo criteri di elevata qualità urbana ed edilizia e inclusione sociale;
d) provvedono all'individuazione degli operatori che partecipano alla elaborazione e realizzazione degli interventi di edilizia sociale attraverso lo svolgimento di procedure a evidenza pubblica ovvero negoziali, nei casi previsti dalla legge, nonché all'esercizio delle funzioni amministrative attinenti la concessione e la revoca dei contributi agli operatori stessi e alla gestione dei relativi flussi finanziari;
e) provvedono, sulla base dei criteri fissati dalla Regione, alla emanazione dei bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, alla formazione e approvazione delle graduatorie e all'assegnazione degli alloggi, nonché agli atti di annullamento e decadenza dalla assegnazione; in caso di grave ritardo nella attuazione di una o più fasi del procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nell'adozione e nella esecuzione dei provvedimenti di annullamento e decadenza dalla assegnazione, la Giunta regionale provvede, previa diffida, ad affidare gli adempimenti all'AREA in via sostitutiva, ponendo i relativi oneri a carico dell'inadempiente;
f) promuovono, d'intesa con l'ente gestore, i piani di mobilità degli assegnatari e provvedono a garantirne l'attuazione;
g) elaborano i piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale;
h) accertano il possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e sociale.
2. I comuni individuano il livello di servizio ottimale per il rispettivo territorio e formulano proposte ai competenti organi regionali in merito alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i bisogni rilevati, alla localizzazione degli interventi da proporre nei programmi attuativi dei programmi regionali ed alla selezione degli operatori privati per la realizzazione degli interventi.
3. I comuni o loro forme associative, sulla base di apposita convenzione, possono avvalersi dell'AREA per lo svolgimento delle attività amministrative attinenti alla assegnazione e gestione del patrimonio di alloggi pubblici.".
Art. 34
Azienda regionale per l'edilizia abitativa
(AREA)1. L'AREA ha il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica mediante la realizzazione degli interventi di recupero e di nuova costruzione.
2. L'AREA è lo strumento del quale la Regione e gli enti locali si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
3. L'AREA è articolata per servizi distrettuali corrispondenti alle circoscrizioni provinciali previsti dalla legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10 (Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali, o in circoscrizioni più vaste in relazione all'entità del patrimonio gestito).
Art. 35
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 20061. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2006 n.12 le parole: "Il distretto è un'articolazione organizzativa e funzionale di secondo livello dell'AREA, organizzato in almeno due strutture, una a carattere tecnico e l'altra a carattere amministrativo" sono sostituite dalle seguenti parole: "I servizi distrettuali di AREA, uno a carattere tecnico e l'altro a carattere amministrativo - contabile, svolgono". Le parole: "in ogni caso assicura" sono sostituite con le parole: "in ogni caso assicurano".
2. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole "Il distretto" sono sostituite dalle parole "I servizi distrettuali".
Art. 36
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 20061. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituita dalla seguente: "a) il direttore generale".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2006 è soppressa.
Art. 37
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 20061. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole: "il consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole: "il direttore generale".
Art. 38
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 11 del 20061. L'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Direttore generale, direttore tecnico e direttore amministrativo)
1. Il direttore generale è responsabile della gestione complessiva dell'azienda, ha la rappresentanza legale e nomina il direttore tecnico, il direttore amministrativo, i responsabili dei servizi secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa regionale. La nomina, la conferma e la revoca del direttore generale sono disciplinate dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, tra i dirigenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale, partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione, di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
4. Il direttore tecnico è un dirigente dell'Azienda laureato in ingegneria o architettura con esperienza dirigenziale almeno quinquennale; il direttore tecnico dirige i servizi tecnici ai fini organizzativi e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un dirigente dell'Azienda laureato in discipline giuridiche o economiche con esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'azienda e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
5. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore tecnico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva regionale per le posizioni apicali della dirigenza.
6. La nomina a direttore generale determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice civile.".
Art. 39
Abrogazioni1. Gli articoli 1, 5, 12, 13, 18 della legge regionale n. 12 del 2006 sono soppressi.
2. Il comma 2 e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2006, sono soppressi.
Art. 40
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 20061. L'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Servizi distrettuali)
1. I servizi distrettuali assicurano la gestione amministrativa e tecnica del patrimonio dell'Azienda. Ai servizi territoriali sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di riferimento. Nell'ambito delle risorse assegnate, i servizi distrettuali sono dotati di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria.".
Art. 41
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi previsti dalla legge regionale n. 12 del 2006, delle risorse liberate a seguito della soppressione degli articoli 11 e 13 della legge regionale n. 12 del 2006 e mediante un incremento dei capitoli di spesa iscritti in conto dell'UPB S04.10.003 e UPB S04.10.004 del bilancio regionale.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2015 sono introdotte le seguenti variazioni:
SPESA
in diminuzione
STRATEGIA 08
Somme non attribuibiliUPB S08.01.002
Fondo nuovi onéri legislativi di parte correntein aumento
UPB S04.10.003
Edilizia abitativa - parte correnteUPB S04.10.004
Edilizia abitativa - investimenti4. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulle UPB indicate del bilancio regionale per l'anno 2015 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 42
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.