CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 179
presentata dai Consiglieri regionali
ARBAU - LEDDA - AZARA - PERRAil 27 gennaio 2015
Disciplina relativa all'introduzione di animali vivi nel territorio regionale
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
In Sardegna manca una seria politica di sanità veterinaria. È una critica al sistema che sino ad oggi abbiamo conosciuto e che in parte potrebbe essere superata a seguito della recente normativa licenziata dal Consiglio regionale, in particolare per quanto attiene alla materia di coordinamento da parte del competente Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
La sanità animale è alla base della tutela dello stesso patrimonio zootecnico e quindi della qualità e quantità delle produzioni del settore primario. Politica veterinaria che, tuttavia, risulta ancora più determinante in ordine alle strategie commerciali che una comunità regionale come la nostra intende intraprendere. Per essere chiari: nessun ostacolo alla libera circolazione degli animali provenienti da altre regioni o stati, ma pari condizioni in ordine agli elevati costi che sopporta il nostro sistema zootecnico per il controllo sanitario degli animali allevati in Sardegna. Costi divenuti insostenibili se riferiti alle diverse epidemie che si sono succedute negli anni per una mancanza totale di programmazione e controlli.
Il presente progetto di legge pone una semplice regola base per una Regione a forte vocazione zootecnica come la nostra: quella del controllo sanitario preventivo degli animali vivi che vengono introdotti nel nostro territorio. Controlli che, ai sensi della normativa europea, saranno effettuati a campione, non discriminatori, volti a verificare che gli animali e i prodotti destinati agli scambi intracomunitari siano conformi ai requisiti applicabili al luogo di origine.
Provvedimento, peraltro, attuato a costo zero per la Regione in quanto lasciato alla libera iniziativa imprenditoriale debitamente autorizzata dal Servizio veterinario regionale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Stalle di sosta1. L'introduzione di animali vivi nel territorio regionale è consentita previo controllo sanitario; a campione e non discriminatorio, volto a verificare che gli animali e i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti applicabili al luogo di origine, presso le stalle di sosta autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), operanti nel territorio dei comuni della Sardegna sedi di porti. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, emana le direttive di attuazione.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).