CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 167

presentata dai Consiglieri regionali
ZEDDA Paolo Flavio - SALE - USULA - CHERCHI Augusto - MANCA Pier Mario - MANCA Gavino - ANEDDA - COCCO Pietro - COCCO Daniele Secondo - DESINI - SOLINAS Christian - UNALI - PIZZUTO - AGUS - LAI - DERIU - TENDAS - PINNA Rossella - MORICONI - COZZOLINO - COLLU - DEMONTIS - COMANDINI - PISCEDDA - BUSIA - RUBIU - PINNA Giuseppino - TATTI - FENU - TUNIS - LOCCI - FLORIS

il 19 dicembre 2014

Norme volte ad incentivare l'insegnamento della lingua sarda nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna)

***************

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La scelta di operare per tutelare la lingua sarda, sostenerla e permettere la sua trasmissione alle generazioni future, anche attraverso l'impegno pubblico ed istituzionale, si fonda su una molteplicità di presupposti culturali, politici e civici molto forti:
- in senso universale, nel rispetto della legislazione internazionale sui diritti delle minoranze, la conservazione del sardo come lingua viva si inquadra coerentemente (come sottolinea il Consiglio d'Europa nella Carta delle lingue minoritarie o regionali) nel progetto di una "Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale", la quale costituisce patrimonio comune dell'umanità e deve essere riconosciuta ed affermata nell'interesse delle generazioni presenti e future. Le politiche di tutela della lingua, in questa prospettiva, oltre a intervenire in difesa di quella che è in sé una grande ricchezza per gli individui e la società, contribuiscono a garantire il diritto dei popoli a scegliere una via culturale propria nella costruzione del loro destino;
- storicamente, la diffusione della scrittura in lingua sarda, già a partire dal secolo XI, ha prodotto un ampio complesso documentale, di carattere giuridico, letterario e poetico. Le testimonianze in esso conservate hanno fotografato nel trascorrere dei secoli l'evoluzione della vita sociale, delle tradizioni e delle produzioni artistiche proprie del popolo che le ha create. La conoscenza e lo studio del patrimonio letterario in sardo, quindi, rispondono alla esigenza imprescindibile di tutela della memoria e sono basilari per definire e comprendere in profondità il percorso della società isolana nell'ultimo millennio;
- se facciamo riferimento al suo patrimonio intangibile, la Sardegna possiede una grande varietà di linguaggi complessi di grande spessore artistico e di forte significato sociale, che trovano nella lingua il loro substrato; si tratta della poesia orale di improvvisazione, di antichissima origine ma ancora diffusa e radicata nella popolazione attuale, del cantu a tenore (già dichiarato patrimonio intangibile dell'umanità dall'UNESCO), del cantu a ghiterra logudorese, dei riti paraliturgici e della polifonia sacra, solo a titolo di esempio parziale e non esaustivo. Tutte queste preziose forme espressive, esclusive della Sardegna, manterranno integro il loro senso più profondo e la loro funzione solo se l'uso della lingua rimarrà diffuso e vitale. In caso contrario, saranno condannate alla decadenza e all'estinzione;
- considerando la dimensione psicolinguistica, l'impiego della lingua propria da parte di una comunità rafforza la coesione sociale e trasmette un forte messaggio di orgoglio e di autostima, sia al suo interno che nell'apertura alle altre nazioni ed al mondo; l'insegnamento della lingua locale a scuola può contribuire a coinvolgere gli studenti in un percorso educativo che sentono maggiormente proprio, ed a combattere, in tal modo, la dispersione scolastica;
- secondo i più recenti orientamenti della didattica, l'approccio plurilingue all'insegnamento già a partire dalle scuole dell'infanzia si dimostra efficace nell'aiutare lo sviluppo intellettuale del bambino e favorisce una educazione orientata alla pluralità ed alla apertura verso altre culture. L'Unione europea, per queste ragioni, sostiene con forza l'istruzione multilingue già dalla prima infanzia secondo la formula "lingua materna più due", e ne tiene conto nel definire i criteri di assegnazione dei fondi;
- ancora, l'uso pubblico della lingua locale può dare forza e suggestione all'immagine della comunità che lo adotta, del suo territorio, della sua cultura, dei suoi prodotti delle sue atmosfere, distinguendola positivamente agli occhi del mondo. In questo senso, la politica a sostegno della lingua può risultare un aiuto importante nelle azioni di promozione delle produzioni locali e del turismo.

La Regione, per queste ed altre motivazioni, ha deciso di tutelare, sostenere e valorizzare la lingua sarda nelle sue varie forme espressive, di promuoverne la diffusione e la trasmissione, di garantirne la pari dignità con la lingua italiana e di creare le condizioni perché, in ogni ambito, possa essere strumento comunicativo e veicolo di cultura.

Le politiche a sostegno della lingua sarda sono attualmente già definite e regolate da leggi regionali e nazionali, tuttavia, la pianificazione dell'insegnamento, che costituisce il cuore delle strategie a sostegno della lingua, si è rivelata per vari aspetti poco efficace e disorganica, e la diffusione e la conoscenza del sardo non hanno ottenuto, in questi anni, quell'influsso positivo che la attivazione delle normative a sua tutela avrebbe lasciato sperare.

Abbiamo, dunque, ritenuto opportuno mettere a punto una proposta di legge di riforma del sistema che si ponesse come obiettivo primario l'insegnamento del sardo, attraverso il suo utilizzo veicolare, nelle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna.

La proposta di legge è stata elaborata tenendo conto del riparto delle competenze tra Stato e Regione e del quadro normativo di riferimento vigente. La legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) ha sancito il diritto dei sardi alla istruzione in lingua locale, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, ma si è dimostrata fin qui sostanzialmente inefficace, anche a causa dell'assenza di una norma di attuazione dello statuto ai sensi dell'articolo 18; la legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), appare oggi per certi aspetti desueta, soprattutto riguardo all'insegnamento del sardo a scuola e, spesso, utilizzata per finalità estranee alla valorizzazione specifica della lingua.

Per tutte queste ragioni, e per motivi inerenti il coordinamento tra fonti dello stesso rango, si è optato per una riscrittura parziale della legge regionale n. 26 del 1997. In dettaglio, si è proceduto alla modifica sostanziale del titolo IV (Integrazione dei programmi scolastici nell'ambito dell'autonomia didattica delle scuole), allo scopo di colmare delle lacune evidenziatesi nel corso degli anni e, nel contempo, di prevedere e disciplinare alcuni istituti che incentivino le scuole a seguire percorsi educativi di e in lingua sarda. Tali istituti confluiscono, nel loro insieme, a formare un complesso di strumenti, normativi e finanziari, e contribuiscono a costituire una sorta di "pacchetto" che la Regione metterà a disposizione del sistema scolastico.

Più in dettaglio, tali istituti riguardano:
- opzione di volersi avvalere dell'insegnamento del sardo valida per tutto il ciclo scolastico;
- incentivi economici e normativi per le scuole che decidono di insegnare il sardo;
- istituzione del Registro degli insegnanti di lingua sarda;
- istituzione della Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola;
- introduzione della figura del tutor scolastico per la lingua sarda;
- creazione di laboratori extra scolastici di lingua sarda;
- previsione di risorse specifiche per la produzione di testi didattici in lingua sarda.

Le norme di modifica e integrazioni alla legge regionale n. 26 del 1997, di seguito illustrate, infine, sono state redatte secondo i recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di tutela delle minoranze linguistiche.

L'articolo 1 modifica le disposizioni di principio di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 1997, di seguito "legge", inserendo il comma 2 bis che, in modo ora esplicito, impone alla Regione la valorizzazione e la promozione della formazione scolastica plurilingue, nell'ambito dei principi fissati in materia dall'Unione europea e del quadro normativo interno.

L'articolo 2 aggiunge la lettera f) al comma 2 dell'articolo 3 della legge, per il quale la Regione si obbliga a sostenere l'insegnamento del sardo nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso l'uso veicolare. Tale norma mira, nell'intento dei proponenti, a porre a regime l'insegnamento del sardo e superare la fase di sperimentazione.

L'articolo 3 modifica l'articolo della legge inerente l'Osservatorio per la cultura e la lingua sarda, introducendo il comma 2 bis al relativo articolo 5 e modificandone il comma 5. La prima modifica pone in capo all'Osservatorio le funzioni fondamentali di supervisione e monitoraggio dell'attività svolta dalle diverse istituzioni coinvolte nell'attuazione della legge.

L'articolo 4 modifica l'articolo 7 della legge in riferimento al coordinamento della Regione con gli organi statali. In particolare, il secondo comma introduce i commi 1 bis e 1 ter: il primo consente alla Regione di coordinare la propria attività con l'istituzione scolastica, al fine dell'inserimento del sardo nelle scuole in modo graduale, armonico e non impositivo; il comma 1 ter introduce lo strumento dell'intesa al fine di programmare tempi e modalità dell'attuazione delle politiche linguistiche in ambito scolastico.

L'articolo 5 ridefinisce quasi integralmente il previgente articolo 17 della legge, modificandone sia il titolo (Indirizzi per l'insegnamento del sardo nelle scuole di ogni ordine e grado) che il contenuto. La proposta di emendamento si compone di 9 commi. Le modifiche apportate al primo comma, oltre che di natura tecnica, rendono l'assetto della disposizione coerente con le innovate finalità della riforma, in particolare con l'articolo 1, comma 2 bis. Il secondo comma precisa l'intento riformista, prevedendo l'inserimento della lingua sarda a scuola - anche quale strumento veicolare in tutte le discipline del curricolo - nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia scolastica e in coordinamento con la legge quadro n. 482 del 1999. Il comma 3 è un'ulteriore norma di coordinamento con l'articolo 10, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale). Le materie oggetto di studio per mezzo dell'utilizzo veicolare del sardo sono le medesime della legge, con l'inserimento della poesia di tradizione orale e l'improvvisazione poetica alla modificata lettera b) e della musica e canto tradizionale all'aggiunta lettera h). Il comma 4 permette di superare il sistema previgente fissando la strategia che la Regione intende perseguire nei prossimi anni: i genitori potranno aderire ai programmi di insegnamento del sardo su base volontaria, in linea con quanto previsto dalla legge n. 482 del 1999 (vedi sentenza Corte costituzionale n. 159 del 2009), ma l'opzione espressa sarà valida per tutto il ciclo scolastico, fatto salvo il diniego comunicabile all'inizio di ogni anno. Il comma 5 prevede che l'insegnamento in sardo possa essere svolto da risorse interne alle scuole o, qualora non vi siano le professionalità adeguate, anche da personale esterno iscritto all'istituito registro dei docenti di lingua sarda (vedi oltre). Il comma 6, letto in combinato disposto con il comma 9, definisce in quale forma la lingua sarda debba essere impiegata nell'insegnamento, nella sua forma orale e scritta. Il primo prevede che l'insegnamento avvenga a cominciare dalla lingua parlata nella comunità di appartenenza. Nel secondo, tuttavia, la Regione definisce un indirizzo in riferimento alla produzione dei testi scritti in lingua sarda da destinare alle scuole, promuovendo la standardizzazione grafica della lingua. I commi 7 e 8, infine, prevedono ulteriori incentivi: la costituzione di laboratori extrascolastici per l'approccio ludico e creativo alla lingua e il finanziamento per la produzione e traduzione di testi in lingua sarda e di materiale didattico.

Gli articoli dal 6 all'11 mirano a disciplinare, come detto in premessa, un pacchetto di incentivi che la Regione andrà a mettere a disposizione delle scuole.

L'articolo 6 inserisce nella legge un nuovo articolo, il 17 bis, istituendo la figura del tutor scolastico per la lingua sarda. Il secondo comma ne elenca le funzioni: consulenza tecnico-scientifica ai docenti, assistenza alle famiglie per riattivare la trasmissione intergenerazionale delle competenze linguistiche, coordinamento dei laboratori di lingua, verifica della competenza iniziale e finale degli alunni. Il tutor, inoltre, presenta alla Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola una relazione semestrale sull'attività svolta. Il comma 4 definisce l'ambito di operatività del tutor, in coerenza a criteri di omogeneità linguistica e densità della popolazione scolastica. Il quinto comma disciplina le modalità di reclutamento, con il riconoscimento normativo delle competenze e delle professionalità formatesi in ambito linguistico.

L'articolo 7 modifica l'articolo 18 della legge e detta criteri e modalità per i finanziamenti in fase attuativa. Tali risorse sono destinate a coprire i costi per i docenti, anche esterni, e le ulteriori spese organizzative delle scuole (comma 1). Particolare attenzione merita il comma 3, il quale rappresenta un punto d'equilibrio nel delicato confine normativo tra autonomia scolastica e competenze della Regione. Fissando delle priorità in ordine alla concessione delle proprie risorse finanziarie, la Regione individua un "orario minimo settimanale" in cui dovrà articolarsi l'insegnamento della lingua sarda, al fine di garantire, per quanto possibile, la continuità didattica. La Regione valuterà le proposte, inoltre, sulla base degli elementi stabiliti al comma 2 (tra gli altri, numero di corsi, percentuale di adesioni, livello di competenza dei docenti). Le restanti disposizioni riguardano le modalità operative, che coinvolgono le principali istituzioni coinvolte (Giunta regionale, Assessorato, commissione consiliare competente, CISI, scuole).

L'articolo 8 del progetto di riforma inserisce un nuovo articolo nella legge, il 18 bis (Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola - CISI). La disposizione succitata istituisce e disciplina la composizione di un organo necessario sia alla definizione dei principi didattici di base per l'insegnamento, sia alla complessiva valutazione della politica linguistica regionale in questo contesto. Oltre al ruolo di supporto, coordinamento e guida tecnico-scientifica, la consulta curerà la produzione e la traduzione di testi, l'elaborazione dei progetti didattici per i laboratori in lingua e l'adozione di specifici test da sottoporre agli alunni a fini di verificarne le competenze (comma 3, lettere a), b) e c)). L'organo in questione completa l'assetto del sistema di controllo delle politiche linguistiche in ambito scolastico: tale assetto prevede al suo vertice l'Osservatorio (articolo 3), un ruolo centrale della CISI e un ruolo terminale del tutor scolastico per la lingua sarda (articolo 6).

L'articolo 9 inserisce un nuovo articolo nella legge, l'articolo 19 bis, relativo agli incentivi per la formazione dei docenti.

L'articolo 10 inserisce un nuovo articolo nella legge, l'articolo 19 ter, istituendo il Registro regionale docenti di lingua sarda. Il proposito è quello di creare un elenco regionale dal quale le scuole possano attingere per reperire il personale docente dotato della necessaria competenza e professionalità. Inoltre, vuole essere uno strumento utile all'amministrazione per "inventariare" le risorse umane. I commi 2 e 3 fissano i requisiti generali per l'accesso al registro. Il comma 5 demanda alla Giunta regionale l'individuazione delle competenze necessarie ai fini dell'iscrizione e dell'impiego del personale docente iscritto. Il comma 6, nelle more del procedimento suddetto, demanda alla CISI, in sede di prima applicazione, l'accertamento dei requisiti.

L'articolo 11, inserendo l'articolo 22 bis alla legge, rappresenta una norma transitoria che fissa i termini di applicazione delle disposizione contenute nel progetto di riforma: prescrive, infatti, che il sardo sia inserito nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie a partire dall'anno scolastico 2015-2016. A partire dall'anno successivo l'inserimento del sardo viene esteso a tutte le scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 12, infine, provvede ad individuare la copertura finanziaria per i nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale previsti nella proposta di legge.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 1997

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Regione, in armonia con i principi di rispetto delle diversità culturali e linguistiche definiti dall'Unione europea, tutela, valorizza e promuove l'istruzione scolastica plurilingue.".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1997

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1997 è aggiunta le seguente:
"e bis) sostiene l'insegnamento della lingua sarda nelle scuole di ogni ordine e grado.".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 1997

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 1997 è aggiunto il seguente:
"2 bis. All'Osservatorio sono inoltre attribuite le funzioni di supervisione e di monitoraggio dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della presente legge per l'insegnamento della lingua sarda.".

2. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 1997 le parole "di qualifica non inferiore all'ottava" sono sostituite dalle seguenti: "di qualifica non inferiore alla D,".

 

Art. 4
Modiche all'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 1997

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 1997 le parole "L'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport" sono sostituite dalle seguenti: "L'Assessore competente per materia.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 1997 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna al fine di garantire un armonico e graduale inserimento della lingua sarda nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo nella Regione.
1 ter. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione può stipulare apposite intese con l'ufficio scolastico regionale per definire i tempi e le modalità applicative degli interventi in ambito scolastico".".

 

Art. 5
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 1997

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Indirizzi per l'insegnamento della lingua sarda nelle scuole di ogni ordine e grado)
1. L'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine e grado, integrando i corrispondenti interventi dello Stato, a favore delle scuole che, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), svolgano attività atte a perseguire le finalità previste dall'articolo 1, comma 2 bis.
2. Fatta salva l'autonomia degli istituti scolastici, la lingua sarda è inserita nei programmi scolastici, nel rispetto delle specificità corrispondenti all'ordine e grado scolastico, secondo le previsioni dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) ai fini dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua in orario curricolare in qualunque disciplina tra quelle comprese nel curricolo scolastico.
3. La Regione finanzia in modo specifico le iniziative che abbiano lo scopo di favorire la conoscenza della cultura e della lingua sarda attraverso progetti formativi finalizzati all'insegnamento in lingua sarda e allo studio delle seguenti materie secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 10, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale):
a) storia della Sardegna;
b) letteratura sarda, comprese la poesia di tradizione orale e l'improvvisazione poetica;
c) storia dell'arte della Sardegna;
d) tradizioni popolari della Sardegna;
e) geografia ed ecologia della Sardegna;
f) diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie locali e all'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna;
g) musica e canto tradizionali della Sardegna.
4. Al momento dell'iscrizione i genitori o chi ne fa le veci, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano la propria volontà di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della lingua sarda. L'opzione espressa è valida per la durata dell'intero ciclo scolastico e può essere modificata, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, all'inizio di ciascun anno scolastico.
5. L'insegnamento della lingua sarda può essere svolto da insegnanti interni di ruolo o a tempo determinato o da docenti esterni all'istituzione scolastica iscritti al Registro dei docenti di cui all'articolo 19 ter.
6. L'insegnamento orale della lingua sarda è svolto a partire dalla parlata della comunità di appartenenza.
7. I progetti formativi possono comprendere specifici laboratori in lingua sarda, da svolgersi in orario extracurricolare, per l'approccio ludico e creativo degli studenti alla lingua sarda.
8. In funzione degli obiettivi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione regionale finanzia la produzione e la pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati all'insegnamento della cultura e della lingua sarda, traduzione di libri di testo in lingua sarda, nonché all'acquisto di materiale didattico di uso individuale e collettivo.
9. La Regione promuove la standardizzazione grafica e linguistica per la produzione dei testi scritti destinati alle scuole.".

 

Art. 6
Tutor scolastico per la lingua sarda

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 1997 è aggiunto il seguente:
"Art. 17 bis (Tutor scolastico per la lingua sarda)
1. Al fine di garantire un supporto all'attività di cui al comma 1 dell'articolo 17, la Regione individua specifiche figure professionali, i tutor scolastici per la lingua sarda, che svolgono compiti di assistenza, consulenza e monitoraggio dell'attività di insegnamento e assicurano il collegamento tra le istituzioni scolastiche e la Regione.
2. In particolare, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il tutor scolastico per la lingua sarda assiste i docenti nello svolgimento delle lezioni e nell'utilizzo del materiale didattico in lingua sarda, promuove incontri in lingua sarda con il corpo docente, gli studenti e la rappresentanza dei genitori, svolge un'attività di sensibilizzazione nella propria realtà territoriale.
3. I tutor scolastici per la lingua sarda riferiscono alla Consulta di cui all'articolo 18 bis una relazione semestrale sull'andamento dei progetti didattici in lingua sarda.
4. I tutor scolatici per la lingua sarda operano in un'area territorialmente definita in base a criteri che considerano l'omogeneità linguistica e la densità della popolazione scolastica.
5. La Regione seleziona con procedura pubblica per titoli ed esami le figure professionali di cui al presente articolo. A tal fine, costituisce titolo il possesso di titolo di studio specifico, master post laurea, corso di abilitazione all'insegnamento della lingua sarda, l'esperienza nell'ambito degli sportelli linguistici e altre esperienze certificate.".

 

Art. 7
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 1997

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti)
1. Per le finalità di cui all'articolo 17, la Regione finanzia le istituzioni scolastiche che utilizzano le risorse finanziarie per le spese per i docenti, anche esterni, impegnati nell'attuazione della presente legge e per le spese organizzative delle scuole.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, sentita la Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola di cui all'articolo 18 bis, definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per l'insegnamento della lingua sarda nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto in particolare di:
a) numero di ore di insegnamento proposte;
b) numero di corsi proposti nello stesso istituto scolastico;
c) percentuale di adesione da parte dei genitori nell'ambito della singola istituzione scolastica;
d) livello di competenza linguistica ed esperienze pregresse dei docenti;
e) presenza di docenti interni;
f) valorizzazione dei modelli di insegnamento della lingua sarda più avanzati all'interno di un quadro plurilingue secondo lo standard europeo.
3. La Regione finanzia in via prioritaria i progetti che prevedono l'insegnamento in orario curricolare, per tutto il corso dell'anno scolastico, con una estensione di almeno tre ore settimanali nelle scuole dell'infanzia e almeno due ore settimanali nelle scuole primarie e secondarie.
4. La delibera di cui al comma 2 è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni; decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. L'Assessorato competente per materia predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un avviso per la presentazione da parte delle scuole di proposte di attivazione di corsi di insegnamento di lingua sarda. Tali proposte sono presentate entro quarantacinque giorni dall'avviso.".

 

Art. 8
Consulta pro s'imparu de su sardu
in iscola (CISI)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 1997 è inserito il seguente:
Art. 18 bis (Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola - CISI)
1. È istituita, presso l'Assessorato competente per materia, la Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola (CISI), con compiti generali di supporto, coordinamento e guida tecnico- scientifica dell'attività svolta dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dell'insegnamento di e in lingua sarda.
2. La CISI è nominata dall'Assessore competente, sentito l'Osservatorio per la cultura e la lingua sarda, ed è presieduta dall'Assessore o da un suo delegato. Ne fanno parte, in numero non superiore a cinque incluso il presidente, esperti di specifica competenza ed esperienza nella didattica della lingua sarda.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, la CISI predispone apposite linee guida per:
a) la produzione dei testi didattici in lingua sarda di cui all'articolo 17, comma 8;
b) l'elaborazione dei progetti dei laboratori didattici di cui all'articolo 17, comma 7;
c) l'adozione dei test da sottoporre agli alunni ai fini della verifica delle attività di insegnamento.
4. Ai componenti della CISI spettano i compensi di cui alla legge regionale del 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).".

 

Art. 9
Formazione dei docenti

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 26 del 1997 è inserito il seguente:
"Art. 19 bis (Formazione dei docenti)
1. La Regione garantisce e sostiene i percorsi di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di lingua sarda mediante convenzioni con le università, i consorzi universitari e altre agenzie formative presenti nel territorio regionale anche con le modalità previste dall'articolo 16, comma 1.".

 

Art. 10
Registro regionale docenti di lingua sarda

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 26 del 1997 è inserito il seguente:
Art. 19 ter (Registro regionale docenti di lingua sarda)
1. Senza nuovi e maggiori oneri per la finanza regionale, è istituito presso l'Assessorato competente per materia il Registro regionale dei docenti di lingua sarda.
2. Possono richiedere l'iscrizione al Registro gli insegnanti interni di ogni ordine e grado scolastico di ruolo o a tempo determinato e figure professionali esterne certificate.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 da parte dei docenti è subordinata al possesso della conoscenza linguistica attiva e passiva di livello almeno C1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
4. L'accertamento della conoscenza di cui al comma 3 è attestato da soggetti pubblici o privati abilitati alla certificazione.
5. La Giunta regionale adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge una delibera che definisce le modalità per l'accesso all'elenco e per l'utilizzo del personale docente iscritto.
6. In sede di prima applicazione l'accertamento della conoscenza della lingua sarda è effettuato dalla Consulta pro s'imparu de su sardu in iscola di cui all'articolo 18 bis.".

 

Art. 11
Disposizioni transitorie

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 26 del 1997 è inserito il seguente:
"Art. 22 bis (Disposizioni transitorie)
1. Con la presente legge la Regione promuove, a partire dall'anno scolastico 2015-2016, l'insegnamento della lingua sarda nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie della Regione. A partire dall'anno scolastico 2016-2017 l'insegnamento è esteso alle scuole secondarie.".

 

Art. 12
Norma finanziaria

1. Per effetto delle modifiche introdotte dalla presente legge, le risorse già stanziate in bilancio per gli interventi di cui alla legge regionale n. 26 del 1997 sono incrementate di euro 3.000.000 annui a decorrere dall'anno 2015.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni, relative al finanziamento del fondo regionale per l'occupazione, iscritte in conto dell'UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e in conto delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

STRATEGIA 01
UPB S01.03.003
Funzionamento organismi di interesse regionale
2014 euro ---
2015 euro 50.000
2016 euro 50.000

STRATEGIA 03

UPB S03.02.001
Interventi per la valorizzazione della lingua e della cultura sarda
2014 euro ---
2015 euro 2.950.000
2016 euro 2.950.000

in diminuzione

STRATEGIA 06

UPB S06.06.004
Fondo regionale per l'occupazione - Spese correnti
2014 euro ---
2015 euro 3.000.000
2016 euro 3.000.000

4. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulle succitate UPB S01.03.003 e S03.02.001 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).