CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 166
presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandrail 18 dicembre 2014
Esenzione dall'imposta municipale propria per i terreni agricoli
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge regionale intende rappresentare un rimedio di emergenza alla scellerata decisione del Governo, formalizzata nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, di abrogare le esenzioni dall'imposta municipale propria per i terreni agricoli dei comuni caratterizzati da un'altitudine inferiore ai 600 metri.
Il comma 2 dell'articolo 22 decreto legge 24 aprile 2014,. n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)) è intervenuto in modifica del precedente decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito in legge con modificazioni dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 aprile 2012, n. 44) , prevedendo che, con successivo decreto ministeriale, vengano individuati i comuni ai quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, riconoscere l'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli in virtù della loro altitudine.
Con il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle politiche agricole e forestali e Ministero dell'interno) è stata rimodulata l'applicazione dell'esenzione dall'IMU, definendo nuovi ambiti applicativi dell'esenzione dall'imposta municipale propria.
Tale decreto stabilisce che sono esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)".
Individua, altresì, quale ulteriore ambito applicativo dell'esenzione dall'imposta i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.
Con questi criteri appena 1500 comuni in tutta Italia potrebbero beneficiare dell'esenzione totale ed in Sardegna appena 50 comuni.In questi anni era stata assicurata per il settore agricolo una specifica clausola di salvaguardia, tale da garantire condizioni fiscali in grado di contribuire alla critica situazione deficitaria delle aziende agricole e dei proprietari di terreni ubicati in zona collinare e montana.
Il supporto a detti comuni nasce in particolare dal riconoscimento del valore sociale e ambientale che il presidio umano svolge in quei territori, poiché i proprietari di appezzamenti di terreni sono da sempre in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente, nell'azione contro il rischio idrogeologico e gli incendi boschivi, nonché concorrono con la loro presenza a mitigare il fenomeno di spopolamento delle aree interne.
L'attuale provvedimento, oltre a suscitare non poche perplessità di tipo tecnico in merito alle modalità di individuazione delle fasce d'altitudine, appare fortemente penalizzante nei confronti di un settore già pesantemente colpito dalla crisi e dai disastri meteorologici.
La Sardegna risulterebbe pesantemente danneggiata dalla nuova imposizione fiscale, in considerazione sia della conformazione geografica del territorio che della vocazione agricola delle sue campagne.
Nello specifico, nella nostra Isola, l'applicazione del nuovo tributo accentuerebbe i problemi legati all'agricoltura, frenandone definitivamente sviluppo e competitività e mettendo ulteriormente in disequilibrio finanziario tantissime aziende con la conseguente uscita dai mercati.
La Regione e le istituzioni locali hanno, negli anni, attivato strategie di sostegno e valorizzazione delle zone collinari e montane, cercando di assicurare sostegno a un sistema fatto prevalentemente di turismo e di agricoltura.
La proroga dei pagamenti al 26 gennaio, sancita dal Governo con decreto adottato il 12 dicembre, rappresenta a questo proposito un rimedio assolutamente parziale e insufficiente.
In un momento in cui la tutela e la salvaguardia del territorio rappresenta una priorità nell'interesse della collettività, che per importanza vale decisamente molto di più dei 350 milioni di euro in più stimati dal Governo come maggior gettito derivante dalla cancellazione dell'esenzione, occorre ribaltare la prospettiva e prevedere, in luogo di una limitazione, un'estensione dei terreni esenti da imposta, prescindendo dal criterio dell'altitudine, che è parametro ben diverso dalla "capacità contributiva" di cui all'articolo 53 della Costituzione.
Con la presente proposta la Sardegna può essere apripista di una politica nazionale che, prima di tutto, scongiuri l'applicazione dell'imposta e, in secondo luogo, promuova, anche attraverso le scelte di politica fiscale, ulteriori iniziative per il rilancio di un settore tradizionale dell'economia sarda e italiana.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Esenzione dei terreni agricoli dall'imposta municipale propria1. I terreni agricoli sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU).
2. La Regione autonoma della Sardegna sopperisce alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, che sono valutate in euro 20 milioni.
Art. 2
Decorrenza1. L'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014.
Art.3
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 20.000.000 annui, si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016:
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL
2014 euro 20.000.000
2015 euro 20.000.000
2016 euro 20.000.000
in aumento
N.I.
2014 euro 20.000.000
2015 euro 20.000.000
2016 euro 20.000.000
Art.4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).