CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 164
presentata dai Consiglieri regionali
PINNA Rossella - COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - COZZOLINO - DEMONTIS - DERIU - FORMA - LOTTO - MANCA Gavino - MELONI - MORICONI - PISCEDDA - RUGGERI - SABATINI - SOLINAS Antonio - TENDASil 17 dicembre 2014
Interventi per la promozione
e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), il legislatore è intervenuto introducendo, a latere dell'interdizione e dell'inabilitazione, la figura dell'amministratore di sostegno, una nuova forma di tutela delle persone parzialmente o totalmente prive di autonomia.
Lo scopo dell'istituzione dell'amministratore di sostegno è di tutelare, con la minor limitazione possibile della capacità d'agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, attraverso interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Questo istituto va a rivoluzionare quello dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Infatti, con l'interdizione, il soggetto interdetto non può compiere atti giuridicamente validi, che vengono posti in essere a suo nome e nel suo interesse da parte del tutore nominato dall'autorità giudiziaria; con l'inabilitazione, invece, l'inabilitato può compiere autonomamente solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione necessita dell'assistenza di un curatore, nominato anch'esso dall'autorità giudiziaria.
La legge n. 6 del 2004 dà, invece, vita a un sistema di tutela flessibile che consente di adottare lo strumento che meglio soddisfa le esigenze del singolo caso concreto, allentando il rigore dell'obbligatoria pronuncia dell'interdizione e ponendosi come una norma particolarmente orientata alla persona, per la salvaguardia della sua dignità e dei suoi diritti.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva, infatti, la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana, continuando, altresì, a essere titolare del potere di compiere in via autonoma tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva dell'amministratore di sostegno.
Con la citata norma si è allargata la gamma di soggetti che possono usufruire della misura di protezione, coinvolgendo non solo i soggetti in condizione di abituale infermità, ma anche coloro che, affetti da una menomazione fisica o psichica, sono in tutto o in parte privi di autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.
La norma protegge anche i soggetti che non possono definirsi abitualmente infermi di mente, come le persone deboli nella mente per l'età, per la perdita di consapevolezza a causa dell'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, persone semplicemente ingenue, facilmente raggirabili, che vivono abitualmente in condizioni di isolamento sociale, persone con disturbi di personalità con comportamenti disordinati, persone che hanno stili di vita fuori dalle norme sociali , ma che potrebbero essere reintegrate e che necessitano, dunque, di un supporto.
La novità della norma consiste nel sostenere, piuttosto che deprimere, l'attivazione delle facoltà residue dell'individuo che ne è "destinatario", consentendo a quest'ultimo, data la sua fragilità, una partecipazione graduale e vigilata alla gestione della propria vita, dei propri interessi patrimoniali, riconoscendogli la facoltà di autodeterminarsi sul terreno esistenziale, comprendenti atti di natura personale e familiare che non siano incompatibili con il livello di capacità effettivamente residuato.
La Regione, soprattutto in questo periodo storico, ha il dovere politico, morale e civile di dotarsi di una norma regionale che risponda alle chiamate di "solidarietà" e di "sussidiarietà" verso i soggetti socialmente deboli e la figura dell'amministratore di sostegno va incontro, senza alcun dubbio, alle esigenze, fortemente avvertite e segnalate, dalle Associazioni e dai familiari delle persone che versano nelle condizioni appena descritte.
A distanza di dieci anni dall'emanazione della norma nazionale, il ricorso all'istituto dell'amministratore di sostegno è ancora poco diffuso a livello regionale e il presente intervento normativo vuole colmare un vuoto legislativo per promuovere e sostenere detto istituto giuridico.
L'amministratore di sostegno, se correttamente impiegato, può costituire lo strumento di tutela giuridica "principe", in grado di consentire ai soggetti deboli di dare piena attuazione alla propria identità e dignità e tendere alla piena realizzazione di sé.
Il presente progetto di legge si pone, pertanto, coerentemente come naturale prosecuzione della legge n. 6 del 2004, dettando regole volte a garantire un'efficace attuazione su tutto il territorio regionale e un maggior ricorso a questo strumento di protezione giuridica.
L'azione regionale vede attivare, a livello provinciale e locale, servizi di supporto e interventi che conducano alla creazione e al consolidamento di reti, allo sviluppo delle competenze del tessuto sociale, allo scambio di buone pratiche e a interventi di informazione e formazione.
Questi i principi ispiratori che compongono gli otto articoli:
L'articolo 1 riassume la ratio della proposta, cioè quella di promuovere e valorizzare la tutela dei soggetti legittimati a usufruire dell'amministratore di sostegno.
L'articolo 2 elenca gli interventi che la Regione, in cooperazione con gli altri soggetti, pubblici o privati, si propone di realizzare, tra i quali anche l'istituzione di un apposito fondo, per i casi sociali senza patrimonio, finalizzato a erogare agli amministratori di sostegno un'indennità, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 379 del codice civile, come richiamato dall'articolo 411 del codice civile.
L'articolo 3 prevede la creazione di strutture di consulenza, su base provinciale, denominate "Ufficio di protezione giuridica" alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.
L'articolo 4 dispone la nascita di uno sportello, gestito a livello locale, denominato Sportello dell'amministrazione di sostegno, il quale dovrà assolvere diversi compiti (raccordo con gli uffici del giudice tutelare, attività di informazione e formazione, aggiornamento, funzioni di osservatorio dei bisogni delle famiglie e dei soggetti coinvolti). Lo scopo principale è di favorire la conoscenza e la capillare diffusione di tale istituto.
L'articolo 5 prevede la collaborazione tra comuni e Plus per la formazione e conservazione dell'elenco di soggetti disponibili a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno, previo esame del possesso dei requisiti. L'elenco si pone come strumento utile per monitorare l'andamento dell'attuazione della norma sul territorio regionale e funzionale anche all'individuazione dei soggetti ai quali rivolgere le azioni di formazione e aggiornamento, nondimeno costituire un supporto alle funzioni del giudice tutelare.
L'articolo 6 istituisce la creazione del "Registro regionale dei soggetti atti alla protezione delle persone prive, in parte o in tutto, di autonomia" presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, suddividendo e individuando i soggetti interessati all'iscrizione per ambiti provinciali.
L'articolo 7 dispone le norme di attuazione attraverso il regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 8 contiene la norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), con la presente legge, detta norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno, quale strumento di miglior tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene.
Art. 2
Interventi1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, in raccordo con altri enti territoriali o autorità, Asl, Servizi sociali, Centri di servizio per il volontariato, Giudici tutelari, Ordini professionali, comuni, Unioni dei comuni, Province, nonché altri soggetti pubblici o privati interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, sostiene e promuove la realizzazione dei seguenti interventi:
a) informazione e formazione a favore delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
b) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere la figura dell'amministratore di sostegno;
c) supporto alla creazione di una rete regionale tra i soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell'attuazione della legge;
d) formazione delle persone che intendono svolgere il ruolo di amministratore di sostegno;
e) per i casi sociali senza patrimonio, istituzione di un apposito fondo finalizzato a erogare agli amministratori di sostegno un'indennità, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 379 del codice civile, come richiamato dall'articolo 411 del codice civile;
f) sollievo e conseguente sgravio in favore degli amministratori di sostegno che, in ragione della loro funzione, stipulano polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, nonché, a tutela dell'amministratore di sostegno nello svolgimento dell'incarico, finalizzate alla copertura dei rischi derivanti dall'amministrazione del patrimonio della persona amministrata, quando questo è insufficiente a garantire le spese per detti oneri;
g) gli interventi di cui alla lettera e) ed f) non si applicano per i familiari del soggetto tutelato, fino al quarto grado di parentela;2. La Regione, inoltre, promuove:
a) l'attivazione di un tavolo regionale di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge;
b) la diffusione e la valorizzare di studi, ricerche e buone pratiche in tema di amministrazione di sostegno;
c) la sistematizzazione dei dati raccolti a livello regionale con lo scopo di monitorare l'attuazione della presente legge;
d) incentivi alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno.
Art. 3
Ufficio di protezione giuridica1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria, denominate "Ufficio di protezione giuridica" (UPG), almeno una per ambito provinciale, finalizzate a supportare gli amministratori di sostegno per le esigenze legate al loro operato.
2. La gestione dell'UPG può essere affidata a uno o più soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 6, mediante apposite convenzioni o protocolli d'intesa, come stabilito con il regolamento di cui all'articolo 7.
Art. 4
Sportello dell'amministratore di sostegno1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la gestione, mediante Piani locali unitari dei servizi (PLUS) di uno o più Sportelli denominati "Sportello dell'amministratore di sostegno".
2. Lo sportello ha i seguenti compiti:
a) attività di raccordo con gli uffici dei giudici tutelari;
b) promozione di azioni di informazione, diffusione di materiale informativo, organizzazione di incontri pubblici, eventi, corsi di formazione e aggiornamento;
c) di osservatorio dei bisogni e delle esigenze delle famiglie, delle persone fragili, degli amministratori di sostegno e delle organizzazioni coinvolte.
Art. 5
Elenchi degli amministratori di sostegno1. I comuni, per il tramite dei PLUS, raccolgono e conservano l'Elenco dei soggetti disponibili a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno, valutandone il possesso dei requisiti.
2. La Regione vigila sull'attività di cui al comma 1 e istituisce presso la Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a fini statistici e conoscitivi, l'elenco regionale degli amministratori di sostegno.
3. Gli enti gestori trasmettono, annualmente, alla Regione gli elenchi dei soggetti iscritti.
Art. 6
Registro regionale dei soggetti
del privato sociale1. La Regione istituisce presso la Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale un registro regionale, suddiviso per ambiti provinciali, nel quale sono iscritti gli organismi dotati di personalità giuridica e le associazioni operanti nell'ambito della protezione delle persone con ridotta autonomia.
Art. 7
Regolamento di attuazione1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, e in ossequio alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988, Riordino delle funzioni socio-assistenziali), sono disciplinati in particolare:
a) le forme di finanziamento verso i vari soggetti, per gli interventi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 2;
b) le modalità di rimborso degli oneri previsti dalle lettera e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2;
c) lo schema di convenzione e protocollo d'intesa previsto dal comma 2 dell'articolo 4;
d) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile, necessari per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 5;
e) i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi;
f) i requisiti per l'iscrizione nel registro dei soggetti del privato sociale di cui all'articolo 6;
g) i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso.
Art. 8
Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 150.000 annui, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB S05.03.007.