CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 162

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Daniele Secondo - LAI - AGUS - PIZZUTO

il 12 dicembre 2014

Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contenere il consumo di suoli agricoli

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si propone il duplice obiettivo di fornire occasioni occupative stabili, favorendo l'accesso alla terra ai giovani agricoltori e contenere il consumo di suoli agricoli, vincolandone la destinazione d'uso.

Riguardo al primo obiettivo, il testo intende dotare la nostra Regione di strumenti idonei a favorire e incentivare l'ingresso dei giovani in agricoltura. In particolare, si intende contribuire all'attuazione dell'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), con il quale il Governo intendeva dare priorità alla valorizzazione del patrimonio demaniale con vocazione agricola, favorendone la dismissione a favore dei giovani agricoltori.

Durante l'iter della conversione del decreto in legge, grazie al ruolo fondamentale delle associazioni di categoria, la valorizzazione dei beni demaniali si è declinata non solo come alienazione dei beni, ma anche come locazione degli stessi ai giovani agricoltori.

Tale modifica ha evitato il rischio di accrescere il fenomeno del "land grabbing" caratterizzato, appunto, dalla concentrazione della proprietà terriera in capo a pochi soggetti, che avrebbe snaturato, di fatto, l'obiettivo della norma che è quello di favorire l'occupazione in agricoltura e disincentivare l'abbandono dei campi.

La Regione ha la possibilità di avere un ruolo determinante e di impulso in questa opera volta a riconvertire il patrimonio collettivo a vocazione agricola e, ponendo sul campo un'azione coordinata, di assegnare ai servizi regionali di riferimento, in coordinamento con le Agenzie regionali, il compito di censire, nell'ambito dei beni immobili di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Legge finanziaria 2012), tutti i beni agricoli e a vocazione agricola idonei per la cessione in locazione ai soggetti beneficiari. Le disposizioni del presente progetto di legge interessano, per quanto di loro competenza, anche i comuni, che possono, a loro volta, concedere in locazione immobili di loro proprietà.

Un aspetto peculiare della presente proposta di legge, che la diversifica dal progetto nazionale, è che i terreni, regionali o comunali, saranno soggetti solo a locazione attraverso la stipula di contratti agrari a canoni agevolati. Pertanto, non si procederà alla dismissione di beni pubblici, sia per non depauperare il patrimonio comune, sia a causa della difficoltà economica per i destinatari di procedere all'acquisto.

L'iter del percorso prevede come prima fase l'individuazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola idonei per la cessione in locazione ai destinatari della presente legge.

I principali destinatari sono i giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni e che hanno la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro ventiquattro mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Sono, altresì, destinatari della presente legge i soggetti che non rientrano nella definizione di giovani agricoltori per avere superato i 40 anni di età. A tali soggetti, infatti, pur non essendo consentito accedere alle misure agevolative previste dalla legislazione nazionale, è concesso accedere alle graduatorie per la locazione dei beni. Il conferimento in locazione degli immobili della Regione è disposto previa approvazione ed espletamento di appositi bandi pubblici. Nella stipula dei contratti di affitto viene prevista la possibilità di godere di agevolazioni fiscali, così come previsto dalla normativa in materia.

Al fine di raggiungere il secondo obiettivo prefissato, quello relativo al contenimento del consumo di suoli agricoli, è prevista, da parte della Giunta regionale, l'adozione di misure e incentivi, rivolti a scoraggiare l'abbandono colturale dei terreni agricoli. In particolare, per i terreni agricoli sui quali siano state erogate misure specifiche di aiuto, si determina l'obbligo di mantenimento della destinazione agricola per almeno dieci anni dall'ultima erogazione del contributo ricevuto. Sono, comunque, consentiti gli interventi strumentali alla coltivazione del fondo, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura e alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in attuazione del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), favorisce l'occupazione in agricoltura, disincentiva l'abbandono dei campi e sostiene il recupero produttivo, contiene il consumo e il cambio di destinazione dei suoli agricoli e incentiva l'utilizzazione produttiva degli immobili a vocazione agricola.

2. Per il raggiungimento di tali fini, la Regione promuove l'accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà pubblica e vincola la destinazione agricola dei terreni oggetto della presente legge.

 

Art. 2
Individuazione degli immobili
di proprietà regionale e di altri enti pubblici

1. Entro, e non oltre, sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, i servizi regionali di riferimento, in coordinamento con le Agenzie regionali, ciascuna per le proprie competenze, individuano, nell'ambito dei beni immobili di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Legge finanziaria 2012), l'elenco annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola, di proprietà della Regione e degli enti regionali, idonei per la cessione in locazione ai destinatari della presente legge, come individuati nell'articolo 3.

2. Al fine di garantire la maggiore disponibilità dei beni immobili regionali, individuati negli appositi elenchi, la Regione provvede ad attivare gli strumenti di tutela dominicale e a contrastare i fenomeni di occupazione sine titulo.

3. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli appositi servizi regionali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, in coordinamento con le agenzie agricole regionali, previa definizione di specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nella Regione, predispongono la mappatura regionale delle aree agricole di proprietà pubblica libere da vincoli di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012 e la rendono disponibile anche su supporto informatico, accessibile dal proprio sito web istituzionale.

4. Entro, e non oltre, sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leggi i comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola, appartenenti al patrimonio di rispettiva competenza, da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario. Le risultanze del censimento di cui al comma 4 sono pubblicate, da ogni comune, nel rispettivo albo pretorio.

 

Art. 3
Destinatari

1. Principali destinatari della presente legge sono i giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro ventiquattro mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.

2. Sono, altresì, destinatari della presente legge i soggetti che non rientrano nella definizione di giovani agricoltori per superata soglia d'età. Tali soggetti, pur non potendo accedere alle misure agevolative di cui alla legislazione nazionale, possono accedere alle graduatorie per la locazione dei beni di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. È facoltà dell'Amministrazione regionale predisporre graduatorie separate per i soggetti di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 4
Procedure per il conferimento
ai giovani agricoltori

1. Il conferimento in locazione degli immobili di competenza della Regione, individuati ai sensi dell'articolo 2, è disposto con successivi atti della Giunta regionale, previa approvazione ed espletamento di appositi bandi pubblici, con contratti agrari, stipulati ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), che prevedono il vincolo temporale di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata contrattuale.

2. Il conferimento in locazione degli immobili di competenza dei comuni, individuati ai sensi dell'articolo 2, è disposto, con successivi atti, previa approvazione ed espletamento di appositi bandi pubblici, con contratti agrari, stipulati ai sensi della legge n. 203 del 1982, che prevedono il vincolo temporale di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata contrattuale.

3. Ai contratti di affitto di cui al comma 1 si applicano le agevolazioni previste dal comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), così come modificato dal comma 4 ter dell'articolo 66 della legge n. 27 del 2012 e le agevolazioni previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea).

4. Ai fini della presente legge è vietato la sublocazione dei terreni affidati ai beneficiari.

5. Per usufruire delle agevolazioni della presente legge è fatto obbligo ai beneficiari documentare lo svolgimento materiale di attività agricola

 

Art. 5
Norme per favorire il recupero produttivo
e contenere il consumo di suoli agricoli

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un regolamento concernente un programma di misure e incentivi, anche non economici, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, rivolti a disincentivare l'abbandono colturale dei terreni agricoli.

2. I terreni agricoli, con riferimento ai quali sono stati erogati nella Regione aiuti di Stato o aiuti comunitari, mantengono la destinazione agricola per almeno dieci anni dall'ultima erogazione, salve più restrittive disposizioni esistenti. Sono, comunque, consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali alla coltivazione del fondo, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura, nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola e alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

 

Art. 6
Sanzioni amministrative

1. Nel caso di trasgressione al divieto di cui al comma 2 dell'articolo 5 si applica, al proprietario, la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.

2. I soggetti e gli organi che procedono ad accertamento, ai sensi del presente articolo sono i titolari dei poteri previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).