CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 161
presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - COSSA - DEDONIil 12 dicembre 2014
Distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Al fine di contrastare le sempre più pesanti criticità, causate dalla crisi economica, sulle condizioni di vita dei cittadini, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più deboli, la Regione in un'ottica di sussidiarietà, di perseguimento della crescita sociale e dell'educazione, di protezione dell'ambiente e di sviluppo dell'economia locale, promuove e sostiene il recupero e la redistribuzione gratuita delle eccedenze alimentari, intervenendo anche nella rigenerazione e nel reimpiego di altri beni non alimentari, altrimenti destinati allo spreco, quali ad esempio capi d'abbigliamento, calzature, arredi, giocattoli.
In particolare, con il coinvolgimento di amministrazioni locali, organizzazioni del terzo settore, associazioni imprenditoriali e semplici cittadini, la Regione si propone di intervenire in termini di recupero e di efficace redistribuzione di pasti caldi, del fresco alimentare non consumato e di quello in scadenza, ponendosi l'obiettivo del risparmio, della diminuzione degli sprechi, della sensibilizzazione della coscienza degli operatori dei servizi delle mense collettive, della ristorazione e somministrazione, della produzione e vendita alimentare e agricola in genere e dei singoli consumatori, siano essi adulti o bambini.
La forte connotazione culturale di simili buone pratiche, oltre ad avere una elevata valenza educativa, sarà capace di generare un ampio coinvolgimento di soggetti, una positiva ricaduta sull'ambiente, l'avvio di un circuito virtuoso nel campo dei materiali riciclabili e la trasformazione delle eccedenze delle filiere distributive e produttive del comparto agroalimentare in autentiche risorse. Tale norma avrà anche il privilegio di ottimizzare e rinforzare quelle iniziative già in essere da parte di alcuni enti caritativi.
In particolare, i primi due articoli della presente proposta di legge definiscono rispettivamente le finalità e le eccedenze alimentari e non. Per raggiungere l'obiettivo prefissato, la Regione si avvale dei soggetti indicati all'articolo 3 (enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, onlus).
Il successivo articolo istituisce la Banca delle eccedenze alimentari e non alimentari al fine di garantire una migliore programmazione ed operatività delle attività. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale definisce gli adempimenti e le modalità operative di gestione della stessa banca.
L'articolo 5 prevede inoltre la concessione ai soggetti attuatori di cui all''articolo 3 di contributi per lo svolgimento dell'attività di recupero e di distribuzione dell'eccedenze e per il finanziamento di progetti formativi.
L'articolo 6 infine contiene la norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione, promuove l'attività di recupero, gestione e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.
Art. 2
Eccedenze alimentari e non alimentari1. Per eccedenze alimentari si intendono:
a) i pasti e gli alimenti non serviti dagli esercizi di somministrazione collettiva e della ristorazione;
b) i prodotti della filiera agro-alimentare in sovrapproduzione, rimasti invenduti;
c) i prodotti agricoli non raccolti e destinati alla distruzione.2. Per eccedenze non alimentari si intendono tutti i prodotti per la casa, arredi, biancheria, abbigliamento e calzature, articoli igienico-sanitari e per la pulizia, farmaci, articoli sportivi e per il tempo libero, libri e cartoleria, giocattoli.
Art. 3
Soggetti attuatori1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, si avvale dei seguenti soggetti aventi sede e operanti nel territorio regionale:
a) gli enti locali, singoli o associati, anche attraverso le associazioni con finalità sociali come indicate alle lettere b), c), d) ed e);
b) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro generale regionale del volontariato di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3) - Settore sociale, sezione assistenza sociale;
c) le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);
d) le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali));
e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), operanti a livello regionale.2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), devono aver già svolto l'attività comprovata di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari per almeno due anni.
3. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, garantiscono le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 4
Istituzione della Banca delle eccedenze alimentari e non alimentari1. Al fine di garantire al meglio i programmi d'intervento, le attività e le iniziative correlate è istituita la Banca delle eccedenze alimentari e non alimentari.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione le direttive di attuazione del presente articolo, demandando all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, adempimenti e modalità operative di gestione e funzionamento.
Art. 5
Contributi1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede ai soggetti attuatori di cui all'articolo 3 contributi per:
a) lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;
b) il finanziamento di progetti formativi.2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di ogni legge finanziaria e previo parere della competente Commissione consiliare, approva il programma operativo annuale, che contiene i criteri di accesso e le modalità per la concessione dei contributi, nonché le modalità per l'analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente legge.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
4. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari, promuove accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori indicati all'articolo 3 e le organizzazioni imprenditoriali di categoria direttamente interessate.
Art. 6
Disposizioni finanziarie1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2015, la spesa annua di euro 250.000 (UPB S05.03.005 - Finanziamenti per attività socio assistenziali):
in diminuzione
UPB S01.03.002
Promozione e pubblicità istituzionale
cap. SC01.0446 (Pubblicità istituzionale)
2014 euro ---
2015 euro 250.000
2016 euro 250.000.