CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 157

presentata dai Consiglieri regionali
CHERCHI Oscar - PITTALIS - CAPPELLACCI - FASOLINO - LOCCI - ZEDDA - PERU - TOCCO - RANDAZZO - TUNIS - TEDDE

il 4 dicembre 2014

Interventi in materia di politiche giovanili

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

In un contesto socio-economico come quello odierno, oggettivamente complesso e caratterizzato da una forte incertezza sul futuro, le giovani generazioni rappresentano, senza alcun dubbio, la categoria sulla quale si riversano le più gravi conseguenze.

Non si può prescindere, infatti, da una considerazione di importanza cruciale: le nuove generazioni costituiscono il tessuto sociale di domani, la più importante risorsa della comunità; i disagi in cui esse si imbattono oggi, a partire dallo sviluppo socio-educativo e culturale, per finire con le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, debbono essere attentamente considerati in prospettiva futura, giacché avrebbero delle pesanti ricadute sulle dinamiche sociali di domani.

Rivolgere l'attenzione ai giovani e alle problematiche ad essi connesse rappresenta senz'altro una priorità; investire nelle potenzialità e nelle capacità dei giovani significa porre le basi per la creazione di una società futura solida e preparata, all'altezza delle importanti sfide che il mondo globalizzato inevitabilmente presenterà. Occorre puntare sulla crescita e lo sviluppo individuale: il giovane cittadino deve essere posto nelle condizioni di esercitare un ruolo attivo nella vita economica e sociale del paese, deve poter esplicare liberamente la propria personalità in campo ricreativo, formativo e professionale, così da acquisire la piena consapevolezza delle opportunità che la vita democratica gli offre. In questo senso, un ruolo preminente è assunto dalla scuola e dalla famiglia, ma soprattutto dalle istituzioni e dalla politica.

Le istituzioni sono chiamate ad un'azione responsabile di indirizzo, sostegno e promozione delle politiche giovanili, anche attraverso l'attuazione di una governance su più livelli: i giovani devono essere affiancati in un percorso di crescita culturale e formativa attraverso il coinvolgimento di enti locali, associazioni culturali, soggetti operanti in ambito educativo e socio-sanitario. Il decentramento amministrativo consente di attuare, in maniera più efficiente, una politica di intervento in risposta alle specifiche esigenze nascenti dal contesto sociale, culturale ed economico delle singole realtà locali. Occorre un'azione politica integrata, fondata sulla concertazione degli interventi, la quale deve stimolare la partecipazione dei diretti interessati alle attività che li riguardano. È essenziale che essi non si sentano più solo "meri fruitori" dei servizi posti a loro disposizione, bensì veri e propri artefici della propria realtà sociale, culturale e professionale. Invero, la compartecipazione degli stessi ragazzi alla determinazione delle linee di indirizzo delle politiche giovanili, consentirebbe certamente una più agevole intercettazione delle necessità ed una più facile individuazione delle soluzioni da proporre.

Con la presente legge si intende procedere all'adozione di una serie di strumenti normativi attraverso cui giungere ad un'organica disciplina regionale in materia di politiche giovanili. Oltre alla riorganizzazione della disciplina attualmente in vigore, si propongono soluzioni innovative in armonia con le attuali esigenze, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento alla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali.

Il testo di legge si compone di 16 articoli, di cui si espone un riepilogo:
- negli articoli 1 e 2 vengono descritte le finalità, gli ambiti di intervento e i soggetti destinatari della presente legge, mentre l'articolo 16 ne definisce le modalità di entrata in vigore;
- l'articolo 3 individua i compiti della Regione, ossia le principali linee di intervento che devono essere poste in essere dalla Regione in materia di politiche giovanili;
- con l'articolo 4 vengono stabilite le modalità con cui la Regione può attuare gli interventi in materia di politiche giovanili, ovvero con la collaborazione di enti locali, aziende sanitarie, consulta giovani regionale, forum regionale dei giovani e altri soggetti pubblici o privati, con cui l'Amministrazione regionale potrà stipulare specifici accordi;
- l'articolo 4 definisce l'impegno della Regione nel promuovere e sostenere i centri di aggregazione giovanile, anche con la stipulazione di protocolli d'intesa con i comuni;
- con l'articolo 5 la Regione si impegna a sostenere la diffusione degli sportelli informativi "informagiovani" e viene individuata la Giunta come organo deputato al coordinamento degli stessi sul territorio regionale;
- l'articolo 6 disciplina i profili essenziali delle consulte giovani comunali disciplinando limiti d'età, elementi che devono essere necessariamente presenti nello statuto, qualificazione giuridica;
- con l'articolo 7 si istituisce il Registro regionale delle associazioni giovanili; si individuano le caratteristiche che le associazioni devono possedere per potersi iscrivere e si dispone che solo le associazioni ivi registrate possano godere dei contributi regionali;
- con l'articolo 8 si istituisce la piattaforma web: un innovativo strumento di comunicazione che rappresenta un'importante opportunità per i giovani, grazie al quale potranno fruire di un ambiente virtuale ove potranno consultarsi, esprimere pareri, essere sempre aggiornati sulle iniziative e le attività promosse sul territorio regionale;
- l'articolo 9 dispone il rilancio dell'attività della Consulta giovani regionale istituita con la legge regionale 15 aprile 1999, n. 11;
- gli articoli 10 e 11 istituiscono il forum regionale dei giovani e ne disciplinano composizione e funzionamento, mentre l'articolo 12 dispone la convocazione annuale di una conferenza giovanile denominata forum giovani;
- l'articolo 13 istituisce l'osservatorio permanente delle politiche giovanili, avente funzioni di supporto tecnico-scientifico, di studio e analisi della condizione dei giovani nel territorio regionale;
- l'articolo 14 impegna la Regione a favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica, anche attraverso la realizzazione di specifici corsi di formazione;
- con l'articolo 15 si afferma l'importanza dei meccanismi di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, si prevede lo stanziamento di fondi da destinare a progetti di stage, tirocini e scambi socio-culturali nei paesi dell'Unione europea.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e ambiti di intervento

1. La Regione, nel pieno rispetto della Costituzione repubblicana, in armonia con lo statuto e la normativa europea in materia di politiche giovanili, riconosce i giovani come una risorsa della comunità, ne tutela i diritti e ne favorisce la partecipazione alla vita sociale, culturale, economica e politica.

2. La Regione, al fine di favorire il pieno sviluppo e l'espressione della personalità dei giovani nella vita democratica, programma, finanzia e coordina attività e iniziative a favore dei giovani nel settore dell'istruzione, della cultura, della sanità e assistenza sociale, dell'università e della formazione professionale.

 

Art. 2
Soggetti destinatari della legge

1. I soggetti destinatari della presente legge sono gli adolescenti e i giovani sardi di età compresa tra i quindici e i trenta anni, residenti e stabilmente dimoranti in territorio regionale.

 

Art. 3
Compiti della Regione

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge sono compiti della Regione:
a) elaborare un programma triennale di interventi in materie di politiche giovanili, previo coinvolgimento delle amministrazioni locali, della Consulta regionale giovani, del Forum regionale dei giovani e degli altri organi o rappresentanze locali e regionali deputate ad operare nell'ambito di studi e ricerche e/o attività sulle politiche giovanili;
b) garantire e promuovere i diritti di cittadinanza dei giovani, favorendo il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, sostenendo l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni;
c) incentivare i servizi di informazione ai giovani attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie per il potenziamento e la promozione degli sportelli "informa giovani" presenti sul territorio regionale al fine di favorire il coordinamento tra di essi, la formazione degli operatori, l'orientamento, l'innovazione tecnologica, lo scambio di buone prassi;
d) promuovere e sostenere accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, le università, gli enti locali, le aziende sanitarie locali (ASL), l'amministrazione della giustizia ed altri soggetti pubblici e del terzo settore per la programmazione d'interventi mirati a prevenire la dispersione scolastica, e ad attuare interventi d'educazione finalizzati alla prevenzione di atteggiamenti negativi di bullismo, interventi di promozione alla salute, in particolare riguardanti l'alimentazione, l'attività fisica, l'educazione alla sessualità, nonché a educare circa i danni causati dalle droghe, dal fumo, dall'alcool, dal gioco d'azzardo;
e) promuovere l'istituzione di centri giovani e rafforzare l'attività di quelli esistenti, quali luoghi atti alla socializzazione e all'incontro dei giovani, finanziando progetti nel contesto della pianificazione territoriale e di ambito volti a perseguire finalità educative, formative, culturali o ricreative;
f) promuovere accordi o partenariati con altre regioni italiane ed europee finalizzati a favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù e la mobilità internazionale dei giovani, nonché per rafforzare le attività di scambio delle associazioni giovanili;
g) sostenere progetti ed iniziative di cittadinanza attiva, di creatività, di innovazione, di multiculturalità, anche attraverso scambi interculturali da e per la Sardegna;
h) il rilancio della Consulta regionale delle politiche giovanili e la costituzione e il coordinamento degli organismi consultivi, a livello regionale o territoriale, che si propongano finalità di impulso e orientamento nei confronti delle istituzioni, in materia di politiche giovanili;
i) la creazione del Forum regionale dei giovani, che rimane in carica per tre anni, di cui fanno parte i componenti dei forum provinciali e che deve comunque garantire la rappresentanza delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale;
j) promuovere e attuare iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani, al fine di contribuire al miglioramento dei comportamenti;
k) la promozione di specifiche azioni volte a incentivare e favorire l'accesso dei giovani ai moderni strumenti informatici, che influiscono sul miglioramento delle condizioni di accesso al mondo del lavoro della popolazione giovanile, con particolare riguardo, inoltre, al miglioramento delle condizioni di accesso alla rete internet;
l) sostenere le varie forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale, anche in relazione alla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali;
m) istituire il Registro delle associazioni giovanili;
n) prendere in esame possibili strategie per il riconoscimento/certificazione, a livello regionale, delle attività di volontariato dei giovani affinché tali attività possano rientrare a pieno titolo nel curriculum dei giovani sardi;
o) supportare il diritto al riconoscimento dell'invenzione giovanile e la tutela dell'idea e sostenerne la brevettazione.

 

Art. 3
Soggetti coinvolti nelle iniziative

1. Per il perseguimento delle finalità individuate dalla presente legge, gli interventi in materia di politiche giovanili sono attuati anche con la collaborazione di enti locali, scuole, aziende sanitarie, soggetti pubblici o privati, organi o rappresentanze locali deputate ad operare nel settore, attraverso la stipulazione di intese interistituzionali e accordi di programma con particolare riguardo per le consulte giovani comunali e per le associazioni giovanili iscritte nel registro cui all'articolo 2, comma 1, lettera m).

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare di contributi regionali per il perseguimento degli obbiettivi programmatici, e presentano annualmente una relazione contabile sul rendiconto, recante ogni indicazione circa l'impiego dei finanziamenti e gli obbiettivi raggiunti.

 

Art. 4
Centri di aggregazione giovanile

1. La Regione, riconoscendo l'importante funzione educativa e sociale che rivestono i centri di aggregazione giovanile, promuove la creazione di nuove strutture e sostiene la riqualificazione di quelle già esistenti.

2. La Regione stipula protocolli d'intesa con le amministrazioni comunali, aziende sanitarie locali e altri soggetti pubblici che intendano avviare attività di aggregazione giovanile, al fine di definirne congiuntamente la programmazione, gli obbiettivi e le finalità.

3. La Regione, di concerto con gli enti locali e i soggetti di cui al comma 2, si impegna alla programmazione di progetti e attività finalizzate a:
a) favorire lo sviluppo e l'espressione dell'autonomia culturale, sociale ed economica da parte dei giovani;
b) promuovere l'educazione civica e la formazione in tema di socialità e legalità;
c) promuovere i valori della scuola e dell'istruzione;
e) diffondere la cultura della sicurezza stradale, la prevenzione dell'uso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti;
d) promuovere il rispetto per le diversità e favorire i processi di integrazione sociale;
f) diffondere la cultura della prevenzione dei fattori di rischio di emarginazione sociale e delle devianze giovanili;
g) favorire percorsi formativi e di avviamento al lavoro presso i centri di aggregazione giovanile.

4. I centri di aggregazione giovanile costituiscono la sede della Consulta giovani comunale, ove istituita. All'interno degli stessi sono disposti spazi di co-working (dotati di computer e connessione in rete) fruibili gratuitamente dalle associazioni giovanili, dai gruppi informali e da singoli che intendano presentare progetti di cooperazione, scambi internazionali, iniziative locali o partecipare ai bandi europei in materia di politiche giovanili.

5. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti mediante regolamento da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 5
Sportelli informativi

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove la realizzazione di sportelli informativi "informagiovani" e ne incentiva la diffusione sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale provvede all'organizzazione e al coordinamento degli sportelli informativi, così da garantirne una copertura capillare e omogenea sul territorio.

 

Art. 6
Consulte giovani comunali

1. Ciascun comune può istituire una Consulta giovani comunale, di seguito consulta, quale organo consultivo in materia di politiche giovanili.

2. Le consulte sono costituite da tutti i giovani di età compresa tra i quindici e i trenta anni che facciano richiesta di adesione. I singoli consigli comunali approvano gli statuti che disciplinano:
a) gli organi di cui sono composte le consulte, la loro durata e le modalità di elezione,
b) le competenze, modalità di consultazione e finalità.

3. Le consulte giovani comunali sono organi consultivi dell'amministrazione comunale, non hanno forma privatistica e per il loro funzionamento si avvalgono delle strutture, dei mezzi e dei funzionari messi a loro disposizione dal comune.

4. Ogni consulta nomina un membro di diritto del Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i).

5. Sede della consulta giovani comunale è il centro di aggregazione giovanile, qualora presente nel territorio comunale.

 

Art. 7
Registro regionale delle associazioni giovanili

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), istituisce il Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato "registro", e ne cura la tenuta.

2. Al registro sono ammesse le iscrizioni, previa domanda, associazioni che presentano i seguenti requisiti previsti nell'atto costitutivo e nello statuto:
a) essere costituite da almeno il 70 per cento di giovani di età non superiore ai trenta anni;
b) assenza dello scopo di lucro;
c) svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei giovani e con il coinvolgimento prevalente di giovani, coerenti con le aree d'interesse della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale;
d) avere sede e svolgere la loro attività in Sardegna;
e) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati, di responsabilità, di partecipazione, di pluralismo, di educazione all'impegno sociale e civile e all'integrazione;
f) elettività e gratuità delle cariche associative;
g) gratuità delle prestazioni fornite agli associati.

3. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale.

4. Le associazioni iscritte al registro possono nominare un membro quale proprio rappresentante nel Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i).

5. Con regolamento sono disciplinate le modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento del registro e le modalità di tenuta dello stesso.

 

Art. 8
Piattaforma web

1. La Regione realizza di una piattaforma web partecipativa, di seguito denominata "piattaforma", su cui si impernia una rete telematica di connessione tra i siti istituzionali della Regione, degli enti locali e degli organismi pubblici e privati operanti nel settore delle politiche giovanili.

2. La piattaforma è suddivisa in aree tematiche, in ognuna delle quali gli utenti possono reperire informazione attinenti ad attività e iniziative promosse sul territorio regionale.

3. La piattaforma è il portale ufficiale del Forum regionale dei giovani e della Consulta regionale delle politiche giovanili.

 

Art. 9
Consulta regionale giovani

1. Al fine di rilanciare l'attività della Consulta regionale giovani di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani), la Giunta regionale, con cadenza semestrale, chiede alla stessa un parere non vincolante sulle politiche giovanili poste in essere e su quelle da attuare.

2. La Consulta regionale giovani collabora con il Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 10 nella realizzazione della sua attività.

 

Art. 10
Forum regionale dei giovani

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), la Regione promuove l'istituzione del Forum regionale dei giovani che assume il ruolo di sede per il dibattito sulle politiche giovanili.

2. Sono compiti e/o obiettivi del forum regionale:
a) favorire e affinare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse associazioni e movimenti che operano nel settore giovanile;
b) rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni giovanili, a livello locale e regionale, presso enti pubblici, società private e altre organizzazioni economiche e sociali;
c) favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale, civile e politica del Paese, coinvolgendoli nei processi decisionali del Paese (avvicinandoli alle istituzioni attraverso attività mirate);
e) esprimere un continuo e corale impegno nella lotta contro ogni forma di esclusione sociale e di discriminazione, in particolare quella razziale, di identità di genere, economica, di età, culturale, politica, religiosa, linguistica, di orientamento sessuale e quella relativa alla disabilità psico-fisica;
f) promuovere e sostenere politiche volte ad intervenire sulle condizioni di disagio sociale giovanile ed impegnarsi per il riconoscimento del ruolo fondamentale della formazione, dell'educazione formale e non formale e del lavoro, nei processi di sviluppo sociale e nelle politiche di lotta contro l'emarginazione;
g) organizzare incontri, dibattiti e seminari nel territorio nazionale per far conoscere la propria missione per allargare la partecipazione ad altre associazioni giovanili, al fine di accrescere la rappresentatività del forum stesso;
h) la progettazione e sviluppo di canali regionali di comunicazione diretta tra le realtà aggregative per favorire lo scambio di esperienze e idee e la coprogettazione di processi innovativi da realizzarsi da un lato tramite una rete telematica tra le varie realtà territoriali con introduzione di elementi di partecipazione diretta dei giovani (per esempio chat line tematiche), dall'altro tramite una serie di incontri nelle varie città in occasione di eventi di interesse giovanile;
i) promuovere e valorizzare l'attività di ricerca-azione per il monitoraggio ed il coinvolgimento delle esperienze significative dei centri giovani intesi nella connotazione più ampia possibile (che prescinde quindi dai canali di finanziamento) di luoghi in cui si lavora con i giovani mirando all'empowerment delle loro competenze, utilizzando le metodologie della progettazione partecipata e dell'educazione tra pari;
j) creazione di una vetrina, all'interno del link istituzionale di Sardegna Giovani, specifica per una banca dati sulle progettualità giovanili (possibile scambio di buone pratiche) ed una sorta di vetrina informatica per i materiali prodotti in modo partecipato dai giovani dei centri giovani e degli stessi operatori di strada che operano su progetti attinenti le politiche giovanili;
k) ideazione, progettazione e sviluppo partecipati di eventi di grande visibilità che coinvolgano direttamente i giovani e di momenti formativi, su tematiche specifiche per operatori e giovani, che mirino a creare un circolo virtuoso di empowerment ottimizzando le risorse già presenti a livello regionale;
l) formulare proposte concernenti i criteri per la selezione dei progetti di sostegno alle iniziative giovanili e i relativi strumenti di monitoraggio e verifica;
m) operare una ricognizione continua dei contributi dei giovani alle politiche di loro interesse, concorrendo ad un affinamento e sintesi delle stesse.

 

Art. 11
Composizione e funzionamento del Forum regionale dei giovani

1. Il Forum regionale dei giovani è composto da:
a) un rappresentante regionale dell'ANCI;
b) un rappresentante della consulta regionale;
c) un rappresentante di ogni consulta comunale giovani, se istituita;
d) un rappresentante per ogni associazione giovanile iscritta al Registro regionale delle associazioni giovanili, di cui all'articolo 7, eletti dai presidenti di ciascuna associazione, in assemblea, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale, di genere e per settore di operatività associativa;
f) i presidenti (o un rappresentante delegato) delle consulte provinciali degli studenti, delle scuole di istruzione secondaria superiore;
g) i presidenti dei consigli degli studenti degli Atenei di Sassari e Cagliari;
h) un rappresentante degli studenti del consiglio di amministrazione di Cagliari e Sassari dell'Azienda regionale per il diritto allo studio (Ersu);
i) due rappresentanze delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
j) due rappresentanze dei coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile.

2. I rappresentanti del forum hanno un'età non superiore ai trenta anni.

3. Il forum dura in carica tre anni e svolge la propria attività con il supporto della direzione centrale alla quale è preposto l'Assessore delegato alle politiche giovanili o, in assenza di questo, l'Assessore delegato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

4. Il presidente e i componenti del forum durano in carica per tre anni e per un massimo di due mandati se rientranti nell'età di cui al comma 2.

5. L'Assessorato regionale competente in materia di politiche giovanili nomina i componenti del forum e li comunica alla Presidenza del Consiglio regionale.

6. Il forum elegge al proprio interno il consiglio direttivo e approva le norme regolamentari dirette a disciplinare il proprio funzionamento e quello del consiglio direttivo.

7. Il funzionamento del forum regionale è garantito con fondi definiti sul bilancio regionale, l'adesione e lo svolgimento dell'attività presso il forum è volontaria e gratuita.

 

Art. 12
Conferenza regionale dei forum giovani

1. La Regione indice periodicamente una conferenza regionale denominata Forum giovani, quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e d'individuazione di proposte, anche ai fini della definizione delle linee prioritarie di azione e di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.

 

Art. 13
Osservatorio permanente
delle politiche giovanili

1. È istituito, presso l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Osservatorio permanente delle politiche giovanili, di seguito denominato "osservatorio", quale organismo di supporto tecnico-scientifico per il monitoraggio, lo studio e l'analisi sull'efficienza delle politiche giovanili nel territorio regionale.

2. L'osservatorio ha la funzione di:
a) monitorare costantemente la realtà giovanile, con particolare attenzione alle condizioni economiche, sociali, culturali e formative dei giovani sul territorio;
b) effettuare indagini sull'efficienza dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;
c) effettuare indagini sulle attività e le iniziative promosse degli enti locali e dagli organismi pubblici e privati nell'ambito delle politiche giovanili;
d) promuovere il coordinamento tra istituzioni pubbliche, enti locali e organismi pubblici e privati, al fine di intensificare le attività e le iniziative a favore dei giovani.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, l'osservatorio si avvale dei flussi informativi del forum di cui all'articolo 10, comma 3, delle strutture informagiovani e dei centri di aggregazione giovanile.

4. L'Osservatorio permanente delle politiche giovanili ha sede presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ed è composto da:
a) un rappresentante regionale dell'ANCI;
b) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
c) il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale;
d) un rappresentante indicato da ciascuna delle Università di Cagliari e di Sassari;
e) tre esperti in materia di statistica sociale nominati dal Consiglio regionale della Sardegna;
f) uno psicologo esperto in dinamiche giovanili e psicologia dei gruppi;
g) un educatore esperto e con comprovata esperienza pratica nell'ambito delle politiche giovanili.

5. I componenti l'osservatorio eleggono il proprio presidente a maggioranza assoluta.

6. La durata in carica del presidente e dei componenti l'osservatorio è fissata in tre anni, ed è prorogabile per due anni, seppure non consecutivi.

7. L'osservatorio redige un rapporto annuale recante ogni informazione relativa all'attività svolta, e a trasmetterne gli atti al Consiglio regionale della Sardegna.

 

Art. 14
Partecipazione politica dei giovani

1. La Regione, al fine di rafforzare il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale, ne promuove l'inserimento nel mondo della politica e favorisce la partecipazione attiva delle nuove generazioni nei processi di cambiamento storico e istituzionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si impegna a sostenere progetti finalizzati alla formazione politica dei giovani, promuovendo e finanziando la realizzazione di corsi di preparazione, anche con l'ausilio di piattaforme tecnologiche di e-learning.

 

Art. 15
Lavoro e formazione

1. La Regione favorisce l'accesso dei giovani diplomati e laureati al mondo del lavoro, mediante la programmazione di iniziative mirate e il finanziamento di borse di studio per tirocini, stage, specializzazioni, master ed altri percorsi formativi post-lauream.

2. La Regione provvede allo stanziamento di risorse a sostegno della mobilità giovanile e degli scambi socio-culturali con i paesi membri dell'Unione europea.

3. La Regione promuove la partecipazione dei giovani sardi ai pubblici concorsi e alle selezioni che si svolgono in territorio nazionale e nei paesi dell'Unione europea. In particolare:
a) svolge una funzione informativa e propositiva;
b) provvede alla copertura delle spese di viaggio e alloggio.

 

Art. 16
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono previste in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015-2016.

2. Per l'anno in corso, relativo al 2014, la somma prevista è di euro 10.000.

3. Nel bilancio della Regione per gli anno 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S02.01.013
Formazione integrata
2014 euro 10.000
2015 euro 1.000.000
2016 euro 1.000.000

in diminuzione

UPB S05.01.003
Interventi in edilizia sanitaria e miglioramento tecnologico
2014 euro 10.000
2015 euro 1.000.000
2016 euro 1.000.000.