CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 153

presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONI

il 2 dicembre 2014

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 20 (Norme urgenti per l'attuazione ed il funzionamento delle zone franche istituite nella Regione autonoma della Sardegna)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche), ha dato attuazione all'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, istituendo le zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme ed Arbatax. Lo stesso decreto ha previsto che la delimitazione territoriale e l'operatività delle zone franche siano disposti, su proposta della Regione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2001 ha disciplinato l'operatività soltanto della zona franca di Cagliari.

Successivamente, la legge regionale n. 20 del 2013 ha individuato tempi e modalità perché la Giunta regionale, attraverso un proprio atto deliberativo, richiedesse con urgenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'adozione di un decreto di modifica ed integrazione di quello già adottato nel 2001, trasformando il soggetto da Cagliari Free Zone in Sardegna Free Zone al fine di rendere operativi tutti i punti franchi istituiti sul territorio regionale.

In caso di inerzia da parte della Giunta regionale, era stato anche previsto che il prefetto di Cagliari attivasse i poteri sostitutivi, mortificando in tal modo la dignità delle istituzioni autonomistiche e dei sardi, svilendo il principio dell'autodeterminazione e, nel contempo permettendo al rappresentante del Governo nazionale di decidere sul futuro sviluppo della Sardegna.

Per questi motivi, si rende necessario abrogare tale previsione e ridare al Consiglio regionale, unico organo rappresentativo della volontà del popolo sardo, il compito di garantire l'attuazione ed il funzionamento delle zone franche istituite in Sardegna, attraverso l'adozione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di una risoluzione contenente le modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2001.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2013

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 20 (Norme urgenti per l'attuazione ed il funzionamento delle zone franche istituite nella Regione autonoma della Sardegna), è sostituito dal seguente:
"4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 3, i poteri sostitutivi, in caso di inerzia rispetto alle precedenti disposizioni, sono esercitati dal Consiglio regionale della Sardegna, che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva, su proposta della Commissione consiliare competente, l'atto di delimitazione territoriale delle zone franche.".