CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 152

presentata dai Consiglieri regionali
TOCCO - PITTALIS - ZEDDA Alessandra - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TUNIS

il 2 dicembre 2014

Norme urgenti in materia di promozione e di diffusione sul territorio regionale delle attività di agricoltura sociale rivolte a facilitare e supportare la costituzione, l'avvio e la stabilizzazione, economica e finanziaria, delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'agricoltura sociale offre l'opportunità di conoscere l'attività agricola e il ciclo degli alimenti, la vita animale e vegetale, i mestieri e il ruolo sociale degli agricoltori, per educare al consumo consapevole e al rispetto dell'ambiente. La proposta educativa nasce, quindi, dal rapporto con l'agricoltura, intesa come attività economica, tecnologica e culturale, di allevamento e di produzione di beni e servizi in equilibrio con i cicli della natura e dell'ambiente. L'agricoltura sociale va inserita nel quadro della multifunzionalità del comparto primario inteso non solo sul versante delle varie opportunità di reddito per l'azienda agricola, ma anche su quello delle diverse funzioni che tale settore produttivo può ulteriormente esprimere all'interno della società e del sistema Paese. Per agricoltura multifunzionale s'intende quell'agricoltura che, oltre ad assolvere la propria funzione primaria, ovvero la produzione di beni alimentari, è in grado di fornire servizi secondari, utili alla collettività. In particolare, secondo la definizione introdotta dalla Commissione agricoltura dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, "oltre alla sua funzione primaria di produrre cibo e fibre, l'agricoltura multifunzionale può anche disegnare il paesaggio, proteggere l'ambiente e il territorio e conservare la biodiversità, gestire in maniera sostenibile le risorse, contribuire alla sopravvivenza socio-economica delle aree rurali, garantire la sicurezza alimentare". Il concetto di agricoltura multifunzionale viene introdotto per la prima volta in occasione dell'Earth Summit di Rio nel 1992, per essere, poi, ripreso nell'ambito delle discussioni relative alla politica agricola comune in ambito europeo. Il primo riconoscimento ufficiale di questa nuova forma di agricoltura avviene, infatti, con Agenda 2000, un pacchetto di riforme della PAC, approvate nel 1999 e relative al periodo 2000-2006. A partire da quella data, temi come la tutela dell'ambiente e la biodiversità cominciano ad assumere un ruolo sempre più strategico e un peso sempre maggiore nella politica agricola comune, tanto da condizionare sempre più gli aiuti e i finanziamenti dell'Unione europea verso il settore. In Italia il concetto di agricoltura multifunzionale è espresso e recepito nel decreto legislativo n. 228 del 2001 che, in attuazione della cosiddetta "legge di orientamento del settore agricolo", pone le basi per una nuova configurazione giuridica e funzionale dell'impresa agraria. Il concetto di multifunzionalità non va, inoltre, confuso con quello di diversificazione e multisettorialità, che fanno riferimento a differenti attività agricole, nel primo caso, e a diversi settori di produzione, nel secondo. In entrambi i casi, infatti, le imprese in questione non avranno necessariamente più di una funzione, requisito indispensabile dell'azienda agricola multifunzionale. La molteplicità dell'offerta cui si fa riferimento è, infatti, strettamente legata alla funzione dell'azienda, piuttosto che al settore e alle attività di specializzazione. L'azienda agricola multifunzionale è, quindi, quella che esercita l'attività agrituristica e vende direttamente i propri prodotti, ma anche quella che svolge attività didattiche, cura e mantiene il verde pubblico, riqualifica l'ambiente, gestisce le aree venatorie e la forestazione, eleva il potenziale turistico di una determinata area e contribuisce allo sviluppo rurale del territorio.

In questa direzione per agricoltura sociale si intende proprio l'utilizzo dell'azienda agricola per il soddisfacimento di bisogni sociali, come la riabilitazione e il recupero di soggetti svantaggiati attraverso l'interazione con animali e con piante (fattorie sociali), l'inserimento lavorativo (inclusione sociale) o le attività didattiche (fattorie didattiche). Tale attività sta assumendo un ruolo sempre più significativo anche alla luce del valore riconosciuto della multifunzionalità dell'azienda agricola nonché della crisi e dell'evoluzione dei tradizionali sistemi di welfare. Accanto, dunque, alla produzione di prodotti alimentari e di servizi tradizionali, l'agricoltura sociale interviene a sostegno della produzione e della promozione di salute, di azioni di riabilitazione e di cura, di educazione, di formazione, di organizzazione di servizi utili per la vita quotidiana di specifiche tipologie di utenti (come appunto gli agriasili, i servizi di accoglienza diurna per anziani, la riorganizzazione di reti di prossimità per la cura e il supporto alla vita degli anziani), di aggregazione e di coesione sociale per i soggetti maggiormente vulnerabili, nonché di creazione di opportunità occupazionali per le persone a bassa contrattualità. Gli utenti dell'agricoltura sociale sono, quindi, nella maggior parte dei casi, persone con disabilità fisiche, psichiche o mentali, giovani con difficoltà nell'apprendimento o nell'organizzare la loro rete di relazioni, soggetti con svantaggio sociale, con dipendenze da droghe, disoccupati di lungo periodo, malati terminali, anziani, bambini in età scolare e prescolare. l'agricoltura sociale consente di assicurare azioni di promozione di stili di vita sani ed equilibrati e, allo stesso tempo, rende disponibili servizi utili per migliorare la qualità della vita degli abitanti urbani e nelle aree rurali. Tali azioni si sono rivelate tra le risposte più efficaci al disagio sociale perché hanno permesso percorsi di riabilitazione e di inserimento lavorativo in grado di riconoscere dignità alla persona e di tener conto delle esigenze delle famiglie. Queste esperienze hanno determinato un'attenzione crescente verso percorsi di welfare partecipati, nei quali le comunità locali, e i vari soggetti che le compongono, hanno agito attivamente coinvolgendo individui svantaggiati e a ridotta contrattualità. Sono aumentati, a livello territoriale, esempi virtuosi di collaborazione tra realtà locali (cooperative sociali, aziende agricole) e istituzioni (aziende sanitarie locali, assessorati ai servizi sociali dei comuni eccetera) che hanno mostrato le possibilità di nuovi modelli organizzativi nella fornitura dei servizi essenziali alla persona. In questo contesto va specificato che l'integrazione di interventi e di servizi di natura sociale nell'azienda agricola multifunzionale non ne vanifica le finalità imprenditoriali. Le molte esperienze in essere testimoniano il fatto che gli operatori che sviluppano questa vocazione non rinunciano alla sostenibilità economica che può, anzi, beneficiare dell'accresciuto rapporto con il territorio e delle nuove opportunità di mercato derivanti dall'apertura alla realtà esterna.

Esistono, comunque, alcune problematiche ancora irrisolte a livello nazionale ed europeo, che riguardano le attività di agricoltura sociale. Tra queste va evidenziata la mancanza di un quadro normativo nazionale ed europeo di riferimento per gli operatori agricoli e socio-sanitari e i livelli istituzionali coinvolti. Le difficoltà sono particolarmente ingenti nella fase di avvio di nuove aziende agrisociali. In Italia vanno evidenziate, in particolare, le rigidità derivanti dalla settorialità delle politiche educative, agricole, socio-assistenziali e della formazione. A queste difficoltà se ne legano altre, tra cui: la differente sensibilità delle reti istituzionali locali nel condividere progetti innovativi e nel supportare il consolidarsi delle reti informali; la difforme disponibilità locale nel definire procedure, regole di funzionamento e modelli di lavoro innovativi; una difficoltà dei servizi pubblici nel proiettare la rete dei servizi nel territorio con adeguate azioni di tutoraggio; alcuni limiti nel mettere a punto supporti educativi e formativi per gli operatori agricoli e sociali nei rispettivi settori. Va, inoltre, rilevato che, accanto a esperienze territoriali che mostrano un elevato grado di interazione e di integrazione territoriale tra soggetti con competenze e professionalità differenti, si associano realtà e progetti individuali e isolati. In questi ultimi casi, per le aziende agricole interessate a offrire servizi è spesso difficile trovare interlocutori istituzionali negli enti gestori degli stessi servizi. Gli operatori sociali e i terapeuti interessati ad attuare pratiche e percorsi di agricoltura sociale stentano, infatti, a trovare disponibilità presso le aziende del territorio o individuare terreni utili per l'avvio di tali pratiche. Altre volte il terzo settore avvia progetti socio-terapeutici che si confrontano presto con problemi di ordine economico dovuti alla difficoltà nel reperire, con continuità, un sostegno finanziario esterno. Non vanno poi dimenticate le problematiche fiscali e di reddito, in quanto l'azienda agricola non può fatturare i servizi dell'agriturismo. La fatturazione di servizi educativi e sociali è ancora controversa, dal momento che, tra le attività connesse all'agricoltura, non sono compresi i servizi sociali. È per questi motivi che sussiste la necessità, da parte del legislatore, di prevedere una normativa quadro per le attività e per la promozione dell'agricoltura sociale che concorra a fornire strumenti di sostegno nell'ambito delle diverse competenze istituzionali.

Per quanto riguarda le fattorie didattiche, a oggi 168 aziende agrituristiche svolgono questa attività in Sardegna, si ritiene opportuno aggiornare e integrare la vigente normativa. L'attività, sempre connessa all'agricoltura, potrà essere destinata non soltanto a scolaresche, ma anche a famiglie, associazioni, gruppi d'interesse, nell'ambito di una sola giornata o in più giornate, prevedendo, quindi, anche l'alloggio e la somministrazione dei pasti.

Le fattorie sociali punteranno, invece, all'inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli o comunque soggetti svantaggiati e disabili; fornitura di prestazione e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici formativi ed educativi. Il riconoscimento di fattoria sociale potrà essere chiesto dalle imprese agricole autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari o che abbiano stipulato accordi di partenariato con durata almeno quinquennale con enti locali, organizzazioni di utilità sociale o cooperative sociali. La proposta prevede, inoltre, che la Regione dia priorità, nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

Si definisce fattoria didattica un'azienda agricola o agrituristica, singola o in forma associata, capace di offrire percorsi didattici e ambientali, il cui obiettivo sia quello della riscoperta delle produzioni tipiche, tradizionali e di qualità della Sardegna, della conoscenza dei cicli produttivi nei settori agricolo e zootecnico e, ancora, della comunicazione dello stretto legame tra l'agricoltura, il territorio e il cibo, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e, più in generale, ai consumatori. L'azienda deve essere condotta da coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni. L'azienda deve svolgere un'attività effettiva di produzione animale e/o vegetale e deve adottare almeno uno dei seguenti sistemi produttivi:
- sistemi di produzione biologica ai sensi del regolamento CEE n. 2091/92 del 24 luglio 1992 e successive modifiche e integrazioni e/o a basso impatto ambientale;
- sistemi e tecniche di lavorazione dei prodotti agricoli aziendali e/o locali tradizionali, di cui al decreto ministeriale 22 luglio 2004 - Gazzetta ufficiale 18 agosto 2004, n. 193;
- sistemi produttivi inseriti in regimi di controllo e certificazione di prodotto e di sistema volontario o regolamentato. Nella fattoria didattica il conduttore o un suo familiare coadiuvante, un socio, se trattasi di cooperativa o anche, in alternativa, un dipendente devono:
a) aver partecipato con esito positivo al corso abilitante per operatore di fattoria didattica di 90 ore organizzato dall'ERSAT e quindi essere in possesso della relativa attestazione o essere in possesso di attestato di partecipazione a corsi equipollenti riconosciuti dall'Agenzia Laore Sardegna;
b) frequentare a cadenza biennale corsi di aggiornamento per operatore di fattoria didattica della durata di 30 ore, organizzati dall'Agenzia Laore Sardegna o da altri enti accreditati.
L'azienda deve essere dotata di:
- spazi attrezzati idonei per svolgere l'attività didattica anche in condizioni climatiche sfavorevoli; tali spazi devono essere accoglienti e curati;
- servizi igienici a norma di legge e adeguati all'attività di accoglienza prevista; aree delimitate, da utilizzare anche in caso di maltempo, per il consumo dello spuntino o del pranzo al sacco e per lo svolgimento di attività ludico-ricreative in totale sicurezza.

La proposta educativa e didattica deve prevedere uno o più percorsi che attengono a: conoscenza dell'azienda e dell'ambiente rurale e naturale, apprendimento delle tecniche colturali e/o di particolari tecniche di allevamento e di trasformazione dei prodotti agricoli, delle attività artigianali connesse all'azienda agricola e al mondo rurale, scoperta di biodiversità locali ecc., ciò anche attraverso l'allestimento di laboratori didattici destinati al coinvolgimento attivo degli ospiti. Possono essere, inoltre, realizzati in fattoria percorsi di educazione alimentare attraverso la conoscenza delle filiere agroalimentari (per esempio cereali-pane, latte-formaggio, olive-olio) e l'organizzazione di laboratori di educazione al gusto.

La proposta di legge mira a sostenere le fattorie sociali per promuovere l'integrazione dell'attività agricola con la prestazione di servizi socio assistenziali e socio sanitari e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Inoltre promuove le fattorie didattiche allo scopo di valorizzare territorio, tradizioni rurali, attività e prodotti agricoli. Prevede che la Regione possa dare in concessione alle fattorie sociali beni facenti parte del proprio patrimonio e promuovere la concessione di beni di enti locali o altri soggetti pubblici e, inoltre, anche la concessione di beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e poi trasferiti al patrimonio della Regione. La normativa istituisce un elenco delle fattorie sociali e delle fattorie didattiche, quale presupposto per poter accedere ai contributi regionali. L'iscrizione all'elenco delle "didattiche" è legato alla sottoscrizione di una "carta della qualità". Le fattorie sociali e le fattorie didattiche dovranno utilizzare un logo identificativo approvato dalla Regione.

Gli articoli 1 e 2 definiscono le finalità e gli obiettivi dell'agricoltura sociale, riconoscendo nelle caratteristiche multifunzionali delle attività agricole il contesto favorevole allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme nel territorio nazionale, anche nelle zone rurali o svantaggiate, alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali. In particolare per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli che, in forma singola, o associata con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, integrano in modo sostanziale e continuativo l'attività agricola con la fornitura di servizi e di prestazioni per l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e con la fornitura di servizi e di prestazioni sociali, socio-sanitarie ed educative per le famiglie, per le categorie deboli e per i soggetti svantaggiati. L'articolo 3 disciplina i requisiti essenziali per l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale e le procedure per l'avvio delle attività, per il monitoraggio, per la valutazione dei servizi e per la redazione di un apposito rendiconto sociale. L'articolo 4 introduce una rilevante novità per i nuovi compiti dell'agricoltura sociale: il programma per lo sviluppo regionale delle fattorie didattiche e sociali. Con l'articolo 5 si dettano disposizioni sull'uso dei locali del fondo agricolo adibiti ad attività di agricoltura sociale e si equiparano tali locali a quelli rurali strumentali all'attività di impresa rilevante ai fini fiscali. Gli articoli 6 e 7 elencano specifici requisiti soggettivi e strutturali delle fattorie didattiche e di sostegno all'attività di agricoltura sociale. L'articolo 8 regola la Segnalazione certificata di inizio attività. L'articolo 9 definisce le fattorie sociali e inquadra il regolamento delle stesse da parte della Regione. L'articolo 10 prevede il Programma regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale.

L'articolo 12 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato anche ai fini della promozione della fornitura di prodotti di agricoltura sociale per le mense scolastiche e gli ospedali all'incentivazione della vendita diretta, dall'assegnazione prioritaria di terreni demaniali alle agevolazioni per l'assunzione di persone appartenenti a categorie svantaggiate.

L'articolo 13 regola l'utilizzo del logo delle fattorie didattiche e sociali della Sardegna. L'articolo 14 prevede l'istituzione di elenchi regionali delle fattorie didattiche e sociali, mentre l'articolo 15 prevede la rete regionale volta a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie didattiche e sociali.

L'articolo 16 istituisce, presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, stabilendone i compiti, l'organizzazione, la modalità di funzionamento e la composizione.

L'articolo 18 prevede, infine, l'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale destinato alla sperimentazione e al sostegno di progetti del settore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Principi e finalità

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce e sostiene il carattere multifunzionale dell'agricoltura, quale risorsa per l'integrazione nel settore agricolo di attività rivolte all'offerta, rispettivamente, di servizi didattico-educativi, finalizzati alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti e di servizi socio-sanitari, volti a favorire l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati o con disabilità, nonché la realizzazione di azioni assistenziali di supporto ai singoli e alle famiglie.

 

Capo II
Fattorie didattiche

Art. 2
Definizione e inquadramento
delle fattorie didattiche

1. La Regione promuove le fattorie didattiche, quali imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali attività agricole, attività educative e didattico-culturali rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e ad altre tipologie di soggetti interessati, al fine di riavvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla storia, alle tradizioni, nonché alle molteplici funzioni che lo connotano e favorire:
a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, dei cicli produttivi, della stagionalità dei prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale;
b) la conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata o ecocompatibile, al fine di realizzare un'agricoltura sostenibile;
c) l'educazione al consumo consapevole anche per quanto attiene ai rapporti esistenti fra produzione, consumi alimentari, salubrità dei prodotti e ambiente, nella prospettiva di una sana alimentazione e dell'adozione di corretti stili di vita;
d) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, raccolta, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli in relazione alle attività praticate in azienda;
e) la conoscenza delle tradizioni rurali e del patrimonio storico-culturale locale, della gastronomia e dell'offerta enoturistica provinciale, del paesaggio, dell'artigianato rurale e artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente.

2. La Regione definisce con regolamento criteri e requisiti per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e le relative procedure di raccordo con le attività culturali e didattiche svolte nell'esercizio dell'attività agrituristica.

3. Le fattorie didattiche, che offrono anche la somministrazione di pasti o il pernottamento, hanno i requisiti previsti dalla normativa regionale sull'agriturismo.

 

Art. 3
Attività delle fattorie didattiche

1. L'attività di fattoria didattica è svolta dall'imprenditore agricolo singolo e associato di cui all'articolo 2135 del codice civile in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole e con le risorse agricole aziendali.

2. Le fattorie didattiche offrono all'utenza percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni, finalizzati al contatto diretto con il mondo agricolo, alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni del mondo rurale, alla conoscenza delle attività, praticate in azienda e sul territorio, dei percorsi di interesse enogastronomico, di orientamento dei consumi e di educazione alimentare in un rapporto di integrazione dell'agricoltura con la società e le istituzioni scolastiche.

3. Le fattorie didattiche utilizzano metodologie di apprendimento diretto nei locali ove si svolgono le attività produttive, in spazi agricoli aperti, nonché in ambienti appositamente allestiti.

 

Art. 4
Programma per lo sviluppo
delle fattorie didattiche

1. La Regione, previa consultazione con le associazioni dei produttori agricoli riconosciute e le organizzazioni professionali di categoria, approva con deliberazione il programma per lo sviluppo delle fattorie didattiche, finalizzato a promuovere in coerenza con gli strumenti della programmazione agricola, dell'istruzione e della cultura il ruolo sociale e multifunzionale del mondo rurale e a valorizzare in una logica di sviluppo integrato le risorse storiche, archeologiche e culturali del territorio.

2. Il programma è annualmente aggiornabile e rimane in vigore fino all'approvazione del piano successivo.

3. La deliberazione di cui al comma 1 definisce procedure di raccordo con il programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare.

 

Art. 5
Offerta formativa

1. L'offerta formativa della fattoria didattica è coerente con le vocazioni produttive del territorio, con le specificità locali, con gli ambiti produttivi aziendali e con l'attività agricola praticata.

2. La Regione approva l'offerta formativa entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza nel rispetto dei requisiti e criteri definiti con regolamento.

3. L'operatore che esercita l'attività didattica, prima della visita in azienda, concorda con i docenti o con gli accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere e la durata del programma educativo secondo criteri di coerenza con la programmazione didattica dell'istituzione scolastica e con le finalità conoscitive degli utenti interessati.

 

Art. 6
Requisiti soggettivi

1. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato un corso di formazione per operatore di fattoria didattica organizzato dall'Agenzia regionale Laore.

2. L'operatore dell'attività didattica svolge, nell'ambito dell'azienda agricola in cui opera, attività di accoglienza e di informazione del percorso didattico scelto dall'azienda.

3. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria, il possesso dei requisiti previsti da questo articolo è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona da questi delegata.

4. La Regione definisce con regolamento i contenuti tecnico-culturali dei corsi di formazione e di aggiornamento per imprenditori agricoli e operatori agrituristici che intendono attivare nelle loro aziende una fattoria didattica. La Regione può riconoscere precedenti esperienze formative acquisite dagli interessati, purché compatibili con i criteri previsti dal regolamento.

 

Art. 7
Requisiti strutturali

1. Le fattorie utilizzano per le attività didattiche beni strumentali dell'azienda agricola secondo criteri organizzativi adeguati in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.

2. La Regione definisce con regolamento i requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica anche in modo coordinato con la disciplina dei requisiti tecnici e strutturali per l'esercizio dell'attività agrituristica.

3. Le fattorie didattiche assicurano, inoltre, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti, attrezzati per lo svolgimento delle attività educative da adibire anche a eventuale sala ristoro o pernottamento.

 

Art. 8
Segnalazione certificata di inizio attività

1. Gli imprenditori agricoli, che intendono esercitare l'attività di fattoria didattica, presentano al comune presso cui ha sede l'azienda la Segnalazione certificata di inizio attività attestante, tra l'altro, il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti.

2. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività didattica.

3. Il regolamento stabilisce i contenuti e la documentazione da allegare e le relative procedure di raccordo con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

 

Capo III
Fattorie sociali

Art. 9
Attività delle fattorie sociali

1. La Regione promuove e valorizza le fattorie sociali, volte a realizzare sinergie fra aziende agricole e terzo settore nella prospettiva di un welfare di comunità, in cui la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura è svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica e in cui l'attività produttiva è svolta in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi e occupazionali, nonché di servizi di natura ricreativa e socializzante, volti a favorire l'inclusione sociale di soggetti deboli, con disabilità, in condizioni di disagio o a rischio di emarginazione sociale.

2. La Regione disciplina con regolamento, sentite le associazioni dei produttori agricoli riconosciute e le organizzazioni professionali di categoria, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 e di integrazione con gli strumenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria dei servizi alla persona, nonché con gli interventi di politica del lavoro.

3. Con regolamento la Regione disciplina i requisiti strutturali dei locali e gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente a uso dell'imprenditore agricolo, ai fini dell'esercizio dell'attività di fattoria sociale nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

 

Art. 10
Programma per lo sviluppo
dell'agricoltura sociale

1. La Giunta regionale approva il programma per lo sviluppo dell'agricoltura sociale in modo coordinato con gli strumenti di programmazione agricola e socio-sanitaria.

2. Il programma promuove:
a) interventi di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati;
b) percorsi abilitativi e riabilitativi svolti da soggetti accreditati, volti a superare situazioni di bisogno;
c) iniziative educative, assistenziali e formative volte a promuovere il benessere personale e relazionale con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, destinate a minori, quali agri-asili,agri-nidi e centri per l'infanzia, nonché ad adulti e ad anziani, quali alloggi sociali e comunità residenziali, al fine di favorire esperienze di crescita e di integrazione sociale;
d) progetti finalizzati al sostegno, reinserimento e reintegrazione sociale di minori e di adulti, anche in collaborazione con l'autorità giudiziaria, gli istituti penitenziari della Regione e gli enti locali.

3. Con regolamento la Regione definisce criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle fattorie sociali in relazione alla tipologia e alla qualità dei servizi offerti e alle competenze professionali presenti in azienda.

 

Art. 11
Requisiti soggettivi

1. Le attività di cui all'articolo 9 hanno carattere di complementarietà rispetto all'attività agricola, che è prevalente, e sono svolte da soggetti in possesso di adeguata professionalità, riconosciuta a chi ha frequentato corsi di formazione organizzati dall'Agenzia regionale Laore.

2. La Regione definisce con regolamento i contenuti tecnico-culturali dei corsi di formazione e di aggiornamento per imprenditori agricoli che intendono attivare nelle loro aziende una fattoria sociale.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle fattorie sociali, in sede di prima applicazione, le competenze professionali di cui al comma 1 sono sostituite da un'esperienza almeno triennale di conduzione o coordinamento di fattoria sociale in stretta relazione con i servizi del settore socio-sanitario, educativo o penitenziario.

 

Art. 12
Convenzioni con enti pubblici
e associazioni di volontariato

1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, le imprese agricole singole o associate possono sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, cooperative sociali, associazioni di volontariato ed enti no profit, che erogano servizi socio-assistenziali o svolgono attività di utilità sociale, valorizzando esperienze e progetti dell'agricoltura etica e socialmente responsabile in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

 

Capo IV
Disposizioni comuni

Art. 13
Logo identificativo
delle fattorie didattiche e sociali della Regione

1. Le fattorie didattiche e sociali iscritte nei corrispondenti elenchi di cui all'articolo 14 utilizzano un logo identificativo definito nel regolamento e denominato, rispettivamente, "Rete delle fattorie didattiche della Regione " e "Rete delle fattorie sociali della Regione ".

2. Il logo è adottato dalla Regione, sentite le associazioni di produttori agricoli riconosciute e le organizzazioni professionali di categoria, ed è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico delle fattorie.

3. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nel corrispondente elenco di cui all'articolo 14.

 

Art. 14
Elenchi delle fattorie didattiche e sociali

1. La Regione istituisce distinti elenchi degli imprenditori agricoli che intendono esercitare nella propria azienda, rispettivamente, l'attività di fattoria didattica e sociale.

2. Il regolamento definisce le modalità per la predisposizione, la tenuta e le forme di pubblicità degli elenchi, la documentazione da presentare e la procedura per l'iscrizione nei medesimi, anche in modo cumulativo, nonché i casi di revoca dell'iscrizione.

3. L'iscrizione nell'elenco degli operatori di fattoria didattica è effettuata dalla Provincia, previa approvazione dell'offerta formativa di cui all'articolo 5.

4. In prima applicazione di questo articolo, possono chiedere di essere iscritti negli elenchi i soggetti che da almeno tre anni, operano negli ambiti di cui agli articoli 3 e 9 secondo la disciplina dettata con regolamento.

 

Art. 15
Rete regionale delle fattorie didattiche e sociali

1. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie didattiche e sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l'osservatorio regionale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie didattiche e sociali.

 

Art. 16
Osservatorio regionale
delle fattorie didattiche e sociali

1. Al fine di promuovere un costante monitoraggio delle attività svolte dalle fattorie didattiche e sociali e un confronto coordinato tra i soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge, la Regione istituisce l'Osservatorio regionale delle fattorie didattiche e sociali, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) valutazione della qualità dei servizi aventi rilevanza didattica offerti da soggetti operanti nell'agricoltura, promuovendo il monitoraggio in ordine allo sviluppo di tali attività sul territorio, anche per quanto attiene le attività ricreative e didattico-culturali promosse nell'ambito dell'agriturismo;
b) raccolta e valutazione coordinata, anche avvalendosi della collaborazione dell'università o di altri istituti scientifici, di dati inerenti l'efficacia dell'agricoltura sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona;
c) promozione di studi e ricerche a sostegno delle attività previste da questa legge.

3. La Regione individua con deliberazione i componenti e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, del quale fanno parte di diritto l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o suo delegato, rappresentanti delle associazioni di produttori agricoli riconosciute e delle organizzazioni professionali di categoria, nonché soggetti del terzo settore.

4. La Giunta regionale, all'atto della nomina dell'Osservatorio, individua la struttura regionale competente per l'attività di segreteria. L'Osservatorio sceglie il presidente tra i componenti e stabilisce le proprie regole di funzionamento.

5. Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su richiesta del presidente, in relazione ai temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti, funzionari della Regione o di altre amministrazioni pubbliche esperti nelle questioni trattate o soggetti esterni.

6. I componenti dell'Osservatorio restano in carica per la durata della legislatura. A essi non compete alcun compenso o rimborso spesa.

 

Art. 17
Formazione

1. La Regione, anche per il tramite delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute e delle organizzazioni professionali di categoria o di altri organismi pubblici o privati, promuove iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale, anche periodiche, per gli imprenditori agricoli che esercitano le attività previste da questa legge.

 

Art. 18
Finanziamenti

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, può concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli che intendono avviare l'attività di fattoria didattica e sociale, anche ai fini dell'adeguamento degli edifici rurali esistenti o dell'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento delle rispettive attività.

2. Il regolamento definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo, anche per quanto attiene il coordinamento con la disciplina delle agevolazioni per l'organizzazione di attività ricreative e didattico-culturali da parte di strutture agrituristiche.

 

Art. 19
Disciplina di attuazione

1. La Regione adotta il regolamento di esecuzione di questa legge, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta regionale provvede, comunque, alla sua adozione.

 

Art. 20
Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale una relazione sull'attuazione di questa legge.