CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 151

presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI - COZZOLINO - COLLU - COMANDINI - DERIU - FORMA - MELONI - PINNA Rossella - PISCEDDA - SOLINAS Antonio - RUGGERI - TENDAS - LOTTO

il 2 dicembre 2014

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19
(Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è composta da due articoli. Nell'articolo 1 si prefigge di intervenire a parziale correzione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2014 recante "Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016" con il quale si è proceduto al definanziamento, a far data dal momento di entrata in vigore della stessa legge, delle autorizzazioni di spesa assunte in favore degli enti per opere delegate o affidate mediante atto convenzionale, sussistenti nel conto dei residui di provenienza dell'esercizio 2011.

Allo stato si rende necessario intervenire per consentire agli stessi enti che avessero già avviato, se non addirittura terminato, la progettazione definitiva, e fossero, quindi, nelle condizioni di poter concludere l'iter, così come definito dal comma 6, alla data del 30 marzo 2015, di poter assolvere agli impegni di spesa assunti e avviare, finalmente, le procedure per l'aggiudicazione dei lavori.

Ciò al fine di ridurre al minimo il rischio di ulteriori disagi di tipo finanziario a tanti comuni sardi, gran parte dei quali, in parte a causa dei vincoli legati al patto di stabilità, in parte per problemi di altra natura, autorizzativa o burocratica, estranei alle responsabilità di loro competenza, non hanno potuto concludere alla data di pubblicazione della legge in oggetto le procedere richieste.

L'articolo 2 indica i termini di entrata in vigore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica di termini

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 (Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016), è sostituito dal seguente:
"1. È disposto ope legis il definanziamento delle autorizzazioni di spesa assunte in favore degli enti per opere delegate o affidate mediante atto convenzionale, sussistenti nel conto dei residui di provenienza dell'esercizio 2011, per le quali al 30 marzo 2015 non sia stata assunta da parte dell'ente beneficiario l'obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti dell'esecutore dei lavori o pubblicato il relativo bando di gara.".

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).