CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 147

presentata dai Consiglieri regionali
ARBAU - AZARA - LEDDA - PERRA

il 27 novembre 2014

Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani al settore primario

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Secondo l'ultimo censimento dell'agricoltura, riferito al decennio 2000/2010, in Sardegna i giovani agricoltori sotto i quarant'anni alla guida delle aziende agricole sono 7.871, cioè soltanto il 13 per cento del totale. Seppure negli ultimi anni sia notevolmente cresciuto il numero dei giovani che si avvicinano all'agricoltura, il ricambio generazionale resta comunque una priorità per un settore che tradizionalmente occupa un posto fondamentale nell'economia della nostra Regione.

Di recente il governo statale con il decreto ribattezzato "Terre vive", ha avviato la dismissione di terreni dello Stato e il loro riutilizzo agricolo favorendo lo sviluppo del settore e dell'imprenditoria giovanile.

La presente proposta, in analogia alle disposizioni statali, si pone l'obiettivo di rendere produttivi beni e immobili agricoli o a vocazione agricola di proprietà della Regione o degli enti da essa controllati, attualmente inutilizzati, assegnandoli a giovani fino a quarant'anni.

Strappare vaste aree del nostro territorio dallo stato di abbandono, preservandole dai rischi che esso comporta, primo fra tutti il pericolo d'incendio ed il degrado legato all'incuria, comporta ricadute positive sull'ambiente e sull'immagine della Regione, oltre a creare nuove opportunità occupazionali, ancor più urgenti in un contesto di gravissima crisi socio-economica che colpisce soprattutto le nuove generazioni.

La proposta di legge, volutamente breve e tesa alla semplificazione, è composta da 4 articoli. Nell'articolo 1 si afferma prioritariamente il valore identitario che l'agricoltura e la pastorizia rappresentano per la nostra terra e per il popolo sardo, e pertanto la finalità prima che si persegue è quella di connettere la nuova generazione glocal (globali e locali allo stesso tempo) alla propria dimensione agricola e pastorale. In tale prospettiva la Regione, di concerto con gli enti locali, persegue il coordinamento delle politiche territoriali con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo e promuove misure volte a sostenerne il recupero produttivo al fine di favorire l'accesso della nuova generazione in agricoltura e nella pastorizia.

L'articolo 2 stabilisce che la Giunta regionale e gli enti locali predispongano il censimento annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola e pastorale, di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati, idonei per l'assegnazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa, provvedendo alla pubblicazione del relativo elenco sul sistema informatico regionale.

Nel successivo articolo si individua l'Agenzia Laore come soggetto delegato alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la concessione dei terreni ed alla formazione dei giovani agricoltori beneficiari.

All'articolo 4 si prevede infine che i giovani agricoltori possano apportare interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico per lo svolgimento dell'attività principale e delle attività ad essa connesse.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. L'agricoltura e la pastorizia sono identità ed economia della Sardegna. La presente legge ha come finalità quella di connettere la nuova generazione "glocal" al proprio settore agricolo e pastorale.

2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze di indirizzo regionale e di programmazione, progettazione e realizzazione locale, perseguono il coordinamento delle politiche territoriali con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo. La Regione promuove misure rivolte a sostenere il recupero produttivo, l'accesso della nuova generazione in agricoltura e pastorizia e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile. Con accordo di programma la Regione e gli enti locali interessati definiscono i rispettivi ruoli.

 

Art. 2
Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale e gli enti locali individuano, nell'ambito dei beni immobili, l'elenco annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola e pastorale, di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati, idonei per l'assegnazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa.

2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, previa definizione di specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici, predispone un inventario con idoneo supporto cartografico delle aree agricole di proprietà pubblica rendendolo accessibile al pubblico tramite il proprio sistema informativo.

 

Art. 3
Procedure per il conferimento
ai giovani agricoltori

1. Gli elenchi degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, unitamente allo schema di avviso pubblico per la concessione, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

2. L'Agenzia Laore provvede:
a) alla pubblicazione dell'avviso pubblico, di cui al comma 1, per la concessione dei terreni contenuti in tali elenchi e idonei al conferimento a giovani agricoltori di età inferiore a quarant'anni, singoli o associati;
b) a formare i giovani agricoltori che facciano domanda.

 

Art. 4
Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli

1. Ai giovani agricoltori beneficiari della concessione di cui all'articolo 3 sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico rivolti alla coltivazione, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola, alle attività di trasformazione, elaborazione, commercializzazione delle produzioni vegetali e animali, all'agriturismo e alle attività annesse e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).