CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 144
presentata dai Consiglieri regionali
BAZARA - ARBAU - LEDDA - PERRAil 25 novembre 2014
Disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
In Italia nel 2012, secondo i dati statistici dell'INAIL, sono stati denunciati complessivamente 656.514 infortuni sul lavoro (-9,5 per cento rispetto al 2011), divisi tra agricoltura (42.825), industria e servizi (584.915) e dipendenti conto stato (28.774). In particolare, l'edilizia ha registrato ben 52.046 (pari a circa 1'8 per cento del totale) e se, rispetto al 2011, si è evidenziata una diminuzione degli infortuni pari al 21,5 per cento, confermando un trend positivo che va avanti da diversi anni, non può sottacersi che una concausa della contrazione va purtroppo ascritta al forte calo occupazionale, che nel settore delle costruzioni ha registrato livelli impressionanti.
Con riguardo all'aspetto più drammatico, quando gli infortuni causano la morte del lavoratore, nel triennio 2011-2013, l'Osservatorio sicurezza sul lavoro ha registrato sul territorio nazionale un totale di 1.515 morti bianche, con un andamento decrescente dalle 553, nel 2011 alle 509, nel 2012, fino alle 453, nel 2013. Le principali cause di morte nel suddetto triennio presentano le seguenti percentuali sul totale dei casi: "cadute di persone dall'alto" 23,5 per cento, "ribaltamento veicolo/mezzo in movimento " 23 per cento, "caduta dall'alto di gravi/schiacciamento" 17,2 per cento.
La presente proposta di legge ha pertanto come obiettivo, nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008, titolo IV, capo II (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota), l'attuazione di idonee misure relative alla realizzazione dei lavori in quota in tutti i settori di attività, pubblici e privati. Si propone, in particolare, di attuare, in ogni cantiere laddove si effettuano lavori in quota, dalla fase di progettazione fino alla fase di realizzazione, tutte quelle misure di prevenzione rivolte a limitare il rischio di infortuni.
La proposta di legge consta di 10 articoli.
L'articolo l detta le finalità della presente legge che, nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplina la materia della prevenzione dei rischi degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota, al fine di eliminare tali rischi.
Le tipologie di intervento sono individuate al successivo articolo 2. Rientrano tra queste i lavori di nuova costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, nonché installazione di impianti tecnici, telematici e fotovoltaici; con riguardo a tali interventi, si è rilevato che in Sardegna oltre il 70 per cento degli impianti fotovoltaici installati risultano privi dei relativi sistemi di sicurezza per i lavori in quota.
L'articolo 3 contiene definizioni delle fattispecie contemplate nelle proposta e dei principali sistemi di sicurezza permanenti dal rischio di cadute dall'alto di persone e/o gravi. Laddove misure di protezione permanenti non possano essere garantite, i lavoratori devono essere dotati di idonei sistemi di sicurezza individuale a norma UNI EN 795:2012.
Negli articoli seguenti vengono individuate le attività di controllo finalizzate a garantire la sicurezza del lavoratore e i responsabili nelle diverse fasi operative, dalla progettazione alla realizzazione dell'opera.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge, anche nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni, detta misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione di tutti gli interventi in quota e sulle coperture superiori ai due metri.
2. In particolare, la presente legge intende responsabilizzare i committenti, i datori di lavoro e i progettisti circa l'adozione di apprestamenti di sicurezza "stabili" per poter accedere, transitare e lavorare su coperture o su aree in quota potenzialmente soggette a pericolo di caduta dall'alto, al fine di eliminare tale rischio.
3. I dispositivi di ancoraggio installati sono un elemento del sistema di protezione contro le cadute dall'alto che prevede sempre l'utilizzo da parte del lavoratore di un Dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto. Tali DPI, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale), appartengono alla terza categoria e, in ottemperanza all'articolo 77, comma 4, lettera h), e comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, è obbligatorio informare, formare e addestrare coloro che installano e che ne fanno uso.
Art. 2
Tipologie di intervento1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai lavori che per la loro esecuzione necessitano di titolo autorizzativo, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, o che, comunque, espongano il lavoratore al rischio di caduta da una quota superiore ai due metri, inerenti:
a) nuove costruzioni, in tutti gli interventi nei lavori in quota nei diversi settori, agricolo, edile, energetico, impiantistico, sia nel caso di nuove attività o manutenzioni ovvero ampliamenti di realtà già esistenti;
b) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che interessano le coperture mediante interventi strutturali;
c) interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o come varianti in corso d'opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
d) attrezzature, macchinari mobili, automezzi, cisterne, silos, depositi.2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi che siano state presentate prima della sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni contenute nella presente legge sono immediatamente efficaci e prevalgono sulle norme in contrasto.
4. Qualora non sia possibile garantire misure di protezione collettiva, i lavoratori utilizzano idonei sistemi di protezione individuale in base al nuovo progetto di norma UNI EN 795:2012 (DPI - dispositivi di ancoraggio).
Art. 3
Definizioni1. Ai fini della presente legge, anche in conformità a quanto indicato dalla norma UNI 8088:1980 (Lavori inerenti le coperture dei fabbricati. Criteri per la sicurezza), si intende per:
a) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;
b) dispositivo di ancoraggio: elemento o serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio atto/i a garantire l'operatività in sicurezza dell'operatore;
c) elaborato tecnico della copertura: documento contenente indicazioni progettuali dei sistemi installati, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione riguardanti la copertura nonché i soggetti che per qualsiasi altro motivo accedono e transitano in copertura;
d) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta a un'altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile (articolo 107 del decreto legislativo n. 81 del 2008);
e) manutenzione (UNI 9910:1991 (Terminologia sulla fidatezza e qualità del servizio)): combinazione di tutte le azioni tecniche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta;
f) sistemi di sicurezza: apprestamenti e mezzi di prevenzione degli infortuni che possono derivare dalla caduta di persone o di cose dall'alto;
g) transito e lavori su coperture: possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza su tutta la superficie delle coperture oggetto di progettazione;
h) dispositivo di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro: dispositivo atto a sostenere e trattenere gli addetti nella posizione di lavoro, consentendo di operare con le mani libere; non è destinato all'arresto delle cadute dall'alto;
i) punto di ancoraggio (UNI EN795:2012): elemento a cui il dispositivo di protezione individuale (DPI) può essere applicato dopo l'installazione del dispositivo di ancoraggio;
j) coordinatore per la progettazione dell'opera: è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori che opererà sulla base dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
k) coordinatore per l'esecuzione: soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, che opererà sulla base dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 4
Adempimenti1. La conformità del progetto alle misure di prevenzione e protezione indicate all'articolo 2 è attestata dal progettista all'atto di inoltro delle istanze di concessione edilizia o DIA per nuove costruzioni o interventi relativi alla copertura, della istanza di autorizzazione per gli interventi di manutenzione straordinaria o delle varianti in corso d'opera.
2. Il coordinatore per la progettazione dell'opera predispone il fascicolo con le caratteristiche dell'opera che contiene l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Lo stesso è aggiornato a conclusione dei lavori a cura del coordinatore per l'esecuzione.
3. L'attestazione del progettista è corredata dall'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 5.
4. I dispositivi di protezione individuali e anticaduta, contro le cadute dall'alto, sono soggetti alla revisione annuale, ai sensi della norma europea UNI EN365:2005 (Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dall'alto - requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio). Nella stessa, al punto 3.1., si obbliga il produttore a indicare la necessità che il sistema o il componente deve essere esaminato - o dove reputato necessario dal fabbricante, sottoposto a manutenzione - almeno una volta all'anno o qualora si verifichi una caduta, da una persona competente autorizzata dal fabbricante.
Art. 5
Elaborato tecnico delle coperture1. L'elaborato tecnico delle coperture integra il fascicolo dell'opera ed è redatto da un tecnico abilitato allo svolgimento del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e realizzazione dell'opera o del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
2. L'elaborato tecnico delle coperture è presentato all'amministrazione competente quale parte integrante della documentazione per la richiesta di cui all'articolo 4.
3. L'elaborato tecnico, in relazione alle diverse fattispecie, ha i seguenti contenuti:
a) planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di sicurezza previsti; il tutto specificando, per ciascuno di essi, la classe di appartenenza e il numero massimo di utilizzatori contemporanei;
b) relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi, ovvero attestazione del professionista che tali elementi sono parte integrante del calcolo esecutivo degli elementi strutturali; solo in presenza dei terminali di tipo C secondo la norma UNI EN 795:2012;
c) dichiarazione di conformità dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio (siano essi linee o ganci) in cui sia indicato il rispetto delle norme;
d) certificazione di conformità del produttore di dispositivi di ancoraggio (siano quest'ultimi linee o ganci) eventualmente installati, secondo le norme UNI EN795:2012 e/o UNI EN 517:1998 (Ganci di sicurezza da tetto);
e) manuale d'uso di eventuali dispositivi di ancoraggio (siano essi linee o ganci);
f) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio (siano essi linee o ganci);
g) spazio libero di caduta in sicurezza - tirante d'aria (requisiti relativi alla distanza dal suolo).4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dell'esecuzione dei lavori.
Art. 6
Criteri generali di progettazione1. Nei casi di cui all'articolo 2, sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione, sulla copertura e/o in quota, in condizioni di sicurezza. Tali misure sono finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso di accesso alla copertura o postazione in quota;
b) l'accesso alla copertura o postazione in quota;
c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura o postazione in quota.2. La mancata adozione delle misure di cui al comma 1 costituisce condizione ostativa al rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.
Art. 7
Percorsi di accesso alla copertura
o postazione in quota1. I percorsi e gli accessi alla copertura o postazione in quota sono di tipo permanente. Nei casi in cui non sia possibile adottare misure tali, nel fascicolo tecnico della copertura o postazione in quota di cui all'articolo 5 sono specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili. Sono, altresì, progettate e documentate le misure previste in sostituzione, delineando posizioni e spazi in grado di ospitare tali soluzioni temporanee.
Art. 8
Accessi alla copertura o postazione in quota1. La copertura o postazione in quota è dotata almeno di un accesso, interno o esterno, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento in condizioni di sicurezza di un operatore, dei materiali e degli utensili.
Art. 9
Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture o postazioni in quota1. A partire dal punto di accesso, è garantito il transito e la sosta per eseguire in sicurezza i lavori di cui all'articolo 2, mediante l'adozione di misure di protezione quali:
a) passerelle per il transito di persone e materiali;
b) parapetti;
c) linee di ancoraggio flessibili o rigide;
d) reti di sicurezza;
e) impalcati;
f) ancoraggi di sicurezza.
Art. 10
Norma transitoria1. Con la presente legge si estende l'obbligatorietà dell'utilizzo di tutte le misure di prevenzione caduta dall'alto a qualsiasi tipologia di lavoro non citata, nella quale si espone l'addetto a un altezza superiore ai due metri.