CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 143

presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - COSSA - DEDONI

il 24 novembre 2014

Testo unico della disciplina delle strutture turistiche - ricettive della Sardegna

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Sardegna, vanta un patrimonio di oltre 12 milioni di presenze turistiche annue, rivenienti dal solo comparto ricettivo classificato e non può che trarre beneficio da una proposta che rilegge e sostituisce le ormai obsolete norme di riferimento relative alla classificazione del comparto ricettivo datate 1984 e 1998 (legge regionale n. 22 del 1984 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), legge regionale n. 27 del 1998 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 22/84), legge regionale n. 35 del 1986 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna)).

Le attività oggetto della presente proposta di legge rappresentano un valido strumento capace di favorire l'innovazione del comparto ricettivo, rendendolo coerente alle esigenze degli operatori turistici, ma anche trasparente alle esigenze del turista e alle aspettative dei mercati in generale.

Questa proposta di legge punta a ridefinire i princìpi fondamentali dell'ospitalità della Sardegna, varando strumenti per una più moderna politica del turismo, che non possono prescindere da un armonico e innovativo quadro normativo nel quale, riconoscendo il ruolo strategico dell'industria turistica per lo sviluppo economico e occupazionale dell'Isola, favorisce la crescita del sistema e al contempo la riqualificazione dell'offerta strutturale del comparto ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero. Le attività ricettive in particolare rappresentano uno dei primi "biglietti da visita" del comparto economico turistico e se è vero che devono agire in armonia con l'ambiente, la comunità e le culture locali, l'attività dell'ospitalità deve essere sempre più rispondente alle esigenze del viaggiatore offrendo servizi di qualità e massima trasparenza per poter rispettare il confronto fra strutture e fra i diversi territori.

Il mercato turistico, nonostante la crisi economica internazionale resta in continua evoluzione. Proprio il 2013 e il 2014 sono diventati seppur timidamente, lo snodo di riferimento della mini ripresa nel settore che obbliga ad individuare con rapidità nuove strategie volte a valorizzare al meglio le nostre risorse, sotto il profilo della sostenibilità, della professionalizzazione degli operatori e dunque della disciplina della ricettività coerente con i cambiamenti imposti dalla modernizzazione all'intero comparto turistico, ovviamente tenendo ben chiara la capacità di soddisfare le esigenze dei turisti contemperandole alle necessità economiche delle comunità e delle imprese locali.

Cresce quindi sempre più l'esigenza di poter offrire nella nostra Isola un turismo responsabile, che crei le condizioni in cui gli operatori pianificano, organizzano, offrono e mettono a disposizione le proprie conoscenze e la propria professionalità in un contesto normativo che sappia facilitare le rispettive azioni e sia interprete delle esigenze di tutti gli attori impegnati nella filiera e degli stessi ospiti.

Così come le nuove attività del benessere, del wellness e dell'escursionismo che segnano da tempo evoluzione e aggiornamenti che mancano totalmente dal profilo legislativo.

La proposta di legge provvede all'aggiornamento e ridefinizione delle tipologie delle strutture ricettive e dei criteri per la loro classificazione, superando le ormai datate leggi n. 22 del 1984 e n. 27 del 1998, basandola su nuovi criteri funzionali, che innovano la limitata distinzione delle imprese del settore. Prevede inoltre che fermo restando il fatto che tutte le attività siano soggette al rigoroso rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico-ricettive siano soggette alla massima semplificazione attribuendo alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, le possibilità di adeguamento e modifica delle direttive se non più rispondenti alle mutate condizioni dei mercati e degli scenari turistici.

La presente proposta si sviluppa in 11 articoli con i quali si intende definire le differenti tipologie ricettive eliminando la rigidità imposta dai dispositivi della legislazione precedente, attribuendo all'Assessore regionale competente in materia turistica l'individuazione dei requisiti per la classificazione e il relativo percorso autorizzativo. In tal modo le rigide tabelle vengono abrogate, trasferendo alla Giunta opportunità o possibilità di modifiche funzionali al venir meno di tutta una serie di presupposti superati dall'evoluzione del comparto o in seguito alla nascita di nuove tendenze o opportunità dei mercati. Ne è un chiaro esempio l'evoluzione tecnologica quale internet, i wi-fi, i social media, i network, i clouds, che non vengono prese in considerazione dalla leggi attualmente in vigore: perché al tempo (1984) tali innovazioni ovviamente non esistevano.

La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione in materia di turismo e di industria alberghiera, riconosce il ruolo dei comuni, nonché del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto turistico.

All'articolo 2 viene sancita la differenziazione fra le tre grandi categorie ricettive, distinte in strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all'aria aperta.

All'articolo 6 viene individuato anche un genere di struttura complementare, definita così per la sua particolare temporaneità d'offerta, che si riferisce agli appartamenti ad uso turistico e alle aree attrezzate per la sosta temporanea. L'operatività degli appartamenti prevede preventiva e obbligatoria comunicazione da dare al comune, entro il 30 gennaio di ogni anno e comunque in coincidenza con l'eventuale iscrizione dell'unità immobiliare su almeno un portale web di vendita on line del settore.

All'articolo 7 viene introdotta la classificazione obbligatoria per tutte le strutture ricettive operanti in Sardegna, da 1 a 5 stelle per il comparto alberghiero, da 1 a 4 stelle per le aziende all'aria aperta e da 1 a 3 stelle per quelle extra-alberghiere, qui comprendendo anche i B&B. Viene introdotta per i soli alberghi che dispongano di ulteriori particolari requisiti previsti dalle tabelle di riferimento la categoria 4 stelle superior, mentre permane la categoria 5 stelle lusso.

All'articolo 5, con riguardo ai B&B, che hanno ormai raggiunto significative quote e posizioni di mercato, viene introdotta la tipologia a conduzione d'impresa che consente agli operatori di poter disporre fino a sei camere in luogo delle tre previste per la conduzione a livello familiare. Tale modifica consente di eliminare dalla legislazione corrente la vetusta tipologia di affittacamere non più rispondente all'immaginario del turista e alle più nuove scelte operate dal mercato.

Di assoluto rilievo le indicazioni previste all'articolo 7 che classificano a tempo indeterminato le strutture, eliminando il costoso, impegnativo e burocratico rinnovo quinquennale.

Di rilievo è anche l'obbligo per tutte le tipologie ricettive, comprese quelle complementari, della comunicazione giornaliera per finalità statistiche, attraverso l'innovativo strumento del SIRED all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, dei dati sulle presenze registrate.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Premessa

1. La presente legge disciplina l'apertura, la classificazione e la gestione delle strutture ricettive a fini turistici.

 

Art. 2
Denominazione delle strutture ricettive

1. Le strutture ricettive sono distinte nelle seguenti tipologie:
a) strutture ricettive alberghiere: alberghi e alberghi residenziali (RTA o residence);
b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici;
c) strutture ricettive extralberghiere: B&B (gestiti in forma familiare o d'impresa), case per ferie, case e appartamenti vacanza, albergo diffuso, turismo rurale, ostelli per la gioventù, marina resort.

 

Art. 3
Specificazione delle aziende
ricettive alberghiere

1. Sono alberghi le aziende che forniscono alloggio ed eventuale vitto ai clienti, in almeno sette camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori. L'attività può essere svolta in dipendenze, situate a non più di cento metri di distanza dalla casa madre.

2. Sono alberghi residenziali (RTA o residence) le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.

 

Art. 4
Specificazione delle aziende ricettive
all'aria aperta

1. Sono campeggi le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti vincolati o non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.

2. Sono villaggi turistici le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno, in tende o caravan od altri manufatti realizzati in materiale leggero vincolati o non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, nei quali è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.

 

Art. 5
Specificazione delle aziende
ricettive extralberghiere

1. Si definisce "bed&breakfast a conduzione familiare" l'attività che fornisce alloggio e prima colazione in modo occasionale, nella casa in cui si abita. L'attività è svolta in un'unica unità immobiliare in non più di tre camere al netto delle camere riservate ai residenti abituali, con un massimo di 2 posti letto per camera più un eventuale letto aggiunto per un minore fino a 12 anni.

2. Si definisce "bed&breakfast a conduzione d'impresa" l'attività che fornisce alloggio e prima colazione, avvalendosi anche di personale qualificato, in maniera continuativa e professionale nella casa in cui si abita. L'attività è svolta in un'unica unità immobiliare in non più di sei camere al netto delle camere riservate ai residenti abituali, con un massimo di 2 posti letto per camera più un eventuale letto aggiunto per un minore fino a 12 anni. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese.

3. Sono "case per ferie" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti od organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, nonché da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione scritta, per il perseguimento delle predette finalità; la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanza per anziani.

4. Si definiscono "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" le unità abitative ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità anche temporanea. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali ad ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.

5. Si intende per "albergo diffuso" l'albergo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del comune e distanti non oltre 200 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali.

6. Per "turismo rurale" si intende quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano.

7. Sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni, operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali gestiti anche da operatori privati mediante convenzione scritta con l'ente, l'associazione o l'organizzazione proprietari, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le predette finalità.

8. Sono "marina resort", le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato all'interno dei porti o approdi turistici, in possesso dei requisiti minimi individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.

 

Art. 6
Attività complementari

1. Le attività complementari si suddividono in appartamenti ammobiliati per uso turistico e aree attrezzate per la sosta temporanea:
a) appartamenti ammobiliati per uso turistico; è consentito al proprietario di case e appartamenti offrirle in locazione occasionale a turisti, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa, previa comunicazione da dare al comune, entro il 30 gennaio di ogni anno e comunque in coincidenza con l'eventuale iscrizione dell'unità immobiliare su almeno un portale web di vendita on line del settore;
b) aree attrezzate per la sosta temporanea:
1) le aree attrezzate per la sosta temporanea sono le aree, istituite dai comuni, ubicate al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, riservate esclusivamente alla sosta occasionale, per un massimo di quarantotto ore consecutive, salva diversa decisione dei comuni, di camper, autocaravan, caravan e roulotte, ai sensi dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni;
2) le aree attrezzate per la sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle dotazioni specifiche e integrative individuate dalla Giunta regionale e delle disposizioni di cui all'articolo 185, del decreto legislativo n. 285 del 1982, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni;
3) le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 2, riguardante le strutture ricettive all'aria aperta.

 

Art. 7
Classificazione delle strutture ricettive

1. La Giunta regionale individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive secondo i livelli di classificazione da 1 a 5 stelle, conformi alla normativa nazionale vigente, a seconda delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti.

2. La classifica si intende:
a) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive alberghiere;
b) da 1 a 4 stelle per le strutture ricettive all'aria aperta;
c) da 1 a 3 stelle per le strutture ricettive extra-alberghiere.

3. Le strutture ricettive alberghiere classificate a 4 stelle, e rispondenti agli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, possono assumere la denominazione superior. Le strutture alberghiere classificate a 5 stelle, e rispondenti agli ulteriori requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, possono assumere la denominazione lusso.

4. Sono escluse dalla classificazione le strutture di cui all'articolo 6.

5. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, sentito il Consiglio autonomie locali (CAL), le associazioni imprenditoriali del settore turismo più rappresentative a livello regionale e la competente Commissione consiliare, definisce:
a) i requisiti minimi, le caratteristiche e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione;
b) le attrezzature, le dotazioni, ed i servizi di interesse turistico; le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera;
c) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attraverso la SCIA al comune competente, attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
d) le modalità e gli standard dei controlli;
e) il segno distintivo da utilizzare per il riconoscimento attraverso l'esposizione in modo visibile all'esterno dei locali, della classificazione e tipologia della struttura ricettiva;
f) i modelli relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività.

6. I requisiti di cui al comma 1 possono essere modificati ed adattati in conseguenza delle mutate condizioni del mercato e dell'economia turistica, con atto della Giunta regionale, sentite la competente Commissione consiliare e le principali organizzazioni di impresa turistiche regionali, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.

7. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo sono tenuti gli elenchi delle strutture ricettive, suddivisi secondo le tipologie di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a), b), c) e articolo 5, commi 1 e 2.

 

Art. 8
Procedimento di classificazione

1. Le strutture ricettive sono classificate attraverso la procedura per autovalutazione sulla base dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, ferma restando la verifica della completezza della domanda e la coerenza della documentazione presentata al comune che rilascia il relativo provvedimento.

2. Il gestore di una struttura ricettiva presenta domanda di classificazione al comune competente, attraverso il SUAP, contenente le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1 e 2, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.

3. Il comune verifica la completezza della domanda e la coerenza della documentazione allegata.

4. La presentazione al SUAP abilita le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti delle persone alloggiate e non alloggiate nelle strutture, compreso l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale. Il SUAP abilita i medesimi soggetti, altresì, alla vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

5. La classificazione ottenuta ha validità a tempo indeterminato a far data dal relativo provvedimento.

6. Copia del provvedimento di classificazione è esposta all'interno dei locali unitamente al listino dei prezzi praticati nell' esercizio dell'attività.

 

Art. 9
Obblighi

1. Le strutture ricettive autorizzate all'esercizio delle attività di cui alla presente legge si attengono ai seguenti obblighi:
a) esporre all'esterno il marchio regionale distinto per tipologia di appartenenza;
b) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura; specifica della capienza massima; copia del provvedimento di classifica;
c) comunicare a fini statistici attraverso il SIRED della Regione (Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio) i dati sul movimento dei clienti alloggiati, nonché le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), alla questura competente per territorio;
d) sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali danni subiti dagli ospiti.

 

Art. 10
Vigilanza e sanzioni amministrative pecuniarie

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti. I comuni introitano i proventi delle sanzioni applicate.

2. Chiunque eserciti le attività di cui alla presente legge senza aver presentato la necessaria segnalazione certificata di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Il comune dispone la sospensione immediata dell'attività per un periodo da tre a sei mesi.

3. Chiunque contravvenga agli obblighi di comunicazione dei dati ai fini statistici relativi agli ospiti alloggiati secondo le modalità previste dal SIRED è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

4. Chiunque attribuisca impropriamente al proprio esercizio requisiti diversi da quelli definiti dai provvedimenti classificazione o applichi prezzi diversi rispetto a quelli comunicati è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 2.500 a euro 10.000.

5. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

6. In caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nella presente legge, il comune può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività. Il provvedimento è comunicato entro quindici giorni dal comune alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale.

7. I comuni effettuano controlli periodici e trasmettono, su richiesta della Regione, una relazione che evidenzi le attività di controllo svolte direttamente o da altri soggetti competenti e i relativi esiti.

8. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal comune che ne incamera i proventi.

9. La Regione può, anche avvalendosi di propri enti e agenzie, disporre, verifiche e controlli sul rispetto della normativa vigente e sulla sua corretta applicazione.

 

Art. 11
Disposizioni transitorie e abrogative

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate:
a) la legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
b) la legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sulle attività turistiche);
c) la legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere).

2. A far data dall'approvazione della presente legge, i provvedimenti di classifica in essere delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 si intendono validi a tempo indeterminato.

3. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, in sede di prima applicazione, l'Assessore competente in materia di turismo stabilisce i criteri e requisiti di cui all'articolo 5 e all'articolo 6.