CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 142

presentata dal Consigliere regionale
CHERCHI Oscar

il 20 novembre 2014

Costituzione e disciplina della Consulta regionale delle professioni intellettuali

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nell'ultimo decennio il mercato delle professioni liberali, al pari di numerosi altri settori trainanti l'economia nazionale, ha subito un fortissimo rallentamento. Tale fenomeno va ricondotto anzitutto alla violenta crisi economica e finanziaria che ha colpito l'Italia, ancora di più la Sardegna, i cui devastanti effetti non hanno ancora cessato di manifestarsi; parimenti, uno sfrenato aumento della concorrenza, riscontrabile oramai in tutti i settori, ha contribuito ad affliggere un mondo, quello delle professioni intellettuali, cui va riconosciuto un ruolo centrale nell'economia della Regione, nonché una funzione sociale di primaria importanza.

Il mercato delle libere professioni è divenuto fortemente dinamico e variegato: alle tradizionali professioni ordinistiche, recentemente si sono aggiunte numerose altre attività professionali che, sebbene non ancora organicamente regolamentate né riconducibili a ordini o collegi, costituiscono un importante volano per l'economia regionale. La potestà legislativa della Regione, le cui competenze in materia di professioni sono concorrenti con lo Stato, rappresenta un importante strumento attraverso cui regolamentare un settore fortemente strategico, ad elevato potenziale economico, culturale e tecnico-scientifico. Il legislatore regionale dovrà, comunque, adottare ogni misura in armonia con le disposizione previste nella Costituzione e nel pieno rispetto della legislazione statale.

La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di instaurare un dialogo tra amministratori locali e professionisti; la costituzione di un organo consultivo attraverso cui dare udienza agli organi rappresentanti delle professioni, non solo garantisce la qualità dei servizi professionali e la tutela degli utenti come destinatari di prestazioni qualificate, ma favorisce la diretta partecipazione alla programmazione e allo sviluppo economico della Sardegna da parte degli stessi operatori del settore. La consulta regionale, i cui criteri di composizione sono disciplinati nella presente proposta di legge, avrà un ruolo attivo: potrà formulare proposte ed esprimere pareri non vincolanti, avrà competenza in sede di programmazione e legislazione in materia di professioni, di formazione e aggiornamento dei professionisti; avrà facoltà di aprire dibattiti e confronti finalizzati all'individuazione di soluzioni condivise e sarà dotata di tutti gli strumenti necessari per poter fornire un costante supporto all'utenza.

Rileva sottolineare come il comparto delle professioni intellettuali in territorio sardo vede coinvolti circa 20.000 professionisti, i quali, nell'ultimo biennio hanno avviato al lavoro circa 2.500 dipendenti; ne deriva che l'effettiva partecipazione dei rappresentanti di ordini, collegi e associazioni professionali nei processi decisionali della politica sarda, avrebbe, senza dubbio alcuno, anche importanti ricadute occupazionali. La raccolta e la valorizzazione delle istanze provenienti dal mondo delle professioni apre la strada a nuovi e importanti angoli di visuale da cui ripartire verso nuovi obiettivi strategici, fino ad ora ignorati.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art.1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce alle professioni intellettuali un ruolo preminente nello sviluppo economico, culturale e scientifico dell'Isola, nonché una funzione sociale di primaria importanza.

2. La Regione si impegna a compiere ogni azione volta alla promozione e alla valorizzazione degli ordini professionali, collegi e associazioni di professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

 

Art. 2
Istituzione della Consulta regionale delle professioni intellettuali

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, La Regione autonoma della Sardegna istituisce la Consulta regionale delle professioni intellettuali, di seguito denominata "consulta".

2. Con l'istituzione della consulta, la Regione tutela gli interessi della categoria delle professioni intellettuali e ne promuove la partecipazione alla politica regionale.

 

Art. 3
Soggetti rappresentati

1. La Consulta rappresenta tutti gli ordini e i collegi professionali riconosciuti dalla legislazione nazionale, nonché le associazioni di professionisti di cui all'articolo 1, comma 2.

 

Art. 4
Funzioni della consulta

1. La consulta svolge le seguenti funzioni:
a) prende in esame gli aspetti e le problematiche relative al settore delle libere professioni, effettua un costante monitoraggio della situazione economico-sociale delle categorie professionali rappresentate, procede all'analisi e allo studio di soluzioni prospettabili;
b) formula proposte ed esprime pareri non vincolanti relativamente alle tematiche inerenti le libere professioni;
c) partecipa alla programmazione politica della Regione e prende parte attiva in sede di legislazione in materia di libere professioni, in particolare per quanto riguarda l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento dei professionisti;
d) svolge una funzione informativa in favore dei professionisti;
e) redige una relazione annuale sull'attività e la trasmette al Consiglio regionale.

 

Art. 5
Composizione della consulta

1. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura ed esercita le sue funzioni per tutta la durata della stessa.

2. La consulta è così composta:
a) un rappresentate di ogni professione, nominato dagli stessi ordini, collegi e associazioni professionali;
b) due membri del Consiglio regionale dallo stesso eletti, di cui un esponente di maggioranza e uno di minoranza.

3. La consulta dispone di un ufficio di segreteria e ne designa il responsabile tra i funzionari regionali in servizio.

4. La consulta dispone di un ufficio di presidenza in cui convergono le segnalazioni e le istanze dei professionisti rappresentati.

5. Le sedute della consulta sono aperte al pubblico, cui è consentito il libero accesso.

 

Art. 6
Attività della consulta

1. La consulta è convocata dal presidente una volta ogni quattro mesi.

2. Il presidente può convocare l'assemblea in seduta straordinaria in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno.

3. Qualora il presidente riceva formale richiesta da un quarto dei componenti, può convocare l'assemblea in seduta straordinaria.

4. La seduta dell'assemblea è valida in presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

5. La consulta approva il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei componenti.

 

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).