CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 141
presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - PITTALIS - ANEDDA - USULA - DESINI - COCCO Daniele Secondo - RUBIU - DEDONI - SOLINAS Christian - FENU - ARBAUil 19 novembre 2014
Interventi straordinari per la promozione e la diffusione della pratica sportiva a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche per la partecipazione ai campionati nazionali ed europei
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
In considerazione delle criticità finanziarie che interessano le associazioni sportive storiche dilettantistiche impegnate, da più anni, in alcune discipline sportive ai massimi livelli, si rende necessario adottare una serie di provvedimenti di sostegno straordinari, una tantum, finalizzati essenzialmente a garantire l'iscrizione o il proseguimento della partecipazione delle squadre ai relativi campionati di categoria, al fine di garantirne la loro partecipazione e permanenza.
La proposta è diretta quindi a garantire la promozione e la diffusione della pratica sportiva attraverso l'attribuzione di adeguate risorse finanziarie a copertura degli oneri relativi alla partecipazione ai campionati 2013/2014 e 2014/2015, in considerazione delle oggettive difficoltà incontrate dalle associazioni sportive dilettantistiche nella gestione delle risorse dedicate rinvenienti dal bilancio regionale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Contributi straordinari alle associazioni sportive dilettantistiche1. Al fine di garantire la promozione e la diffusione della pratica sportiva attraverso la partecipazione ai campionati nazionali della massima serie da parte delle associazioni sportive storiche dilettantistiche della Sardegna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna), è disposto un contributo straordinario una tantum per la copertura degli oneri relativi alle annualità 2013/2014 e 2014/2015, al fine di garantire la partecipazione e la permanenza delle stesse nei massimi campionati nazionali.
2. Il contributo è stabilito in un ammontare pari a euro 175.000 per la partecipazione al campionato di calcio femminile di serie A1, euro 455.000 per la partecipazione al campionato di pallacanestro femminile di serie A1, euro 140.000 per la partecipazione al campionato di pallacanestro femminile di serie A2, euro 115.000 per la partecipazione al campionato di pallanuoto maschile di serie A1, da ripartire in parti uguali tra le associazioni sportive impegnate nei relativi campionati.
3. La gestione delle risorse finanziarie e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono attribuite all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, che riconosce espressamente la rendicontabilità, tra l'altro, delle spese di trasporto, vitto e alloggio, attrezzatura sportiva, i compensi agli atleti, agli allenatori ed ai tecnici relativi all'attività complessiva delle associazioni, nonché le spese sostenute per la partecipazione alle coppe italiane ed europee.
4. Per le finalità di cui alla presente legge, lo stanziamento dell'UPB S05.04.001 (Interventi a favore dello sport - Spese correnti) è incrementato di euro 885.000 mediante pari riduzione dello stanziamento previsto nell'UPB S06.02.002 (Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio).
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).