CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 141/A

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - PITTALIS - ANEDDA - USULA - DESINI - COCCO Daniele Secondo - RUBIU - DEDONI - FENU - ARBAU

il 19 novembre 2014

Interventi straordinari per la promozione e la diffusione della pratica sportiva a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche per la partecipazione ai campionati nazionali ed europei

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RELAZIONE DEL proponente

In considerazione delle criticità finanziarie che interessano le associazioni sportive storiche dilettantistiche impegnate, da più anni, in alcune discipline sportive ai massimi livelli, si rende necessario adottare una serie di provvedimenti di sostegno straordinari, una tantum, finalizzati essenzialmente a garantire l'iscrizione o il proseguimento della partecipazione delle squadre ai relativi campionati di categoria, al fine di garantirne la loro partecipazione e permanenza.
La proposta è diretta quindi a garantire la promozione e la diffusione della pratica sportiva attraverso l'attribuzione di adeguate risorse finanziarie a copertura degli oneri relativi alla partecipazione ai campionati 2013/2014 e 2014/2015, in considerazione delle oggettive difficoltà incontrate dalle associazioni sportive dilettantistiche nella gestione delle risorse dedicate rinvenienti dal bilancio regionale.

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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

composta dai consiglieri

PERRA, Presidente - ORRÙ, Vice Presidente - RUGGERI, Segretario - PINNA Giuseppino, Segretario - ANEDDA - CHERCHI Augusto - COZZOLINO, relatore - DESINI - FORMA - PINNA Rossella - PITTALIS - PIZZUTO - RANDAZZO - TOCCO

pervenuta il 10 dicembre 2014

La Sesta Commissione, nella seduta del 9 dicembre 2014, ha approvato all'unanimità il presente provvedimento recante "Interventi straordinari per la promozione e la diffusione della pratica sportiva a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche".

Lo sport, oltre a rappresentare uno strumento indispensabile di tutela psico-fisica dell'individuo, contribuisce alla crescita culturale e civile della società nel suo complesso; per questo, specie in momenti di difficoltà come quello che stiamo attraversando, è importante investire nel settore affinché l'importante contributo delle società che promuovono la pratica sportiva non vada perso, ed anzi venga valorizzato.

A tal fine, la presente proposta di legge si prefigge lo scopo di promuovere e valorizzare la diffusione della pratica sportiva attraverso la corresponsione alle società sportive dilettantistiche di un contributo una tantum da corrispondersi secondo quanto stabilito dall'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna).

Il provvedimento, approvato definitivamente dalla Sesta Commissione, nasce dall'esame della proposta di legge n. 141 firmata da maggioranza ed opposizione, pervenuta il 20 novembre 2014 ed immediatamente iscritta all'ordine del giorno.

Nel corso dell'istruttoria, sono state apportate al testo alcune sostanziali e rilevanti modifiche; in particolare si è scelto di allargare la platea dei destinatari e di ricondurre il contributo nell'alveo della legge regionale n. 17 del 1999.

La proposta di legge è composta dai seguenti 3 articoli:

L'articolo 1 prevede, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999, la corresponsione alle associazioni sportive dilettantistiche della Sardegna di un contributo integrativo una tantum per la copertura delle spese sostenute per l'annualità sportiva 2013-2014. La gestione delle risorse finanziarie e le procedure per l'erogazione sono attribuite all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

L'articolo 2 contiene la norma finanziaria, prevedendo per l'attuazione della legge una copertura pari a euro 1.000.0000 per l'anno 2014.

L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

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La Commissione Bilancio, nella seduta del 9 dicembre 2014, ha espresso all'unanimità parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento, ed ha nominato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, relatore in Aula il Presidente.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Interventi straordinari per la promozione e la diffusione della pratica sportiva a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche per la partecipazione ai campionati nazionali ed europei

 

Titolo: Interventi straordinari per la promozione e la diffusione della pratica sportiva a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche

 

Art. 1
Contributi straordinari alle associazioni sportive dilettantistiche

1. Al fine di garantire la promozione e la diffusione della pratica sportiva attraverso la partecipazione ai campionati nazionali della massima serie da parte delle associazioni sportive storiche dilettantistiche della Sardegna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna), è disposto un contributo straordinario una tantum per la copertura degli oneri relativi alle annualità 2013/2014 e 2014/2015, al fine di garantire la partecipazione e la permanenza delle stesse nei massimi campionati nazionali.

2. Il contributo è stabilito in un ammontare pari a euro 175.000 per la partecipazione al campionato di calcio femminile di serie A1, euro 455.000 per la partecipazione al campionato di pallacanestro femminile di serie A1, euro 140.000 per la partecipazione al campionato di pallacanestro femminile di serie A2, euro 115.000 per la partecipazione al campionato di pallanuoto maschile di serie A1, da ripartire in parti uguali tra le associazioni sportive impegnate nei relativi campionati.

3. La gestione delle risorse finanziarie e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono attribuite all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, che riconosce espressamente la rendicontabilità, tra l'altro, delle spese di trasporto, vitto e alloggio, attrezzatura sportiva, i compensi agli atleti, agli allenatori ed ai tecnici relativi all'attività complessiva delle associazioni, nonché le spese sostenute per la partecipazione alle coppe italiane ed europee.

4. Per le finalità di cui alla presente legge, lo stanziamento dell'UPB S05.04.001 (Interventi a favore dello sport - Spese correnti) è incrementato di euro 885.000 mediante pari riduzione dello stanziamento previsto nell'UPB S06.02.002 (Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio).

 

Art. 1
Contributi straordinari
alle associazioni sportive dilettantistiche

1. Al fine di garantire la promozione e la diffusione della pratica sportiva attraverso la partecipazione ai campionati nazionali federali di maggior rilievo da parte delle associazioni sportive dilettantistiche della Sardegna, secondo quanto stabilito dall'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna), è disposto un contributo integrativo una tantum per la copertura delle spese sostenute per l'annualità sportiva 2013-2014.

2. Il contributo è stabilito in un ammontare pari a euro 1.000.000, da ripartire con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. La gestione delle risorse finanziarie e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono attribuite all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, che riconosce espressamente la rendicontabilità delle spese federali, di trasporto, vitto e alloggio, compensi agli atleti e tecnici, nella misura prevista dal programma già approvato dall’Assessorato, nonché le spese di promozione comunicazione e valorizzazione della pratica sportiva sostenute dalle Associazioni nel periodo di riferimento.

 

 

Art. 1 bis
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono determinati un euro 1.000.000 per l’anno 2014.

2. Nel bilancio della regione per l’anno 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

UPB S05.04.001
Interventi a favore dello sport - spese correnti
2014 euro 1.000.000

in diminuzione

UPB S06.02.002
Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio
2014 euro 1.000.000

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Art. 2
Entrata in vigore


(identico)