CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 139/B
presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - CRISPONI - LEDDA - TEDDE - CHERCHI Oscar - COMANDINI - MANCA Pier Mario - MORICONI - TENDAS - UNALIil 13 novembre 2014
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16
(Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti)***************
RELAZIONE DEL proponente
Il Governo nazionale ha impugnato innanzi alla Corte costituzionale la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, concernente "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti" e, nel dettaglio, ha richiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 11 e da 15 a 24 della legge, disciplinanti, rispettivamente, il contrassegno dell'agrobiodiversità sarda e il marchio collettivo di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione, in quanto ritenuti contrastanti con il principio della libera circolazione delle merci e, di conseguenza, con gli articoli 117 e 120 della Costituzione.
La presente proposta di legge è diretta a introdurre alcuni correttivi al testo della legge regionale n. 16 del 2014, modificando, in particolare, quelle disposizioni che, secondo il Governo, possono indurre a ritenere che il legislatore regionale abbia inteso favorire il consumo dei prodotti locali in contrasto con il principio comunitario del libero mercato.
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RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA
composta dai Consiglieri
LOTTO, Presidente e relatore - CRISPONI, Vice presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - CARTA - CHERCHI Oscar - COMANDINI - FLORIS - MANCA Pier Mario - MORICONI - RUBIU - TENDAS - UNALI
pervenuta il 3 dicembre 2014
La Commissione V, convocata in data 3 dicembre 2014 per riesaminare la proposta di legge n. 139/A, già approvata dalla Commissione in data 18 novembre 2014, ha esaminato la proposta dell'on. Modesto Fenu di non approvare, al momento, alcuna modifica alla legge regionale n. 16 del 2014 già oggetto di impugnativa di da parte del Governo innanzi alla Corte costituzionale, al fine di avviare una discussione in Commissione e con le organizzazioni di categoria su una nuova proposta di legge.
La Commissione, dopo ampia discussione, ha ritenuto di confermare la validità della proposta di legge n. 139/A nel testo già approvato ed all'ordine del giorno del Consiglio regionale.
Sulle valutazioni relative al contenuto della proposta si rimanda alla relazione già depositata in data 27 novembre 2014.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche all'articolo 15 (Finalità) della legge regionale n. 16 del 20141. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), la parola "regionale" è soppressa.
Art. 1
Modifiche all'articolo 15 (Finalità) della legge regionale n. 16 del 2014
(identico)Art. 2
Modifiche all'articolo 16 (Istituzione del marchio collettivo) della legge regionale n. 16 del 20141. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 15, la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e del Regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, registra un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari garantito dalla Regione, di seguito denominato "marchio", e ne è titolare.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 16 (Istituzione del marchio collettivo) della legge regionale n. 16 del 2014
(identico)Art. 3
Sostituzione dell'articolo 17 (Direttiva di attuazione) della legge regionale n. 16 del 20141. L'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"Art. 17 (Regolamento d'uso)
1. La Giunta regionale approva il segno distintivo del marchio e il relativo regolamento d'uso.
2. Il progetto di regolamento d'uso di cui al comma 1 è preventivamente comunicato alla Commissione europea, ai sensi della direttiva n. 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
3. Il regolamento d'uso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).".
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 17 (Direttiva di attuazione) della legge regionale n. 16 del 20141. L'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"Art. 17 (Regolamento d'uso)
1. La Giunta regionale approva il segno distintivo del marchio e il relativo regolamento d'uso.
2. Il progetto di regolamento d'uso di cui al comma 1 è preventivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di cui alla direttiva n. 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
3. Il regolamento d'uso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).".
Art. 4
Modifiche all'articolo 18 (Concessione del marchio d'uso) della legge regionale n. 16 del 20141. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2014 le parole ", aventi la sede legale in Sardegna" sono soppresse.
Art. 4
Modifiche all'articolo 18 (Concessione del marchio d'uso) della legge regionale n. 16 del 2014
(identico)Art. 5
Modifiche all'articolo 19 (Disciplinare di produzione) della legge regionale n. 16 del 20141. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"3. I disciplinari di produzione sono preventivamente comunicati alla Commissione europea, ai sensi della direttiva n. 98/34/CEE, e successivamente approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nel BURAS.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 19 (Disciplinare di produzione) della legge regionale n. 16 del 20141. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"3. I progetti di disciplinari di produzione sono preventivamente comunicati al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di cui alla direttiva n. 98/34/CEE, e successivamente approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nel BURAS.".
Art. 6
Abrogazioni1. L'articolo 11, il comma 3 dell'articolo 22 e l'articolo 24 della legge regionale n. 16 del 2014 sono abrogati.
Art. 6
Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 16 del 2014:
a) l'articolo 11;
b) il comma 3 dell'articolo 22;
c) l'articolo 24.
Art. 7
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Art. 7
Entrata in vigore
(identico)