CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 139/A
presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - CRISPONI - LEDDA - TEDDE - CARTA - CHERCHI Oscar - COMANDINI - FLORIS - MANCA Pier Mario - MORICONI - RUBIU - TENDAS - UNALIil 13 novembre 2014
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16
(Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti)***************
RELAZIONE DEL proponente
Il Governo nazionale ha impugnato innanzi alla Corte costituzionale la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, concernente "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti" e, nel dettaglio, ha richiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 11 e da 15 a 24 della legge, disciplinanti, rispettivamente, il contrassegno dell'agrobiodiversità sarda e il marchio collettivo di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione, in quanto ritenuti contrastanti con il principio della libera circolazione delle merci e, di conseguenza, con gli articoli 117 e 120 della Costituzione.
La presente proposta di legge è diretta a introdurre alcuni correttivi al testo della legge regionale n. 16 del 2014, modificando, in particolare, quelle disposizioni che, secondo il Governo, possono indurre a ritenere che il legislatore regionale abbia inteso favorire il consumo dei prodotti locali in contrasto con il principio comunitario del libero mercato.
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RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA
composta dai Consiglieri
LOTTO, Presidente e relatore - CRISPONI, Vice presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - CARTA - CHERCHI Oscar - COMANDINI - FLORIS - MANCA Pier Mario - MORICONI - RUBIU - TENDAS - UNALI
pervenuta il 27 novembre 2014
I consiglieri regionali componenti della Quinta Commissione permanente hanno sottoscritto all'unanimità la proposta di legge n. 139, diretta ad introdurre alcune modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti); tali modifiche sono apparse necessarie al fine di far fronte al ricorso con cui il Governo ha impugnato la legge regionale n. 16 del 2014 innanzi alla Corte costituzionale, richiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 11 e da 15 a 24 della legge, disciplinanti, rispettivamente, il contrassegno dell'agrobiodiversità sarda e il marchio collettivo di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione, in quanto ritenuti contrastanti con il principio comunitario della libera circolazione delle merci.
In particolare, la proposta di legge n. 139 incide sulle disposizioni della legge regionale n. 16 del 2014 che, secondo il Governo, possono indurre a ritenere che il legislatore regionale abbia inteso favorire il consumo dei prodotti locali, in contrasto con il principio comunitario del libero mercato.
La Quinta Commissione permanente ha avviato e concluso l'esame della proposta di legge n. 139 nella seduta pomeridiana del 18 novembre 2014, approvandola all'unanimità e nominando, quale relatore, il Presidente della Commissione.
Il testo approvato si compone di 7 articoli, come di seguito illustrato:
- l'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2014, eliminando la parola "regionale" che, secondo il ricorso presentato dal Governo, costituirebbe un indice sintomatico della volontà di voler favorire i prodotti regionali rispetto a quelli nazionali e comunitari;
- l'articolo 2 sostituisce il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2014, introducendo, con la nuova formulazione, un esplicito riferimento al regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, al fine di chiarire in maniera esplicita che il marchio di qualità regionale opererà nell'ambito e nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di libera concorrenza e di marchi collettivi;
- l'articolo 3 sostituisce l'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2014, specificando che il progetto di regolamento d'uso del marchio dovrà essere preventivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico e, tramite di esso, alla Commissione europea per le verifiche previste dalla direttiva n. 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998;
- l'articolo 4 modifica il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2014 sopprimendo le parole "aventi la sede legale in Sardegna", dando alle imprese interessate la possibilità di accedere all'utilizzo del marchio a prescindere dalla localizzazione della sede legale, così eliminando uno degli elementi che, secondo il ricorso presentato dal Governo, maggiormente si presterebbero ad essere interpretatati come violativi del principio comunitario della libera concorrenza;
- l'articolo 5 sostituisce il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2014, specificando che i progetti disciplinari di produzione dovranno essere preventivamente comunicati al Ministero dello sviluppo economico e, tramite di esso, alla Commissione europea per le verifiche previste dalla direttiva n. 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998;
- l'articolo 6 abroga:
a) l'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2014, che istituisce un contrassegno regionale da apporre sui prodotti derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche iscritte nei repertori regionali delle risorse genetiche, norma che, secondo il ricorso presentato dal Governo, si presterebbe, anch'essa, ad essere interpretata come violativa del principio comunitario della libera concorrenza;
b) il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2014, che prevede che, in caso di produzioni primarie prodotte in Sardegna e di prodotti trasformati realizzati in Sardegna con materie prime sarde, l'etichetta riporti la dicitura "Prodotto in Sardegna", norma che, secondo il ricorso presentato dal Governo, dimostrerebbe l'intenzione di favorire i prodotti regionali rispetto a quelli nazionali e comunitari;
c) l'articolo 24 della legge regionale n. 16 del 2014 relativo alle sanzioni amministrative, in quanto, secondo il ricorso presentato dal Governo, tale disposizione inciderebbe nella materia "Proprietà industriale", di competenza legislativa esclusiva statale.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche all'articolo 15 (Finalità) della legge regionale n. 16 del 20141. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), la parola "regionale" è soppressa.
Art. 1
Modifiche all'articolo 15 (Finalità) della legge regionale n. 16 del 2014
(identico)Art. 2
Modifiche all'articolo 16 (Istituzione del marchio collettivo) della legge regionale n. 16 del 20141. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 15, la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e del Regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, registra un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari garantito dalla Regione, di seguito denominato "marchio", e ne è titolare.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 16 (Istituzione del marchio collettivo) della legge regionale n. 16 del 2014
(identico)Art. 3
Sostituzione dell'articolo 17 (Direttiva di attuazione) della legge regionale n. 16 del 20141. L'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"Art. 17 (Regolamento d'uso)
1. La Giunta regionale approva il segno distintivo del marchio e il relativo regolamento d'uso.
2. Il progetto di regolamento d'uso di cui al comma 1 è preventivamente comunicato alla Commissione europea, ai sensi della direttiva n. 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
3. Il regolamento d'uso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).".
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 17 (Direttiva di attuazione) della legge regionale n. 16 del 20141. L'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"Art. 17 (Regolamento d'uso)
1. La Giunta regionale approva il segno distintivo del marchio e il relativo regolamento d'uso.
2. Il progetto di regolamento d'uso di cui al comma 1 è preventivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di cui alla direttiva n. 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
3. Il regolamento d'uso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).".
Art. 4
Modifiche all'articolo 18 (Concessione del marchio d'uso) della legge regionale n. 16 del 20141. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2014 le parole ", aventi la sede legale in Sardegna" sono soppresse.
Art. 4
Modifiche all'articolo 18 (Concessione del marchio d'uso) della legge regionale n. 16 del 2014
(identico)Art. 5
Modifiche all'articolo 19 (Disciplinare di produzione) della legge regionale n. 16 del 20141. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"3. I disciplinari di produzione sono preventivamente comunicati alla Commissione europea, ai sensi della direttiva n. 98/34/CEE, e successivamente approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nel BURAS.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 19 (Disciplinare di produzione) della legge regionale n. 16 del 20141. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"3. I progetti di disciplinari di produzione sono preventivamente comunicati al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di cui alla direttiva n. 98/34/CEE, e successivamente approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nel BURAS.".
Art. 6
Abrogazioni1. L'articolo 11, il comma 3 dell'articolo 22 e l'articolo 24 della legge regionale n. 16 del 2014 sono abrogati.
Art. 6
Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 16 del 2014:
a) l'articolo 11;
b) il comma 3 dell'articolo 22;
c) l'articolo 24.
Art. 7
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Art. 7
Entrata in vigore
(identico)