CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 137
presentata dai Consiglieri regionali
PERU - CHERCHI Oscar - PITTALIS - CAPPELLACCI - FASOLINO - LOCCI - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandrail 12 novembre 2014
Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica
***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
In un momento in cui l'esigenza di una profonda revisione del sistema sanitario regionale appare ormai irrinunciabile, non si può prescindere da un'attenta considerazione sull'efficienza dei servizi erogati dagli operatori del settore, con particolare riferimento alla continuità delle prestazioni assistenziali; occorre concentrare l'attenzione sulle prestazioni extraospedaliere e domiciliari. Si ritiene che l'autorizzazione all'esercizio della libera professione agli operatori sanitari di cui alla presente legge, rappresenti la miglior risposta alle esigenze di quei cittadini che versano in una condizione di disagio patologico e invalidante: ci si riferisce, in particolare, a pazienti ormai non più autosufficienti, a coloro le cui patologie inibiscono un'agevole fruizione dei servizi e delle strutture sanitarie convenzionali. Invero, talune patologie, per tipologia e cronicità, richiedono interventi assistenziali costanti e sistematici, per cui solo un servizio domiciliare può risultare realmente efficiente. Nondimeno, le condizioni sociali e le sempre ricorrenti variazioni del panorama epidemiologico, inducono a ritenere essenziale una rivisitazione della disciplina in esame, le cui finalità, condivise anche dal sindacato FSI-USAE (sindacato maggiormente rappresentativo delle professioni sanitarie), si traducono in un significativo incremento della qualità dei servizi sanitari, a beneficio della popolazione. Occorre precisare, inoltre, come in tal guisa si perseguirebbe l'obbiettivo di arginare il fenomeno dell'esercizio abusivo delle professioni, la cui diffusione ha raggiunto livelli allarmanti.
Con la presente legge, dunque, si intende accordare agli operatori del settore sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione, nonché ai professionisti in ostetricia e al personale di supporto OSS, la possibilità di esercitare la libera professione in forma individuale o associata, a domicilio o presso aziende ospedaliere e strutture convenzionate con il Servizio sanitario regionale.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, nel pieno rispetto della Costituzione repubblicana e in armonia con le leggi dello Stato, tutela il bene salute come diritto primario e garantisce la continuità terapeutica e assistenziale attraverso l'ottimizzazione dei servizi sanitari extraospedalieri.
Art. 2
Soggetti destinatari1. Destinatari della presente legge sono i professionisti di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e il personale di supporto OSS, in servizio presso strutture sanitarie pubbliche regionali con contratto di lavoro a tempo pieno.
Art. 3
Libera professione1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono esercitare attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio, purché non si ravvisi la sussistenza di fondati conflitti di interesse.
2. Le attività libero professionali di cui al comma 1 possono essere esercitate in forma individuale o associata, a domicilio o presso strutture sanitarie pubbliche o private, convenzionate con il Servizio sanitario regionale (SSR).
Art. 4
Registro socio-sanitario1. Le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie convenzionate con il SSR istituiscono al proprio interno un ufficio adibito all'analisi e alla valutazione della situazione epidemiologica nella zona territoriale di competenza.
2. Presso l'ufficio di cui al comma 1 è istituito il registro socio-sanitario, in cui sono annotate le risultanze degli studi effettuati e le esigenze socio-sanitarie dei cittadini.
Art. 5
Oneri e doveri del professionista1. I professionisti che intendano svolgere attività libero professionale, preventivamente danno comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
2. Affinché sia garantito un livello di eccellenza delle prestazioni professionali, il personale sanitario esercente la libera professione deve aver assolto, nel triennio precedente, l'eventuale debito formativo ECM.
3. Per i professionisti di cui al comma 1, è fatto obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile in ambito professionale.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 7
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).