CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 132
presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONIil 29 ottobre 2014
Soppressione delle agenzie agricole ARGEA, LAORE e AGRIS - Istituzione dell'agenzia ARAC
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'attuale grave crisi economica ha, oramai, coinvolto tutti i settori produttivi, aggravando ulteriormente le sofferenze dei comparti legati all'agricoltura. La riforma del 2006, che ha istituito le tre agenzie ARGEA, LAORE ed AGRIS, ha dimostrato, nella sua applicazione, diverse e importanti criticità. Per tale motivo, si rende assolutamente indifferibile una riorganizzazione dell'apparato amministrativo che a essa si rivolge.
Le competenze assegnate alle tre agenzie, in alcuni casi, si sono rivelate sovrapponibili, creando confusione negli utenti e determinando all'interno della macchina amministrativa uno sperpero di risorse umane ed economiche, nonché un inaccettabile allungamento di tempi nella conclusione dell'iter delle pratiche agricole, indispensabili per lo sviluppo e la sopravvivenza del settore.
Negli anni si è anche ravvisata la necessità di addivenire a una maggiore collaborazione fra le agenzie nonché un coordinamento efficace con l'Assessorato, il quale dovrebbe dare il suo indirizzo politico e successivamente effettuare le verifiche.
La presente proposta di legge intende, pertanto, snellire e sburocratizzare le procedure e le competenze oggi in campo alle tre agenzie agricole, per pervenire, inoltre, a un migliore utilizzo delle risorse regionali, umane ed economiche.
Le recenti vicende mondiali hanno, inoltre, portato l'attenzione sulla facilità con cui le malattie virali possano facilmente diffondersi da un continente all'altro. L'allerta mondiale per il contagio dell'ebola ha messo in risalto le deficienze del sistema dei controlli sanitari sulle persone e sulle merci.
Molte merci provenienti dai paesi lontani vengono spesso immesse nel mercato sardo senza le necessarie autorizzazioni e gli opportuni controlli sanitari per l'ingresso. Tali merci, sia quelle alimentari, sia gli animali destinati alla macellazione o all'allevamento, necessitano, infatti, di controlli sofisticati e certi già prima del loro invio dal paese di origine, ma in alcuni stati esteri questo non accade.
Allo stesso modo, le produzioni locali, che devono garantire qualità e genuinità delle materie prime come del prodotto destinato al consumo locale o all'esportazione, devono essere sottoposte a controlli finalizzati alla prevenzione delle sofisticazioni e dei conseguenti danni al sistema economico sardo.
Con la presente proposta di legge di riordino si dispone la soppressione delle tre agenzie agricole istituite nel 2006, ARGEA, AGRIS e LAORE.
Nello specifico, saranno trasferite a un'apposita direzione generale, istituita presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, le competenze e le risorse umane, finanziarie e strumentali, facenti capo all'ARGEA; mentre le funzioni delle attuali agenzie AGRIS e LAORE saranno assunte da una nuova agenzia denominata ARAC, l'Agenzia regionale per la ricerca applicata, l'assistenza tecnica e i controlli in agricoltura.
Quest'ultima avrà il compito di promuovere la ricerca scientifica applicata, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica fornendo assistenza tecnica e di dare attuazione ai programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, ma dovrà anche effettuare tutti i controlli sulle merci in ingresso e su tutte quelle prodotte e commercializzate in Sardegna, destinate al mercato sardo ed all'esportazione.
L'agenzia ARAC avrà personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e sarà sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
La Giunta regionale dovrà nominare, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, un direttore generale, che sarà individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), o anche tra soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge regionale.
Il Direttore generale avrà la rappresentanza legale dell'agenzia e dovrà svolgere le funzioni previste all'articolo 7 della presente proposta di legge (competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio) e sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto delle linee di indirizzo, programmazione e coordinamento definite dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
L'agenzia sarà, inoltre, tenuta a trasmettere periodicamente all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi raggiunti, per essere sottoposti a controllo preventivo di legittimità e merito, e gli elementi necessari per la predisposizione degli atti di programmazione.
La necessità e l'urgenza di favorire le imprese sarde nella competizione di un mercato globale impone alla Regione il compito di dare concretezza al proposito di incentivare lo sviluppo armonico dell'agricoltura e dell'allevamento nell'isola, anche attraverso la programmazione e l'utilizzo degli incentivi comunitari, nazionali e regionali e lo studio di prodotti da poter promuovere ed inserire a pieno titolo nei nuovi mercati internazionali.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge è finalizzata a snellire l'apparato amministrativo regionale per renderlo più efficace ed efficiente nella fornitura di servizi ai settori agricolo, forestale e agro-alimentare.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le agenzie ARGEA Sardegna, LAORE Sardegna e AGRIS Sardegna di cui alla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna) sono soppresse.
Art. 2
Erogazione degli aiuti in agricoltura1. Presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è istituita una direzione generale con competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali.
2. All'Amministrazione regionale sono attribuite le risorse finanziarie, strumentali e umane della soppressa agenzia ARGEA.
3. L'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati dalla soppressa agenzia ARGEA e le risorse stanziate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale.
4. Il personale a tempo indeterminato della soppressa agenzia ARGEA è inquadrato nella dotazione organica dell'Amministrazione regionale, con la posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; per i restanti rapporti di lavoro l'Amministrazione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell'Amministrazione regionale è incrementata, per ciascuna categoria, di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato.
Art. 4
Istituzione e natura giuridica dell'ARAC1. É istituita l'Agenzia regionale per la ricerca applicata, l'assistenza tecnica e i controlli in agricoltura (ARAC) con personalità giuridica di diritto pubblico e ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
2. L' ARAC è sottoposta ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).
3. All'ARAC si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti.
Art. 5
Struttura dell'ARAC1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la struttura organizzativa dell'ARAC è articolata in una direzione generale e in servizi ed è disciplinata dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
2. Ai servizi sono preposti dirigenti. Le funzioni dirigenziali sono attribuite secondo il disposto dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.
3. I servizi sono strutture organizzative di secondo grado, costituiti per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo.
4. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta motivata del direttore generale dell'agenzia, di concerto con il direttore generale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
5. I servizi possono essere articolati in ulteriori unità organizzative di livello inferiore, al fine di un'ottimale distribuzione delle responsabilità o per esigenze di decentramento legate a una più capillare attività di controllo.
Art. 6
Organi dell'agenzia1. Sono organi dell'ARAC il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.
Art. 7
Funzioni e nomina del direttore generale1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'agenzia. Entro i limiti stabiliti dallo statuto:
a) ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio;
b) dirige e coordina le attività dell'agenzia;
c) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi attribuiti e del rispetto degli indirizzi e delle direttive impartite.2. Il direttore generale conferisce gli incarichi ai dirigenti, previo parere conforme dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
3. Si applicano l'articolo 24, comma 1, a eccezione delle lettere d) ed e), e l'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998.
4. L'incarico di direttore generale dell'ARAC è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
5. Il direttore generale è individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge regionale.
6. Per i soggetti esterni, l'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.
7. Il rapporto di lavoro del direttore generale non può avere durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro novanta giorni successivi alla fine della stessa.
8. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali degli assessorati, senza alcuna ulteriore maggiorazione.
9. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale, può disporre la revoca dell'incarico di direttore generale qualora, nella gestione dell'Agenzia, sia accertata grave inefficienza nello svolgimento dell'attività, per gravi violazioni di leggi e di regolamenti, dello statuto e degli atti di indirizzo e delle direttive impartite, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili che compromettano il conseguimento delle finalità dell'Agenzia.
10. Con il decreto di revoca di cui al comma 9 si può provvedere alla nomina di un commissario straordinario, incaricato dell'amministrazione dell'ARAC per un periodo non superiore a sessanta giorni.
Art. 8
Indirizzo e controllo1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale svolge prevalentemente funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo in materia di agricoltura.
2. L'ARAC opera quale struttura tecnico-operativa sul territorio, nel rispetto di quanto statuito dall'Assessorato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
3. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale definisce annualmente, con un atto di indirizzo, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali e le priorità strategiche dell'agenzia.
4. Ai fini della verifica della corretta esecuzione degli atti di indirizzo di cui al comma 1, l'ARAC trasmette periodicamente all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti.
5. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, gli atti dell'ARAC di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).
6. Lo statuto dell'ARAC è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro il termine trenta giorni dall'assegnazione, trascorso il quale viene in ogni caso definitivamente approvato.
Art. 9
Coordinamento1. L'ARAC fornisce all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale tutte le informazioni, gli elementi e i dati necessari per la predisposizione degli atti di programmazione.
2. Sulla base degli indirizzi forniti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, l'ARAC definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.
3. L'ARAC svolge ogni altro compito affidatole dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale nell'ambito della programmazione regionale agricola.
Art. 10
Entrate e patrimonio1. Il patrimonio dell'ARAC è costituito dai beni mobili e immobili delle soppresse agenzie AGRIS e LAORE, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'ARAC con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.
2. L'ARAC provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) il contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;
b) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
c) i proventi derivanti da attività e servizi svolti;
d) le rendite patrimoniali;
e) ogni altro introito.
Art. 11
Personale1. Al personale dell'ARAC si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti.
2. Le disposizioni dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione hanno immediata applicazione, senza necessità di recepimento, al personale dell' ARAC.
3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'ARAC possono, attraverso appositi accordi, instaurare forme di reciproco avvalimento del personale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, si stabiliscono le modalità attuative del presente articolo.
Art. 12
Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente.
2. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica il presidente e dura in carica cinque anni.
3. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.
4. Al presidente e ai componenti dei collegio sindacale competono i compensi previsti dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).
Art. 13
Prima approvazione dello statuto
e della pianta organica1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, in sede di prima applicazione, lo statuto e la pianta organica dell'agenzia.
Art. 14
Abrogazione di norme1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge é abrogata la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna).
Art. 15
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 91.824.000 annui cui si fa fronte con le disponibilità recate dalle UPB 506.04.001 del bilancio della Regione per l'anno 2014 ed alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 16
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).